CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., commesso impossessandosi di energia elettrica, sottratta alla rete di erogazione dell'Enel mediante un allaccio diretto realizzato attraverso il collegamento di un cavetto, con il quale veniva 'bypassato' il contatore del consumo; - che, con il ricorso nell'interesse dell'imputato, il difensore articola un solo motivo; - che le spiegate censure, con le quali si contesta la correttezza in diritto nonché la logicità e la congruenza della motivazione rassegnata a sostegno del riconoscimento, a carico dell'imputato, della circostanza aggravante della violenza sulla cosa, sono manifestamente infondate, atteso che questa Corte ha già ripetutamente chiarito come non sia possibile effettuare un allaccio abusivo senza danneggiare, anche solo marginalmente, la linea, talché l'aggravante della violenza sulla cosa sempre sussiste nell'ipotesi di furto di energia elettrica consumato con la citata modalità (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012 - dep. 31/05/2013, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888); - che s'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]