CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 giugno 1961
Cassazione n. 25535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1961 avverso l'ordinanza del 05/02/2026 del TRIB. RIESAME di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. peri., il Tribunale del Riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 50, commesso in [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 10 maggio 2024 e tuttora in corso) e a plurimi reati scopo di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 42, 44, 48 commessi tutti nel mese di luglio e settembre 2024). Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di misura in ragione della mancanza di esigenze cautelari/dedotta: -dal fatto che il 17 febbraio 2025, nell'ambito del diverso procedimento penale n. 35212/2020 RGNR, era stata emessa ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestato dal luglio 2020 in permanenza: si tratterebbe / secondo il G.I.P./ del medesimo contesto associativo oggetto della contestazione nell'ambito del presente procedimento; - dal fatto che l'associazione non produceva più reati fine dal mese di agosto 2024 per la chiusura delle piazze di spaccio. Inoltrei secondo il G.I.P., [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte dell'associazione con condotte sporadiche, senza che fossero emersi elementi da cui evincere che fosse ancora impegnata nello stesso contesto criminoso. Il Tribunale, come detto, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere ravvisando Sia i gravi indizi di colpevolezza, sia le esigenze cautelari ed in particolare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie per cui si procede. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagata, per mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore osserva che il 17 febbraio 2025 nell'ambito di altro procedimento1 è stata emessa ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 2d.P.R. n. 309/901 contestato dal luglio 2020 in permanenza: si tratta dello stesso contesto associativo contemplato nella imputazione per la quale vi è stata la richiesta di misura da parte del Pubblico Ministero, tanto è vero che sono richiamati fatti ed intercettazioni del presente procedimento. La violazione del principio del ne bis in idem nei confronti dei coindagati, secondo il difensore, avrebbe incidenza anche sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso - prosegue il difensore- la presunta associazione non era più operativa a far data dal mese di agosto 2024, per la chiusura delle piazze di spaccio. Infine la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come soggetto coinvolto della associazione sarebbe incerta, mancando riscontri obiettivi. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per travisamento in relazione alla affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata per cui l'appartamento ove [OSCURATO:PERSONA] era ristretto agli arresti domiciliari era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore in proposito osserva che la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] abitano nello stesso condominio di [OSCURATO:PERSONA] via Prati n. 20, ma in appartamenti distinti, dotati di autonoma fornitura di energia elettrica, loro locati dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] ni. Secondo il difensore il travisamento del dato probatorio avrebbe inficiato tutta la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'indagata ha presentato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere nel complesso rigettato. 2. Il primo motivo, in tutte le sue articolazioni, è inammissibile per plurime convergenti ragioni. 2.1.Sotto un primo profilo, la ricorrente assume la violazione del principio del ne bis in idem, dando, tuttavia, atto che' l'ordinanza di custodia cautelare nel diverso procedimento relativo agli stessi fatti era intervenuta nei confronti di altri indagati. 3E' evidente che in tanto può porsi un problema di duplicazione di titolo cautelare in relazione agli stessi fatti, in quanto uno stesso soggetto sia attinto da più titoli in ordine ai medesimi fatti. La ricorrente, dunque, non ha alcun interesse a far rilevare la duplicazione di titoli cautelari nei confronti di altri indagati, posto che nessuna incidenza può assumere tale circostanza sulla sua posizione. 2.2. Sotto un secondo profilo, la ricorrente, in maniera generica, deduce che non vi sia certezza in ordine alla sua identificazione come soggetto che aveva fatto parte dell'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. Occorre muovere dalla premessa che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). Con riferimento specifico al tema delle intercettazioni, inoltre, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del contenuto dei dialoghi costituisce' questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01): tale valutazione, dunque, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). Ciò premesso, il Tribunale ha desunto l'esistenza, a livello di gravità indiziaria, del sodalizio in esame, diretto e promosso da [OSCURATO:PERSONA] (il quale, dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari,. per un titolo relativo a un arresto in flagranza, aveva continuato ad operare gestendo piazze si spaccio dislocate in più comuni): - dalla presenza di una struttura organizzativa, che poteva contare su risorse umane e materiali, come una vasta rete di «pusher» e di veicoli utilizzati per le consegne di sostanze stupefacenti a domicilio, abitazioni deputate alla custodia della sostanza e al confezionamento delle dosi; -dall'adozione di un collaudato modus operandi; 4- dalla capacità 'dei sodali di riorganizzarsi e spostarsi sul territorio, secondo le esigenze del gruppo, nonostante il regime di arresti domiciliari cui era sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] e gli arresti in flagranza e sequestri che avevano colpito alcuni indagati nel corso delle indagini; -dall'esistenza di forme di assistenza, sia legale sia economica, in favore degli associati. In seno a tale sodalizio era stata identificata [OSCURATO:PERSONA], vicina di casa di [OSCURATO:PERSONA], indicata nel corso delle conversazioni registrate come [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuta dagli acquirenti come la signora anziana che aveva loro consegnato la droga: ella seguiva le direttive del gruppo e veniva utilizzata come pusher nel comune di [OSCURATO:PERSONA] con continui contatti con gli altri appartenenti al sodalizio e con la clientela. Le argomentazioni spese dal Tribunale della MDertà appaiono, quindi, esaustive, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati. 2.3. Sotto un terzo profilo, la ricorrente assume la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, sottolineando il tempo trascorso dalla commissione dei fatti. Si tratta di censura manifestamente infondata. Invero il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Rv. 268664). Il Tribunale, nel caso di specie, ha spiegato: che l'associazione non si era disarticolata e che anzi [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari l aveva ricostituito il sodalizio; che, a fronte di condotte contestate fino al settembre 2024, il tempo trascorso dai fatti era minimo; che [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolo strategico nel sodalizio e aveva favorito il proseguimento dell'attività del gruppo, prestandosi a spacciare per conto del capo e mettendo a disposizione anche il suo appartamentoicome reso evidente dal contenuto della conversazione n. 1853 del 17 luglio 2024. A tale percorso argomentativo la ricorrente ha opposto una censura solo avversativa, senza addurre ragioni in fatto o in diritto tali da scardinarne la tenuta logica. 53. Il secondo motivo, anch'esso incentrato sulla sussistenza delle esigenze cautelari, è infondato. Vero è che il Tribunale è incorso nel vizio del travisamento di una delle risultanze probatorie, dando atto che la ricorrente era proprietaria dell'afloggio occupato da [OSCURATO:PERSONA]: dagli atti allegati emerge, infatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vivevano nello stesso stabile in due distinti appartamenti di proprietà di una terza persona. Il travisamento di tale dato, tuttavia, non vale ad inficiare la tenuta della motivazione dell'ordinanza impugnata con : riferimento sia ai gravi indizi di colpevolezza, sia alle esigenze cautelari. Occorre ricordare che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01). Il travisamento della prova, dunque, per poter rilevare deve essere decisivo, nel senso che deve essere tale da disarticolare l'impianto argomentativo su cui si fonda la decisione del giudice. Così non è nel caso di specie, in cui il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio e il pericolo di reiterazione sono stati desunti dal suo ruolo di pusher per conto dell'associazione e dall'avere ella messo a disposizione la propria abitazione, ovvero quella ove ella viveva, per la custodia della sostanza stupefacente. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Gli atti devono essere trasmessi in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q. P.Q.MIl Consi lie estensore [OSCURATO:PERSONA] n,te/[OSCURATO:PERSONA] D/Salvo c0 6