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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23431/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 07/11/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 01/03/2022, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in euro 900,00 di multa, in relazione ai residui reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. del capo C) dell'imputazione.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e artt. 633 e 639 bis cod. pen. ed il vizio motivazionale in punto di determinazione della pena inflitta, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, ha dato pertinentemente conto del compendio probatorio gravante sul prevenuto, essendo stata provata (dai rilievi ritraibili dalle testimonianze escusse e dalla documentazione in atto, relativa ai verbali di sequestro e dissequestro) la mancata legittimazione relativa alla conformazione delle opere e alla loro apposizione su suolo pubblico, oltre che occupazione e sfruttamento del medesimo suolo, nella piena consapevolezza di una mancanza di autorizzazione amministrativa e di una illegittimità di tale possesso; si veda, inoltre, pag. 6 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, molto più favorevole rispetto a quello inflitto dal giudice di primo grado, essendo correttamente stata scomputata dalla pena comminata in primo grado la quota rapportabile alle ipotesi contravvenzionali da dichiararsi prescritte sub capi A e B dell'imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si è aggiunta memoria difensiva in data 17/04/2023, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/05/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 07/11/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 01/03/2022, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in euro 900,00 di multa, in relazione ai residui reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. del capo C) dell'imputazione. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e artt. 633 e 639 bis cod. pen. ed il vizio motivazionale in punto di determinazione della pena inflitta, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, ha dato pertinentemente conto del compendio probatorio gravante sul prevenuto, essendo stata provata (dai rilievi ritraibili dalle testimonianze escusse e dalla documentazione in atto, relativa ai verbali di sequestro e dissequestro) la mancata legittimazione relativa alla conformazione delle opere e alla loro apposizione su suolo pubblico, oltre che occupazione e sfruttamento del medesimo suolo, nella piena consapevolezza di una mancanza di autorizzazione amministrativa e di una illegittimità di tale possesso; si veda, inoltre, pag. 6 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, molto più favorevole rispetto a quello inflitto dal giudice di primo grado, essendo correttamente stata scomputata dalla pena comminata in primo grado la quota rapportabile alle ipotesi contravvenzionali da dichiararsi prescritte sub capi A e B dell'imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si è aggiunta memoria difensiva in data 17/04/2023, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023
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