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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 29011/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natka MODENA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 42-9057 .[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariangela ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge penale nell'aver dichiarato inammissibile il motivo di gravame speso in tema di negata sospensione condizionale della pena si scontra con il rilevato omesso confronto del motivo di appello con la chiara motivazione della sentenza di primo grado, che aveva negato il beneficio richiesto sulla base della negativa prognosi recidivante elaborata traendo spunto dalle modalità dei fatti e dai precedenti giudiziari recentissimi ed assolutamente omogeni; il che inibisce ex lege l'accesso ai benefici richiesti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natka MODENA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 42-9057 .[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariangela ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge penale nell'aver dichiarato inammissibile il motivo di gravame speso in tema di negata sospensione condizionale della pena si scontra con il rilevato omesso confronto del motivo di appello con la chiara motivazione della sentenza di primo grado, che aveva negato il beneficio richiesto sulla base della negativa prognosi recidivante elaborata traendo spunto dalle modalità dei fatti e dai precedenti giudiziari recentissimi ed assolutamente omogeni; il che inibisce ex lege l'accesso ai benefici richiesti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29011/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris