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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27229/2025

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territoriale, avrebbe fatto emergere la natura perfettamente trasparente delle annotazioni di credito; tanto ciò vero che – seppure si trattava di operazioni non consentite, in quanto violative della garanzia patrimoniale – la loro illegittimità emergeva dalla semplice consultazione delle scritture contabili. tutelato non debba ritenersi limitato alla mera informazione, in ordine alle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, concernendo esso, invece, una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile.

Resta integrata la fattispecie tipica, pertanto, non soltanto allorquando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile, a causa delle incongrue modalità di tenuta delle scritture contabili, bensì anche nel caso in cui gli accertamenti – ad opera degli organi della procedura fallimentare – risultino ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 – 01; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383 – 01; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212 – 01).

La eventuale mancata emersione della prova della sussistenza della bancarotta distrattiva, dunque, non comporta necessariamente – per una sorta di impropria forma di derivazione logica - l’esito assolutorio, dall’imputazione concernente la corrispondente bancarotta documentale; l’effetto proprio di quest’ultima, infatti, è di frequente proprio la soppressione della prova utile, ai fini della verifica delle distrazioni.

La Corte distrettuale – nel caso di specie - ha ritenuto che, nella contestata bancarotta documentale fossero venuti ormai meno gli addebiti inerenti alle poste di cui alla bancarotta distrattiva sub d), a causa della acclarata insussistenza dei corrispondenti fatti; nonostante tale esito, però, ha ugualmente considerato integrata la violazione della norma penale della bancarotta documentale, per essere restate intonse le ulteriori inadempienze contabili, correlate alle operazioni distrattive di cui ai reati sub g) ed f).

Operazioni di distrazione, queste ultime, incidenti sulla tenuta delle scritture stesse, essendo poi risultate le aporie superabili esclusivamente attraverso l’adozione di verifiche attuate con particolare diligenza.

Nonostante le pregevoli deduzioni sussunte nel ricorso, l’esito prescelto dalla Corte territoriale, in definitiva, è del tutto compatibile con il diritto fallimentare e non viene efficacemente avversato dalle deduzioni difensive.

4. Con il secondo motivo, parimenti ribadito in sede di memoria, la difesa lamenta che – in relazione alla concorrente [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di diritto della società fallita – sia stata individuata la pena base di anni tre di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto per la ritenuta fattispecie tipica, laddove nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nella veste di amministratore di fatto e imputato dei medesimi reati ascritti alla suddetta, la pena base è stata fissata in maniera notevolmente più elevata.

Le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio, poi, a decretare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (comportamento processuale e trascorrere del tempo) avrebbero riguardato, in particolare, proprio la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Il sensibile scostamento dal minimo edittale, comunque, non terrebbe adeguatamente conto dell’evoluzione della vicenda nei vari gradi di giudizio.

Tale censura, che si incentra sull’entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell’art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e il contributo offerto dal singolo, nell’accertato meccanismo causale.

La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha infatti esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena, valorizzando adeguatamente e in modo coerente la gravità della condotta e il comportamento serbato dall’imputato (elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen.).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
territoriale, avrebbe fatto emergere la natura perfettamente trasparente delle annotazioni di credito; tanto ciò vero che – seppure si trattava di operazioni non consentite, in quanto violative della garanzia patrimoniale – la loro illegittimità emergeva dalla semplice consultazione delle scritture contabili. tutelato non debba ritenersi limitato alla mera informazione, in ordine alle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, concernendo esso, invece, una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile. Resta integrata la fattispecie tipica, pertanto, non soltanto allorquando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile, a causa delle incongrue modalità di tenuta delle scritture contabili, bensì anche nel caso in cui gli accertamenti – ad opera degli organi della procedura fallimentare – risultino ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 – 01; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383 – 01; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212 – 01). La eventuale mancata emersione della prova della sussistenza della bancarotta distrattiva, dunque, non comporta necessariamente – per una sorta di impropria forma di derivazione logica - l’esito assolutorio, dall’imputazione concernente la corrispondente bancarotta documentale; l’effetto proprio di quest’ultima, infatti, è di frequente proprio la soppressione della prova utile, ai fini della verifica delle distrazioni. La Corte distrettuale – nel caso di specie - ha ritenuto che, nella contestata bancarotta documentale fossero venuti ormai meno gli addebiti inerenti alle poste di cui alla bancarotta distrattiva sub d), a causa della acclarata insussistenza dei corrispondenti fatti; nonostante tale esito, però, ha ugualmente considerato integrata la violazione della norma penale della bancarotta documentale, per essere restate intonse le ulteriori inadempienze contabili, correlate alle operazioni distrattive di cui ai reati sub g) ed f). Operazioni di distrazione, queste ultime, incidenti sulla tenuta delle scritture stesse, essendo poi risultate le aporie superabili esclusivamente attraverso l’adozione di verifiche attuate con particolare diligenza. Nonostante le pregevoli deduzioni sussunte nel ricorso, l’esito prescelto dalla Corte territoriale, in definitiva, è del tutto compatibile con il diritto fallimentare e non viene efficacemente avversato dalle deduzioni difensive. 4. Con il secondo motivo, parimenti ribadito in sede di memoria, la difesa lamenta che – in relazione alla concorrente [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di diritto della società fallita – sia stata individuata la pena base di anni tre di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto per la ritenuta fattispecie tipica, laddove nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nella veste di amministratore di fatto e imputato dei medesimi reati ascritti alla suddetta, la pena base è stata fissata in maniera notevolmente più elevata. Le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio, poi, a decretare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (comportamento processuale e trascorrere del tempo) avrebbero riguardato, in particolare, proprio la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il sensibile scostamento dal minimo edittale, comunque, non terrebbe adeguatamente conto dell’evoluzione della vicenda nei vari gradi di giudizio. Tale censura, che si incentra sull’entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell’art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e il contributo offerto dal singolo, nell’accertato meccanismo causale. La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha infatti esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena, valorizzando adeguatamente e in modo coerente la gravità della condotta e il comportamento serbato dall’imputato (elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen.). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce
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