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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 00269/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 7; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, le conclusioni argomentate del giudice del merito sono incensurabili nella parte in cui evidenziano che: a) la confessione resa dall'imputato non è indicativa di resipiscenza o pentimento, essendo stata fatta a fronte di un quadro probatorio imponente; b) l'imputato non si è sottoposto ad esame nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto per non fornire alcun elemento utile all'identificazione dei complici non identificati; c) le condizioni di disagio economico quale "movente" dell'azione delittuosa non sono state in alcun modo provate; d) la pena irrogata risulta calcolata al minimo edittale posto che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 628 co. 4 cod. pen., ergo il più elevato minimo edittale ivi previsto; ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contestano il mancato inquadramento della fattispecie nell'ipotesi del tentativo ex art. 56 cod. pen. e il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628 co.3, n.1 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) l'imputato ha conseguito l'autonomo possesso della refurtiva, uscendo dal negozio e allontanandosi a piedi, a nulla rilevando che l'impossessamento abbia avuto breve durata in virtù dell'inseguimento delle forze dell'ordine e dell'arresto del Salamanca; b) la circostanza che l'arma utilizzata per commettere la rapina fosse un'arma giocattolo non esclude la sussistenza dell'aggravante in questione, atteso che ai fini della sua configurabilità ciò che rileva è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 7; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, le conclusioni argomentate del giudice del merito sono incensurabili nella parte in cui evidenziano che: a) la confessione resa dall'imputato non è indicativa di resipiscenza o pentimento, essendo stata fatta a fronte di un quadro probatorio imponente; b) l'imputato non si è sottoposto ad esame nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto per non fornire alcun elemento utile all'identificazione dei complici non identificati; c) le condizioni di disagio economico quale "movente" dell'azione delittuosa non sono state in alcun modo provate; d) la pena irrogata risulta calcolata al minimo edittale posto che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 628 co. 4 cod. pen., ergo il più elevato minimo edittale ivi previsto; ritenuto che il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contestano il mancato inquadramento della fattispecie nell'ipotesi del tentativo ex art. 56 cod. pen. e il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628 co.3, n.1 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) l'imputato ha conseguito l'autonomo possesso della refurtiva, uscendo dal negozio e allontanandosi a piedi, a nulla rilevando che l'impossessamento abbia avuto breve durata in virtù dell'inseguimento delle forze dell'ordine e dell'arresto del Salamanca; b) la circostanza che l'arma utilizzata per commettere la rapina fosse un'arma giocattolo non esclude la sussistenza dell'aggravante in questione, atteso che ai fini della sua configurabilità ciò che rileva è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 5 esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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