CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38404/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21355/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in quanto, a fronte di un reato che a se- guitoedell'entarta in vigore del d.lgs. 150/2022 non è più perseguibile di ufficio, andava pronunciata una sentenza di improcedibilità per assenza di querela. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto si amenta una violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. Ed invero, risulta ex actis che in data 9/1/2018 la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ebbe a sporgere presso i CC della [OSCURATO:PERSONA] formale denuncia que- rela per il furto subito con specifica richiesta di punizione dei responsabili dello stesso (cfr. pag. 2 della querela). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così decis