Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 50003/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig.

Procuratore Generale; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 9/1/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'omessa dichiarazione di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Rileva che, a fronte della richiesta del Procuratore generale di una pronuncia di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione e non ha dichiarato l'estinzione dei reati per la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza. 2.1 In data 15/11/2023 sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 Si osserva, invero, che i reati risultano commessi il 17/9/2015 e che sono soggetti a termini di prescrizione diversi.

In particolare, quanto al reato di cui all'art. 474 cod. pen., il termine di prescrizione è pari a sei anni e che tenuto conto delle interruzioni non può superare i sette anni e sei mesi, con la conseguenza che il reato si è estinto per prescrizione in data 17/3/2023, dunque, prima che fosse pronunciata la sentenza di appello.

Quanto al reato di ricettazione, invece, il termine di prescrizione è pari ad otto anni (considerato che si tiene conto dell'ipotesi base e non di quella attenuata), che con le interruzioni può protrarsi fino a dieci anni, per cui nel caso di specie il termine massimo di prescrizione spirerà al 17/9/2025.

Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti sopra evidenziati, con la dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 474 cod. pen per intervenuta prescrizione e con la conseguente riduzione della pena - secondo i parametri individuati dal giudice di primo grado - a mesi sei di reclusione ed euro centocinquanta di multa.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 474 cod. pen. è estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per il residuo reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. in mesi sei di reclusione ed euro centocinquanta di multa.

Così deciso in Roma, il giorno 29 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 9/1/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'omessa dichiarazione di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rileva che, a fronte della richiesta del Procuratore generale di una pronuncia di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione e non ha dichiarato l'estinzione dei reati per la prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza. 2.1 In data 15/11/2023 sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 Si osserva, invero, che i reati risultano commessi il 17/9/2015 e che sono soggetti a termini di prescrizione diversi. In particolare, quanto al reato di cui all'art. 474 cod. pen., il termine di prescrizione è pari a sei anni e che tenuto conto delle interruzioni non può superare i sette anni e sei mesi, con la conseguenza che il reato si è estinto per prescrizione in data 17/3/2023, dunque, prima che fosse pronunciata la sentenza di appello. Quanto al reato di ricettazione, invece, il termine di prescrizione è pari ad otto anni (considerato che si tiene conto dell'ipotesi base e non di quella attenuata), che con le interruzioni può protrarsi fino a dieci anni, per cui nel caso di specie il termine massimo di prescrizione spirerà al 17/9/2025. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti sopra evidenziati, con la dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 474 cod. pen per intervenuta prescrizione e con la conseguente riduzione della pena - secondo i parametri individuati dal giudice di primo grado - a mesi sei di reclusione ed euro centocinquanta di multa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 474 cod. pen. è estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena per il residuo reato di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. in mesi sei di reclusione ed euro centocinquanta di multa. Così deciso in Roma, il giorno 29 novem
Sentenza Cassazione n. 50003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris