CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti ancorata, in via assorbente, al rilievo della notevole distanza temporale tra le condotte criminose di traffico di stupefacenti commesse in pretesa continuazione, unita alla rilevata impossibilità di ricondurre le distinte condotte al medesimo contesto di criminalità organizzata, e quindi al mancato riscontro di caratteristiche tali da rendere plausibile, nonostante l'identità di indole dei reati, l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente svolge argomenti di puro merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il