CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 25485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 22 settembre 2021 ha integralmente confermato la decisione appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Udine il 16 settembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2 bis e sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali contesta la valenza probatoria dell'accertamento del tasso alcolemico, avvenuto a distanza di oltre due ore dall'assunzione della sostanza alcolica. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo pervenuta in Cancelleria il 18 maggio 2022 rituale rinunzia all'impugnazione. Discende dunque la pronunzia in dispositivo: essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa nel caso di specie, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8