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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 51654/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 del TRIBUNALE di LARINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo a). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Larino dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di appropriazione indebita e truffa ai danni dell'Inail per remissione tacita di querela.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Campobasso che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.; art. 640-bis cod. pen.) non avrebbe potuto ritenersi assente la condizione di procedibilità per il reato di tentata truffa all'Inail in quanto la condotta contestata rientrava nella fattispecie astratta prevista dall'art. 640- bis cod. pen. e dunque, era procedibile d'ufficio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Come rilevato dal ricorrente, dalla descrizione della condotta contestata al capo a), emerge chiaramente che la tentata truffa è ai danni di un ente pubblico, ovvero . l'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro.

Si tratta di un reato perseguibile d'ufficio, sicché è illegittima la dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela. 1.2.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente al capo a).

Gli atti ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen. devono essere trasmessi alla Corte di appello di Campobasso per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023 Li'est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 del TRIBUNALE di LARINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo a). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Larino dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di appropriazione indebita e truffa ai danni dell'Inail per remissione tacita di querela. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Campobasso che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen.; art. 640-bis cod. pen.) non avrebbe potuto ritenersi assente la condizione di procedibilità per il reato di tentata truffa all'Inail in quanto la condotta contestata rientrava nella fattispecie astratta prevista dall'art. 640- bis cod. pen. e dunque, era procedibile d'ufficio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Come rilevato dal ricorrente, dalla descrizione della condotta contestata al capo a), emerge chiaramente che la tentata truffa è ai danni di un ente pubblico, ovvero . l'Istituto nazionale per l'assicurazione infortuni sul lavoro. Si tratta di un reato perseguibile d'ufficio, sicché è illegittima la dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela. 1.2.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente al capo a). Gli atti ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen. devono essere trasmessi alla Corte di appello di Campobasso per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023 Li'est
Sentenza Cassazione n. 51654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris