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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30160/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 72 N. 8423/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto i motivi, con i quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e all'omesso assorbimento del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. in quello di resistenza, sono meramente reiterativi di doglianze già prospettate ed adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, sia quanto all'apprezzamento della prova del delitto di resistenza, anche con specifico riguardo al nesso funzionale tra la condotta minacciosa e l'atto dell'ufficio (cfr. pag. 4-6 della sentenza impugnata) sia quanto alla insussistenza dei presupposti per l'invocato assorbimento, affermata (cfr. pag. 7-8 della sentenza impugnata) con argomentazioni in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Rv. 273769-01), risultando altresì, per quanto detto, la manifesta infondatezza dei medesimi motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.MARJO val.eniina Di .1),luian 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 72 N. 8423/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto i motivi, con i quali si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e all'omesso assorbimento del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. in quello di resistenza, sono meramente reiterativi di doglianze già prospettate ed adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, sia quanto all'apprezzamento della prova del delitto di resistenza, anche con specifico riguardo al nesso funzionale tra la condotta minacciosa e l'atto dell'ufficio (cfr. pag. 4-6 della sentenza impugnata) sia quanto alla insussistenza dei presupposti per l'invocato assorbimento, affermata (cfr. pag. 7-8 della sentenza impugnata) con argomentazioni in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Rv. 273769-01), risultando altresì, per quanto detto, la manifesta infondatezza dei medesimi motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.MARJO val.eniina Di .1),luian 2
Sentenza Cassazione n. 30160/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris