CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 39174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -gjuLt2IusrcchinzretPcizi [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. rditer-i-l-dfferisorEs E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA];l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è altresì presente per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso concludendo per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ancona per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 26 settembre 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di illecito trasporto dal porto di Ancona a Meldole (Mantova) di kg. 2.270 di marijuana, occultata all'interno di doppi fondi ricavati nei bancali in cui si trovavano 2500 pannelli di cartongesso. 2. I fatti contestati agli imputati e ricostruiti dai giudici di merito possono essere così sintetizzati. Il 20 marzo 2017 era giunto nel porto di Ancona il consistente carico di stupefacente occultato all'interno di pannelli di cartongesso, la cui consegna avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti di un soggetto di nazionalità tunisina che svolgeva attività di venditore ambulante. Il fatto aveva sollecitato le indagini della polizia giudiziaria che si era posta al controllo del tragitto del TIR, condotto da un autista albanese e sul quale era salito anche il soggetto tunisino . La polizia giudiziaria verificava, tramite servizi di osservazione, che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e Nobili, avevano seguito il TIR a bordo di una autovettura KIA, giungendo nei pressi di Mantova. Nel contempo, erano state monitorate le utenze dei soggetti coinvolti e di colui che risultava dai documenti l'intermediario responsabile della spedizione, [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità albanese. La polizia giudiziaria aveva poi proceduto all'arresto del predetto Kullolli, recatosi nel punto di arrivo del TIR, e al sequestro dello stupefacente ivi rinvenuto, nonché all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le predette avevano poi riferito di essere state contattate, tempo prima, dal loro conoscente [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire qualcuno munito di partita IVA per fare da prestanome al Kullolli, suo amico, per realizzare una importazione di cartongesso dall'Albania, operazione cui egli si era prestato tempo prima. [OSCURATO:PERSONA] le aveva messe in contatto con il Kullolli, e loro avevano trovato un loro amico venditore ambulante di nazionalità tunisina. I giudici di merito avevano poi ritenuto accertata la penale responsabilità degli imputati alla luce delle risultanze delle deposizioni degli operanti di PG e del compendio intercettivo acquisito. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art 606, comma 1 lett e) cod proc pen. La Corte d'appello, nel rispondere ai motivi di appello proposti in ordine alla consapevolezza del Natalini riguardo al carico del camion, aveva aderito alla ricostruzione fattuale prospettata a difesa dell'imputato, ma aveva confermato la sentenza impugnata con motivazione del tutto illogica. In particolare, la Corte aveva ritenuto, senza alcun fondamento processuale, che il viaggio del Natalini effettuato nel gennaio 2017 per il trasporto di cartongesso, seppure non riguardasse trasporto di stupefacente, era un viaggio di prova, eseguito per " collaudare" la riuscita della successiva operazione, e ciò senza alcun elemento che dimostrasse detta deduzione; non aveva spiegato l'assoluta assenza di elementi probatori circa un compenso ricevuto a fronte del reperimento della partita IVA cui attribuire l'operazione; aveva fatto discendere la consapevolezza della illiceità dell'operazione dal fatto che il Natalini non si fosse voluto prestare, quando vi era prova che egli aveva chiuso la propria partita IVA prima del marzo 2017, avendo trovato lavoro a Roma come badante; era escluso che il Natalini avesse fatto da intermediario quanto al pagamento ricevuto dalle altre due coimputate; era dimostrato il rapporto di amicizia tra il Natalini e la moglie del Kullolli, sicchè l'imputato si era solo adoperato per fare un favore a persone che conosceva, non era stato spiegato quale sarebbe stato il " ruolo di garante " nell'operazione, posto che il Natalini non aveva quasi per nulla risposto alle telefonate ricevute dalle coimputate il giorno dell'arrivo del carico. Con il secondo motivo deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in quanto l'impianto motivazionale adottato, secondo cui il Natalini, dopo aver effettuato un primo viaggio " di prova", aveva rifiutato di prendere parte all'operazione, avrebbe obbligato la Corte a prendere in esame l'ipotesi della desistenza dal reato. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte aveva richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, senza considerare di aver considerevolmente ridimensionato l'apporto del Natalini ai fatti oggetto del processo. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione nonché di violazione di legge in relazione all'art. 133 cod, peli. e 597, comma 3, cod,proc,pen, in ordine alla determinazione della pena base. Anche in questo caso, il diverso inquadramento dei fatti e il ridimensionamento delle azioni del Natalini avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale al ridurre la pena. La motivazione era illogica ed insufficiente, specie in considerazione del fatto che la misura era ampiamente superiore al minimo edittale. Con il quinto motivo denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta consapevolezza del Natalini circa il quantitativo dello stupefacente, in riferimento alla applicazione della aggravante della ingente quantità. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo, vizio di manifesta illogicità nonché di mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al punto della consapevolezza circa l'oggetto del carico, posta l'inesistenza di qualsiasi fonte di prova al riguardo. Con il secondo motivo di denuncia vizio di motivazione e vizio di travisamento della prova. La Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto sussistenti delle contraddizioni riguardo alla versione dei fatti rese dalle due coimputate, senza fornire risposta ai motivi di appello ed incorrendo pertanto nel vizio di totale assenza di motivazione. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione relativamente al diniego della attenuanti generiche, tautologicamente riferito alla gravità del fatto, con motivazione non conforme ai canoni argomentativi richiesti dalla Corte di legittimità. 5. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, vizio di manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod proc pen. La Corte territoriale non aveva risposto ai motivi di appello formulati in ordine alla questione inerente alla conclamata assenza di prova circa la sussistenza di un pregresso accordo criminoso tra la Nobili e i coimputati, nonché alla evidente inconsapevolezza di quest'ultima circa il contenuto del carico. I giudici di merito non avevano basato il giudizio di colpevolezza su elementi probatori raccolti a carico della Nobili, ma piuttosto sulla considerazione riguardante la inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dall'imputata. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla applicazione dell'aggravante della art. 80, in assoluta assenza di prova della consapevolezza dell'imputata circa la natura del carico e, di conseguenza, anche della sua consistenza. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge riguardo alla dosimetria della pena, operato senza rispettare i parametri di cui all'art. 133 cod pen e senza l'adozione di una motivazione rafforzata, in quanto la pena base era stata fissata in misura ben superiore ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2. A fronte delle censure opposte alla sentenza di primo grado circa la compartecipazione del Natalini alla fattispecie delittuosa in esame, in particolare circa la consapevolezza, da parte del Natalini, della natura illecita del carico, la Corte territoriale ha opposto una motivazione basata su ragionamenti del tutto congetturali e non ancorati alle emergenze probatorie acquisite al giudizio. Precisamente, il Natalini aveva giustificato il proprio ruolo nella vicenda sostenendo che egli, ex titolare di una agenzia immobiliare, legato da rapporto di amicizia con la moglie dell'imprenditore albanese ( Kullolli) destinatario del carico di droga, si era prestato per fornire la propria partita IVA a quest'ultimo che glielo aveva richiesto quale favore, in una sola occasione, nel gennaio 2017, provvedendo poi a rivendere alcune lastre di cartongesso che gli erano state offerte come ricompensa. Nel gennaio 2017, il Natalini aveva effettivamente venduto il cartongesso proveniente dall'Albania e tanto era stato confermato da un teste, acquirente del materiale; richiesto nuovamente di fornire la propria partita IVA da parte del Kullolli, egli aveva rappresentato la impossibilità di farlo, avendo chiuso la propria attività; aveva dunque tsalp:M provveduto a mettere in contatto il Kullolli con le altre coimputate, sue conoscenti, soltanto per fare un favore all'amico; si era quindi disinteressato della vicenda, essendosi trasferito a Roma a lavorare come badante, senza rivestire alcun ruolo di intermediazione. Orbene, a fronte di tali argomentazioni difensive, ancorate all'avvenuta dimostrazione del fatto che, dopo l'arrivo del carico nel gennaio 2017, il Natalini avesse davvero venduto il cartongesso, la Corte territoriale risponde con la seguente argomentazione: " la condotta del Natalini, che in quel caso si presta ad intestare a sé stesso la spedizione e in quest'altro, a brevissima distanza di tempo, se ne guarda bene, assumendosi, però e chissà come mai, il compito di reperire altro prestanome, evidenzia come, verosimilmente, il primo trasporto diretto a destinatario di comodo con partita IVA non corrispondente alla categoria merceologica ( il Natalini stesso) possa essere stato un mero viaggio di prova e come, per questo trasporto, il Natalini fosse ben consapevole della natura del carico, non essendo credibile che lo stesso, in caso contrario, non si sarebbe ulteriormente offerto di essere indicato come destinatario, come due mesi prima era avvenuto, anziché adoperarsi per rimediare un soggetto qualsiasi munito di partita IVA.. Peraltro, il suo allontanamento fisico a Roma è perfettamente spiegabile in chiave di consapevolezza della reale natura del carico e del rischio di incorrere nella relativa responsabilità penale..." . Si tratta di argomentazioni del tutto congetturali, inidonee a fornire una lettura logicamente sostenibile degli elementi certi acquisiti al giudizio, quali il fatto che il Natalini avesse chiuso la propria partita IVA ( non potendo, dunque, fornire nuovamente la propria) e che avesse trovato una diversa occupazione a Roma in qualità di badante. Il ragionamento della Corte, che invece inserisce le circostanze predette in una precisa strategia dell'imputato al fine di sfuggire alla giustizia in quanto coinvolto in traffici illeciti, si traduce in una supposizione che non è sufficientemente corroborata dalle risultanze processuali. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata per nuova motivazione sul punto, anche alla luce dei dati probatori costituiti dai contatti telefonici intercorsi tra il Natalini e gli altri soggetti coinvolti durante lo svolgimento l'operazione illecita, sinteticamente inquadrati dalla Corte territoriale nella supposta "strategia" dell'imputato senza adeguata motivazione. 3.- [OSCURATO:PERSONA] e Nobili 3.1. I ricorsi sono manifestamente infondati. Il primo motivo proposto dalla Nobili nonché i primi due motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] attengono specificamente ad una supposta carenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex multis, cfr Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Orbene, sul punto la Corte territoriale fa riferimento, al fine di ricostruire il certo addebito di responsabilità alle ricorrenti circa la piena consapevolezza della natura illecita del carico giunto dall'Albania, non solo sulla oggettiva inverosimiglianza delle versioni rese nel corso del procedimento ( prima fra tutte, quella per cui sarebbe stato pattuito un compenso di poche centinaia di euro e che le due amiche si sarebbero offerte di scortare il camion giunto ad Ancona fino a Mantova solo perché preoccupate delle difficoltà di rientro del loro conoscénte tunisino, che aveva fatto da prestanome per la partita IVA) ma anche e soprattutto al contenuto delle captazioni acquisite nel corso dell'episodio delittuoso, analiticamente citate nella sentenza di primo grado, cui i giudici di appello si riportano. Dalle conversazioni intercettate emergono continui contatti con il Kullolli nel corso del viaggio del TIR fino a Mantova; continue comunicazioni inerenti al luogo in cui si trovavano e con continue richieste di ricevere il denaro pattuito, numerosi messaggi, inviati al Kullolli dopo l'arresto, con i quali la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpaveniva sempre insistentemente richiesto il pagamento promesso. Sul punto, i giudici di merito concludono, con argomentazioni assolutamente coerenti dal punto di vista logico, che l'attività delle donne, che si erano spinte ad accogliere il carico al porto di Ancona e a scortare il TIR intraprendendo un viaggio di centinaia di chilometri, nonchè il loro reiterato ed insistente interesse al pagamento, denota non solo una sicura consistenza della somma pattuita, commisurata all'importanza del carico e certamente superiore a poche centiniaia di euro, ma anche la assoluta consapevolezza della illiceità dell'operazione. 3.3. Del pari, è manifestamente infondata la doglianza proposta dalla Nobili inerente al vizio di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990. A seguito dell'affermazione della sicura consapevolezza, da parte della Nobili, del contenuto illecito dell'autocarro desunto dagli inequivocabili elementi indiziari sopra menzionati, i giudici di merito, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, argomentano che la ricorrente era certamente in grado di prevedere, in ragione della imponenza del mezzo utilizzato (un TIR) che il quantitativo di stupefacente trasportato fosse di quantità ingente ( come poi effettivamente accertato). Il passaggio motivazionale è pienamente conforme ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in applicazione dell'art. 59, comma 2, cod pen, è necessario che sia accertata la colpevolezza dell'agente in relazione alla predetta circostanza, per la quale è sufficiente la prova che questi l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. (da ultimo cfr Sez. 4 - n. 18049 del 14/04/2022, Rv. 283209 - 01). 3.4. E' altresì manifestamente infondata la doglianza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, congruamente motivata dalla Corte territoriale con riferimento alla condotta poco collaborativa dell'imputata e al ruolo certamente non marginale nell'operazione. Va allora rammentato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche facendo riferimento soltanto all'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza ( Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01.) Nel caso di specie, la Corte territoriale sottolinea, in modo congruo e non manifestamente illogico, elementi di segno negativo desunti dal complesso esame dei fatti scrutinati, ottemperando così pienamente all'onere motivazionale sul punto. 3.5 Infine, deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell'ultima doglianza proposta dalla Nobili, riferita alla eccessività della pena inflitta, in quanto discostata dal minimo edittale. In proposito, la Corte territoriale argomenta adeguatamente facendo riferimento alla complessive modalità della condotta, trattandosi di attività organizzata da più soggetti, con l'utilizzo di espedienti quali il reperimento di un prestanome, indicativa di una certa capacità di delinquere. Come detto, si tratta di motivazione conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod pen, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo (Sez. 5 - , n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). 4. Conclusivamente, va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Segue per legge la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. 5. Va invece disposto l'annullamento con rinvio in ordine alla posizione del Natalini, affinchè si provveda a nuova motivazione sul punto. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibili i ricorsi di