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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10664/2026

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i [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’INTRONOMARCELLO e D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giustaprocura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Magistro (MGSMCR71H52049W) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domiciliano presso lostudio di quest’ultimo in Roma, alla via Liberiana, n. 17.-ricorrente-controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA] P. Regina([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Trani (BT), alla via S. Gervasio n. 48.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, n. cron.889/2024, depositata il 20/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21173/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 10664/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 22/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 21 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’INTRONOMARCELLO e D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giustaprocura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Magistro (MGSMCR71H52049W) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domiciliano presso lostudio di quest’ultimo in Roma, alla via Liberiana, n. 17.-ricorrente-controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA] P. Regina([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Trani (BT), alla via S. Gervasio n. 48.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, n. cron.889/2024, depositata il 20/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 21173/2024Numero sezionale 208/2026Numero di raccolta generale 10664/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 22/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.,deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate comein dispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 21 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese
Sentenza Cassazione n. 10664/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris