CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1920-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrenti - avverso la sentenza n. 310/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01920 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 1920/2021 Rilevato che: 1. La Corte territoriale di Messina, con sentenza pubblicata il 22.10.2020, in parziale accoglimento dell'appello principale interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., avverso la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 133/2018, resa il 20.2.2018, ha condannato la società «al pagamento delle ulteriori somme lorde, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, di Euro 2.558,96 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di Euro 2104,83 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre rivalutazione e interessi legali dal maturato al soddisfo»; inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale interposto, avverso la sentenza, dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C., nei confronti del Saraò e del Fazi, ha rigettato «la domanda di risarcimento dei danni relativi all'omesso versamento dei contributi previdenziali»; 2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che «Come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale concreto ed attuale, che comporta una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un i testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni .... Correttamente, pertanto, il giudice ha ammesso le deposizioni e le ha prese in considerazione nell'esaminare le domande avanzate dagli originari ricorrenti ... ed altrettanto legittimamente questa Corte può valutarle nell'esaminare le doglianze oggetto di entrambi gli appelli. Non senza puntualizzare ... come la presenza di un forte interesse, ancorché di mero fatto al buon esito della lite, abbia inevitabilmente compromesso la credibilità soggettiva di detti testi, soprattutto considerato che entrambi hanno dichiarato di svolgere le stesse mansioni ed hanno dunque riferito ciascuno della medesima attività svolta dall'altro, rispondendo su capitolati pressoché identici...»; ed altresì che, comunque, «anche senza tener conto delle deposizioni rese reciprocamente dagli stessi ricorrenti, attesa la già evidenziata inattendibilità soggettiva delle stesse, le deposizioni degli altri due testi ma soprattutto i fogli di presenza prodotti sono sufficienti per ritenere l'espletamento dei turni giornalieri di otto ore, con l'alternanza in quelli notturni due volte alla settimana e su cui il Ctu si è basato nell'elaborare i propri conteggi»; 3. per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] & C. ha proposto ricorso affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con il primo motivo articolato si deduce: «Violazione dell'art.246 c.p.c. e degli artt. 2108 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la Corte di Appello riconosciuto ai due lavoratori il compenso per lavoro straordinario sulla base delle reciproche testimonianze, che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., avrebbero dovuto essere ritenute inattendibili perché entrambi i lavoratori avevano interesse nelle rispettive cause, solo successivamente riunite per ragioni di connessione; 6. il motivo è inammissibile, perché non censura entrambe le rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata. Ed invero, a pag. 4 di quest'ultima, i giudici di seconda istanza hanno correttamente sottolineato (cfr. Cass. nn. 21418/2015; 11034/2006) quale sia l'interesse che determina l'incapacità di testimoniare ex art. 246 del codice di rito, che, nella fattispecie non ricorre, poiché «l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) non può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere suill'attendibilità delle relative deposizioni»; ed a tal proposito, la Corte ha, altresì, ritenuto di dover «puntualizzare come la presenza di un forte interesse, ancorché di mero fatto, abbia inevitabilmente compromesso la credibilità soggettiva di detti testi», tanto che, a pag. 7 della sentenza - come riferito in narrativa -, ha affermato che il riconoscimento dell'espletato lavoro straordinario dei due lavoratori è rimasto provato sulla base delle dichiarazioni rese, in sede di escussione testimoniale, dai testi Scolaro e Salmeri e, soprattutto (v. pag. 8 della sentenza), sulla base dei fogli di presenza prodotti, «anche senza tener conto delle deposizioni rese reciprocamente dagli stessi ricorrenti, attesa la già evidenziata inattendibilità soggettiva delle stesse»: elementi, questi ultimi, che sono sufficienti, da soli, a sorreggere la decisione oggetto del presente giudizio relativamente al riconoscimento dello svolgimento del lavoro straordinario richiesto dai due lavoratori e che non sono stati oggetto di censura nel mezzo di impugnazione in esame (cfr., ex plurimis, di recente, Cass. n. 13198/2022), determinandone, appunto, l'inammissibilità; 7. il secondo motivo censura la «violazione degli artt. 2109 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere i giudici di appello desunto le "ferie residue" dalla c.t.u. espletata; 8. 14 motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, nella sentenza oggetto del presente giudizio, si afferma espressamente (v. pag. 7) che le ferie "maturate", quelle effettivamente "godute" e quelle "residue" risultano dalle buste paga prodotte dai lavoratori, le quali «costituiscono prova sufficiente per ritenere il mancato godimento integrale delle stesse». E, come è noto, «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito» (Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014); inoltre, l'articolazione del motivo viola anche il principio di specificità (o autosufficienza) di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito, poiché non sono state prodotte, né indicate nell'elenco dei documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, le buste paga e la c.t.u. «in contestazione» (cfr., ex multis, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013): per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità delle censure mosse dal ricorrente al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, le quali si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto, sfornite di delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011).Infine, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo Vonus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf. Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura; 9. per tutte le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va respinto; 10. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario -, seguono la soccombenza; 11. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a