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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13990/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16660-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro U.I.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' N.46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 435/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 93/2017; Oggetto Lavoro subordinato Indennità chilometrica Diaria R.G.N.16660/2018 Cron.

Rep.

Ud.20/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 999/2016 il Tribunale di Brescia aveva respinto la domanda, proposta dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ex-datrice di lavoro, U.I.L. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, di condanna al risarcimento dei danni da mobbing; e aveva, invece, parzialmente accolto le ulteriori domande della lavoratrice di condanna al pagamento di differenze retributive e di risarcimento dei danni per inadempimenti contrattuali, per il complessivo importo di € 14.985,21, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Brescia, pronunziando sull’appello proposto dalla lavoratrice contro la sentenza di primo grado, in parziale riforma della stessa, condannava l’appellata U.I.L. di Brescia al pagamento dell’ulteriore somma di € 4.124,57, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio.

2.1. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale giudicava fondato esclusivamente il quinto motivo d’appello, che riguardava un vantato credito pari ad € 14.912,38, azionato a titolo di differenze per indennità chilometrica relativamente ai viaggi per raggiungere da Brescia gli uffici zonali del patronato di cui la Signorini era stata nominata responsabile, ritenendo dovuta alla lavoratrice, oltre alla somma di € 9.523,03 già riconosciutale dal Tribunale per tale titolo, l’ulteriore somma di € 4.124,27.2.2.

Riteneva infondati, per contro, tutti gli altri dodici motivi di appello, compreso il sesto, relativo alle missioni che la lavoratrice assumeva di aver effettuato in relazione allo svolgimento di mansioni di responsabile degli uffici zonali, espletateal di fuori della sede di lavoro di Brescia e per le quali aveva sostenuto che le spettava, oltre all’indennità chilometrica, la diaria prevista dal CCNL.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. Ha resistito l’intimata con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico articolato motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 160 CCNL (art. 360, n. 3 c.p.c.)”.

Lamenta:

1.1. che erroneamente la Corte d’appello, a sostegno della propria tesi, in primo luogo, trascrive l’argomento speso dal giudice del primo grado, secondo il quale, “in base all’art. 160 del CCNL la diaria è sostitutiva, a scelta del datore di lavoro, del rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio e che la UIL ha per affermato di aver rimborsato le eventuali spese di vitto sostenute” ; argomento che la ricorrente giudica “agevolmente confutabile”;

1.2. che erroneamente la stessa Corte, a sostegno della propria tesi, rileva, in secondo luogo, che le competenze di cui all’art. 160 CCNL spettino solo al personale “in missione temporanea” e che “presupposto essenziale perché si possa parlare di trasferta/missione è quindi la temporaneità dell’assegnazione, nel senso che il lavoratore deve essere temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla” , ritenendo la ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del secondo grado, nella fattispecie in questione vada indubbiamente ravvisato il requisito della temporaneità dell’assegnazione;

1.3. la “contraddittorietà dell’impianto motivazionale reso dalla Corte d’appello nella misura in cui riteneva applicabile solo parzialmente l’art. 160 CCNL”, perché, da un lato, “riconosceva che il Giudice di prime cure avesse correttamente ritenuto applicabile l’art. 160 CCNL, per l’effetto accogliendo la domanda dell’appellante di condanna alla corresponsione dell’intera somma richiesta a titolodi rimborso di spese di viaggio”, e, dall’altro, “si contraddiceva, rigettando la domanda di condanna al pagamento della diaria sulla scorta dell’inapplicabilità della stesa norma”;

1.4. l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui “il dato formale dell’indicazione nel contratto di assunzione di Brescia come sede di lavoro non rileva ai fini del diritto di trattamento di missione reclamato”, essendo, per la ricorrente, noto che, “laddove il contratto d’assunzione prevede che la prestazione lavorativa debba essere resa, a seconda delle esigenze, presso varie sedi, con conseguenti spostamenti del lavoratore, questi debba essere qualificato come trasfertista”.

2. Tale motivo è inammissibile.

3. La censura, infatti, difetta anzitutto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 4) e 6) e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.

3.1. In particolare, il motivo sopra riassunto, nel quale si lamenta esclusivamente la violazione e falsa applicazione di una sola norma di un contratto collettivo nazionale ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., è contenuto in ricorso che nella sua interezza non contiene la trascrizione nemmeno delle parti salienti dell’art. 160 del CCNL invocato, del quale CCNL peraltro non è specificato l’anno.

Nel ricorso, inoltre, neanche è precisato quando e da chi sia stato prodotto il cennato contratto collettivo (di cui sarebbe stata necessaria la produzione del testo integrale) e, se prodotto, dove esso attualmente sia collocato in uno dei fascicoli dei gradi di merito.

3.2. Solo a fronte dei rilievi a riguardo della controricorrente, nella sua memoria in vista dell’adunanza camerale la ricorrente ha specificato che si tratta del CCNL Confesercenti del 6.7.2004, che si assume essere stato allegato nel fascicolo di parte ricorrente in primo grado sub doc. 103; ma, in disparte la tardività dell’indicazione in scritto difensivo a fini meramente illustrativi, tale fascicolo di parte di primo grado non è indicato tra gli atti e documenti prodotti in questa sede di legittimità (cfr. pagg. 13-14 del ricorso).

4. Nota, ancora, il Collegio che il punto di censura

1.3. denuncia un’anomalia motivazionale, estranea al terreno dell’interpretazione dell’art. 160 del CCNL, bensì afferente ad una sostenuta contraddittorietà appunto d’impianto motivazionale, che doveva essere fatta valere in questa sede di legittimità con mezzo diverso da quello di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

5. I punti di censura sub

1.2. e sub 1.4., infine, non attengono direttamente all’interpretazione del più volte cit. art.160 del CCNL, ma riguardano differenti aspetti fattuali, piuttosto legati segnatamente al contenuto del contratto individuale di assunzione della lavoratrice.

5.1. In particolare, nel punto

1.2. la ricorrente addebita alla Corte di merito di aver escluso la temporaneità dell’assegnazione, sul rilievo che “nel contratto d’assunzione non venga fatta alcuna menzione dell’assegnazione della lavoratrice ad una sede diversa da quella originaria” e che “la temporaneità delle singole missioni rispetto alla complessiva operatività della lavoratrice, stabilmente basata in Brescia, può già evincersi dalla lettera di conferimento dell’incarico di responsabile dell’ufficio zonale di Manerbio (cfr. doc. 13)”.

5.2. Analogamente, nel punto di censura

1.4. si assume che la Corte distrettuale erroneamente avrebbe ritenuto “dato formale” l’indicazione nel contratto di assunzione di Brescia come sede di lavoro, sostenendosi che quel contratto individuale “prevede chela prestazione debba essere resa, a seconda delle esigenze, presso varie sedi, con conseguenti spostamenti del lavoratore”, sicché lo stesso dovrebbe essere inquadrato come “trasfertista”.

5.3. E’ di tutta evidenza, allora, che la ricorrente propone una rivisitazione di profili fattuali, relativi, tra l’altro, al tenore del contratto individuale di assunzione, che non è consentita in questa sede di legittimità.

6. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16660-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro U.I.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' N.46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 435/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 93/2017; Oggetto Lavoro subordinato Indennità chilometrica Diaria R.G.N.16660/2018 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 999/2016 il Tribunale di Brescia aveva respinto la domanda, proposta dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ex-datrice di lavoro, U.I.L. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, di condanna al risarcimento dei danni da mobbing; e aveva, invece, parzialmente accolto le ulteriori domande della lavoratrice di condanna al pagamento di differenze retributive e di risarcimento dei danni per inadempimenti contrattuali, per il complessivo importo di € 14.985,21, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Brescia, pronunziando sull’appello proposto dalla lavoratrice contro la sentenza di primo grado, in parziale riforma della stessa, condannava l’appellata U.I.L. di Brescia al pagamento dell’ulteriore somma di € 4.124,57, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. 2.1. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale giudicava fondato esclusivamente il quinto motivo d’appello, che riguardava un vantato credito pari ad € 14.912,38, azionato a titolo di differenze per indennità chilometrica relativamente ai viaggi per raggiungere da Brescia gli uffici zonali del patronato di cui la Signorini era stata nominata responsabile, ritenendo dovuta alla lavoratrice, oltre alla somma di € 9.523,03 già riconosciutale dal Tribunale per tale titolo, l’ulteriore somma di € 4.124,27.2.2. Riteneva infondati, per contro, tutti gli altri dodici motivi di appello, compreso il sesto, relativo alle missioni che la lavoratrice assumeva di aver effettuato in relazione allo svolgimento di mansioni di responsabile degli uffici zonali, espletateal di fuori della sede di lavoro di Brescia e per le quali aveva sostenuto che le spettava, oltre all’indennità chilometrica, la diaria prevista dal CCNL. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. Ha resistito l’intimata con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico articolato motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 160 CCNL (art. 360, n. 3 c.p.c.)”. Lamenta: 1.1. che erroneamente la Corte d’appello, a sostegno della propria tesi, in primo luogo, trascrive l’argomento speso dal giudice del primo grado, secondo il quale, “in base all’art. 160 del CCNL la diaria è sostitutiva, a scelta del datore di lavoro, del rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio e che la UIL ha per affermato di aver rimborsato le eventuali spese di vitto sostenute” ; argomento che la ricorrente giudica “agevolmente confutabile”; 1.2. che erroneamente la stessa Corte, a sostegno della propria tesi, rileva, in secondo luogo, che le competenze di cui all’art. 160 CCNL spettino solo al personale “in missione temporanea” e che “presupposto essenziale perché si possa parlare di trasferta/missione è quindi la temporaneità dell’assegnazione, nel senso che il lavoratore deve essere temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla” , ritenendo la ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del secondo grado, nella fattispecie in questione vada indubbiamente ravvisato il requisito della temporaneità dell’assegnazione; 1.3. la “contraddittorietà dell’impianto motivazionale reso dalla Corte d’appello nella misura in cui riteneva applicabile solo parzialmente l’art. 160 CCNL”, perché, da un lato, “riconosceva che il Giudice di prime cure avesse correttamente ritenuto applicabile l’art. 160 CCNL, per l’effetto accogliendo la domanda dell’appellante di condanna alla corresponsione dell’intera somma richiesta a titolodi rimborso di spese di viaggio”, e, dall’altro, “si contraddiceva, rigettando la domanda di condanna al pagamento della diaria sulla scorta dell’inapplicabilità della stesa norma”; 1.4. l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui “il dato formale dell’indicazione nel contratto di assunzione di Brescia come sede di lavoro non rileva ai fini del diritto di trattamento di missione reclamato”, essendo, per la ricorrente, noto che, “laddove il contratto d’assunzione prevede che la prestazione lavorativa debba essere resa, a seconda delle esigenze, presso varie sedi, con conseguenti spostamenti del lavoratore, questi debba essere qualificato come trasfertista”. 2. Tale motivo è inammissibile. 3. La censura, infatti, difetta anzitutto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agli artt. 366, comma primo, n. 4) e 6) e 369, comma secondo, n. 4), c.p.c. 3.1. In particolare, il motivo sopra riassunto, nel quale si lamenta esclusivamente la violazione e falsa applicazione di una sola norma di un contratto collettivo nazionale ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., è contenuto in ricorso che nella sua interezza non contiene la trascrizione nemmeno delle parti salienti dell’art. 160 del CCNL invocato, del quale CCNL peraltro non è specificato l’anno. Nel ricorso, inoltre, neanche è precisato quando e da chi sia stato prodotto il cennato contratto collettivo (di cui sarebbe stata necessaria la produzione del testo integrale) e, se prodotto, dove esso attualmente sia collocato in uno dei fascicoli dei gradi di merito. 3.2. Solo a fronte dei rilievi a riguardo della controricorrente, nella sua memoria in vista dell’adunanza camerale la ricorrente ha specificato che si tratta del CCNL Confesercenti del 6.7.2004, che si assume essere stato allegato nel fascicolo di parte ricorrente in primo grado sub doc. 103; ma, in disparte la tardività dell’indicazione in scritto difensivo a fini meramente illustrativi, tale fascicolo di parte di primo grado non è indicato tra gli atti e documenti prodotti in questa sede di legittimità (cfr. pagg. 13-14 del ricorso). 4. Nota, ancora, il Collegio che il punto di censura 1.3. denuncia un’anomalia motivazionale, estranea al terreno dell’interpretazione dell’art. 160 del CCNL, bensì afferente ad una sostenuta contraddittorietà appunto d’impianto motivazionale, che doveva essere fatta valere in questa sede di legittimità con mezzo diverso da quello di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. 5. I punti di censura sub 1.2. e sub 1.4., infine, non attengono direttamente all’interpretazione del più volte cit. art.160 del CCNL, ma riguardano differenti aspetti fattuali, piuttosto legati segnatamente al contenuto del contratto individuale di assunzione della lavoratrice. 5.1. In particolare, nel punto 1.2. la ricorrente addebita alla Corte di merito di aver escluso la temporaneità dell’assegnazione, sul rilievo che “nel contratto d’assunzione non venga fatta alcuna menzione dell’assegnazione della lavoratrice ad una sede diversa da quella originaria” e che “la temporaneità delle singole missioni rispetto alla complessiva operatività della lavoratrice, stabilmente basata in Brescia, può già evincersi dalla lettera di conferimento dell’incarico di responsabile dell’ufficio zonale di Manerbio (cfr. doc. 13)”. 5.2. Analogamente, nel punto di censura 1.4. si assume che la Corte distrettuale erroneamente avrebbe ritenuto “dato formale” l’indicazione nel contratto di assunzione di Brescia come sede di lavoro, sostenendosi che quel contratto individuale “prevede chela prestazione debba essere resa, a seconda delle esigenze, presso varie sedi, con conseguenti spostamenti del lavoratore”, sicché lo stesso dovrebbe essere inquadrato come “trasfertista”. 5.3. E’ di tutta evidenza, allora, che la ricorrente propone una rivisitazione di profili fattuali, relativi, tra l’altro, al tenore del contratto individuale di assunzione, che non è consentita in questa sede di legittimità. 6. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a t
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