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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00186/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: - avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese; - avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento dei ricorsi.-. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 gennaio 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, emessa in data 2 maggio 2019 dal Tribunale di Pesaro, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili dei reati rispettivamente ascritti ai capi B (bancarotta fraudolenta patrimoniale), C (bancarotta fraudolenta documentale) ed E (omessa dichiarazione dei redditi); con la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale contestato al capo C. 1.1 I fatti oggetto delle imputazioni afferiscono al fallimento (dichiarato con sentenza del 18 febbraio 2014) della società [OSCURATO:SOCIETA]. e sono stati ascritti a: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di rappresentante legale dal 5 ottobre 2005 al 27 dicembre 2011, socio amministratore e co-liquidatore di fatto; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore dal 27 dicembre 2011 al 11 novembre 2012 e co-amministratore di fatto; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore dal 12 novembre 2012 al 28 gennaio 2013 (la società fallita è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18 febbraio 2013).

Con la sentenza di primo grado è stato assolto [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente figlio e fratello di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]), al quale tutti i reati erano stati ascritti, in concorso, nella sua qualità di co-amministratore di fatto.

1.1.1. La bancarotta patrimoniale (capo B) è stata contestata per la distrazione della somma considerata "provento del reato di truffa" in danno della società libica [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (per abbreviazione, [OSCURATO:PERSONA]), ascritto originariamente al capo A) e in relazione al quale era stata emessa sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. all'esito dell'udienza preliminare, essendo decorso il termine prescrizionale (i fatti oggetto della imputazione di truffa sono stati analizzati dalla sentenza di appello a pagg. 35 -42).

1.1.2. La bancarotta documentale (capo C) è stata contestata per avere occultato «con Io scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili della società fallita rendendo, quindi, di fatto impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari da parte della Curatela».

1.1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati anche per il reato di cui all'art. 5 d.lvo 74/2000 (capo E) per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012, «essendo l'imposta evasa pari a euro 1.630.939,20 (imponibile di euro 5.930.688 - aliquota applicata 27,50%), superiore pertanto ad euro 50.000,00».

2. Avverso la suindicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e articolato in otto motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta infondatezza delle eccezioni preliminari proposte con l'atto di appello ed alle relative questioni di rito.

2.1.1. Il ricorrente si duole dell'avvenuta acquisizione agli atti del fascicolo dibattimentale del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].

Nell'atto di appello si era rilevato come si versasse in una ipotesi sui generis di redazione del processo verbale di constatazione, formato in seguito all'acquisizione delle risultanze delle indagini penali di questo stesso procedimento, come espressamente indicato nell'atto in questione, in tal modo invertendo l'ordine fisiologico di ordinario svolgimento dell'accertamento e violando quindi i principi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sull'utilizzabilità di atti di accertamento svolti autonomamente in sede amministrativa.

Censurando i passaggi motivazionali con i quali la Corte d'appello ha rigettato l'analoga eccezione proposta con l'impugnazione, il ricorrente evidenzia come l'acquisizione del processo verbale di constatazione era stata espressamente contestata dalla difesa e che, non avendo la stessa difesa mai prestato il consenso al suo utilizzo, l'atto debba ritenersi inutilizzabile.

Inconferenti, poi, sarebbero le ulteriori argomentazioni della sentenza d'appello in merito alla rilevanza, quali riscontri, di altri "documenti" acquisiti.

Il ricorrente, inoltre, censura le argomentazioni della sentenza nella parte in cui attribuisce al processo verbale di constatazione "natura complessa" e nella parte in cui fa riferimento alle "ulteriori evidenze" che ne confermerebbero il contenuto.

Nella sentenza non v'è alcuna analitica o quantomeno specifica indicazione delle parti dell'atto ritenute utilizzabili in quanto confermate da ulteriori riscontri e di quelle che invece rimarrebbero non pienamente utilizzabili.

Il percorso motivazionale così delineato si caratterizza, secondo il ricorrente, per la sua genericità, essendo specifico l'onere del giudice del merito di indicare, in relazione a ciascun segmento del giudizio di responsabilità formulato per le distinte condotte, quali evidenze diverse dal processo verbale di constatazione (ovvero quali parti ritenute utilizzabili) potessero richiamarsi a sostegno delle ipotesi di accusa.

2.1.2. Sotto altro profilo il ricorrente propone censure in ordine all'utilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le analoghe censure proposte con l'atto di appello in quanto del tutto generiche e tardive.

Il ricorrente contesta tale giudizio, sostenendo che si era formulata specifica ed articolata censura in ordine alla circostanza che il consulente avesse ricevuto un mero incarico ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., sicché doveva ritenersi erronea l'indicazione nelle produzioni del pubblico ministero del 14 giugno 2018 di atti "rinvenuti nel corso della consulenza tecnica ex articolo 360 c.p.p.".

L'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle due relazioni in questione non poteva dunque ritenersi legittima in difetto di consenso manifestato dalla difesa.

Infatti, se l'atto fosse stato di natura irripetibile, esso avrebbe dovuto svolgersi con le garanzie di legge dell'articolo 360 cod. proc. pen., il che non è avvenuto.

Se invece l'atto fosse da ritenersi di natura ripetibile, esso non avrebbe potuto essere acquisito nel fascicolo del dibattimento, senza esaminare il consulente o senza il consenso delle parti.

Quanto alla ritenuta "intempestività" della eccezione, il ricorrente deduce che essa non fa riferimento ad una nullità bensì al regime delle inutilizzabilità, così come previsto dall'articolo 191 comma 2 cod. proc. pen. 2.1.3.

Sulle questioni relative alle "produzioni documentali" il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata come formulata a pagina

33. Sostiene che il tema è stato del tutto frainteso dalla Corte territoriale giacché il consenso alla acquisizione di tali documenti non è mai stato prestato dalla difesa e, di conseguenza, ove l'atto acquisito non sia utilizzabile per sua natura o ai sensi di legge, ma solo con l'accordo delle parti, tale accordo non può mai ritenersi intervenuto su atti diversi da quelli indicati nell'articolo 431 cod. proc. pen. 2.1.4.

Censure sono formulate anche in ordine al rigetto dell'eccezione di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

La Corte territoriale (pagg. 33-35 della sentenza di appello) ha ritenuto infondata l'analoga questione, proposta con l'atto di appello, in quanto l'ipotesi accusatoria trasfusa nei capi A) e B) d'imputazione non ha subito alcuna sostanziale modifica o alterazione all'esito del giudizio e nella sentenza di primo grado, che «ha dichiarato gli imputati colpevoli di essersi appropriati dell'illecito profitto derivante dalla truffa perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (detratti i costi dell'operazione e gli altri impieghi di denaro che in qualche modo sono stati ritenuti leciti e/o giustificati) nei medesimi termini di cui alla contestazione, sul pacifico rilievo che tale denaro non è stato rinvenuto nelle casse sociali al momento del fallimento e, anzi, secondo la tesi sviluppata dalla stessa difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], era già integralmente mancante quando la società è stata posta in liquidazione».

Il ricorrente sostiene che le modalità delle condotte descritte nel capo A concernevano fatti storici (comunque appropriativi) diversi da quelli poi emersi nel dibattimento (asseritamente distrattivi) e indicati nella sentenza di primo grado.

Le modalità delle condotte contestate sono emerse solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, in sentenza, giacché il "profitto distratto" è stato determinato solo sulla base delle dichiarazioni di un teste, il quale ha inteso espungere talune voci dal diverso calcolo contenuto nel processo verbale di constatazione acquisito agli atti.

Assume il deducente che non si versa in ipotesi di diversa qualificazione di un fatto storico comunque individuato, ma della deliberata omissione nella contestazione del dato storico poi indicato in sentenza quale condotta di reato; la penale responsabilità per la condotta distrattiva è stata affermata non in quanto commessa con le modalità dei fatti indicati nel capo A), relative all'incameramento delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA], ma in quanto commessa con numerose distinte movimentazioni bancarie, con cui si sarebbe realizzata la diversa condotta di "dispersione" delle somme stesse, anzi, neppure di tutte, ma di quelle che in larga parte sarebbero appunto state distratte.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva, nonché travisamento della prova anche per omissione in relazione la ritenuta sussistenza del reato di truffa contestato nel capo A), reato dichiarato estinto per prescrizione ma ritenuto rilevante per la disamina dell'intera vicenda processuale.

2.2.1. Il ricorrente evidenzia come il giudice d'appello abbia del tutto frainteso le argomentazioni difensive e abbia omesso di pronunziarsi su molteplici riscontri di natura decisiva.

Vengono, pertanto, svolte specifiche censure al percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata, analizzando tutti i profili di fatto cui ha fatto riferimento la Corte territoriale per ritenere provata la condotta truffaldina.

In ordine al profilo della regolarità della documentazione accompagnatoria, il ricorrente evidenzia come i rilievi effettuati dalla Corte di appello siano del tutto inconferenti rispetto alla prova dell'invio preordinato e doloso di merce di quantità e qualità incompatibili con gli accordi intercorsi, che prevedevano anche il montaggio delle componenti industriali in questione.

2.2.2. Assume, altresì, il ricorrente che v'è stato un travisamento della prova per omissione, perché v'è in atti uno specifico riscontro in ordine all'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione sul cantiere libico di consistenti opere, riscontro menzionato nei motivi di appello ma del tutto pretermesso dalla Corte territoriale.

Inoltre, il ricorrente si duole della mancata escussione dei testimoni (Morad H. Nowara e [OSCURATO:PERSONA]) indicati nella lista a suo tempo ritualmente depositata in atti, nonché della mancata adozione di provvedimenti istruttori in grado di appello ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen. 2.2.3.

Quanto al profilo della mancanza di conformità del contenuto dei container inviati dalla [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente evidenzia come le argomentazioni della sentenza impugnata siano frutto di errori valutativi, non avendo la Corte territoriale neppure esattamente inteso i termini delle censure proposte e i riferimenti all'evidenza disponibile, per poi sviluppare sul tale presupposto - e sul diniego di attività istruttoria pure richiesta dall'imputato- passaggi argomentativi del tutto illogici.

Sostiene il ricorrente che né le fotografie (di minima parte dei materiali rinvenuti, omettendo invece il deposito di documentazione allegata al verbale ispettivo, ma mai depositata in atti nel corso dei due giudizi di merito), né le deposizioni testimoniali possono comprovare la fondatezza obiettiva dell'addebito.

D'altronde, l'ispezione sul contenuto dei container (alcuni dei quali trovati aperti) fu eseguita dopo che questi ultimi erano rimasti a lungo nel porto libico, interessato da un conflitto bellico. 2.2.4.

Sostiene altresì il ricorrente che la Corte di appello ha frainteso il dato relativo al calcolo dei costi della merce come effettuato dalla Guardia di finanza, non avendo neppure analizzato il testo del contratto concluso, affermando che esso non andava tradotto, in quanto non necessario ai fini della decisione.

In tal modo non si è considerato che il contratto concerneva la realizzazione in loco, previa fornitura dei materiali, di un complesso impianto idrico e, dunque, che oggetto del contratto erano prestazioni di fornitura di materiali, montaggio e installazione degli stessi.

Ribadisce inoltre sul punto che molte delle possibili allegazioni difensive sulla effettività delle prestazioni sono state inibite dalla mancata escussione dei testimoni indicati nella lista depositata nel corso del giudizio di primo grado.

2.2.5. Sempre in ordine alla difformità dei beni contenuti nei container, il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione in quanto non v'è alcuna ragione per cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto inviare "materiali di scarto" in luogo di quelli oggetto dell'accordo.

Peraltro, vi sarebbe la prova storica per cui può sostenersi che alcuni dei materiali in questione costituivano beni che dovevano servire semplicemente ad allestire le postazioni e gli uffici di cantiere, così come documentato dalle fatture allegate (all. n. 62) al processo verbale di constatazione.

2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, nonché la mancata assunzione di prova decisiva e travisamento della prova, anche per omissione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta distrattiva.

2.3.1. Ancora una volta il ricorrente si duole della mancata assunzione delle prove testimoniali richieste anche con riferimento ai costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA], ove si consideri che i giudici di merito avrebbero argomentato sul punto "per approssimazione".

2.3.2. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non giustificate le somme di denaro erogate in favore di [OSCURATO:PERSONA]: si fa riferimento all'importo di euro 1.490.000,00, proveniente dal finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che è stato restituito da [OSCURATO:SOCIETA] con i proventi derivanti da [OSCURATO:PERSONA].

Il deducente assume che dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la prova della "causale" dei versamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA], avendo questi (deposizione del teste Tortorella) svolto la funzione di intermediario nel complesso "affare [OSCURATO:PERSONA]"; nessun rilievo sul punto avrebbe invece la circostanza che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non lo abbia personalmente conosciuto, giacché egli non rivestiva alcun incarico al momento della conclusione del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

Sul punto la Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], che, dopo aver riferito di non aver conosciuto Kankun, aveva evidenziato di aver provato a "indagare...in Libia" e di non aver trovato alcuno che lo conoscesse.

2.3.3. Ulteriori censure sono articolate in ordine alla motivazione sui rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA] e sui pagamenti effettuati in favore di quest'ultima.

Si fa riferimento a bonifici per complessivi euro 3.007.764,65, secondo i giudici di merito "apparentemente" effettuati in pagamento della fattura n. 28 del 22/2/2008 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per vendita di materiale ed accessori di telefonia per un importo di euro 3.087.201,45 (più IVA per euro 617.440,29).

Assume il ricorrente che la vicenda [OSCURATO:SOCIETA], oltre ad essere di molto precedente rispetto a quella [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, irragionevolmente ricollegabile ad essa), è già stata oggetto di una precedente decisione giudiziale, che non ne ha accertato l'illiceità: si tratta della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 30/2018, che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione con riferimento all'ipotizzata violazione dell'art. 2 D.L.vo 74/00 riferita all'emissione della fattura [OSCURATO:SOCIETA] n. 28/2008 e ha assolto dal reato di cui all'art. 11 DL 201/2011, con conseguente riconoscimento della genuinità della menzionata fattura.

Deduce, altresì, il ricorrente che, alla stregua delle prove acquisite, è emerso che era stata effettivamente effettuata la fornitura di materiale di telefonia e che fossero quindi giustificati i relativi pagamenti operati da [OSCURATO:SOCIETA] in favore della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA].

Quanto al primo aspetto, infatti, non sono state considerate le dichiarazioni rese sul punto dai testi che (come gli impiegati Giorgi e Bartolini) hanno confermato come la merce fosse stata consegnata presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA] e da questa poi trasferita in Libia (come attestato dalla documentazione acquisita agli atti).

Inoltre, non si è tenuto conto di quanto favorevolmente statuito dal Tribunale di Pesaro con la citata sentenza n. 30/2018.

D'altronde, è stata la stessa Guardia di finanza ad accertare che vi era stato realmente il versamento di somme di denaro su un conto cipriota; né può essere addebitata in alcun modo agli imputati la circostanza che le indagini non abbiano consentito di ricostruire le movimentazioni successive in uscita da tale conto ed individuare, quindi, chi abbia materialmente incassato il denaro versato da [OSCURATO:SOCIETA], non potendo certo dedursi, in completa assenza di prova al riguardo, che lo stesso sia rientrato nella disponibilità degli imputati, tanto che [OSCURATO:PERSONA] (destinatario di due bonifici provenienti da Cipro) è già stato assolto dal Tribunale proprio per tale ragione.

La fornitura di materiale è effettivamente avvenuta e i beni sono stati destinati dalla [OSCURATO:SOCIETA] al mercato libico, mediante cessione alla società [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, ha richiesto di procedere per il tramite di una società austriaca, la [OSCURATO:PERSONA]; il pagamento a [OSCURATO:SOCIETA], dunque, è stato realmente effettuato secondo le coordinate fornite dalla creditrice (come confermato anche dai testi Bartolini, Giorgi e Tortorella).

Il credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società libica [OSCURATO:PERSONA] è attestato da documenti e avrebbe potuto essere confermato dai testi non ammessi.

Il ricorrente denunzia pure il travisamento della prova testimoniale (teste Bartolini) in ordine al documento, ritenuto dai giudici di merito falso, che attesta la richiesta di pagamento formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e indica i dati bancari per l'effettuazione dello stesso pagamento.

Tale documento era già stato acquisito nel procedimento parallelo per reati fiscali, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pesaro sopra citata, che ha ritenuto che non si fosse raggiunta la "prova certa della falsità dei documenti".Nel presente processo i giudici di merito hanno ritenuto di disattendere le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale di Pesaro, affermando che vi sarebbero degli elementi di novità.

Il ricorrente assume che non vi sarebbero questi elementi di novità, mentre gli elementi di sospetto già evidenziati nell'altro processo hanno trovato smentita nelle risultanze processuali acquisite nel dibattimento.

Sostiene, quindi, che, benché nell'ipotesi dì autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico non trovi applicazione il principio della pregiudizialità penale, il giudice del diverso procedimento è comunque tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione, quando sia stata acquisita la relativa sentenza, è elemento da valutare ai sensi dell'articolo 238 bis cod. proc. pen.

Richiamando anche le argomentazioni spese dal Tribunale nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Roberto), il quale è stato assolto con riferimento alle somme oggetto dei bonifici provenienti dal conto cipriota, in quanto non è emerso alcun "concreto elemento che porti e stabilire una corrispondenza tra tali operazioni e i flussi di denaro provenienti dal conto della [OSCURATO:SOCIETA], desumendone con ciò un rientro, a suo favore, di una parte del patrimonio della società oggetto di distrazione" (pag. 16 della sentenza del Tribunale), il ricorrente assume che le suddette considerazioni debbano valere anche nei suoi confronti, giacché è emerso che la quasi totalità degli importi ricevuti con il bonifico indicato dalla Guardia di finanza è stata immediatamente versata sui conti correnti della società poi fallita.

Censura, inoltre, il ricorrente il richiamo da parte del Tribunale del contenuto dell'atto amministrativo allegato al processo verbale di constatazione, ovvero l'avviso di accertamento, giacché tale atto è stato acquisito in assenza di consenso alla sua utilizzazione nei confronti dell'imputato.

Peraltro, la censura principale proposta avverso la sentenza del Tribunale atteneva alla parte della motivazione nella quale non si è proceduto ad una verifica delle "valutazioni" svolte nell'atto amministrativo con le emergenze processuali.

2.3.4. Ulteriori censure sono proposte con riferimento alla vicenda delle somme versate in favore della società di diritto inglese "L'[OSCURATO:PERSONA]".

Si tratta della vicenda relativa a due bonifici dell'importo complessivo di euro 751.165,00 versati su un conto (identificato con il n. 1127814-0) aperto presso la stessa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale operavano gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA].

I giudici di merito hanno ritenuto che tali pagamenti non fossero giustificati perché riferiti a "due genericissime fatture emesse in data 14.4.2011 (con riferimento a precedente -altrettanto generica- scrittura privata del 23.11.2009 con cui detta società sarebbe stata ingaggiata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per fare una ricerca di mercato in modo da individuare eventuali partners libici per la società italiana)" (pag. 48 della sentenza di appello).

Il ricorrente contesta la ritenuta falsità del contratto stipulato con la suddetta società, acquisito agli atti all'esito di una rogatoria.

Assume, inoltre, che nessun compiuto accertamento è stato svolto sia nel corso delle indagini sia durante lo svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado sulla predetta società; si duole, quindi, della mancata assunzione di dichiarazioni testimoniali in ordine alla vicenda in esame e, sul punto, indica tutti i testi che erano stati riportati nella lista testimoniale.

Il deducente censura pure la lettura limitata del contenuto del contratto, giacché esso fa riferimento anche a prestazioni di collaborazione nella gestione logistica delle operazioni da svolgersi in territorio libico fino alla consegna delle opere ivi realizzate.

2.3.5. Ulteriori censure sono svolte in ordine alle condotte, ritenute distrattive, relative al trasferimento di somme su conti di gestione tesoreria, intestati alla società finanziaria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (società di cui figuravano soci il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fratello di Roberto e figlio di Giuseppe, e [OSCURATO:PERSONA]).

Il ricorrente assume che i giudici di merito hanno trascurato del tutto le dichiarazioni rese dal teste Tortorella, che aveva ricoperto negli anni di riferimento la carica di procuratore speciale della suddetta società e, quindi, aveva operato direttamente sui conti su disposizione del cliente.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che sui conti in questione, intestati alla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA], non sono state compiute operazioni anomale, ma sono stati effettuati pagamenti connessi a finalità aziendali e legati a forniture del credito. [OSCURATO:PERSONA] gestiva conti correnti nell'interesse dei suoi clienti, per cui la destinazione delle provviste è sempre tracciata e ricostruibile nei suoi esatti termini; tali accertamenti, pur richiesti dalla difesa, non sono stati compiuti.

Ancora una volta il ricorrente si duole della mancata formulazione in forma chiara e precisa dell'imputazione relativa alle condotte distrattive, affermando che ciò ha consentito ai giudici di merito di errare nell'individuazione delle stesse condotte in relazione alle quali v'è stata l'affermazione della responsabilità penale.

Le movimentazioni che conducono al valore di euro 500.230,00, tutte relative a conti correnti [OSCURATO:PERSONA] il cui titolare effettivo era la [OSCURATO:SOCIETA], nulla hanno a che fare con i diversi fatti indicati nella sentenza impugnata, concernenti asserite movimentazioni su diversi rapporti riferibili a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], di cui mai si è parlato nel corso dell'intero processo e che sono stati esclusi da qualsiasi valutazione di penale rilevanza all'esito della lunga e complessa indagine condotta dalla Guardia di finanza.

2.3.6. Sono state ascritte al ricorrente condotte di distrazione relative anche a somme da questi prelevate per il complessivo importo di euro 149.500,00.

Si tratta di somme prelevate tra aprile ed ottobre del 2011 ovvero in un periodo in cui il Bruscoli era amministratore e socio della [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorrente censura ancora una volta l'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale (pag. 51 della sentenza), evidenziando che è stata erroneamente valutata la documentazione prodotta dalla difesa ovvero la scheda contabile "socio c/anticipi e finanziamenti infruttiferi".

Assume il deducente che da tale scheda si evince che tutte le movimentazioni indicate nel prospetto allegato al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza attengono ai rapporti intercorsi tra il Bruscoli in qualità di socio e la società [OSCURATO:SOCIETA].Tutte le movimentazioni bancarie indicate nel prospetto della Guardia di finanza trovano giustificazione e corrispondono al contenuto della scheda contabile, documento depositato il 10 aprile del 2019 unitamente ad altra scheda relativa al cliente Bruper trade [OSCURATO:SOCIETA] "partita" indicata nella scheda contabile di riferimento chiude quindi in pareggio, come sarebbe stato dimostrabile anche con le integrazioni istruttorie richieste, riguardanti l'acquisizione degli atti relativi al procedimento relativo alla contestazione del reato di cui all'art. 4 dlgs 74/00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, relativo alle medesime movimentazioni bancarie.

Assume il ricorrente che il dato conoscitivo non acquisito sarebbe stato sul punto dirimente: trattandosi di poste contabili che finiscono in pareggio, ciò indica che il Bruscoli non era più debitore della società [OSCURATO:SOCIETA] per i predetti importi richiamati in sentenza.

2.3.7. Considerazioni e censure conclusive sono state svolte dal ricorrente con riferimento a due passaggi motivazionali della sentenza impugnata.

Il primo è quello nel quale la Corte territoriale ha affermato che pur "ammettendosi, dunque, che vi possa essere stato qualche errore nella ricostruzione di tutte le somme sottratte, non vi è dubbio che si tratta di importi trascurabili rispetto all'ammontare complessivo della contestata bancarotta per distrazione, di cui è indubbia la sussistenza, stante l'avvenuta, ingiustificata, sparizione di gran parte delle somme rilevanti provenienti dall' affare [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 51 della sentenza impugnata).

Il ricorrente denunzia l'illogicità di tali argomentazioni, che rivelano l'approssimazione ricostruttiva che ha portato all'affermazione di responsabilità per condotte distrattive, senza alcuna incidenza anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il secondo passaggio motivazionale censurato è quello nel quale la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti i versamenti delle somme fatte dal Bruscoli prima di dismettere la carica di amministratore.

Si legge nella sentenza: "Né tale realtà risulta in alcun modo contraddetta dalle deduzioni difensive circa i versamenti che sarebbero stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] poco prima di cessare la carica di amministratore, in quanto, al di là che trattasi di somme estremamente contenute rispetto ali' ammontare di quelle distratte, ben vi potevano essere delle ragioni contingenti che imponevano tali pagamenti (per esempio per tacitare Equitalia ed evitare che questa agisse o interferisse sulla procedura di liquidazione, ovvero reclamasse i suoi crediti rispetto ad altra società - la [OSCURATO:SOCIETA] - che lo stesso Bruscoli ha ammesso essere la 'naturale prosecuzione' di [OSCURATO:SOCIETA])" (pag. 51 della sentenza di appello).

Dopo aver indicato le somme che risultano versate, il ricorrente evidenzia che le argomentazioni della Corte territoriale si risolvono in valutazioni del tutto apodittiche e assertive, formulate contra reum in assenza di alcun elemento che le giustifichi.

2.4. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale.

2.4.1. Assume il ricorrente che, in ordine alla sussistenza del fatto e con specifico riferimento al ruolo di "testa di legno" di taluni soggetti coinvolti nei fatti e indicati nelle risultanze di indagine, i giudici del merito hanno ancora una volta fatto riferimento al contenuto del processo verbale di constatazione irritualmente acquisito.

Le valutazioni sul punto risultano sostanzialmente apodittiche, non basate su elementi di prova logica e trascurano le deduzioni difensive proposte con l'atto di appello.

2.4.2. Al ricorrente è stata ascritta l'imputazione di bancarotta documentale in qualità di "co-liquidatore di fatto".

La Corte territoriale ha riconosciuto in capo all'imputato la responsabilità per i fatti indicati nel capo C) senza specificare se tale responsabilità gli sia stata imputata previo riconoscimento del suo ruolo di amministratore di fatto oppure a titolo meramente concorsuale.

Inoltre, i giudici di merito non hanno specificato quale apporto avrebbe fornito il ricorrente alle condotte del liquidatore [OSCURATO:PERSONA]; l'affermazione di responsabilità è derivata solo dalla valutazione degli stretti vincoli familiari con il padre Giuseppe.

Le argomentazioni della sentenza impugnata presentano profili di contraddittorietà, anche tenendo conto dell'intervenuta assoluzione del fratello Gianluca, che pure aveva ricevuto importi ben più consistenti di Roberto dai conti ciprioti menzionati in atti ed era socio della [OSCURATO:PERSONA].

Assume il ricorrente che non vi sono riscontri a suo carico in ordine alla commissione dei fatti di bancarotta fraudolenta documentale, giacché è stato il padre ad occuparsi di consegnare la documentazione contabile all'imputato [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 53 e ss. della sentenza di appello), mentre la cessione delle quote e delle cariche sociali a "teste di legno" è avvenuta con tutte condotte temporalmente attribuibili solo a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 58 della sentenza).

Il ricorrente denunzia, altresì, carenze motivazionali sulle allegazioni difensive con le quali era stata censurata la sentenza di primo grado in ordine ai due elementi indicati dal Tribunale quali ulteriori indizi per affermare la sua penale responsabilità: si tratta di una lettera indirizzata ad un istituto bancario dal Bruscoli quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. (ritenuta nelle sentenze di merito il nuovo soggetto giuridico istituito per la prosecuzione dell'attività della società fallita), nonché di una mali concernente i rapporti tra i fratelli Roberto e [OSCURATO:PERSONA].

Assume quindi il ricorrente che a suo carico non restano che mere asserzioni, alle quali viene assegnato decisivo significato dimostrativo in assenza di riscontri: egli risponde del reato commesso dal padre in ragione dei vincoli personali e dell'asserita commissione delle condotte distrattive.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali, con travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ascritto al capo E).

2.5.1. Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, accogliendo i motivi di appello sul punto, ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, che "le somme illecitamente introitate da [OSCURATO:SOCIETA] siano state incassate entro il 7.4.2011 e dovessero, perciò, essere inserite nella dichiarazione dei redditi della successiva annualità 2012 alla stregua del principio generale fissato dall art. 3 del DPR 22/12/1986 n. 917, secondo il quale l'Irpef si deve liquidare e pagare anno per anno, in funzione dei redditi che anno per anno sono stati conseguiti, anche perchè è altrettanto pacifico che nel 2012 la società non disponesse più di tali redditi, integralmente già 'dirottati' altrove" (pag. 64 della sentenza di appello).

Pertanto, la Corte di appello ha ritenuto erronea la contestazione del fatto riferita all'omessa dichiarazione dei redditi nell'anno 2013, non considerando, tuttavia, che in tal modo v'è stata una radicale immutazione dei fatti e che, peraltro, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 è stata regolarmente presentata e, finanche, acquisita in atti (all. 26 PVC [OSCURATO:SOCIETA]).

2.5.2. Il ricorrente, sotto altro profilo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del principio del cd ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen..

Egli, infatti, era stato già sottoposto ad altro procedimento penale per la violazione dell'articolo 4 d.lgs 74/00 in relazione al medesimo fatto ascritto nel capo di imputazione sub E).

La Corte territoriale ha ritenuto che non possa operare il divieto di legge perché vi sarebbe diversità strutturale tra i due reati contestati e gli imputati sarebbero chiamati a risponderne in base a presupposti diversi, ossia non già come singoli contribuenti ma quali amministratori della fallita (pag. 66 della sentenza).

Il ricorrente censura tali argomentazioni evidenziando che l'identità del fatto rilevante sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, corrispondenza che è evidente nella specie.

Peraltro, la Corte territoriale ha trascurato che egli non era amministratore della fallita al momento in cui è stato individuato l'obbligo dichiarativo.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prove decisive in relazione alle testimonianze e all'acquisizione dei verbali richiesta ai sensi dell'articolo 603, comma primo, cod. proc. pen.

Quanto ai termini di rilevanza dei singoli elementi non acquisiti mediante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il ricorrente richiama quanto argomentato nei precedenti motivi di ricorso, evidenziando che la carenza istruttoria segnalata affonda le sue radici nell'originaria ordinanza ammissiva delle prove del Tribunale, oggetto di specifico gravame in appello.

2.7. Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e articolato in otto motivi, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo si denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali in relazione alla ritenuta infondatezza delle "eccezioni preliminari" proposte ed alle correlate questioni di rito, con ulteriore vizio di illogicità e mancanza di motivazione.3.1.1.

Alcune censure proposte sono pienamente sovrapponibili a quelle formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla inutilizzabilità del processo verbale di constatazione, alle produzioni documentali e alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen..

Pertanto, in ordine a tali profili si richiama quanto evidenziato sopra nei paragrafi 2.1.1.,

2.1.3. e 2.1.4.

3.1.2. Il ricorrente si duole anche dell'avvenuta acquisizione di documentazione in lingua inglese, per la quale non è stata prodotta alcuna traduzione asseverata.

Il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la questione, salvo poi fondare l'affermazione di responsabilità sulla base di una procura notarile allegata a uno di tali atti redatti in lingua inglese, assente nel fascicolo di giudizio e mai cercata dalla Guardia di finanza presso gli archivi notarili.

Ci si riferisce all'accordo transattivo redatto in data 12 febbraio 2013, al quale, secondo la Corte territoriale, avrebbe partecipato il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di un suo procuratore speciale, sebbene il testo in inglese (e non tradotto) di tale accordo non faccia riferimento ad alcuna procura notarile rilasciata dal ricorrente.

3.2. Anche le doglianze formulate con il secondo motivo sono perfettamente sovrapponibili a quelle articolate nel secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (si veda sopra paragrafo 2.2.).

Con esse il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, anche per omissione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod.pen. 3.3.

Con il terzo motivo si denunziano erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, anche per omissione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta per distrazione.

Ancora una volta tutte le argomentazioni proposte sono le stesse articolate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sicché si può fare riferimento a quanto illustrato in precedenza (par. 2.3.), ad eccezione delle censure riguardanti la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], quali quelle relative al versamento delle somme da parte di quest'ultimo in favore della società fallita.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di bancarotta per distrazione "ovvero della sua ritenuta amministrazione di fatto nell'epoca anteriore alla liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]".

La Corte territoriale ha confermato la ricostruzione della materialità dei fatti operata dal Tribunale, evidenziando che la condotta materiale della distrazione sarebbe stata posta in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione del padre Giuseppe.

Il ricorrente censura tale conclusione, assumendo che non è emersa alcuna prova sul suo concorso, sia nella fase dell'ideazione che di quella di gestione delle condotte ritenute penalmente rilevanti, commesse quando egli non era rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], avendo rivestito la carica di amministratore sino al 5 ottobre 2005.

Egli è poi stato nominato liquidatore solo in data 27 dicembre 2011, carica rivestita sino al 12 novembre 2012, quando è stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale ha travisato le prove e, a tal fine, indica specificamente le risultanze processuali a sostegno della sua estraneità ai fatti commessi dal figlio Roberto, indicato da tutti i testi come unico soggetto operante.

La sola testimonianza che ha generato confusione nei giudici di merito è quella resa da [OSCURATO:PERSONA], ex direttore della Banca di Popolare di Gradara, filiale di Montecchio, referente di una banca su cui però non erano transitate le somme che sono state ritenute oggetto di distrazione.

In ordine a tale testimonianza il ricorrente svolge una serie di censure, definendo imprecise e inattendibili le dichiarazioni del Ricci, del quale, peraltro, è stato -senza esito favorevole- richiesto un nuovo esame in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Illogica e contraddittoria, poi, è - secondo il ricorrente- l'argomentazione secondo la quale egli è un soggetto esperto in materia (essendo già stato condannato per bancarotta) e, quindi, avrebbe certamente ispirato le condotte fraudolente cercando di recidere il collegamento con i Bruscoli, "in quanto la strada più ovvia e comoda intrapresa è stata quella di cercare di recidere ogni collegamento tra se stesso (e il figlio) e la società e di portare rapidamente [OSCURATO:SOCIETA] alla fine e tale scelta non può essere certo giudicata con il senno di poi" (pagina 57 sentenza di appello).

Assume il ricorrente che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] è "anomalo", essendo stato dichiarato solo su istanza di una società (la [OSCURATO:PERSONA]) che ha rivendicato il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.

Se il ricorrente avesse avuto un ruolo realmente attivo nella società, soprattutto per l'esperienza maturata nelle pregresse vicende che gli hanno fruttato la condanna per bancarotta, si sarebbe attivato per la presentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente ritenuto solo una "testa di legno") della opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

3.5. Con il quinto motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale.

3.5.1. Il ricorrente ribadisce di essere stato nominato liquidatore della società in data 27 dicembre 2011 e che tale carica era cessata in data 12 novembre 2012, quando, per motivi di salute ed anche per risparmiare i costi di cessazione della società, aveva "venduto" la società.

La cessione era stata effettiva, come sarebbe dimostrato da numerose risultanze processuali, indicate dal ricorrente, anche per censurare la sentenza impugnata per travisamento della prova.

3.5.2. Assume, altresì, il ricorrente che risulta provata la consegna di tutta la documentazione contabile al [OSCURATO:PERSONA]: è stata infatti prodotta la nota di consegna delle scritture contabili e fiscali e dei libri sociali che fu all'epoca redatta e firmata, alla quale fanno riferimento sia il teste [OSCURATO:PERSONA] che la teste Giorgi.

Tale dato documentale è stato "disatteso" nella valutazione dei giudici di merito.In effetti, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la consegna dei documenti contabili è avvenuta in due fasi "fotografate" da due diverse note di consegna, controfirmate entrambe dal [OSCURATO:PERSONA], che non le ha mai "rinnegate".

La prima consegna (più consistente per entità) ha avuto per oggetto la documentazione preparata dai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] ed ha avuto luogo in data 29 novembre 2012.

La seconda è avvenuta, ad opera del commercialista [OSCURATO:PERSONA], per la parte residua dei libri sociali in data 11 febbraio 2013.

Tale seconda consegna è stata necessitata dal fatto che i libri sociali, oltre ad alcuni documenti fiscali più datati, erano tenuti dallo stesso commercialista.

3.5.3. La sentenza di secondo grado afferma che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe "aduso a ricoprire ruoli fittizi di tal fatta" (pag. 62 sentenza di appello), ma - sostiene il ricorrente- si tratta di affermazione che non trova riscontro in alcuna delle risultanze processuali.

"Le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso acquisire la società sono infatti del tutto irrilevanti per la disamina del caso di specie.

Anche se avesse cercato un solo schermo per "fare affari" (sporchi o puliti) — il che non si è neppur dimostrato - in Africa, come dichiarato, ciò non consente in alcun modo di ritenere logica l'affermazione della Corte di Appello che senza spiegare il perché ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] non dica il vero" (così testualmente nell'atto di ricorso).

Deduce inoltre il ricorrente che parte della contabilità è stata ritrovata dalla Guardia di finanza presso il commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA] e tale circostanza pare difficilmente compatibile con la tesi della bancarotta fraudolenta documentale: non s'intende infatti perché si sarebbe voluta "distruggere" o "disperdere" o "sottrarre" la contabilità, lasciandone copia presso il commercialista.

3.5.4. Viene censurata la sentenza nella parte in cui ha valorizzato il ruolo del Bruscoli per aver sottoscritto la missiva inviata ai legali della [OSCURATO:PERSONA] in data 2 agosto 2013. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha interpretato tale missiva come uno strumento dilatorio utilizzato da [OSCURATO:PERSONA].

Tale deduzione - afferma il ricorrente- è frutto di travisamento della prova, giacché dal tenore della missiva si evince che egli non si è qualificato quale rappresentante legale e/o liquidatore delle [OSCURATO:SOCIETA], precisando che quest'ultima era stata posta in liquidazione (e poi cancellata) e allegando la visura camerale dalla quale era possibile evincere tutti i dati, compreso i riferimenti all'ultimo liquidatore.

3.5.5. Censura, infine, il ricorrente la valutazione della sentenza in ordine alla valenza probatoria attribuita al tentativo di accordo transattivo redatto in data 13 febbraio 2013.

Sul punto la Corte d'appello ha affermato che significativa è la "firma dell'accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] — che è servito solo a guadagnare tempo — ad ulteriore dimostrazione del ruolo di testa di legno di [OSCURATO:PERSONA] e della perdurante ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende della fallita" (pag. 58 della sentenza di appello).

L'atto del 13 febbraio 2013, acquisito senza traduzione e, dunque, di cui non se ne conosce il contenuto, è stato firmato da tale lmad [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la Corte di appello, ha agito su delega notarile di [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto poi che la delega notarile non sia mai stata acquisita - secondo la Corte territoriale- non ha rilievo, in quanto vi è la testimonianza della parte offesa Elfigih, che ne testimonia l'esistenza (capoverso a cavallo tra pagina 58 e 59 della sentenza di appello).

Assume il ricorrente, però, che la Corte d'appello ha trascurato che la persona offesa ha anche affermato di non sapere che [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

La procura notarile non è stata acquisita e neppure è stata cercata dagli inquirenti, sebbene facilmente reperibile presso gli archivi notarili.

3.6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali, con travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ascritto al capo E).

3.6.1. La prima parte delle censure sono integralmente sovrapponibili a quelle svolte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (si veda sopra par. 2.5.).

3.6.2. In ordine alla violazione del principio del ne bis in idem, il ricorrente aggiunge che non si può certamente ritenere che i medesimi importi abbiano generato un duplice obbligo dichiarativo, da interpretarsi peraltro contra reum, come di fatto avvenuto nei gradi di merito del presente processo.

I redditi sono pacificamente i medesimi, come medesima è l'origine degli stessi.

Nell'affermare che i fatti (e i redditi da tassare) sono diversi, il Giudice di appello avalla una doppia tassazione degli stessi, che neanche l'Agenzia delle entrate ha osato contestare.

La prima in capo alla società e la seconda in capo alle persone fisiche ritenute socie e presunte percettrici finali ("infatti, sotto il profilo fiscale, è indiscutibile che vi sia stato un duplice passaggio: dapprima i proventi illeciti sono transitati nel patrimonio della fallita e avrebbero dovuto essere dichiarati dalla tessa e poi da questa sono stati distratti o favore di terzi"; cfr. pag. 66 della sentenza di appello).

Questo stato dei fatti e di diritto non può essere scalfito neanche dalla produzione all'ultima udienza di primo grado (10 aprile 2019) da parte del Pubblico Ministero di un atto interno all'Agenzia delle entrate.

Nonostante le doglianze avanzate "in sede tributaria" dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'accertamento personale ricevuto, mai l'Agenzia ha esplicitato negli "atti esterni" che non ha emesso l'avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] "per questioni di proficuità", ma ha sempre sostenuto che esso non andava emesso in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] era un mero "schermo societario" e, dunque, la tassazione era da ricondurre sulle persone fisiche autrici del reato.

È sufficiente esaminare la motivazione dell'atto di accertamento prodotto dallo stesso Pubblico Ministero (nr. 9 alla produzione del PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per far emergere che la tesi "esterna" dell'Agenzia era ed è che la [OSCURATO:SOCIETA] era una impresa che fungeva da mero schermo societario e che la tassazione andava ricondotta sugli autori del reato.Del resto, se la [OSCURATO:SOCIETA] era, secondo la Corte di appello e l'Agenzia delle entrate, da inquadrarsi quale "impresa criminale", allora la tassazione era da dividersi tra i suoi asseriti soci come reddito illecito.

Vanno, pertanto, censurate le conclusioni sul punto da parte del Giudice di appello, che, se avallate, oltre a comportare un'evidente violazione dell'art. 53 della Costituzione, condurrebbero a legittimare un'evidente doppia tassazione non sostenibile ed infatti non portata avanti dall'Agenzia delle entrate sul parallelo binario amministrativo-tributario.

3.6.3. Infine, deduce il ricorrente che la sua responsabilità per l'ipotesi in contestazione non può fondarsi sul "ruolo formale", di cui era privo al momento del fatto, ma deve trovare eventualmente ragione nell'individuazione di un ruolo concorsuale o di amministratore di fatto della società.

Come già sostenuto, la riconduzione ad "amministratore di fatto", operata dal Giudici di merito in capo a [OSCURATO:PERSONA] per i periodi in cui non risulta formalmente amministratore e/o liquidatore e/o addirittura socio, è visibilmente basata su un travisamento della prova.

Qui richiamando le argomentazioni già espresse in precedenza, occorre rilevare che non vi è prova alcuna che [OSCURATO:PERSONA], subentrato come liquidatore ed estraneo alla [OSCURATO:SOCIETA] sino al 27/12/2011 e fuoriuscitone il 12/11/2012, fosse a conoscenza delle asserite distrazioni patrimoniali perpetuate materialmente in precedenza da altri.

3.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prove decisive in relazione alle testimonianze e all'acquisizione dei verbali, richieste ai sensi dell'articolo 603, comma primo, cod. proc. pen.

Quanto ai termini di rilevanza dei singoli elementi probatori non acquisiti mediante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il ricorrente richiama quanto argomentato nei precedenti motivi di ricorso, evidenziando che la carenza istruttoria segnalata affonda le sue radici nell'originaria ordinanza ammissiva delle prove del Tribunale, oggetto di specifico gravame in appello.

3.8. Con l'ottavo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Propone ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ed articolato in due motivi, qui di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, deducendo anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Dopo aver riportato integralmente i testi delle sentenze di merito nella parte in cui esse affrontano l'esame della sua posizione, assume il ricorrente che la motivazione della pronunzia di appello appare illogica e contraddittoria.Il teste [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto inattendibile e, pertanto, mancava fin dal giudizio di primo grado la prova certa dell'avvenuta consegna all'imputato [OSCURATO:PERSONA] della documentazione contabile della società [OSCURATO:SOCIETA].

Dal momento dell'assunzione della carica di liquidatore all'effettiva cancellazione della società sono trascorsi solamente due mesi, durante i quali non sono state registrate e/o accertate operazioni illegittime o pregiudizievoli in danno della società e/o di terzi ascrivibili all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha evidenziato la circostanza dell'assenza dell'imputato per diversi mesi subito dopo la nomina come liquidatore e l'avvenuta cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA] in detto periodo, dopo poco tempo dalla nomina.

Sall, non appena si è reso conto di essere stato ingannato, ha provveduto a quanto necessario per la dichiarazione di cessazione della società, senza effettuare alcuna attività pregiudizievole ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] o di terzi.

Appare di tutta evidenza che gli incombenti necessari per l'operazione di cancellazione della società siano stati effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] ma predisposti dalle persone precedentemente coinvolte nella gestione della società.

Nessun pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato accertato con riferimento alla cessione in suo favore delle quote sociali da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Al momento dell'ingresso in società di [OSCURATO:PERSONA] tutte le operazioni commerciali pregiudizievoli erano già state compiute dai precedenti soci e/o amministratori e non erano state poste alla conoscenza dell'imputato ricorrente.

Risulta del tutto insussistente l'elemento soggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale, come dallo stesso affermato in dibattimento, aveva l'intenzione di valutare un progetto commerciale con la Libia da effettuarsi con la società [OSCURATO:SOCIETA] e non certo quella di concorrere nel reato di bancarotta fraudolenta.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.114 cod. pen.

Sostiene il ricorrente che la motivazione della Corte d'appello appare sul punto carente, illogica e contraddittoria rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello.

In particolare, nell'atto di appello a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche veniva fatto riferimento alla non più giovane età del prevenuto, ai minimi pregiudizi penali non specifici risalenti nel tempo, all'assenza di qualsivoglia esperienza nel settore imprenditoriale e societario e alla personalità non di certo pericolosa.

In merito alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod.pen. veniva evidenziato il minimo apporto offerto dall'imputato alla commissione del reato ascritto, essendo il [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in un momento in cui tutte le operazioni pregiudizievoli per la società [OSCURATO:SOCIETA] e per terzi soggetti, che poi hanno determinato il fallimento, erano state organizzate e attuate dai precedenti soci e/o amministratori.Sul secondo argomento nessuna motivazione è stata offerta in sentenza dalla Corte d'appello di Ancona.

5. È stata depositata memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state svolte ulteriori annotazioni in ordine alla censura relativa all'intervenuto rigetto delle richieste istruttorie formulate in atti ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., più volte menzionate nel corpo del ricorso con specifico riferimento a distinti profili di censura, concernenti vizi attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato e la violazione di cui all'art. 606 lett. d) cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno accolti limitatamente all'imputazione di cui al capo E) e nei termini di seguito indicati (si veda par. 6), mentre vanno rigettati nel resto.

Il ricorso proposto nell'interesse del Sall è inammissibile.

In premessa vanno ribadite le ragioni per le quali non è stata accolta l'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (Sez. 6, Sentenza n. 19012 del 28/03/2017, Rv. 269877; Sez. 5, Sentenza n. 11621 del 23/01/2012, Rv. 252471).

2. Vanno valutati in primo luogo tutti i motivi di ricorso afferenti alle "eccezioni preliminari", essendo state proposte alcune censure sia da Roberto che da [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Quanto alle doglianze relative all'avvenuta acquisizione agli atti del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], ne va rilevata la manifesta infondatezza, giacché la lettura delle sentenze di primo grado e di appello consente di affermare che i giudici di merito hanno fatto riferimento ai dati del suindicato verbale di constatazione solo nelle parti in cui esso riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche; peraltro, una serie di dati fanno riferimento a riscontri documentali e contabili amministrativi (si vedano atti allegati allo stesso verbale), in quanto riproducenti situazioni obiettive, neppure specificamente contestate dai ricorrenti.

Quanto agli altri dati riportati nel processo verbale, si rileva dalle sentenze di merito che gli stessi sono stati oggetto di prova testimoniale.

Corrette, dunque, sono le argomentazioni della sentenza impugnata per rigettare gli analoghi motivi di appello (si vedano in particolare pagg. 30 - 33 della sentenza), che peraltro risultano generici, in quanto le difese non hanno precisato quali sono le parti del processo verbale di constatazione a contenuto valutativo che sarebbero state utilizzate dai giudici di merito.

2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone censure in ordine alla utilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le analoghe censure proposte con l'atto di appello in quanto del tutto generiche e tardive.

In effetti, il motivo risulta proposto solo con l'atto di appello e la relativa eccezione può essere formulata solo per far valere una nullità d'ordine generale a regime intermedio e non, come sostiene il ricorrente, l'inutilizzabilità.

Infatti, l'acquisizione nel giudizio dibattimentale della relazione tecnica (del perito o del consulente di parte), da effettuarsi mediante lettura ovvero specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere preceduta, a mente dell'art. 511, comma terzo, cod. proc. pen., dall'esame del perito o del consulente di parte; tuttavia, l'inosservanza della citata disposizione, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), stesso codice (ex plurimis, Sez. 3 n. 35497 del 10/05/2016, Rv. 267637; in senso conforme: n. 38413 del 2003 rv. 227412 - 01, n. 20927 del 2004 rv. 228981 - 01, n. 32902 del 2011 rv. 250940 - 01, n. 25807 del 2014 rv. 259200).

In proposito, va ricordato che il regime di rilevabilità d'ufficio e di deducibilità su eccezione di parte delle nullità di ordine generale è disciplinato dagli artt. 180 e 182 cod.proc.pen. e dalla lettura combinata delle rispettive disposizioni si ricava che le nullità verificatesi nel giudizio non possono essere più rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, con l'aggiunta, però, che "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo".

Nella specie le parti, pur assistendo alla dichiarazione di utilizzabilità della consulenza tecnica pronunciata dal tribunale al termine dell'istruzione dibattimentale, non ne eccepirono subito la nullità e, come si è detto, il giudice d'appello (per il quale valeva il termine più ampio previsto dall'art. 180 cit.) non ha ritenuto di rilevarla d'ufficio, sicché si deve concludere che l'eccezione di nullità, formulata soltanto nell'atto d'appello, è stata dedotta tardivamente, dopo il decorso del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen.

Peraltro, va rilevato che oggetto della consulenza tecnica è stata un'attività non valutativa, giacché il consulente del Pubblico Ministero si è limitato ad estrarre dati digitali da strumenti e supporti informatici sottoposti a sequestro in seguito a perquisizione della polizia giudiziaria.

2.3. Motivo comune ad entrambi i ricorsi dei Bruscoli è quello afferente alle questioni sulle "produzioni documentali".

Si tratta di motivo aspecifico e manifestamente infondato.I ricorrenti non precisano a quali documenti non utilizzabili "per loro natura" si riferiscono, mentre la Corte territoriale a pag. 33 della sentenza evidenzia che la prova della colpevolezza degli imputati è stata raggiunta a prescindere dalla valutazione dei documenti acquisiti.

D'altronde, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità di una prova, il motivo di impugnazione deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza".

2.4. Manifestamente infondate sono pure le censure, proposte in entrambi i ricorsi dei Bruscoli, in ordine al rigetto dell'eccezione di violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen.

La Corte territoriale (pagg. 33-35 della sentenza di appello) ha ritenuto infondata l'analoga questione, dedotta con l'atto di appello, in quanto l'ipotesi accusatoria trasfusa nei capi A) e B) d'imputazione non ha subito alcuna sostanziale modifica o alterazione all'esito del giudizio e nella sentenza di primo grado, che «ha dichiarato gli imputati colpevoli di essersi appropriati dell'illecito profitto derivante dalla truffa perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (detratti i costi dell'operazione e gli altri impieghi di denaro che in qualche modo sono stati ritenuti leciti e/o giustificati) nei medesimi termini di cui alla contestazione, sul pacifico rilievo che tale denaro non è stato rinvenuto nelle casse sociali al momento del fallimento e, anzi, secondo la tesi sviluppata dalla stessa difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], era già integralmente mancante quando la società è stata posta in liquidazione».

In effetti, la lettura di entrambe le sentenze di merito consente di ritenere che gli imputati hanno avuto la possibilità di difendersi dalle accuse loro ascritte, anche se le condotte distrattive contestate sono state puntualizzate, per i profili sia modali che quantitativi, nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Va, in proposito ricordato, che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205617).

2.5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole anche dell'avvenuta acquisizione di documentazione in lingua inglese, per la quale non è stata prodotta alcuna traduzione asseverata.

Correttamente il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la questione, giacché l'affermata responsabilità dell'imputato è stata fondata su altre prove.Né può trascurarsi che il documento non tradotto, ovvero l'accordo transattivo redatto in data 12 febbraio 2013, attiene a un post factum rispetto alle condotte di bancarotta contestate e, quindi, è del tutto irrilevante ai fini probatori.

D'altronde, l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, ma non a quelli già formati in altra sede e che nel procedimento sono acquisiti, per i quali, invece, si pone la necessità della traduzione solo ove gli stessi assumano rilievo per i fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261111).

Tale onere non risulta assolto dal ricorrente.

2.6. Manifestamente infondate sono pure le doglianze proposte dai ricorrenti in ordine alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.

La Corte di appello ha motivato sul punto (pagg. 68-69), ritenendo la superfluità delle prove oggetto delle richieste istruttorie «alla luce dei plurimi, significativi e convergenti dati di valutazione» di cui ha dato ampio conto nella sentenza, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche.

Né i ricorrenti hanno specificamente evidenziato lacune, manifesta illogicità o contraddizioni dell'apparato argomentativo, ricavabili dal testo della sentenza impugnata e concernenti punti di decisiva rilevanza.

Va, in proposito, ricordato che il sindacato che la corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522), giacché la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 -dep. 25/03/2016- Rv. 266820; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Rv. 203974).

3. Possono essere trattate congiuntamente le doglianze dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva, nonché travisamento della prova anche per omissione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contestato nel capo A); tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione ma è stato ritenuto dai giudici di merito rilevante per la disamina dell'intera vicenda processuale.

3.1. Si evince dalle sentenze di merito che in data 15 dicembre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di materiali tecnici, destinati ad un impianto idrico da realizzare in Libia.

La commessa era regolata dal "purchase order n.090944" relativo alla fornitura di macchinari, attrezzature e materiali per un importo complessivo di euro 17.396.775,00 e dal "contract n. 19/2009" per l'esecuzione di lavori di installazione e messa in opera per l'importo complessivo di euro 5.798.925,00.

La società [OSCURATO:SOCIETA] aveva effettuato varie spedizioni di merce, aveva emesso le relative fatture e aveva chiesto il pagamento degli importi pattuiti (nelle percentuali previste dal contratto), secondo il meccanismo del "credito documentario": le obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto erano state garantite dalla banca -emittente- di diritto libico "[OSCURATO:PERSONA]" attraverso "lettera di credito" del valore complessivo di euro 12.545.598,25 ed i relativi importi erano stati resi esigibili in Italia, presso la -confermante- ABC [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano.

A seguito delle richieste di [OSCURATO:SOCIETA] e del previsto controllo da parte di ABC Bank della documentazione prodotta dalla società creditrice a conferma delle spedizioni eseguite (tra cui i "certificati di ispezione" della merce in spedizione, apparentemente rilasciati da una società terza a ciò deputata secondo gli accordi contrattuali, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH), la ABC Bank, autorizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle fatture emesse tra dicembre 2010 e febbraio 2011 ed intestate a [OSCURATO:PERSONA], attraverso distinti bonifici aveva versato a [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di euro 9.428.514,38.

Di tale somma una parte era stata direttamente "girata" in pagamento ad alcune ditte fornitrici di materiali relativi alle commesse destinate a [OSCURATO:PERSONA] ed il rimanente importo (pari, al netto delle commissioni bancarie trattenute da ABC e da quelle dell'istituto di credito sammarinese, ad euro 8.108.161,46) era stato accreditato sul conto aperto da [OSCURATO:SOCIETA] presso la [OSCURATO:PERSONA].

L'operazione commerciale intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alle commesse libiche era stata inizialmente finanziata dalla [OSCURATO:PERSONA] grazie all'intervento (ed alla fideiussione fino all'importo di tremilioni di euro da questa prestata) della società finanziaria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (società di cui figuravano soci [OSCURATO:PERSONA], fratello di Roberto e figlio di Giuseppe, e tale [OSCURATO:PERSONA]).

Con i fondi provenienti dai versamenti effettuati da ABC Bank per conto di [OSCURATO:PERSONA] (e della [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]. aveva potuto estinguere il finanziamento ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] non produceva beni e, pertanto, gli inquirenti avevano ricostruito i costi relativi alle forniture libiche, ovvero quelli relativi ai materiali esportati (acquistati presso le società terze KBS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da un ulteriore cliente) ed alle remunerazioni del personale dipendente e dei professionisti esterni, le cui prestazioni erano collegabili alla commessa libica.

Tali dati erano stati poi confrontati e rapportati agli elementi desumibili dai bilanci e dai documenti contabili di [OSCURATO:SOCIETA], acquisiti presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], e si era pervenuti ad individuare -secondo calcoli per eccesso, ovvero in maniera del tutto 'prudenziale' rispetto all'ipotesi accusatoria- un importo complessivo inferiore ai tremilioni di euro, che era stato ritenuto, a fronte dell'importo complessivo di euro 9.428.514,38 versato dalla società [OSCURATO:PERSONA], del tutto incompatibile con lo sviluppo di una operazione commerciale lecita e atto a riscontrare la truffa denunciata dal legale rappresentante della società libica, [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo ha confermato in dibattimento che, a causa delle note vicende concernenti la guerra che nel periodo si era scatenata in Libia, culminate con la destituzione ed uccisione del presidente [OSCURATO:PERSONA], non era stato possibile procedere, nell'immediatezza, alla ricezione ed al controllo della merce spedita tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2011 da [OSCURATO:SOCIETA]. (benché già pagata, nei limiti sopra indicati, mediante l'attivazione e gli utilizzi della lettera di credito).

Tali controlli poterono essere effettuati, una volta stabilizzatasi la situazione nel paese, soltanto nel giugno 2012 presso il porto di Misurata, attraverso un ente ([OSCURATO:PERSONA]) a ciò deputato e riconosciuto a livello internazionale, alla presenza di rappresentanti delle due parti (e, quindi, anche di un referente della società [OSCURATO:SOCIETA]).

Dall'ispezione dei containers, ove erano stipate le merci inviate con le varie spedizioni, era emersa la conformità della sola merce inviata con la prima spedizione e la difformità delle successive.

In particolare, quanto alla seconda spedizione, la difformità consisteva nel mancato assemblaggio dei pezzi; nella terza spedizione il materiale era del tutto difforme rispetto a quello indicato in fattura e nella "packing list" (salvo che per un impianto denominato "FRP Pipeline"), mentre nella quarta il materiale era non solo del tutto difforme, ma anche vecchio, arruginito e sostanzialmente inservibile (mero materiale di scarto).

L'esito delle ispezioni era stato documentato anche mediante produzione fotografica e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per conto di [OSCURATO:PERSONA].

Era stato, inoltre, accertato che, ad esclusione della prima spedizione, il cui contenuto era stato effettivamente controllato dalla società incaricata Dastur, per le successive spedizioni, quelle fatturate con gli importi più cospicui, erano stati formati dei falsi documenti concernenti il presunto controllo di conformità dei prodotti rispetto a quanto indicato nelle fatture.

Peraltro, durante una perquisizione eseguita a carico della [OSCURATO:SOCIETA], era stato rinvenuto in un computer un file avente tutte le connotazioni di una precedente scansione OCR del primo certificato di ispezione, effettivamente emesso dalla Dastur.

3.2. A fronte di un apparato argomentativo delle sentenze di merito (si vedano, per quella di appello, pagg. 35 - 42) supportato da indicazione specifica delle fonti di prova e da una ricostruzione delle vicende (nei termini riportati nel precedente paragrafo) del tutto esenti da vizi di manifesta illogicità e di travisamento, le censure dei ricorrenti si rivelano sostanzialmente finalizzate a richiedere una non consentita rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.Né si apprezzano i denunziati profili di "fraintedimento" delle argomentazioni difensive e di travisamento della prova per omissione.

In proposito, va ricordato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso, come quello di specie, di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, circostanza non accaduta nella specie.

In effetti, nel caso in esame le doglianze difensive genericamente evocano carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale e richiedendo, in realtà, una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima.

4. Analoghe doglianze sono state proposte da Roberto e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione.

4.1. I giudici di merito hanno ritenuto provata la contestata bancarotta fraudolenta patrimoniale soprattutto facendo riferimento all'esistenza di consistenti somme di danaro confluite sul conto corrente aperto dalla società fallita presso la [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla conclusione del contratto concluso con la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la loro ingiustificata sparizione già all'epoca della messa in liquidazione della società e, come confermato dal curatore in dibattimento, il loro mancato rinvenimento in sede fallimentare.

In particolare, nella sentenza di primo grado si è evidenziato che «nell'arco di pochi mesi siano state prelevate dal conto di [OSCURATO:SOCIETA], e dirottate in molteplici direzioni, risorse liquide derivanti dai versamenti [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 5.898.659,65 (somma indicata nel capo B) dell'imputazione e comprensiva anche dell'importo di euro 1.490.000 immotivatamente bonificato a [OSCURATO:PERSONA], a copertura del quale sono state poi utilizzate ugualmente somme provenienti dai bonifici [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], spogliata di ogni suo avere, in data 6/12/2011 è stata quindi posta in liquidazione e successivamente sono intervenute le cessioni di quote in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, in data 12/11/2012, è subentrato a [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di liquidatore» (si vedano pagg. 11 e 12 della sentenza di appello, nella parte in cui riassume la decisione di primo grado).

I giudici di merito hanno rilevato che le indagini eseguite, al fine di verificare quale destinazione avessero ricevuto le somme incassate dalla [OSCURATO:SOCIETA], hanno consentito di accertare che l'importo di euro 1.490.000,00 (proveniente dal finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che era stato restituito da [OSCURATO:SOCIETA] con i proventi derivanti da [OSCURATO:PERSONA]) era stato bonificato subito sul conto del libico [OSCURATO:PERSONA] (socio della finanziaria [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA]), in assenza di qualsiasi plausibile spiegazione.

Inoltre, nell'aprile 2011 erano stati effettuati due bonifici (rispettivamente di euro 200.320,00 ed euro 550.845,00, per un totale euro 751.165,00) su un altro conto aperto presso la banca di [OSCURATO:PERSONA] in favore della società di diritto inglese "L'[OSCURATO:PERSONA]".

Ancora, mediante otto bonifici eseguiti tra maggio ed ottobre 2011 con somme attinte sempre dal conto [OSCURATO:SOCIETA] esistente presso la [OSCURATO:PERSONA], l'ammontare più cospicuo (di complessivi euro 3.007.764,65) era pervenuto su due conti 'calderone' (sui quali confluivano bonifici provenienti da tutta Italia da "aziende fallite, decotte") aperti nella Repubblica di Cipro e formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto cipriota di gestione di investimenti mobiliari. [OSCURATO:PERSONA] in data 6 dicembre 2011 era stata posta in liquidazione e successivamente erano intervenute le cessioni di quote in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (considerati delle "teste di legno"), il quale ultimo, in data 12 novembre 2012, era subentrato a [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di liquidatore.

4.2. Nelle sentenze di merito si legge che [OSCURATO:PERSONA] aveva gestito in prima persona tutta l'operazione [OSCURATO:PERSONA] (ivi compreso il reperimento del finanziamento da parte della banca sammarinese, le richieste di pagamento alla "banca confermante" ABC [OSCURATO:PERSONA], la gestione e la destinazione dei fondi così ottenuti e depositati sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] presso la stessa banca sammarinese) e aveva poi provveduto a compiere gli atti che avevano determinato il definitivo "svuotamento" di tale conto, attraverso disposizioni bancarie da lui impartite.

Anche quando [OSCURATO:SOCIETA], completate tali operazioni, era stata posta in liquidazione volontaria, [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto le proprie quote (60%) alla "[OSCURATO:PERSONA]" (società londinese divenuta così titolare dell'intero capitale sociale, la quale peraltro, nel giugno 2012, aveva ceduto a sua volta l'80% delle quote a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca liquidatore, con successivo trasferimento delle medesime quote e assunzione della carica di liquidatore da parte di "teste di legno"), non prima di avere dato vita alla TBM s.r.I., definita, in un documento in atti, la naturale continuazione di [OSCURATO:SOCIETA] (si veda pag. 13 della sentenza impugnata).

I giudici di merito hanno ritenuto potersi dedurre l'esistenza di un chiaro "filo conduttore" atto a ricondurre ad unità tutte le vicende sopra descritte, costituito dall'iniziale intendimento di depauperare le casse sociali, rimpinguate con "l'operazione [OSCURATO:PERSONA]" (avente carattere chiaramente fraudolento) e di avviare quindi la società, ormai svuotata, alla cessazione, con l'accorgimento di creare degli schermi attraverso passaggi formali di proprietà e di amministrazione, e di far sparire le tracce materiali (contabilità) relative alla pregressa gestione degli affari, onde impedirne una adeguata ricostruzione.4.3.

In questo quadro [OSCURATO:PERSONA], già formale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] fino all'assunzione della carica (anno 2005) da parte del figlio Roberto, ne era divenuto liquidatore a partire dal 27 dicembre 2011, dopo avere acquistato l'80% delle quote in data 7 giugno 2012.

Detta partecipazione societaria era stata poi ceduta, come si è detto, a [OSCURATO:PERSONA], al momento del passaggio dell'incarico di liquidatore a quest'ultimo.

Tali condotte, secondo i giudici di merito, si inserivano e trovavano spiegazione nell'articolata operazione diretta al fraudolento prosciugamento del patrimonio della fallita, materialmente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma sicuramente ideata e gestita con la partecipazione del padre, come dimostrato dall'immediato intervento di quest'ultimo, una volta portata a compimento l'operazione distrattiva, sia nella gestione dei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], sia nelle vicende riguardanti la messa in liquidazione della società ed il trasferimento delle quote, che avevano come immediato effetto quello di mascherare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale continuava a seguire tutti gli sviluppi e a tenere i rapporti pregressi, al fine di riprendere gli affari mediante la nuova società TBM s.r.I..

Peraltro, era stato proprio [OSCURATO:PERSONA], in prima persona, ad occuparsi del reperimento di una "testa di legno", individuata in [OSCURATO:PERSONA] (e nell'altro socio Carpanelli), onde accollare alla stessa la responsabilità per la sparizione della contabilità, necessaria per occultare le pregresse operazioni illecite di dismissione del patrimonio.

Ma, ancor prima, l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] era emerso già nel momento in cui, individuata inizialmente quale banca di appoggio di due bonifici di somme, provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la filiale della [OSCURATO:PERSONA] di Gradara (dove la [OSCURATO:SOCIETA] intratteneva un rapporto di conto corrente), l'istituto aveva rifiutato gli accrediti ai sensi della normativa sul riciclaggio, avendo il direttore della filiale di Montecchio, [OSCURATO:PERSONA], riferito, durante l'esame in qualità di teste, che i suoi interlocutori erano stati sia berto che [OSCURATO:PERSONA] e che costoro "non furono contenti" nell'apprendere la decisione negativa della banca, in quanto ritenevano di essere nel pieno diritto, visti i documenti presentati, di ottenere l'accredito (pag. 14 della sentenza di appello).

4.4. Ancora una volta, a fronte di un solido apparato argomentativo delle sentenze di merito nel ricostruire le vicende afferenti alle condotte distrattive sulla base delle richiamate risultanze processuali, i ricorrenti si dolgono della mancata assunzione delle prove testimoniali richieste, anche con riferimento ai costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA], che però sono state ritenute superflue dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non manifestamente illogica (si vedano in particolare pagg. 68 e 69 della sentenza di appello).

4.4.1. Versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove risultano le censure alla sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non giustificate le somme di denaro erogate in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Né si apprezzano i vizi di travisamento della prova dichiarativa (teste [OSCURATO:PERSONA]); in proposito, va ricordato che questa Corte deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (ex multis, Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.

4.4.2. Ulteriori censure sono articolate dai ricorrenti in ordine alla motivazione sui rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA] e i pagamenti effettuati in favore di quest'ultima.

Si fa riferimento a bonifici per complessivi euro 3.007.764,65, secondo i giudici di merito "apparentemente" effettuati in pagamento della fattura n. 28 del 22/2/2008 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per vendita di materiale ed accessori di telefonia per un importo di euro 3.087.201,45 (più IVA per euro 617.440,29).

Assumono i ricorrenti che la vicenda [OSCURATO:SOCIETA], oltre ad essere di molto precedente rispetto a quella [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, irragionevolmente ricollegabile ad essa), è già stata oggetto di una precedente decisione giudiziale, che non ne ha accertato l'illiceità: si tratta della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 30/2018, che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione con riferimento all'ipotizzata violazione dell'art. 2 D.L.vo 74/00 riferita all'emissione della fattura [OSCURATO:SOCIETA] n. 28/2008 e ha assolto dal reato di cui all'art. 11 DL 201/2011, con conseguente riconoscimento della genuinità della menzionata fattura.

Deducono, altresì, i ricorrenti che, alla stregua delle prove acquisite, sarebbe emerso che è stata effettivamente effettuata la fornitura di materiale di telefonia e che siano quindi giustificati i relativi pagamenti operati da [OSCURATO:SOCIETA] in favore della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte territoriale ha affrontato le questioni relative a tale vicenda (pagg. 44 e ss) evidenziando come del tutto ingiustificata debba ritenersi la sparizione di euro 3.007.764,65 bonificati nella Repubblica di Cipro a favore di [OSCURATO:PERSONA], come già spiegato alle pagg. 10 e 11 della sentenza di primo grado, potendo escludersi che tale rilevantissimo importo sia stato realmente destinato a saldare la fattura della precedente transazione commerciale conclusa all'inizio del 2008 con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], poi, alle deduzioni difensive proposte con l'impugnazione, la Corte di appello ha argomentato che la sentenza di primo grado non potrebbe essere suscettibile di riforma neppure qualora si ipotizzasse l'esistenza di una regolare compravendita di articoli di telefonia intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], seppure conclusa e portata avanti contrariamente a qualsiasi logica commerciale, giacché è pacifico ed incontestato che, pur ricevendo in ipotesi la merce del rilevantissimo importo di euro 3.704,641 (di cui euro 617.440,29 per IVA) sin dal febbraio 2008, [OSCURATO:SOCIETA] non abbia pagato nulla a [OSCURATO:SOCIETA]; nè quest'ultima si è attivata in alcun modo per richiedere l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA], che, a sua volta, è stata inerte nei confronti dell'acquirente Q.T.R.

Trading GMBH cui, nel luglio 2008, sono stati ceduti gli stessi beni acquistati da [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo di euro 3.183.749,22 (esente da Iva) e, ancora, da parte della società austriaca Q.T.R.

Trading GMBH nei confronti della società libica [OSCURATO:PERSONA], cessionaria finale della merce, che non risulta aver effettuato alcun pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

Tale ricostruzione dei fatti è ulteriormente arricchita di particolari desunti da risultanze processuali (si vedano, in particolare, pagg. 46 - 48 della sentenza di appello), per cui l'apparato argomentativo della sentenza in esame risulta esente da vizi di travisamento, congruo e non manifestamente illogico, mentre le deduzioni difensive si risolvono, ancora una volta, in censure di fatto e finalizzate a sollecitare una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.

Corrette, infine, appaiono anche le affermazioni della Corte territoriale sull'ininfluenza della pronunzia del Tribunale di Pesaro n. 30/2018, in quanto essa ha ad oggetto solo la valutazione del documento materiale costituito dalla fattura n.28/20 (in relazione alla quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione), senza nulla statuire in ordine alla fittizietà o meno della complessiva operazione in cui lo stesso documento era stato utilizzato,.

4.4.3. Versate in fatto sono pure le censure difensive articolate con riferimento alla vicenda delle somme versate in favore della società di diritto inglese "L'[OSCURATO:PERSONA]".

I giudici di merito hanno ritenuto che tali pagamenti non fossero giustificati perché riferiti a «due genericissime fatture emesse in data 14.4.2011 (con riferimento a precedente -altrettanto generica- scrittura privata del 23.11.2009 con cui detta società sarebbe stata ingaggiata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per fare una ricerca di mercato in modo da individuare eventuali partners libici per la società italiana)» (pag. 48 della sentenza di appello).

I ricorrenti si sono limitati a genericamente contestare la ritenuta falsità del contratto stipulato con la suddetta società, acquisito agli atti all'esito di una rogatoria, assumendo che nessun compiuto accertamento sarebbe stato svolto sia nel corso delle indagini sia durante lo svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado sulla società.

Si tratta di censure non consentite, perché si rinviene nella sentenza impugnata un apparato argomentativo congruo e non manifestamente illogico, che ha dato conto delle risultanze processuali sulla base delle quali si è sviluppato, ritenendo superflua l'assunzione di altre dichiarazioni testimoniali.

4.4.4. Ulteriori censure sono state svolte in ordine alle condotte, ritenute distrattive, relative al trasferimento di somme su conti di gestione tesoreria, intestati alla società finanziaria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (società di cui figuravano soci il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fratello di Roberto e figlio di Giuseppe, e [OSCURATO:PERSONA]).Si tratta di censure con consentite perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 50 e seguenti della sentenza).

Né appaiono fondate le doglianze difensive in ordine alla mancata formulazione in forma chiara e precisa dell'imputazione relativa alle condotte distrattive, dovendo sul punto richiamarsi quanto già evidenziato sopra nel paragrafo

2.4. Va qui solamente ricordato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio, per indeterminatezza e genericità dell'imputazione, ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, Rv. 257910; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, Rv. 247590).

4.4.5. Sono state pure ascritte a [OSCURATO:PERSONA] condotte di distrazione relative a somme da questi prelevate (tra aprile ed ottobre del 2011 ovvero in un periodo in cui il Bruscoli era amministratore e socio della [OSCURATO:SOCIETA]) per il complessivo importo di euro 149.500,00.

Il ricorrente censura ancora una volta l'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale, evidenziando che è stata erroneamente valutata la documentazione prodotta dalla difesa ovvero la scheda contabile "socio c/anticipi e finanziamenti infruttiferi".

Assume, infatti, che da tale scheda si evincerebbe che tutte le movimentazioni indicate nel prospetto, allegato al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, attengono ai rapporti intercorsi tra il Bruscoli in qualità di socio e la società [OSCURATO:SOCIETA]; la "partita" indicata nella scheda contabile di riferimento chiuderebbe in pareggio, come sarebbe stato dimostrabile anche con le integrazioni istruttorie richieste, riguardanti l'acquisizione degli atti relativi al procedimento relativo alla contestazione del reato di cui all'art. 4 dlgs 74/00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, relativo alle medesime movimentazioni bancarie.

Le censure della difesa, oltre a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali, non si confrontano con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, giacché la Corte territoriale ha evidenziato come la documentazione prodotta dalla difesa (all'udienza del 10 aprile 2019) dimostra solo che vi erano movimentazioni di dare e avere tra il Bruscoli e la società, mentre non v'è prova che lo stesso avesse maturato nel 2011 un credito per l'importo sopra indicato, tanto meno a titolo di compensi quale amministratore, che non figurano neppure nelle causali dei relativi prelievi bancari (pag. 51 della sentenza).

In proposito, va ribadito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767; si vedano anche Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020 - dep. 26/01/2021- Rv. 280415; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399).

Va detto, peraltro, che nel caso in esame il ricorrente non ha specificamente allegato che le somme gli spettassero sulla base di una previsione statutaria, né tantomeno in virtù di una delibera assembleare.

4.4.6. Aspecifiche sono le considerazioni e censure conclusive svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a due passaggi motivazionali della sentenza impugnata.

Il primo è quello nel quale la Corte territoriale ha affermato che pur "ammettendosi, dunque, che vi possa essere stato qualche errore nella ricostruzione di tutte le somme sottratte, non vi è dubbio che si tratta di importi trascurabili rispetto all'ammontare complessivo della contestata bancarotta per distrazione, di cui è indubbia la sussistenza, stante l'avvenuta, ingiustificata, sparizione di gran parte delle somme rilevanti provenienti dall' affare [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 51 della sentenza impugnata).

Non si apprezzano le censure di illogicità di tali argomentazioni, che comunque non incidono specificamente sulla ricostruzione dei fatti che ha portato all'affermazione di responsabilità per le condotte distrattive.

Del tutto generico, poi, è l'assunto difensivo sulla rilevanza dei versamenti delle somme fatte dal Bruscoli prima di dismettere la carica di amministratore.

Si legge nella sentenza: "Né tale realtà risulta in alcun modo contraddetta dalle deduzioni difensive circa i versamenti che sarebbero stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] poco prima di cessare la carica di amministratore, in quanto, al di là che trattasi di somme estremamente contenute rispetto all' ammontare di quelle distratte, ben vi potevano essere delle ragioni contingenti che imponevano tali pagamenti (per esempio per tacitare Equitalia ed evitare che questa agisse o interferisse sulla procedura di liquidazione, ovvero reclamasse i suoi crediti rispetto ad altra società - la [OSCURATO:SOCIETA] - che lo stesso Bruscoli ha ammesso essere la 'naturale prosecuzione' di [OSCURATO:SOCIETA])" (pag. 51 della sentenza di appello).

Il ricorrente si è limitato a indicare le somme che risultano versate, senza fornire elementi utili per confutare la tenuta logica della motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale.

Insomma, anche in relazione a tale profilo le deduzioni difensive sollecitano a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze processuali, peraltro non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenere che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementi insussistenti o, per come esposti nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nel senso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi.5.

Non hanno fondamento anche i motivi di ricorso articolati da Roberto e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale.

5.1. Generiche sono le deduzioni difensive (quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) con le quali si contesta la sussistenza del fatto, con specifico riferimento al ruolo di "testa di legno" dei soggetti coinvolti nei fatti nella fase immediatamente antecedente al fallimento.

Non si apprezzano infatti le censure con le quali si afferma che le valutazioni sul punto della Corte territoriale risultano sostanzialmente apodittiche, non basate su elementi di prova logica e trascurano le deduzioni difensive proposte con l'atto di appello.

Sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello è stata delineata in maniera chiara e precisa l'operazione posta in essere dai Bruscoli con la vendita delle quote societarie a soggetti terzi.

In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto -al pari dell'altro ultimo acquirente delle quote della fallita, [OSCURATO:PERSONA]- aduso all'acquisizione di partecipazioni societarie e di assunzione del ruolo di legale rappresentante e/o liquidatore di società in decozione, con redditi personali inesistenti e neppure sufficienti al proprio sostentamento e che risulta essere entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA] in risposta a un annuncio pubblicato su "[OSCURATO:PERSONA]") è stato ritenuto evidente il ruolo di "testa di legno" da lui svolto, con assunzione di precisi obblighi legali - completamente disattesi- relativi alla custodia ed all'aggiornamento delle scritture contabili che, almeno documentalmente, il medesimo risulta avere ritirato presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e la sede di [OSCURATO:SOCIETA] (si vedano pagg. 12-14 e 54-57 della sentenza di appello).

5.2. Quanto ai ruoli assunti dai ricorrenti nella vicenda, va rilevato che le difese hanno tentato di sminuire le singole responsabilità, anche con accuse reciproche.

Tuttavia, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, con una valutazione complessiva delle risultanze processuali che non appare viziata da travisamento (si vedano in particolare pagg. 14 e ss. della sentenza di primo grado e pagg. 54 e ss. della sentenza di appello), è evidente l'esistenza di un chiaro filo conduttore idoneo a ricondurre ad unità tutte le vicende che si sono verificate sin dal momento in cui amministratore della società era [OSCURATO:PERSONA] ovvero quando si è manifestato l'iniziale intendimento di depauperare le casse sociali e di avviare la società, ormai svuotata, all'estinzione, con l'accorgimento di creare degli schermi, attraverso passaggi formali di proprietà e di amministrazione, e di far sparire le scritture contabili relative alla pregressa gestione degli affari.

Nell'ambito di tale disegno unitario entrambi gli imputati hanno avuto un ruolo attivo.

Come si è già detto (si veda sopra par. 4), [OSCURATO:PERSONA], già formale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] prima del figlio Roberto, ha assunto la carica di liquidatore a partire dal 27 dicembre 2011 e ha acquistato l'80% delle quote, per poi cederle a [OSCURATO:PERSONA] e all'altro soggetto reperito con un annuncio su "Porta portese".

I giudici di merito hanno evidenziato come tali condotte si inserivano e trovavano spiegazione nell'articolata operazione diretta al fraudolento prosciugamento del patrimonio della fallita, ,_„-• L-------- materialmente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma ideata e gestita con la partecipazione del padre, come dimostrato dall'immediato intervento di quest'ultimo, una volta portata a compimento l'operazione distrattiva, sia nella gestione dei rapporti con la "[OSCURATO:PERSONA]", sia nelle vicende riguardanti la messa in liquidazione della società ed il trasferimento delle quote a terzi.

Tali ultime condotte, secondo le risultanze processuali, di cui hanno dato specifico conto i giudici di merito, hanno avuto come immediato effetto quello di mascherare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale però ha continuato a seguire tutti gli sviluppi delle vicende societarie e a mantenere i rapporti pregressi, al fine di riprendere gli affari mediante la nuova società [OSCURATO:SOCIETA].

Il reperimento di soggetti "teste di legno", che risulta essere stato gestito in prima persona da [OSCURATO:PERSONA], è stato in effetti congegnato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, proprio per accollare a terzi la responsabilità per la sparizione della contabilità, come si è detto necessaria per occultare le pregresse operazioni illecite di dismissione del patrimonio.

5.3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ribadendo di essere stato nominato liquidatore della società in data 27 dicembre 2011 e che tale carica era cessata in data 12 novembre 2012, quando, per motivi di salute ed anche per risparmiare i costi di cessazione della società ha "venduto" la società, ha sostenuto che la cessione sarebbe stata effettiva.

In particolare, ha sostenuto che risulterebbe provata la consegna di tutta la documentazione contabile al [OSCURATO:PERSONA]: è stata infatti prodotta la nota di consegna delle scritture contabili e fiscali e dei libri sociali che fu all'epoca redatta e firmata dal [OSCURATO:PERSONA], alla quale hanno fatto riferimento sia il teste [OSCURATO:PERSONA] che la teste Giorgi.

Ha dedotto, inoltre, il ricorrente che parte della contabilità è stata ritrovata dalla Guardia di finanza presso il commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA].

Alle analoghe censure proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha risposto (pagg. 51 e ss della sentenza) con articolata e congrua motivazione, esente da vizi di travisamento e illogicità.

Evidenzia la Corte di appello che sia i testi di polizia giudiziaria che il curatore hanno concordemente riferito della rilevata assenza della documentazione contabile afferente alla società fallita e della conseguente impossibilità di ricostruire il patrimonio ed i movimenti degli affari della stessa, anche a causa dell'inaffidabilità dei bilanci reperiti presso le banche dati e le dichiarazioni fiscali trovate presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA].

Precisa, inoltre, che va sgombrato ogni dubbio circa la frammentarietà ed insufficienza ai fini di una completa e veritiera ricostruzione delle vicende sottostanti alla documentazione che è stata rinvenuta grazie alle indagini intraprese in tale direzione, essendo dirimenti le dichiarazioni che sono state rese al riguardo dai testi e, in particolare, dal curatore, che già nella relazione ex art. 33 legge fallimentare aveva specificato di essersi dato da fare per cercare di recuperare detta documentazione, senza esito positivo, tanto da non essere riuscito a redigere neppure l'inventario fallimentare.

Il curatore aveva anche precisato che aveva formulato la richiesta allo studio commerciale [OSCURATO:PERSONA] e aveva ricevuto come risposta "che lo studio aveva solamente un rapporto di consulenza per la società, mentre la contabilità veniva tenuta in azienda", che era stata consegnata integralmente al nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA], come da ricevute scritte allegate.

In effetti, come hanno evidenziato i giudici di merito, presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA] era stata recuperata solo una parte della documentazione utilizzata per la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], dopo aver riferito di avere consegnato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] le scritture contabili, con missiva del 27 marzo 2014, indirizzata al curatore, aveva invece precisato che i libri erano stati consegnati al [OSCURATO:PERSONA] direttamente dai legali rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA], allegando altra e diversa ricevuta di consegna datata 29 novembre 2012.

In ragione di ciò i giudici di merito hanno affermato che il [OSCURATO:PERSONA] si è rivelato teste inattendibile, sicché le deduzioni difensive che hanno valorizzato le dichiarazioni del commercialista sono state correttamente disattese nella sentenza impugnata.

5.4. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello ha ritenuto «infondata la tesi difensiva secondo la quale non sarebbe potuto derivare danno alcuno ai creditori dalla sparizione delle scritture, in quanto, in assenza di esse e stante la frammentarietà ed inattendibilità di quelle rinvenute, oltre alla enorme difficoltà di ricostruire in dettaglio l'affare "[OSCURATO:PERSONA]" e di appurare quali somme fossero state eventualmente introitate e trattenute dalla fallita, non è stato possibile appurare neppure se la stessa possedesse beni, attività o crediti diversi eventualmente aggredibili (v. relazione curatore)» (pag. 55 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione corretta, in quanto conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali, nel caso di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650).

5.5. Va, infine, evidenziato che nella sentenza impugnata si rinviene un'articolata motivazione sulle singole responsabilità di tutti e tre gli imputati al quale è stato ascritto il reato di bancarotta documentale (pagg. 55 e ss.), nella quale si è sottolineato anche il consapevole coinvolgimento nella condotta penalmente rilevante del prestanome [OSCURATO:PERSONA], che - secondo le risultanze processuali - non si era mai interessato delle questioni che afferivano al ruolo da lui solo formalmente assunto e che, come da lui ammesso, si era limitato a 'firmare le carte', restando in carica solo per i tre mesi che sono trascorsi prima di giungere alla cessazione della società.

6. Entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto motivi di ricorso in ordine al reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ascritto al capo E).

Le censure sono fondate nei termini qui di seguito precisati, che risultano assorbenti rispetto a tutte le altre argomentazioni proposte dalle difese.

6.1. Va premesso che la Corte di appello, accogliendo sul punto le doglianze delle difese sull'erroneità dell'indicazione dell'anno di imposta, ha ritenuto che non fosse condivisibile quanto affermato dal Tribunale (che ha fatto propria la tesi espressa dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate circa la tassabilità di tali redditi nell'anno 2013), «sul rilievo che, in quell'anno, la società è formalmente passata in mano ad altri soggetti e, quindi, si sarebbe perfezionato il definitivo conseguimento del profitto derivante dall'operazione [OSCURATO:PERSONA]».

Ha affermato la Corte territoriale che tale «ragionamento potrebbe ritenersi apprezzabile con riferimento a condotte in cui non sia stato accertato il momento preciso in cui il reddito di provenienza illecita sia stato materialmente acquisito (magari attraverso vari passaggi) da singoli contribuenti (e, infatti, non a caso, è stato sviluppato dall'A.E. proprio con riferimento alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di essersi appropriati di parte della somme di che trattasi dopo che le stesse erano state fatte uscire dal c/c della società), ma non appare applicabile agli specifici fatti sub iudice, in cui è indiscutibile che le somme illecitamente introitate da [OSCURATO:SOCIETA] siano state incassate entro il 7.4.2011 e dovessero, perciò, essere inserite nella dichiarazione dei redditi della successiva annualità 2012 alla stregua del principio generale fissato dall' art. 3 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917, secondo il quale l'Irpef si deve liquidare e pagare anno per anno, in funzione dei redditi che anno per anno sono stati conseguiti, anche perché è altrettanto pacifico che nel 2012 la società non disponesse più di tali redditi, integralmente già 'dirottati' altrove» (pagg. 63 e 64 della sentenza di appello).

I giudici di merito hanno ritenuto applicabile il disposto normativo di cui all'art. 14 comma quarto della legge 537/1993 (tassazione dei proventi illeciti) in relazione all'omessa dichiarazione di redditi conseguiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], in presenza di un imponibile accertato di euro 5.930.688, costituito dell'importo delle somme distratte derivanti dall' operazione [OSCURATO:PERSONA], più l'ulteriore somma di euro 32.029.00 desunta dal risultato economico del bilancio 2012, per un'imposta evasa pari ad euro 1.630.939,20.

Con riferimento alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per detto importo si era già attivata in precedenza l'Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento redatto in data 5 settembre 2016 e notificato, tra gli altri, ai liquidatori ed al curatore fallimentare.

Peraltro, su proposta del funzionario titolare del fascicolo, l'Agenzia- tenuto conto della non proficuità dell'accertamento perchè la società era ormai estinta - aveva promosso l'emissione di avviso di accertamento per conseguimento di proventi illeciti a carico dei soli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che i medesimi fossero o potessero considerarsi i beneficiari ultimi di tali proventi illeciti.

Ne è conseguita, in ambito penale, l'apertura di due distinti procedimenti grr:J a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 D.L.vo n.74/2000, per l'omessa indicazione, nelle dichiarazioni personali dei redditi per l'anno 2012, della propria quota parte degli importi complessivamente distratti, presuntivamente divisi in parte uguali.

Con sentenze (acquisite agli atti) del 9 ottobre 2018 e del 18 marzo 2019 i predetti imputati sono stati assolti da tale addebito, avendo il Tribunale ritenuto che le presunzioni stabilite in sede tributaria (sulla ripartizione in parti uguali del profitto) non potessero costituire prova in sede penale e che, peraltro, il procedimento per l'ipotesi di truffa (reato da cui sarebbero scaturiti i proventi illeciti oggetto delle presunte omesse dichiarazioni) risultava definito con sentenza di prescrizione, senza che vi fosse stato, quindi, alcun accertamento su un punto che costituiva il presupposto degli addebiti rivolti agli imputati.

A parere dei giudici di merito, essendo nel presente processo contestato il differente reato (di cui all'art. 5 D.L.vo n.74/2000), che concerne la omessa dichiarazione dei redditi della società (e non dei soci o delle persone fisiche) e che ha chiamato in causa gli imputati sul diverso presupposto di essere stati amministratori -di diritto o di fatto- della fallita, non sarebbe ipotizzabile una improcedibilità per precedente giudicato.

Peraltro, l'addebito è stato ritenuto fondato, essendo emersa dall'istruttoria dibattimentale l'esistenza di un imponibile di complessivi euro 5.930.688,00 (con relativa aliquota IRES, calcolata al 27,50%) in capo a [OSCURATO:SOCIETA], non dichiarato e costituito in larga misura dal profitto derivante dai proventi ricavati dai bonifici eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] (importo costituito da profitto 'puro' derivante da detta operazione, in quanto già sgravato dai costi riscontrati).

6.2. I ricorrenti hanno sottolineato come la Corte territoriale, accogliendo i motivi di appello sul punto, ritenendo erronea la contestazione del fatto riferita all'omessa dichiarazione dei redditi nell'anno 2013, non ha considerato che in tal modo v'è stata una radicale immutazione dei fatti e che, peraltro, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 risulta regolarmente presentata e, finanche, acquisita in atti (all. 26 PVC [OSCURATO:SOCIETA]).

Si tratta di censure fondate, giacché in effetti risulta dagli atti e dalla sentenza di primo grado, che sul punto ha fatto riferimento alla relazione del curatore, che la dichiarazione dei redditi dell'anno 2012 è stata presentata.

Con tali risultanze la Corte di appello, nel confermare l'affermazione di responsabilità, non si è confrontata, sicché appare necessario annullare sul punto la sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, che dovrà necessariamente avere riguardo alla diversità delle fattispecie di omessa e di infedele dichiarazione dei redditi, previste rispettivamente dagli artt. 5 e 4 d.lgs. n. 74/2000.

In proposito, va ribadito che, in tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l'esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità (Sez. 3, n. 5141 del 22/12/2021 -dep. 14/02/2022- Rv. 282832).

Invero, il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 contempla, nel comma primo, la condotta di «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte...»; la medesima condotta omissiva è poi contemplata, con riguardo alla dichiarazione, questa volta, di sostituto di imposta, dal comma primo bis.Ne deriva che il reato è integrato solo allorquando, nei termini previsti dalle leggi tributarie, e nel rispetto delle soglie individuate dallo stesso art. 5, il contribuente non trasmetta agli uffici competenti le predette dichiarazioni.

7. L'accoglimento dei motivi dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione di cui al capo E) rende superfluo l'esame delle censure dagli stessi proposte in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio, che potrà essere rideterminato dalla Corte di appello all'esito del giudizio di rinvio.

8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

8.1. Tutte le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso, con le quali il [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, afferiscono al merito e tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 61 e ss. della sentenza di appello); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

A quanto già sopra rilevato in ordine al pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella condotta ascrittagli in concorso con i Bruscoli (si veda sopra par. 5), va qui ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili (ex pluribus, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 -dep. 10/01/2014- Rv. 257950; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251).

È, infatti, incontroverso che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 cod.civ. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; ne consegue che, qualora l'amministratore di diritto deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133).

La Corte territoriale ha specificamente motivato anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come, «vertendosi in ipotesi di sottrazione o occultamento delle scritture, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] vi abbia provveduto personalmente (dietro richiesta dei correi), ovvero che abbia lasciato che se ne occupassero questi ultimi, non può non essersi rappresentato che le ragioni del suo 'ingaggio' da parte di chi aveva amministrato sino a quel momento la società (con apparentemente -immotivata quanto improvvisa- svalutazione delle relative quote di acquisto da 64.000 a 720 euro nel giro di pochi mesi) non potevano che essere legate al fatto che vi era l'urgenza di dismettere le cariche sociali e di munirsi di un prestanome di professione per recare pregiudizio ai creditori, per cui nelle circostanze concrete, sottraendosi ai doveri di tenuta e di custodia di quelle scritture, il predetto ha concorso, evidentemente, alla loro sparizione per il fine sopra indicato» (pagg. 62-63).

In proposito, va ribadito che, se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore "formale", altrettanto automaticamente non può affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato, tanto che è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o per le ipotesi con dolo specifico - come quella in esame- di procurare un ingiusto profitto a taluno (ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013 -dep. 2014, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, non massimata).

8.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.114 cod. pen., propone censure pedissequamente reiterative di quelle di appello.

Quanto alla invocata attenuante della minima partecipazione, la Corte territoriale ha sottolineato che non è applicabile nella specie l'art. 114 cod. pen., giacché il [OSCURATO:PERSONA] ha concorso alla condotta di bancarotta «pur sapendo di essere stato scelto solo perchè aduso a ricoprire ruoli fittizi di tal fatta, fornendo così il proprio innegabile contributo - non marginale....» (pag. 61 della sentenza).

Il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 69 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti profili di illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Anche il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere arg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: - avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese; - avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento dei ricorsi.-. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, emessa in data 2 maggio 2019 dal Tribunale di Pesaro, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili dei reati rispettivamente ascritti ai capi B (bancarotta fraudolenta patrimoniale), C (bancarotta fraudolenta documentale) ed E (omessa dichiarazione dei redditi); con la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale contestato al capo C. 1.1 I fatti oggetto delle imputazioni afferiscono al fallimento (dichiarato con sentenza del 18 febbraio 2014) della società [OSCURATO:SOCIETA]. e sono stati ascritti a: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di rappresentante legale dal 5 ottobre 2005 al 27 dicembre 2011, socio amministratore e co-liquidatore di fatto; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore dal 27 dicembre 2011 al 11 novembre 2012 e co-amministratore di fatto; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di liquidatore dal 12 novembre 2012 al 28 gennaio 2013 (la società fallita è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18 febbraio 2013). Con la sentenza di primo grado è stato assolto [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente figlio e fratello di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]), al quale tutti i reati erano stati ascritti, in concorso, nella sua qualità di co-amministratore di fatto. 1.1.1. La bancarotta patrimoniale (capo B) è stata contestata per la distrazione della somma considerata "provento del reato di truffa" in danno della società libica [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (per abbreviazione, [OSCURATO:PERSONA]), ascritto originariamente al capo A) e in relazione al quale era stata emessa sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. all'esito dell'udienza preliminare, essendo decorso il termine prescrizionale (i fatti oggetto della imputazione di truffa sono stati analizzati dalla sentenza di appello a pagg. 35 -42). 1.1.2. La bancarotta documentale (capo C) è stata contestata per avere occultato «con Io scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili della società fallita rendendo, quindi, di fatto impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari da parte della Curatela». 1.1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati anche per il reato di cui all'art. 5 d.lvo 74/2000 (capo E) per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012, «essendo l'imposta evasa pari a euro 1.630.939,20 (imponibile di euro 5.930.688 - aliquota applicata 27,50%), superiore pertanto ad euro 50.000,00». 2. Avverso la suindicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e articolato in otto motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta infondatezza delle eccezioni preliminari proposte con l'atto di appello ed alle relative questioni di rito. 2.1.1. Il ricorrente si duole dell'avvenuta acquisizione agli atti del fascicolo dibattimentale del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. Nell'atto di appello si era rilevato come si versasse in una ipotesi sui generis di redazione del processo verbale di constatazione, formato in seguito all'acquisizione delle risultanze delle indagini penali di questo stesso procedimento, come espressamente indicato nell'atto in questione, in tal modo invertendo l'ordine fisiologico di ordinario svolgimento dell'accertamento e violando quindi i principi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato sull'utilizzabilità di atti di accertamento svolti autonomamente in sede amministrativa. Censurando i passaggi motivazionali con i quali la Corte d'appello ha rigettato l'analoga eccezione proposta con l'impugnazione, il ricorrente evidenzia come l'acquisizione del processo verbale di constatazione era stata espressamente contestata dalla difesa e che, non avendo la stessa difesa mai prestato il consenso al suo utilizzo, l'atto debba ritenersi inutilizzabile. Inconferenti, poi, sarebbero le ulteriori argomentazioni della sentenza d'appello in merito alla rilevanza, quali riscontri, di altri "documenti" acquisiti. Il ricorrente, inoltre, censura le argomentazioni della sentenza nella parte in cui attribuisce al processo verbale di constatazione "natura complessa" e nella parte in cui fa riferimento alle "ulteriori evidenze" che ne confermerebbero il contenuto. Nella sentenza non v'è alcuna analitica o quantomeno specifica indicazione delle parti dell'atto ritenute utilizzabili in quanto confermate da ulteriori riscontri e di quelle che invece rimarrebbero non pienamente utilizzabili. Il percorso motivazionale così delineato si caratterizza, secondo il ricorrente, per la sua genericità, essendo specifico l'onere del giudice del merito di indicare, in relazione a ciascun segmento del giudizio di responsabilità formulato per le distinte condotte, quali evidenze diverse dal processo verbale di constatazione (ovvero quali parti ritenute utilizzabili) potessero richiamarsi a sostegno delle ipotesi di accusa. 2.1.2. Sotto altro profilo il ricorrente propone censure in ordine all'utilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le analoghe censure proposte con l'atto di appello in quanto del tutto generiche e tardive. Il ricorrente contesta tale giudizio, sostenendo che si era formulata specifica ed articolata censura in ordine alla circostanza che il consulente avesse ricevuto un mero incarico ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., sicché doveva ritenersi erronea l'indicazione nelle produzioni del pubblico ministero del 14 giugno 2018 di atti "rinvenuti nel corso della consulenza tecnica ex articolo 360 c.p.p.". L'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle due relazioni in questione non poteva dunque ritenersi legittima in difetto di consenso manifestato dalla difesa. Infatti, se l'atto fosse stato di natura irripetibile, esso avrebbe dovuto svolgersi con le garanzie di legge dell'articolo 360 cod. proc. pen., il che non è avvenuto. Se invece l'atto fosse da ritenersi di natura ripetibile, esso non avrebbe potuto essere acquisito nel fascicolo del dibattimento, senza esaminare il consulente o senza il consenso delle parti. Quanto alla ritenuta "intempestività" della eccezione, il ricorrente deduce che essa non fa riferimento ad una nullità bensì al regime delle inutilizzabilità, così come previsto dall'articolo 191 comma 2 cod. proc. pen. 2.1.3. Sulle questioni relative alle "produzioni documentali" il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata come formulata a pagina 33. Sostiene che il tema è stato del tutto frainteso dalla Corte territoriale giacché il consenso alla acquisizione di tali documenti non è mai stato prestato dalla difesa e, di conseguenza, ove l'atto acquisito non sia utilizzabile per sua natura o ai sensi di legge, ma solo con l'accordo delle parti, tale accordo non può mai ritenersi intervenuto su atti diversi da quelli indicati nell'articolo 431 cod. proc. pen. 2.1.4. Censure sono formulate anche in ordine al rigetto dell'eccezione di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La Corte territoriale (pagg. 33-35 della sentenza di appello) ha ritenuto infondata l'analoga questione, proposta con l'atto di appello, in quanto l'ipotesi accusatoria trasfusa nei capi A) e B) d'imputazione non ha subito alcuna sostanziale modifica o alterazione all'esito del giudizio e nella sentenza di primo grado, che «ha dichiarato gli imputati colpevoli di essersi appropriati dell'illecito profitto derivante dalla truffa perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (detratti i costi dell'operazione e gli altri impieghi di denaro che in qualche modo sono stati ritenuti leciti e/o giustificati) nei medesimi termini di cui alla contestazione, sul pacifico rilievo che tale denaro non è stato rinvenuto nelle casse sociali al momento del fallimento e, anzi, secondo la tesi sviluppata dalla stessa difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], era già integralmente mancante quando la società è stata posta in liquidazione». Il ricorrente sostiene che le modalità delle condotte descritte nel capo A concernevano fatti storici (comunque appropriativi) diversi da quelli poi emersi nel dibattimento (asseritamente distrattivi) e indicati nella sentenza di primo grado. Le modalità delle condotte contestate sono emerse solo nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, quindi, in sentenza, giacché il "profitto distratto" è stato determinato solo sulla base delle dichiarazioni di un teste, il quale ha inteso espungere talune voci dal diverso calcolo contenuto nel processo verbale di constatazione acquisito agli atti. Assume il deducente che non si versa in ipotesi di diversa qualificazione di un fatto storico comunque individuato, ma della deliberata omissione nella contestazione del dato storico poi indicato in sentenza quale condotta di reato; la penale responsabilità per la condotta distrattiva è stata affermata non in quanto commessa con le modalità dei fatti indicati nel capo A), relative all'incameramento delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA], ma in quanto commessa con numerose distinte movimentazioni bancarie, con cui si sarebbe realizzata la diversa condotta di "dispersione" delle somme stesse, anzi, neppure di tutte, ma di quelle che in larga parte sarebbero appunto state distratte. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva, nonché travisamento della prova anche per omissione in relazione la ritenuta sussistenza del reato di truffa contestato nel capo A), reato dichiarato estinto per prescrizione ma ritenuto rilevante per la disamina dell'intera vicenda processuale. 2.2.1. Il ricorrente evidenzia come il giudice d'appello abbia del tutto frainteso le argomentazioni difensive e abbia omesso di pronunziarsi su molteplici riscontri di natura decisiva. Vengono, pertanto, svolte specifiche censure al percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata, analizzando tutti i profili di fatto cui ha fatto riferimento la Corte territoriale per ritenere provata la condotta truffaldina. In ordine al profilo della regolarità della documentazione accompagnatoria, il ricorrente evidenzia come i rilievi effettuati dalla Corte di appello siano del tutto inconferenti rispetto alla prova dell'invio preordinato e doloso di merce di quantità e qualità incompatibili con gli accordi intercorsi, che prevedevano anche il montaggio delle componenti industriali in questione. 2.2.2. Assume, altresì, il ricorrente che v'è stato un travisamento della prova per omissione, perché v'è in atti uno specifico riscontro in ordine all'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione sul cantiere libico di consistenti opere, riscontro menzionato nei motivi di appello ma del tutto pretermesso dalla Corte territoriale. Inoltre, il ricorrente si duole della mancata escussione dei testimoni (Morad H. Nowara e [OSCURATO:PERSONA]) indicati nella lista a suo tempo ritualmente depositata in atti, nonché della mancata adozione di provvedimenti istruttori in grado di appello ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen. 2.2.3. Quanto al profilo della mancanza di conformità del contenuto dei container inviati dalla [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente evidenzia come le argomentazioni della sentenza impugnata siano frutto di errori valutativi, non avendo la Corte territoriale neppure esattamente inteso i termini delle censure proposte e i riferimenti all'evidenza disponibile, per poi sviluppare sul tale presupposto - e sul diniego di attività istruttoria pure richiesta dall'imputato- passaggi argomentativi del tutto illogici. Sostiene il ricorrente che né le fotografie (di minima parte dei materiali rinvenuti, omettendo invece il deposito di documentazione allegata al verbale ispettivo, ma mai depositata in atti nel corso dei due giudizi di merito), né le deposizioni testimoniali possono comprovare la fondatezza obiettiva dell'addebito. D'altronde, l'ispezione sul contenuto dei container (alcuni dei quali trovati aperti) fu eseguita dopo che questi ultimi erano rimasti a lungo nel porto libico, interessato da un conflitto bellico. 2.2.4. Sostiene altresì il ricorrente che la Corte di appello ha frainteso il dato relativo al calcolo dei costi della merce come effettuato dalla Guardia di finanza, non avendo neppure analizzato il testo del contratto concluso, affermando che esso non andava tradotto, in quanto non necessario ai fini della decisione. In tal modo non si è considerato che il contratto concerneva la realizzazione in loco, previa fornitura dei materiali, di un complesso impianto idrico e, dunque, che oggetto del contratto erano prestazioni di fornitura di materiali, montaggio e installazione degli stessi. Ribadisce inoltre sul punto che molte delle possibili allegazioni difensive sulla effettività delle prestazioni sono state inibite dalla mancata escussione dei testimoni indicati nella lista depositata nel corso del giudizio di primo grado. 2.2.5. Sempre in ordine alla difformità dei beni contenuti nei container, il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione in quanto non v'è alcuna ragione per cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto inviare "materiali di scarto" in luogo di quelli oggetto dell'accordo. Peraltro, vi sarebbe la prova storica per cui può sostenersi che alcuni dei materiali in questione costituivano beni che dovevano servire semplicemente ad allestire le postazioni e gli uffici di cantiere, così come documentato dalle fatture allegate (all. n. 62) al processo verbale di constatazione. 2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, nonché la mancata assunzione di prova decisiva e travisamento della prova, anche per omissione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta distrattiva. 2.3.1. Ancora una volta il ricorrente si duole della mancata assunzione delle prove testimoniali richieste anche con riferimento ai costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA], ove si consideri che i giudici di merito avrebbero argomentato sul punto "per approssimazione". 2.3.2. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non giustificate le somme di denaro erogate in favore di [OSCURATO:PERSONA]: si fa riferimento all'importo di euro 1.490.000,00, proveniente dal finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che è stato restituito da [OSCURATO:SOCIETA] con i proventi derivanti da [OSCURATO:PERSONA]. Il deducente assume che dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la prova della "causale" dei versamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA], avendo questi (deposizione del teste Tortorella) svolto la funzione di intermediario nel complesso "affare [OSCURATO:PERSONA]"; nessun rilievo sul punto avrebbe invece la circostanza che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non lo abbia personalmente conosciuto, giacché egli non rivestiva alcun incarico al momento della conclusione del contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Sul punto la Corte territoriale ha travisato le dichiarazioni rese in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA], che, dopo aver riferito di non aver conosciuto Kankun, aveva evidenziato di aver provato a "indagare...in Libia" e di non aver trovato alcuno che lo conoscesse. 2.3.3. Ulteriori censure sono articolate in ordine alla motivazione sui rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA] e sui pagamenti effettuati in favore di quest'ultima. Si fa riferimento a bonifici per complessivi euro 3.007.764,65, secondo i giudici di merito "apparentemente" effettuati in pagamento della fattura n. 28 del 22/2/2008 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per vendita di materiale ed accessori di telefonia per un importo di euro 3.087.201,45 (più IVA per euro 617.440,29). Assume il ricorrente che la vicenda [OSCURATO:SOCIETA], oltre ad essere di molto precedente rispetto a quella [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, irragionevolmente ricollegabile ad essa), è già stata oggetto di una precedente decisione giudiziale, che non ne ha accertato l'illiceità: si tratta della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 30/2018, che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione con riferimento all'ipotizzata violazione dell'art. 2 D.L.vo 74/00 riferita all'emissione della fattura [OSCURATO:SOCIETA] n. 28/2008 e ha assolto dal reato di cui all'art. 11 DL 201/2011, con conseguente riconoscimento della genuinità della menzionata fattura. Deduce, altresì, il ricorrente che, alla stregua delle prove acquisite, è emerso che era stata effettivamente effettuata la fornitura di materiale di telefonia e che fossero quindi giustificati i relativi pagamenti operati da [OSCURATO:SOCIETA] in favore della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. Quanto al primo aspetto, infatti, non sono state considerate le dichiarazioni rese sul punto dai testi che (come gli impiegati Giorgi e Bartolini) hanno confermato come la merce fosse stata consegnata presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA] e da questa poi trasferita in Libia (come attestato dalla documentazione acquisita agli atti). Inoltre, non si è tenuto conto di quanto favorevolmente statuito dal Tribunale di Pesaro con la citata sentenza n. 30/2018. D'altronde, è stata la stessa Guardia di finanza ad accertare che vi era stato realmente il versamento di somme di denaro su un conto cipriota; né può essere addebitata in alcun modo agli imputati la circostanza che le indagini non abbiano consentito di ricostruire le movimentazioni successive in uscita da tale conto ed individuare, quindi, chi abbia materialmente incassato il denaro versato da [OSCURATO:SOCIETA], non potendo certo dedursi, in completa assenza di prova al riguardo, che lo stesso sia rientrato nella disponibilità degli imputati, tanto che [OSCURATO:PERSONA] (destinatario di due bonifici provenienti da Cipro) è già stato assolto dal Tribunale proprio per tale ragione. La fornitura di materiale è effettivamente avvenuta e i beni sono stati destinati dalla [OSCURATO:SOCIETA] al mercato libico, mediante cessione alla società [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, ha richiesto di procedere per il tramite di una società austriaca, la [OSCURATO:PERSONA]; il pagamento a [OSCURATO:SOCIETA], dunque, è stato realmente effettuato secondo le coordinate fornite dalla creditrice (come confermato anche dai testi Bartolini, Giorgi e Tortorella). Il credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società libica [OSCURATO:PERSONA] è attestato da documenti e avrebbe potuto essere confermato dai testi non ammessi. Il ricorrente denunzia pure il travisamento della prova testimoniale (teste Bartolini) in ordine al documento, ritenuto dai giudici di merito falso, che attesta la richiesta di pagamento formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e indica i dati bancari per l'effettuazione dello stesso pagamento. Tale documento era già stato acquisito nel procedimento parallelo per reati fiscali, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pesaro sopra citata, che ha ritenuto che non si fosse raggiunta la "prova certa della falsità dei documenti".Nel presente processo i giudici di merito hanno ritenuto di disattendere le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale di Pesaro, affermando che vi sarebbero degli elementi di novità. Il ricorrente assume che non vi sarebbero questi elementi di novità, mentre gli elementi di sospetto già evidenziati nell'altro processo hanno trovato smentita nelle risultanze processuali acquisite nel dibattimento. Sostiene, quindi, che, benché nell'ipotesi dì autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico non trovi applicazione il principio della pregiudizialità penale, il giudice del diverso procedimento è comunque tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione, quando sia stata acquisita la relativa sentenza, è elemento da valutare ai sensi dell'articolo 238 bis cod. proc. pen. Richiamando anche le argomentazioni spese dal Tribunale nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Roberto), il quale è stato assolto con riferimento alle somme oggetto dei bonifici provenienti dal conto cipriota, in quanto non è emerso alcun "concreto elemento che porti e stabilire una corrispondenza tra tali operazioni e i flussi di denaro provenienti dal conto della [OSCURATO:SOCIETA], desumendone con ciò un rientro, a suo favore, di una parte del patrimonio della società oggetto di distrazione" (pag. 16 della sentenza del Tribunale), il ricorrente assume che le suddette considerazioni debbano valere anche nei suoi confronti, giacché è emerso che la quasi totalità degli importi ricevuti con il bonifico indicato dalla Guardia di finanza è stata immediatamente versata sui conti correnti della società poi fallita. Censura, inoltre, il ricorrente il richiamo da parte del Tribunale del contenuto dell'atto amministrativo allegato al processo verbale di constatazione, ovvero l'avviso di accertamento, giacché tale atto è stato acquisito in assenza di consenso alla sua utilizzazione nei confronti dell'imputato. Peraltro, la censura principale proposta avverso la sentenza del Tribunale atteneva alla parte della motivazione nella quale non si è proceduto ad una verifica delle "valutazioni" svolte nell'atto amministrativo con le emergenze processuali. 2.3.4. Ulteriori censure sono proposte con riferimento alla vicenda delle somme versate in favore della società di diritto inglese "L'[OSCURATO:PERSONA]". Si tratta della vicenda relativa a due bonifici dell'importo complessivo di euro 751.165,00 versati su un conto (identificato con il n. 1127814-0) aperto presso la stessa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale operavano gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. I giudici di merito hanno ritenuto che tali pagamenti non fossero giustificati perché riferiti a "due genericissime fatture emesse in data 14.4.2011 (con riferimento a precedente -altrettanto generica- scrittura privata del 23.11.2009 con cui detta società sarebbe stata ingaggiata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per fare una ricerca di mercato in modo da individuare eventuali partners libici per la società italiana)" (pag. 48 della sentenza di appello). Il ricorrente contesta la ritenuta falsità del contratto stipulato con la suddetta società, acquisito agli atti all'esito di una rogatoria. Assume, inoltre, che nessun compiuto accertamento è stato svolto sia nel corso delle indagini sia durante lo svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado sulla predetta società; si duole, quindi, della mancata assunzione di dichiarazioni testimoniali in ordine alla vicenda in esame e, sul punto, indica tutti i testi che erano stati riportati nella lista testimoniale. Il deducente censura pure la lettura limitata del contenuto del contratto, giacché esso fa riferimento anche a prestazioni di collaborazione nella gestione logistica delle operazioni da svolgersi in territorio libico fino alla consegna delle opere ivi realizzate. 2.3.5. Ulteriori censure sono svolte in ordine alle condotte, ritenute distrattive, relative al trasferimento di somme su conti di gestione tesoreria, intestati alla società finanziaria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (società di cui figuravano soci il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fratello di Roberto e figlio di Giuseppe, e [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorrente assume che i giudici di merito hanno trascurato del tutto le dichiarazioni rese dal teste Tortorella, che aveva ricoperto negli anni di riferimento la carica di procuratore speciale della suddetta società e, quindi, aveva operato direttamente sui conti su disposizione del cliente. All'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che sui conti in questione, intestati alla fiduciaria [OSCURATO:PERSONA], non sono state compiute operazioni anomale, ma sono stati effettuati pagamenti connessi a finalità aziendali e legati a forniture del credito. [OSCURATO:PERSONA] gestiva conti correnti nell'interesse dei suoi clienti, per cui la destinazione delle provviste è sempre tracciata e ricostruibile nei suoi esatti termini; tali accertamenti, pur richiesti dalla difesa, non sono stati compiuti. Ancora una volta il ricorrente si duole della mancata formulazione in forma chiara e precisa dell'imputazione relativa alle condotte distrattive, affermando che ciò ha consentito ai giudici di merito di errare nell'individuazione delle stesse condotte in relazione alle quali v'è stata l'affermazione della responsabilità penale. Le movimentazioni che conducono al valore di euro 500.230,00, tutte relative a conti correnti [OSCURATO:PERSONA] il cui titolare effettivo era la [OSCURATO:SOCIETA], nulla hanno a che fare con i diversi fatti indicati nella sentenza impugnata, concernenti asserite movimentazioni su diversi rapporti riferibili a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], di cui mai si è parlato nel corso dell'intero processo e che sono stati esclusi da qualsiasi valutazione di penale rilevanza all'esito della lunga e complessa indagine condotta dalla Guardia di finanza. 2.3.6. Sono state ascritte al ricorrente condotte di distrazione relative anche a somme da questi prelevate per il complessivo importo di euro 149.500,00. Si tratta di somme prelevate tra aprile ed ottobre del 2011 ovvero in un periodo in cui il Bruscoli era amministratore e socio della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente censura ancora una volta l'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale (pag. 51 della sentenza), evidenziando che è stata erroneamente valutata la documentazione prodotta dalla difesa ovvero la scheda contabile "socio c/anticipi e finanziamenti infruttiferi". Assume il deducente che da tale scheda si evince che tutte le movimentazioni indicate nel prospetto allegato al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza attengono ai rapporti intercorsi tra il Bruscoli in qualità di socio e la società [OSCURATO:SOCIETA].Tutte le movimentazioni bancarie indicate nel prospetto della Guardia di finanza trovano giustificazione e corrispondono al contenuto della scheda contabile, documento depositato il 10 aprile del 2019 unitamente ad altra scheda relativa al cliente Bruper trade [OSCURATO:SOCIETA] "partita" indicata nella scheda contabile di riferimento chiude quindi in pareggio, come sarebbe stato dimostrabile anche con le integrazioni istruttorie richieste, riguardanti l'acquisizione degli atti relativi al procedimento relativo alla contestazione del reato di cui all'art. 4 dlgs 74/00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, relativo alle medesime movimentazioni bancarie. Assume il ricorrente che il dato conoscitivo non acquisito sarebbe stato sul punto dirimente: trattandosi di poste contabili che finiscono in pareggio, ciò indica che il Bruscoli non era più debitore della società [OSCURATO:SOCIETA] per i predetti importi richiamati in sentenza. 2.3.7. Considerazioni e censure conclusive sono state svolte dal ricorrente con riferimento a due passaggi motivazionali della sentenza impugnata. Il primo è quello nel quale la Corte territoriale ha affermato che pur "ammettendosi, dunque, che vi possa essere stato qualche errore nella ricostruzione di tutte le somme sottratte, non vi è dubbio che si tratta di importi trascurabili rispetto all'ammontare complessivo della contestata bancarotta per distrazione, di cui è indubbia la sussistenza, stante l'avvenuta, ingiustificata, sparizione di gran parte delle somme rilevanti provenienti dall' affare [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 51 della sentenza impugnata). Il ricorrente denunzia l'illogicità di tali argomentazioni, che rivelano l'approssimazione ricostruttiva che ha portato all'affermazione di responsabilità per condotte distrattive, senza alcuna incidenza anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il secondo passaggio motivazionale censurato è quello nel quale la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti i versamenti delle somme fatte dal Bruscoli prima di dismettere la carica di amministratore. Si legge nella sentenza: "Né tale realtà risulta in alcun modo contraddetta dalle deduzioni difensive circa i versamenti che sarebbero stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] poco prima di cessare la carica di amministratore, in quanto, al di là che trattasi di somme estremamente contenute rispetto ali' ammontare di quelle distratte, ben vi potevano essere delle ragioni contingenti che imponevano tali pagamenti (per esempio per tacitare Equitalia ed evitare che questa agisse o interferisse sulla procedura di liquidazione, ovvero reclamasse i suoi crediti rispetto ad altra società - la [OSCURATO:SOCIETA] - che lo stesso Bruscoli ha ammesso essere la 'naturale prosecuzione' di [OSCURATO:SOCIETA])" (pag. 51 della sentenza di appello). Dopo aver indicato le somme che risultano versate, il ricorrente evidenzia che le argomentazioni della Corte territoriale si risolvono in valutazioni del tutto apodittiche e assertive, formulate contra reum in assenza di alcun elemento che le giustifichi. 2.4. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale. 2.4.1. Assume il ricorrente che, in ordine alla sussistenza del fatto e con specifico riferimento al ruolo di "testa di legno" di taluni soggetti coinvolti nei fatti e indicati nelle risultanze di indagine, i giudici del merito hanno ancora una volta fatto riferimento al contenuto del processo verbale di constatazione irritualmente acquisito. Le valutazioni sul punto risultano sostanzialmente apodittiche, non basate su elementi di prova logica e trascurano le deduzioni difensive proposte con l'atto di appello. 2.4.2. Al ricorrente è stata ascritta l'imputazione di bancarotta documentale in qualità di "co-liquidatore di fatto". La Corte territoriale ha riconosciuto in capo all'imputato la responsabilità per i fatti indicati nel capo C) senza specificare se tale responsabilità gli sia stata imputata previo riconoscimento del suo ruolo di amministratore di fatto oppure a titolo meramente concorsuale. Inoltre, i giudici di merito non hanno specificato quale apporto avrebbe fornito il ricorrente alle condotte del liquidatore [OSCURATO:PERSONA]; l'affermazione di responsabilità è derivata solo dalla valutazione degli stretti vincoli familiari con il padre Giuseppe. Le argomentazioni della sentenza impugnata presentano profili di contraddittorietà, anche tenendo conto dell'intervenuta assoluzione del fratello Gianluca, che pure aveva ricevuto importi ben più consistenti di Roberto dai conti ciprioti menzionati in atti ed era socio della [OSCURATO:PERSONA]. Assume il ricorrente che non vi sono riscontri a suo carico in ordine alla commissione dei fatti di bancarotta fraudolenta documentale, giacché è stato il padre ad occuparsi di consegnare la documentazione contabile all'imputato [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 53 e ss. della sentenza di appello), mentre la cessione delle quote e delle cariche sociali a "teste di legno" è avvenuta con tutte condotte temporalmente attribuibili solo a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 58 della sentenza). Il ricorrente denunzia, altresì, carenze motivazionali sulle allegazioni difensive con le quali era stata censurata la sentenza di primo grado in ordine ai due elementi indicati dal Tribunale quali ulteriori indizi per affermare la sua penale responsabilità: si tratta di una lettera indirizzata ad un istituto bancario dal Bruscoli quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. (ritenuta nelle sentenze di merito il nuovo soggetto giuridico istituito per la prosecuzione dell'attività della società fallita), nonché di una mali concernente i rapporti tra i fratelli Roberto e [OSCURATO:PERSONA]. Assume quindi il ricorrente che a suo carico non restano che mere asserzioni, alle quali viene assegnato decisivo significato dimostrativo in assenza di riscontri: egli risponde del reato commesso dal padre in ragione dei vincoli personali e dell'asserita commissione delle condotte distrattive. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali, con travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ascritto al capo E). 2.5.1. Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, accogliendo i motivi di appello sul punto, ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, che "le somme illecitamente introitate da [OSCURATO:SOCIETA] siano state incassate entro il 7.4.2011 e dovessero, perciò, essere inserite nella dichiarazione dei redditi della successiva annualità 2012 alla stregua del principio generale fissato dall art. 3 del DPR 22/12/1986 n. 917, secondo il quale l'Irpef si deve liquidare e pagare anno per anno, in funzione dei redditi che anno per anno sono stati conseguiti, anche perchè è altrettanto pacifico che nel 2012 la società non disponesse più di tali redditi, integralmente già 'dirottati' altrove" (pag. 64 della sentenza di appello). Pertanto, la Corte di appello ha ritenuto erronea la contestazione del fatto riferita all'omessa dichiarazione dei redditi nell'anno 2013, non considerando, tuttavia, che in tal modo v'è stata una radicale immutazione dei fatti e che, peraltro, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 è stata regolarmente presentata e, finanche, acquisita in atti (all. 26 PVC [OSCURATO:SOCIETA]). 2.5.2. Il ricorrente, sotto altro profilo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del principio del cd ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen.. Egli, infatti, era stato già sottoposto ad altro procedimento penale per la violazione dell'articolo 4 d.lgs 74/00 in relazione al medesimo fatto ascritto nel capo di imputazione sub E). La Corte territoriale ha ritenuto che non possa operare il divieto di legge perché vi sarebbe diversità strutturale tra i due reati contestati e gli imputati sarebbero chiamati a risponderne in base a presupposti diversi, ossia non già come singoli contribuenti ma quali amministratori della fallita (pag. 66 della sentenza). Il ricorrente censura tali argomentazioni evidenziando che l'identità del fatto rilevante sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, corrispondenza che è evidente nella specie. Peraltro, la Corte territoriale ha trascurato che egli non era amministratore della fallita al momento in cui è stato individuato l'obbligo dichiarativo. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prove decisive in relazione alle testimonianze e all'acquisizione dei verbali richiesta ai sensi dell'articolo 603, comma primo, cod. proc. pen. Quanto ai termini di rilevanza dei singoli elementi non acquisiti mediante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il ricorrente richiama quanto argomentato nei precedenti motivi di ricorso, evidenziando che la carenza istruttoria segnalata affonda le sue radici nell'originaria ordinanza ammissiva delle prove del Tribunale, oggetto di specifico gravame in appello. 2.7. Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e articolato in otto motivi, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo si denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali in relazione alla ritenuta infondatezza delle "eccezioni preliminari" proposte ed alle correlate questioni di rito, con ulteriore vizio di illogicità e mancanza di motivazione.3.1.1. Alcune censure proposte sono pienamente sovrapponibili a quelle formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla inutilizzabilità del processo verbale di constatazione, alle produzioni documentali e alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.. Pertanto, in ordine a tali profili si richiama quanto evidenziato sopra nei paragrafi 2.1.1., 2.1.3. e 2.1.4. 3.1.2. Il ricorrente si duole anche dell'avvenuta acquisizione di documentazione in lingua inglese, per la quale non è stata prodotta alcuna traduzione asseverata. Il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la questione, salvo poi fondare l'affermazione di responsabilità sulla base di una procura notarile allegata a uno di tali atti redatti in lingua inglese, assente nel fascicolo di giudizio e mai cercata dalla Guardia di finanza presso gli archivi notarili. Ci si riferisce all'accordo transattivo redatto in data 12 febbraio 2013, al quale, secondo la Corte territoriale, avrebbe partecipato il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di un suo procuratore speciale, sebbene il testo in inglese (e non tradotto) di tale accordo non faccia riferimento ad alcuna procura notarile rilasciata dal ricorrente. 3.2. Anche le doglianze formulate con il secondo motivo sono perfettamente sovrapponibili a quelle articolate nel secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (si veda sopra paragrafo 2.2.). Con esse il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, anche per omissione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod.pen. 3.3. Con il terzo motivo si denunziano erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, anche per omissione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta per distrazione. Ancora una volta tutte le argomentazioni proposte sono le stesse articolate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sicché si può fare riferimento a quanto illustrato in precedenza (par. 2.3.), ad eccezione delle censure riguardanti la specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], quali quelle relative al versamento delle somme da parte di quest'ultimo in favore della società fallita. 3.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di bancarotta per distrazione "ovvero della sua ritenuta amministrazione di fatto nell'epoca anteriore alla liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA]". La Corte territoriale ha confermato la ricostruzione della materialità dei fatti operata dal Tribunale, evidenziando che la condotta materiale della distrazione sarebbe stata posta in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione del padre Giuseppe. Il ricorrente censura tale conclusione, assumendo che non è emersa alcuna prova sul suo concorso, sia nella fase dell'ideazione che di quella di gestione delle condotte ritenute penalmente rilevanti, commesse quando egli non era rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA], avendo rivestito la carica di amministratore sino al 5 ottobre 2005. Egli è poi stato nominato liquidatore solo in data 27 dicembre 2011, carica rivestita sino al 12 novembre 2012, quando è stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale ha travisato le prove e, a tal fine, indica specificamente le risultanze processuali a sostegno della sua estraneità ai fatti commessi dal figlio Roberto, indicato da tutti i testi come unico soggetto operante. La sola testimonianza che ha generato confusione nei giudici di merito è quella resa da [OSCURATO:PERSONA], ex direttore della Banca di Popolare di Gradara, filiale di Montecchio, referente di una banca su cui però non erano transitate le somme che sono state ritenute oggetto di distrazione. In ordine a tale testimonianza il ricorrente svolge una serie di censure, definendo imprecise e inattendibili le dichiarazioni del Ricci, del quale, peraltro, è stato -senza esito favorevole- richiesto un nuovo esame in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Illogica e contraddittoria, poi, è - secondo il ricorrente- l'argomentazione secondo la quale egli è un soggetto esperto in materia (essendo già stato condannato per bancarotta) e, quindi, avrebbe certamente ispirato le condotte fraudolente cercando di recidere il collegamento con i Bruscoli, "in quanto la strada più ovvia e comoda intrapresa è stata quella di cercare di recidere ogni collegamento tra se stesso (e il figlio) e la società e di portare rapidamente [OSCURATO:SOCIETA] alla fine e tale scelta non può essere certo giudicata con il senno di poi" (pagina 57 sentenza di appello). Assume il ricorrente che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] è "anomalo", essendo stato dichiarato solo su istanza di una società (la [OSCURATO:PERSONA]) che ha rivendicato il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. Se il ricorrente avesse avuto un ruolo realmente attivo nella società, soprattutto per l'esperienza maturata nelle pregresse vicende che gli hanno fruttato la condanna per bancarotta, si sarebbe attivato per la presentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente ritenuto solo una "testa di legno") della opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. 3.5. Con il quinto motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta documentale. 3.5.1. Il ricorrente ribadisce di essere stato nominato liquidatore della società in data 27 dicembre 2011 e che tale carica era cessata in data 12 novembre 2012, quando, per motivi di salute ed anche per risparmiare i costi di cessazione della società, aveva "venduto" la società. La cessione era stata effettiva, come sarebbe dimostrato da numerose risultanze processuali, indicate dal ricorrente, anche per censurare la sentenza impugnata per travisamento della prova. 3.5.2. Assume, altresì, il ricorrente che risulta provata la consegna di tutta la documentazione contabile al [OSCURATO:PERSONA]: è stata infatti prodotta la nota di consegna delle scritture contabili e fiscali e dei libri sociali che fu all'epoca redatta e firmata, alla quale fanno riferimento sia il teste [OSCURATO:PERSONA] che la teste Giorgi. Tale dato documentale è stato "disatteso" nella valutazione dei giudici di merito.In effetti, come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la consegna dei documenti contabili è avvenuta in due fasi "fotografate" da due diverse note di consegna, controfirmate entrambe dal [OSCURATO:PERSONA], che non le ha mai "rinnegate". La prima consegna (più consistente per entità) ha avuto per oggetto la documentazione preparata dai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] ed ha avuto luogo in data 29 novembre 2012. La seconda è avvenuta, ad opera del commercialista [OSCURATO:PERSONA], per la parte residua dei libri sociali in data 11 febbraio 2013. Tale seconda consegna è stata necessitata dal fatto che i libri sociali, oltre ad alcuni documenti fiscali più datati, erano tenuti dallo stesso commercialista. 3.5.3. La sentenza di secondo grado afferma che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe "aduso a ricoprire ruoli fittizi di tal fatta" (pag. 62 sentenza di appello), ma - sostiene il ricorrente- si tratta di affermazione che non trova riscontro in alcuna delle risultanze processuali. "Le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso acquisire la società sono infatti del tutto irrilevanti per la disamina del caso di specie. Anche se avesse cercato un solo schermo per "fare affari" (sporchi o puliti) — il che non si è neppur dimostrato - in Africa, come dichiarato, ciò non consente in alcun modo di ritenere logica l'affermazione della Corte di Appello che senza spiegare il perché ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] non dica il vero" (così testualmente nell'atto di ricorso). Deduce inoltre il ricorrente che parte della contabilità è stata ritrovata dalla Guardia di finanza presso il commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA] e tale circostanza pare difficilmente compatibile con la tesi della bancarotta fraudolenta documentale: non s'intende infatti perché si sarebbe voluta "distruggere" o "disperdere" o "sottrarre" la contabilità, lasciandone copia presso il commercialista. 3.5.4. Viene censurata la sentenza nella parte in cui ha valorizzato il ruolo del Bruscoli per aver sottoscritto la missiva inviata ai legali della [OSCURATO:PERSONA] in data 2 agosto 2013. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha interpretato tale missiva come uno strumento dilatorio utilizzato da [OSCURATO:PERSONA]. Tale deduzione - afferma il ricorrente- è frutto di travisamento della prova, giacché dal tenore della missiva si evince che egli non si è qualificato quale rappresentante legale e/o liquidatore delle [OSCURATO:SOCIETA], precisando che quest'ultima era stata posta in liquidazione (e poi cancellata) e allegando la visura camerale dalla quale era possibile evincere tutti i dati, compreso i riferimenti all'ultimo liquidatore. 3.5.5. Censura, infine, il ricorrente la valutazione della sentenza in ordine alla valenza probatoria attribuita al tentativo di accordo transattivo redatto in data 13 febbraio 2013. Sul punto la Corte d'appello ha affermato che significativa è la "firma dell'accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] — che è servito solo a guadagnare tempo — ad ulteriore dimostrazione del ruolo di testa di legno di [OSCURATO:PERSONA] e della perdurante ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende della fallita" (pag. 58 della sentenza di appello). L'atto del 13 febbraio 2013, acquisito senza traduzione e, dunque, di cui non se ne conosce il contenuto, è stato firmato da tale lmad [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la Corte di appello, ha agito su delega notarile di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto poi che la delega notarile non sia mai stata acquisita - secondo la Corte territoriale- non ha rilievo, in quanto vi è la testimonianza della parte offesa Elfigih, che ne testimonia l'esistenza (capoverso a cavallo tra pagina 58 e 59 della sentenza di appello). Assume il ricorrente, però, che la Corte d'appello ha trascurato che la persona offesa ha anche affermato di non sapere che [OSCURATO:PERSONA] fosse il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. La procura notarile non è stata acquisita e neppure è stata cercata dagli inquirenti, sebbene facilmente reperibile presso gli archivi notarili. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali, con travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ascritto al capo E). 3.6.1. La prima parte delle censure sono integralmente sovrapponibili a quelle svolte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (si veda sopra par. 2.5.). 3.6.2. In ordine alla violazione del principio del ne bis in idem, il ricorrente aggiunge che non si può certamente ritenere che i medesimi importi abbiano generato un duplice obbligo dichiarativo, da interpretarsi peraltro contra reum, come di fatto avvenuto nei gradi di merito del presente processo. I redditi sono pacificamente i medesimi, come medesima è l'origine degli stessi. Nell'affermare che i fatti (e i redditi da tassare) sono diversi, il Giudice di appello avalla una doppia tassazione degli stessi, che neanche l'Agenzia delle entrate ha osato contestare. La prima in capo alla società e la seconda in capo alle persone fisiche ritenute socie e presunte percettrici finali ("infatti, sotto il profilo fiscale, è indiscutibile che vi sia stato un duplice passaggio: dapprima i proventi illeciti sono transitati nel patrimonio della fallita e avrebbero dovuto essere dichiarati dalla tessa e poi da questa sono stati distratti o favore di terzi"; cfr. pag. 66 della sentenza di appello). Questo stato dei fatti e di diritto non può essere scalfito neanche dalla produzione all'ultima udienza di primo grado (10 aprile 2019) da parte del Pubblico Ministero di un atto interno all'Agenzia delle entrate. Nonostante le doglianze avanzate "in sede tributaria" dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'accertamento personale ricevuto, mai l'Agenzia ha esplicitato negli "atti esterni" che non ha emesso l'avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] "per questioni di proficuità", ma ha sempre sostenuto che esso non andava emesso in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] era un mero "schermo societario" e, dunque, la tassazione era da ricondurre sulle persone fisiche autrici del reato. È sufficiente esaminare la motivazione dell'atto di accertamento prodotto dallo stesso Pubblico Ministero (nr. 9 alla produzione del PM all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per far emergere che la tesi "esterna" dell'Agenzia era ed è che la [OSCURATO:SOCIETA] era una impresa che fungeva da mero schermo societario e che la tassazione andava ricondotta sugli autori del reato.Del resto, se la [OSCURATO:SOCIETA] era, secondo la Corte di appello e l'Agenzia delle entrate, da inquadrarsi quale "impresa criminale", allora la tassazione era da dividersi tra i suoi asseriti soci come reddito illecito. Vanno, pertanto, censurate le conclusioni sul punto da parte del Giudice di appello, che, se avallate, oltre a comportare un'evidente violazione dell'art. 53 della Costituzione, condurrebbero a legittimare un'evidente doppia tassazione non sostenibile ed infatti non portata avanti dall'Agenzia delle entrate sul parallelo binario amministrativo-tributario. 3.6.3. Infine, deduce il ricorrente che la sua responsabilità per l'ipotesi in contestazione non può fondarsi sul "ruolo formale", di cui era privo al momento del fatto, ma deve trovare eventualmente ragione nell'individuazione di un ruolo concorsuale o di amministratore di fatto della società. Come già sostenuto, la riconduzione ad "amministratore di fatto", operata dal Giudici di merito in capo a [OSCURATO:PERSONA] per i periodi in cui non risulta formalmente amministratore e/o liquidatore e/o addirittura socio, è visibilmente basata su un travisamento della prova. Qui richiamando le argomentazioni già espresse in precedenza, occorre rilevare che non vi è prova alcuna che [OSCURATO:PERSONA], subentrato come liquidatore ed estraneo alla [OSCURATO:SOCIETA] sino al 27/12/2011 e fuoriuscitone il 12/11/2012, fosse a conoscenza delle asserite distrazioni patrimoniali perpetuate materialmente in precedenza da altri. 3.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prove decisive in relazione alle testimonianze e all'acquisizione dei verbali, richieste ai sensi dell'articolo 603, comma primo, cod. proc. pen. Quanto ai termini di rilevanza dei singoli elementi probatori non acquisiti mediante la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il ricorrente richiama quanto argomentato nei precedenti motivi di ricorso, evidenziando che la carenza istruttoria segnalata affonda le sue radici nell'originaria ordinanza ammissiva delle prove del Tribunale, oggetto di specifico gravame in appello. 3.8. Con l'ottavo ed ultimo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Propone ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ed articolato in due motivi, qui di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, deducendo anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Dopo aver riportato integralmente i testi delle sentenze di merito nella parte in cui esse affrontano l'esame della sua posizione, assume il ricorrente che la motivazione della pronunzia di appello appare illogica e contraddittoria.Il teste [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto inattendibile e, pertanto, mancava fin dal giudizio di primo grado la prova certa dell'avvenuta consegna all'imputato [OSCURATO:PERSONA] della documentazione contabile della società [OSCURATO:SOCIETA]. Dal momento dell'assunzione della carica di liquidatore all'effettiva cancellazione della società sono trascorsi solamente due mesi, durante i quali non sono state registrate e/o accertate operazioni illegittime o pregiudizievoli in danno della società e/o di terzi ascrivibili all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha evidenziato la circostanza dell'assenza dell'imputato per diversi mesi subito dopo la nomina come liquidatore e l'avvenuta cancellazione della società [OSCURATO:SOCIETA] in detto periodo, dopo poco tempo dalla nomina. Sall, non appena si è reso conto di essere stato ingannato, ha provveduto a quanto necessario per la dichiarazione di cessazione della società, senza effettuare alcuna attività pregiudizievole ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] o di terzi. Appare di tutta evidenza che gli incombenti necessari per l'operazione di cancellazione della società siano stati effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] ma predisposti dalle persone precedentemente coinvolte nella gestione della società. Nessun pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato accertato con riferimento alla cessione in suo favore delle quote sociali da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Al momento dell'ingresso in società di [OSCURATO:PERSONA] tutte le operazioni commerciali pregiudizievoli erano già state compiute dai precedenti soci e/o amministratori e non erano state poste alla conoscenza dell'imputato ricorrente. Risulta del tutto insussistente l'elemento soggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale, come dallo stesso affermato in dibattimento, aveva l'intenzione di valutare un progetto commerciale con la Libia da effettuarsi con la società [OSCURATO:SOCIETA] e non certo quella di concorrere nel reato di bancarotta fraudolenta. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.114 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la motivazione della Corte d'appello appare sul punto carente, illogica e contraddittoria rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello. In particolare, nell'atto di appello a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche veniva fatto riferimento alla non più giovane età del prevenuto, ai minimi pregiudizi penali non specifici risalenti nel tempo, all'assenza di qualsivoglia esperienza nel settore imprenditoriale e societario e alla personalità non di certo pericolosa. In merito alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 cod.pen. veniva evidenziato il minimo apporto offerto dall'imputato alla commissione del reato ascritto, essendo il [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in un momento in cui tutte le operazioni pregiudizievoli per la società [OSCURATO:SOCIETA] e per terzi soggetti, che poi hanno determinato il fallimento, erano state organizzate e attuate dai precedenti soci e/o amministratori.Sul secondo argomento nessuna motivazione è stata offerta in sentenza dalla Corte d'appello di Ancona. 5. È stata depositata memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state svolte ulteriori annotazioni in ordine alla censura relativa all'intervenuto rigetto delle richieste istruttorie formulate in atti ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., più volte menzionate nel corpo del ricorso con specifico riferimento a distinti profili di censura, concernenti vizi attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato e la violazione di cui all'art. 606 lett. d) cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno accolti limitatamente all'imputazione di cui al capo E) e nei termini di seguito indicati (si veda par. 6), mentre vanno rigettati nel resto. Il ricorso proposto nell'interesse del Sall è inammissibile. In premessa vanno ribadite le ragioni per le quali non è stata accolta l'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (Sez. 6, Sentenza n. 19012 del 28/03/2017, Rv. 269877; Sez. 5, Sentenza n. 11621 del 23/01/2012, Rv. 252471). 2. Vanno valutati in primo luogo tutti i motivi di ricorso afferenti alle "eccezioni preliminari", essendo state proposte alcune censure sia da Roberto che da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto alle doglianze relative all'avvenuta acquisizione agli atti del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], ne va rilevata la manifesta infondatezza, giacché la lettura delle sentenze di primo grado e di appello consente di affermare che i giudici di merito hanno fatto riferimento ai dati del suindicato verbale di constatazione solo nelle parti in cui esso riproduce situazioni di fatto esistenti in un determinato momento e suscettibili di subire modifiche; peraltro, una serie di dati fanno riferimento a riscontri documentali e contabili amministrativi (si vedano atti allegati allo stesso verbale), in quanto riproducenti situazioni obiettive, neppure specificamente contestate dai ricorrenti. Quanto agli altri dati riportati nel processo verbale, si rileva dalle sentenze di merito che gli stessi sono stati oggetto di prova testimoniale. Corrette, dunque, sono le argomentazioni della sentenza impugnata per rigettare gli analoghi motivi di appello (si vedano in particolare pagg. 30 - 33 della sentenza), che peraltro risultano generici, in quanto le difese non hanno precisato quali sono le parti del processo verbale di constatazione a contenuto valutativo che sarebbero state utilizzate dai giudici di merito. 2.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone censure in ordine alla utilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le analoghe censure proposte con l'atto di appello in quanto del tutto generiche e tardive. In effetti, il motivo risulta proposto solo con l'atto di appello e la relativa eccezione può essere formulata solo per far valere una nullità d'ordine generale a regime intermedio e non, come sostiene il ricorrente, l'inutilizzabilità. Infatti, l'acquisizione nel giudizio dibattimentale della relazione tecnica (del perito o del consulente di parte), da effettuarsi mediante lettura ovvero specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere preceduta, a mente dell'art. 511, comma terzo, cod. proc. pen., dall'esame del perito o del consulente di parte; tuttavia, l'inosservanza della citata disposizione, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), stesso codice (ex plurimis, Sez. 3 n. 35497 del 10/05/2016, Rv. 267637; in senso conforme: n. 38413 del 2003 rv. 227412 - 01, n. 20927 del 2004 rv. 228981 - 01, n. 32902 del 2011 rv. 250940 - 01, n. 25807 del 2014 rv. 259200). In proposito, va ricordato che il regime di rilevabilità d'ufficio e di deducibilità su eccezione di parte delle nullità di ordine generale è disciplinato dagli artt. 180 e 182 cod.proc.pen. e dalla lettura combinata delle rispettive disposizioni si ricava che le nullità verificatesi nel giudizio non possono essere più rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, con l'aggiunta, però, che "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo". Nella specie le parti, pur assistendo alla dichiarazione di utilizzabilità della consulenza tecnica pronunciata dal tribunale al termine dell'istruzione dibattimentale, non ne eccepirono subito la nullità e, come si è detto, il giudice d'appello (per il quale valeva il termine più ampio previsto dall'art. 180 cit.) non ha ritenuto di rilevarla d'ufficio, sicché si deve concludere che l'eccezione di nullità, formulata soltanto nell'atto d'appello, è stata dedotta tardivamente, dopo il decorso del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. Peraltro, va rilevato che oggetto della consulenza tecnica è stata un'attività non valutativa, giacché il consulente del Pubblico Ministero si è limitato ad estrarre dati digitali da strumenti e supporti informatici sottoposti a sequestro in seguito a perquisizione della polizia giudiziaria. 2.3. Motivo comune ad entrambi i ricorsi dei Bruscoli è quello afferente alle questioni sulle "produzioni documentali". Si tratta di motivo aspecifico e manifestamente infondato.I ricorrenti non precisano a quali documenti non utilizzabili "per loro natura" si riferiscono, mentre la Corte territoriale a pag. 33 della sentenza evidenzia che la prova della colpevolezza degli imputati è stata raggiunta a prescindere dalla valutazione dei documenti acquisiti. D'altronde, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità di una prova, il motivo di impugnazione deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza". 2.4. Manifestamente infondate sono pure le censure, proposte in entrambi i ricorsi dei Bruscoli, in ordine al rigetto dell'eccezione di violazione dell'ad. 521 cod. proc. pen. La Corte territoriale (pagg. 33-35 della sentenza di appello) ha ritenuto infondata l'analoga questione, dedotta con l'atto di appello, in quanto l'ipotesi accusatoria trasfusa nei capi A) e B) d'imputazione non ha subito alcuna sostanziale modifica o alterazione all'esito del giudizio e nella sentenza di primo grado, che «ha dichiarato gli imputati colpevoli di essersi appropriati dell'illecito profitto derivante dalla truffa perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (detratti i costi dell'operazione e gli altri impieghi di denaro che in qualche modo sono stati ritenuti leciti e/o giustificati) nei medesimi termini di cui alla contestazione, sul pacifico rilievo che tale denaro non è stato rinvenuto nelle casse sociali al momento del fallimento e, anzi, secondo la tesi sviluppata dalla stessa difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], era già integralmente mancante quando la società è stata posta in liquidazione». In effetti, la lettura di entrambe le sentenze di merito consente di ritenere che gli imputati hanno avuto la possibilità di difendersi dalle accuse loro ascritte, anche se le condotte distrattive contestate sono state puntualizzate, per i profili sia modali che quantitativi, nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Va, in proposito ricordato, che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205617). 2.5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole anche dell'avvenuta acquisizione di documentazione in lingua inglese, per la quale non è stata prodotta alcuna traduzione asseverata. Correttamente il giudice di appello ha ritenuto irrilevante la questione, giacché l'affermata responsabilità dell'imputato è stata fondata su altre prove.Né può trascurarsi che il documento non tradotto, ovvero l'accordo transattivo redatto in data 12 febbraio 2013, attiene a un post factum rispetto alle condotte di bancarotta contestate e, quindi, è del tutto irrilevante ai fini probatori. D'altronde, l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, ma non a quelli già formati in altra sede e che nel procedimento sono acquisiti, per i quali, invece, si pone la necessità della traduzione solo ove gli stessi assumano rilievo per i fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261111). Tale onere non risulta assolto dal ricorrente. 2.6. Manifestamente infondate sono pure le doglianze proposte dai ricorrenti in ordine alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte di appello ha motivato sul punto (pagg. 68-69), ritenendo la superfluità delle prove oggetto delle richieste istruttorie «alla luce dei plurimi, significativi e convergenti dati di valutazione» di cui ha dato ampio conto nella sentenza, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. Né i ricorrenti hanno specificamente evidenziato lacune, manifesta illogicità o contraddizioni dell'apparato argomentativo, ricavabili dal testo della sentenza impugnata e concernenti punti di decisiva rilevanza. Va, in proposito, ricordato che il sindacato che la corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522), giacché la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 -dep. 25/03/2016- Rv. 266820; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Rv. 203974). 3. Possono essere trattate congiuntamente le doglianze dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva, nonché travisamento della prova anche per omissione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffa contestato nel capo A); tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione ma è stato ritenuto dai giudici di merito rilevante per la disamina dell'intera vicenda processuale. 3.1. Si evince dalle sentenze di merito che in data 15 dicembre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con [OSCURATO:SOCIETA] un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di materiali tecnici, destinati ad un impianto idrico da realizzare in Libia. La commessa era regolata dal "purchase order n.090944" relativo alla fornitura di macchinari, attrezzature e materiali per un importo complessivo di euro 17.396.775,00 e dal "contract n. 19/2009" per l'esecuzione di lavori di installazione e messa in opera per l'importo complessivo di euro 5.798.925,00. La società [OSCURATO:SOCIETA] aveva effettuato varie spedizioni di merce, aveva emesso le relative fatture e aveva chiesto il pagamento degli importi pattuiti (nelle percentuali previste dal contratto), secondo il meccanismo del "credito documentario": le obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto erano state garantite dalla banca -emittente- di diritto libico "[OSCURATO:PERSONA]" attraverso "lettera di credito" del valore complessivo di euro 12.545.598,25 ed i relativi importi erano stati resi esigibili in Italia, presso la -confermante- ABC [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano. A seguito delle richieste di [OSCURATO:SOCIETA] e del previsto controllo da parte di ABC Bank della documentazione prodotta dalla società creditrice a conferma delle spedizioni eseguite (tra cui i "certificati di ispezione" della merce in spedizione, apparentemente rilasciati da una società terza a ciò deputata secondo gli accordi contrattuali, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH), la ABC Bank, autorizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle fatture emesse tra dicembre 2010 e febbraio 2011 ed intestate a [OSCURATO:PERSONA], attraverso distinti bonifici aveva versato a [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di euro 9.428.514,38. Di tale somma una parte era stata direttamente "girata" in pagamento ad alcune ditte fornitrici di materiali relativi alle commesse destinate a [OSCURATO:PERSONA] ed il rimanente importo (pari, al netto delle commissioni bancarie trattenute da ABC e da quelle dell'istituto di credito sammarinese, ad euro 8.108.161,46) era stato accreditato sul conto aperto da [OSCURATO:SOCIETA] presso la [OSCURATO:PERSONA]. L'operazione commerciale intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alle commesse libiche era stata inizialmente finanziata dalla [OSCURATO:PERSONA] grazie all'intervento (ed alla fideiussione fino all'importo di tremilioni di euro da questa prestata) della società finanziaria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (società di cui figuravano soci [OSCURATO:PERSONA], fratello di Roberto e figlio di Giuseppe, e tale [OSCURATO:PERSONA]). Con i fondi provenienti dai versamenti effettuati da ABC Bank per conto di [OSCURATO:PERSONA] (e della [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA]. aveva potuto estinguere il finanziamento ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] non produceva beni e, pertanto, gli inquirenti avevano ricostruito i costi relativi alle forniture libiche, ovvero quelli relativi ai materiali esportati (acquistati presso le società terze KBS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da un ulteriore cliente) ed alle remunerazioni del personale dipendente e dei professionisti esterni, le cui prestazioni erano collegabili alla commessa libica. Tali dati erano stati poi confrontati e rapportati agli elementi desumibili dai bilanci e dai documenti contabili di [OSCURATO:SOCIETA], acquisiti presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], e si era pervenuti ad individuare -secondo calcoli per eccesso, ovvero in maniera del tutto 'prudenziale' rispetto all'ipotesi accusatoria- un importo complessivo inferiore ai tremilioni di euro, che era stato ritenuto, a fronte dell'importo complessivo di euro 9.428.514,38 versato dalla società [OSCURATO:PERSONA], del tutto incompatibile con lo sviluppo di una operazione commerciale lecita e atto a riscontrare la truffa denunciata dal legale rappresentante della società libica, [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo ha confermato in dibattimento che, a causa delle note vicende concernenti la guerra che nel periodo si era scatenata in Libia, culminate con la destituzione ed uccisione del presidente [OSCURATO:PERSONA], non era stato possibile procedere, nell'immediatezza, alla ricezione ed al controllo della merce spedita tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2011 da [OSCURATO:SOCIETA]. (benché già pagata, nei limiti sopra indicati, mediante l'attivazione e gli utilizzi della lettera di credito). Tali controlli poterono essere effettuati, una volta stabilizzatasi la situazione nel paese, soltanto nel giugno 2012 presso il porto di Misurata, attraverso un ente ([OSCURATO:PERSONA]) a ciò deputato e riconosciuto a livello internazionale, alla presenza di rappresentanti delle due parti (e, quindi, anche di un referente della società [OSCURATO:SOCIETA]). Dall'ispezione dei containers, ove erano stipate le merci inviate con le varie spedizioni, era emersa la conformità della sola merce inviata con la prima spedizione e la difformità delle successive. In particolare, quanto alla seconda spedizione, la difformità consisteva nel mancato assemblaggio dei pezzi; nella terza spedizione il materiale era del tutto difforme rispetto a quello indicato in fattura e nella "packing list" (salvo che per un impianto denominato "FRP Pipeline"), mentre nella quarta il materiale era non solo del tutto difforme, ma anche vecchio, arruginito e sostanzialmente inservibile (mero materiale di scarto). L'esito delle ispezioni era stato documentato anche mediante produzione fotografica e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Era stato, inoltre, accertato che, ad esclusione della prima spedizione, il cui contenuto era stato effettivamente controllato dalla società incaricata Dastur, per le successive spedizioni, quelle fatturate con gli importi più cospicui, erano stati formati dei falsi documenti concernenti il presunto controllo di conformità dei prodotti rispetto a quanto indicato nelle fatture. Peraltro, durante una perquisizione eseguita a carico della [OSCURATO:SOCIETA], era stato rinvenuto in un computer un file avente tutte le connotazioni di una precedente scansione OCR del primo certificato di ispezione, effettivamente emesso dalla Dastur. 3.2. A fronte di un apparato argomentativo delle sentenze di merito (si vedano, per quella di appello, pagg. 35 - 42) supportato da indicazione specifica delle fonti di prova e da una ricostruzione delle vicende (nei termini riportati nel precedente paragrafo) del tutto esenti da vizi di manifesta illogicità e di travisamento, le censure dei ricorrenti si rivelano sostanzialmente finalizzate a richiedere una non consentita rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.Né si apprezzano i denunziati profili di "fraintedimento" delle argomentazioni difensive e di travisamento della prova per omissione. In proposito, va ricordato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso, come quello di specie, di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, circostanza non accaduta nella specie. In effetti, nel caso in esame le doglianze difensive genericamente evocano carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale e richiedendo, in realtà, una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima. 4. Analoghe doglianze sono state proposte da Roberto e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione. 4.1. I giudici di merito hanno ritenuto provata la contestata bancarotta fraudolenta patrimoniale soprattutto facendo riferimento all'esistenza di consistenti somme di danaro confluite sul conto corrente aperto dalla società fallita presso la [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla conclusione del contratto concluso con la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la loro ingiustificata sparizione già all'epoca della messa in liquidazione della società e, come confermato dal curatore in dibattimento, il loro mancato rinvenimento in sede fallimentare. In particolare, nella sentenza di primo grado si è evidenziato che «nell'arco di pochi mesi siano state prelevate dal conto di [OSCURATO:SOCIETA], e dirottate in molteplici direzioni, risorse liquide derivanti dai versamenti [OSCURATO:PERSONA] per complessivi euro 5.898.659,65 (somma indicata nel capo B) dell'imputazione e comprensiva anche dell'importo di euro 1.490.000 immotivatamente bonificato a [OSCURATO:PERSONA], a copertura del quale sono state poi utilizzate ugualmente somme provenienti dai bonifici [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], spogliata di ogni suo avere, in data 6/12/2011 è stata quindi posta in liquidazione e successivamente sono intervenute le cessioni di quote in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, in data 12/11/2012, è subentrato a [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di liquidatore» (si vedano pagg. 11 e 12 della sentenza di appello, nella parte in cui riassume la decisione di primo grado). I giudici di merito hanno rilevato che le indagini eseguite, al fine di verificare quale destinazione avessero ricevuto le somme incassate dalla [OSCURATO:SOCIETA], hanno consentito di accertare che l'importo di euro 1.490.000,00 (proveniente dal finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che era stato restituito da [OSCURATO:SOCIETA] con i proventi derivanti da [OSCURATO:PERSONA]) era stato bonificato subito sul conto del libico [OSCURATO:PERSONA] (socio della finanziaria [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA]), in assenza di qualsiasi plausibile spiegazione. Inoltre, nell'aprile 2011 erano stati effettuati due bonifici (rispettivamente di euro 200.320,00 ed euro 550.845,00, per un totale euro 751.165,00) su un altro conto aperto presso la banca di [OSCURATO:PERSONA] in favore della società di diritto inglese "L'[OSCURATO:PERSONA]". Ancora, mediante otto bonifici eseguiti tra maggio ed ottobre 2011 con somme attinte sempre dal conto [OSCURATO:SOCIETA] esistente presso la [OSCURATO:PERSONA], l'ammontare più cospicuo (di complessivi euro 3.007.764,65) era pervenuto su due conti 'calderone' (sui quali confluivano bonifici provenienti da tutta Italia da "aziende fallite, decotte") aperti nella Repubblica di Cipro e formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto cipriota di gestione di investimenti mobiliari. [OSCURATO:PERSONA] in data 6 dicembre 2011 era stata posta in liquidazione e successivamente erano intervenute le cessioni di quote in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (considerati delle "teste di legno"), il quale ultimo, in data 12 novembre 2012, era subentrato a [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di liquidatore. 4.2. Nelle sentenze di merito si legge che [OSCURATO:PERSONA] aveva gestito in prima persona tutta l'operazione [OSCURATO:PERSONA] (ivi compreso il reperimento del finanziamento da parte della banca sammarinese, le richieste di pagamento alla "banca confermante" ABC [OSCURATO:PERSONA], la gestione e la destinazione dei fondi così ottenuti e depositati sul conto della [OSCURATO:SOCIETA] presso la stessa banca sammarinese) e aveva poi provveduto a compiere gli atti che avevano determinato il definitivo "svuotamento" di tale conto, attraverso disposizioni bancarie da lui impartite. Anche quando [OSCURATO:SOCIETA], completate tali operazioni, era stata posta in liquidazione volontaria, [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto le proprie quote (60%) alla "[OSCURATO:PERSONA]" (società londinese divenuta così titolare dell'intero capitale sociale, la quale peraltro, nel giugno 2012, aveva ceduto a sua volta l'80% delle quote a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca liquidatore, con successivo trasferimento delle medesime quote e assunzione della carica di liquidatore da parte di "teste di legno"), non prima di avere dato vita alla TBM s.r.I., definita, in un documento in atti, la naturale continuazione di [OSCURATO:SOCIETA] (si veda pag. 13 della sentenza impugnata). I giudici di merito hanno ritenuto potersi dedurre l'esistenza di un chiaro "filo conduttore" atto a ricondurre ad unità tutte le vicende sopra descritte, costituito dall'iniziale intendimento di depauperare le casse sociali, rimpinguate con "l'operazione [OSCURATO:PERSONA]" (avente carattere chiaramente fraudolento) e di avviare quindi la società, ormai svuotata, alla cessazione, con l'accorgimento di creare degli schermi attraverso passaggi formali di proprietà e di amministrazione, e di far sparire le tracce materiali (contabilità) relative alla pregressa gestione degli affari, onde impedirne una adeguata ricostruzione.4.3. In questo quadro [OSCURATO:PERSONA], già formale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] fino all'assunzione della carica (anno 2005) da parte del figlio Roberto, ne era divenuto liquidatore a partire dal 27 dicembre 2011, dopo avere acquistato l'80% delle quote in data 7 giugno 2012. Detta partecipazione societaria era stata poi ceduta, come si è detto, a [OSCURATO:PERSONA], al momento del passaggio dell'incarico di liquidatore a quest'ultimo. Tali condotte, secondo i giudici di merito, si inserivano e trovavano spiegazione nell'articolata operazione diretta al fraudolento prosciugamento del patrimonio della fallita, materialmente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma sicuramente ideata e gestita con la partecipazione del padre, come dimostrato dall'immediato intervento di quest'ultimo, una volta portata a compimento l'operazione distrattiva, sia nella gestione dei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], sia nelle vicende riguardanti la messa in liquidazione della società ed il trasferimento delle quote, che avevano come immediato effetto quello di mascherare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale continuava a seguire tutti gli sviluppi e a tenere i rapporti pregressi, al fine di riprendere gli affari mediante la nuova società TBM s.r.I.. Peraltro, era stato proprio [OSCURATO:PERSONA], in prima persona, ad occuparsi del reperimento di una "testa di legno", individuata in [OSCURATO:PERSONA] (e nell'altro socio Carpanelli), onde accollare alla stessa la responsabilità per la sparizione della contabilità, necessaria per occultare le pregresse operazioni illecite di dismissione del patrimonio. Ma, ancor prima, l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] era emerso già nel momento in cui, individuata inizialmente quale banca di appoggio di due bonifici di somme, provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la filiale della [OSCURATO:PERSONA] di Gradara (dove la [OSCURATO:SOCIETA] intratteneva un rapporto di conto corrente), l'istituto aveva rifiutato gli accrediti ai sensi della normativa sul riciclaggio, avendo il direttore della filiale di Montecchio, [OSCURATO:PERSONA], riferito, durante l'esame in qualità di teste, che i suoi interlocutori erano stati sia berto che [OSCURATO:PERSONA] e che costoro "non furono contenti" nell'apprendere la decisione negativa della banca, in quanto ritenevano di essere nel pieno diritto, visti i documenti presentati, di ottenere l'accredito (pag. 14 della sentenza di appello). 4.4. Ancora una volta, a fronte di un solido apparato argomentativo delle sentenze di merito nel ricostruire le vicende afferenti alle condotte distrattive sulla base delle richiamate risultanze processuali, i ricorrenti si dolgono della mancata assunzione delle prove testimoniali richieste, anche con riferimento ai costi sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA], che però sono state ritenute superflue dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non manifestamente illogica (si vedano in particolare pagg. 68 e 69 della sentenza di appello). 4.4.1. Versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove risultano le censure alla sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non giustificate le somme di denaro erogate in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Né si apprezzano i vizi di travisamento della prova dichiarativa (teste [OSCURATO:PERSONA]); in proposito, va ricordato che questa Corte deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (ex multis, Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. 4.4.2. Ulteriori censure sono articolate dai ricorrenti in ordine alla motivazione sui rapporti con la società [OSCURATO:SOCIETA] e i pagamenti effettuati in favore di quest'ultima. Si fa riferimento a bonifici per complessivi euro 3.007.764,65, secondo i giudici di merito "apparentemente" effettuati in pagamento della fattura n. 28 del 22/2/2008 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per vendita di materiale ed accessori di telefonia per un importo di euro 3.087.201,45 (più IVA per euro 617.440,29). Assumono i ricorrenti che la vicenda [OSCURATO:SOCIETA], oltre ad essere di molto precedente rispetto a quella [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, irragionevolmente ricollegabile ad essa), è già stata oggetto di una precedente decisione giudiziale, che non ne ha accertato l'illiceità: si tratta della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 30/2018, che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione con riferimento all'ipotizzata violazione dell'art. 2 D.L.vo 74/00 riferita all'emissione della fattura [OSCURATO:SOCIETA] n. 28/2008 e ha assolto dal reato di cui all'art. 11 DL 201/2011, con conseguente riconoscimento della genuinità della menzionata fattura. Deducono, altresì, i ricorrenti che, alla stregua delle prove acquisite, sarebbe emerso che è stata effettivamente effettuata la fornitura di materiale di telefonia e che siano quindi giustificati i relativi pagamenti operati da [OSCURATO:SOCIETA] in favore della fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte territoriale ha affrontato le questioni relative a tale vicenda (pagg. 44 e ss) evidenziando come del tutto ingiustificata debba ritenersi la sparizione di euro 3.007.764,65 bonificati nella Repubblica di Cipro a favore di [OSCURATO:PERSONA], come già spiegato alle pagg. 10 e 11 della sentenza di primo grado, potendo escludersi che tale rilevantissimo importo sia stato realmente destinato a saldare la fattura della precedente transazione commerciale conclusa all'inizio del 2008 con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], poi, alle deduzioni difensive proposte con l'impugnazione, la Corte di appello ha argomentato che la sentenza di primo grado non potrebbe essere suscettibile di riforma neppure qualora si ipotizzasse l'esistenza di una regolare compravendita di articoli di telefonia intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], seppure conclusa e portata avanti contrariamente a qualsiasi logica commerciale, giacché è pacifico ed incontestato che, pur ricevendo in ipotesi la merce del rilevantissimo importo di euro 3.704,641 (di cui euro 617.440,29 per IVA) sin dal febbraio 2008, [OSCURATO:SOCIETA] non abbia pagato nulla a [OSCURATO:SOCIETA]; nè quest'ultima si è attivata in alcun modo per richiedere l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA], che, a sua volta, è stata inerte nei confronti dell'acquirente Q.T.R. Trading GMBH cui, nel luglio 2008, sono stati ceduti gli stessi beni acquistati da [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo di euro 3.183.749,22 (esente da Iva) e, ancora, da parte della società austriaca Q.T.R. Trading GMBH nei confronti della società libica [OSCURATO:PERSONA], cessionaria finale della merce, che non risulta aver effettuato alcun pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Tale ricostruzione dei fatti è ulteriormente arricchita di particolari desunti da risultanze processuali (si vedano, in particolare, pagg. 46 - 48 della sentenza di appello), per cui l'apparato argomentativo della sentenza in esame risulta esente da vizi di travisamento, congruo e non manifestamente illogico, mentre le deduzioni difensive si risolvono, ancora una volta, in censure di fatto e finalizzate a sollecitare una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Corrette, infine, appaiono anche le affermazioni della Corte territoriale sull'ininfluenza della pronunzia del Tribunale di Pesaro n. 30/2018, in quanto essa ha ad oggetto solo la valutazione del documento materiale costituito dalla fattura n.28/20 (in relazione alla quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione), senza nulla statuire in ordine alla fittizietà o meno della complessiva operazione in cui lo stesso documento era stato utilizzato,. 4.4.3. Versate in fatto sono pure le censure difensive articolate con riferimento alla vicenda delle somme versate in favore della società di diritto inglese "L'[OSCURATO:PERSONA]". I giudici di merito hanno ritenuto che tali pagamenti non fossero giustificati perché riferiti a «due genericissime fatture emesse in data 14.4.2011 (con riferimento a precedente -altrettanto generica- scrittura privata del 23.11.2009 con cui detta società sarebbe stata ingaggiata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per fare una ricerca di mercato in modo da individuare eventuali partners libici per la società italiana)» (pag. 48 della sentenza di appello). I ricorrenti si sono limitati a genericamente contestare la ritenuta falsità del contratto stipulato con la suddetta società, acquisito agli atti all'esito di una rogatoria, assumendo che nessun compiuto accertamento sarebbe stato svolto sia nel corso delle indagini sia durante lo svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado sulla società. Si tratta di censure non consentite, perché si rinviene nella sentenza impugnata un apparato argomentativo congruo e non manifestamente illogico, che ha dato conto delle risultanze processuali sulla base delle quali si è sviluppato, ritenendo superflua l'assunzione di altre dichiarazioni testimoniali. 4.4.4. Ulteriori censure sono state svolte in ordine alle condotte, ritenute distrattive, relative al trasferimento di somme su conti di gestione tesoreria, intestati alla società finanziaria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (società di cui figuravano soci il coimputato [OSCURATO:PERSONA], fratello di Roberto e figlio di Giuseppe, e [OSCURATO:PERSONA]).Si tratta di censure con consentite perché finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 50 e seguenti della sentenza). Né appaiono fondate le doglianze difensive in ordine alla mancata formulazione in forma chiara e precisa dell'imputazione relativa alle condotte distrattive, dovendo sul punto richiamarsi quanto già evidenziato sopra nel paragrafo 2.4. Va qui solamente ricordato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio, per indeterminatezza e genericità dell'imputazione, ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, Rv. 257910; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, Rv. 247590). 4.4.5. Sono state pure ascritte a [OSCURATO:PERSONA] condotte di distrazione relative a somme da questi prelevate (tra aprile ed ottobre del 2011 ovvero in un periodo in cui il Bruscoli era amministratore e socio della [OSCURATO:SOCIETA]) per il complessivo importo di euro 149.500,00. Il ricorrente censura ancora una volta l'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale, evidenziando che è stata erroneamente valutata la documentazione prodotta dalla difesa ovvero la scheda contabile "socio c/anticipi e finanziamenti infruttiferi". Assume, infatti, che da tale scheda si evincerebbe che tutte le movimentazioni indicate nel prospetto, allegato al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, attengono ai rapporti intercorsi tra il Bruscoli in qualità di socio e la società [OSCURATO:SOCIETA]; la "partita" indicata nella scheda contabile di riferimento chiuderebbe in pareggio, come sarebbe stato dimostrabile anche con le integrazioni istruttorie richieste, riguardanti l'acquisizione degli atti relativi al procedimento relativo alla contestazione del reato di cui all'art. 4 dlgs 74/00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, relativo alle medesime movimentazioni bancarie. Le censure della difesa, oltre a sollecitare una rivalutazione delle risultanze processuali, non si confrontano con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, giacché la Corte territoriale ha evidenziato come la documentazione prodotta dalla difesa (all'udienza del 10 aprile 2019) dimostra solo che vi erano movimentazioni di dare e avere tra il Bruscoli e la società, mentre non v'è prova che lo stesso avesse maturato nel 2011 un credito per l'importo sopra indicato, tanto meno a titolo di compensi quale amministratore, che non figurano neppure nelle causali dei relativi prelievi bancari (pag. 51 della sentenza). In proposito, va ribadito che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767; si vedano anche Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020 - dep. 26/01/2021- Rv. 280415; Sez. 5, n. 17792 del 23/02/2017, Rv. 269639; Sez. 5, n. 50836 del 03/11/2016, Rv. 268433; Sez. 5, n. 46959 del 27/10/2009, Rv. 245399). Va detto, peraltro, che nel caso in esame il ricorrente non ha specificamente allegato che le somme gli spettassero sulla base di una previsione statutaria, né tantomeno in virtù di una delibera assembleare. 4.4.6. Aspecifiche sono le considerazioni e censure conclusive svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a due passaggi motivazionali della sentenza impugnata. Il primo è quello nel quale la Corte territoriale ha affermato che pur "ammettendosi, dunque, che vi possa essere stato qualche errore nella ricostruzione di tutte le somme sottratte, non vi è dubbio che si tratta di importi trascurabili rispetto all'ammontare complessivo della contestata bancarotta per distrazione, di cui è indubbia la sussistenza, stante l'avvenuta, ingiustificata, sparizione di gran parte delle somme rilevanti provenienti dall' affare [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 51 della sentenza impugnata). Non si apprezzano le censure di illogicità di tali argomentazioni, che comunque non incidono specificamente sulla ricostruzione dei fatti che ha portato all'affermazione di responsabilità per le condotte distrattive. Del tutto generico, poi, è l'assunto difensivo sulla rilevanza dei versamenti delle somme fatte dal Bruscoli prima di dismettere la carica di amministratore. Si legge nella sentenza: "Né tale realtà risulta in alcun modo contraddetta dalle deduzioni difensive circa i versamenti che sarebbero stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] poco prima di cessare la carica di amministratore, in quanto, al di là che trattasi di somme estremamente contenute rispetto all' ammontare di quelle distratte, ben vi potevano essere delle ragioni contingenti che imponevano tali pagamenti (per esempio per tacitare Equitalia ed evitare che questa agisse o interferisse sulla procedura di liquidazione, ovvero reclamasse i suoi crediti rispetto ad altra società - la [OSCURATO:SOCIETA] - che lo stesso Bruscoli ha ammesso essere la 'naturale prosecuzione' di [OSCURATO:SOCIETA])" (pag. 51 della sentenza di appello). Il ricorrente si è limitato a indicare le somme che risultano versate, senza fornire elementi utili per confutare la tenuta logica della motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale. Insomma, anche in relazione a tale profilo le deduzioni difensive sollecitano a questa Corte una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze processuali, peraltro non denunziando vizi di travisamento tali da poter ritenere che i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su elementi insussistenti o, per come esposti nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diversi da quelli reali, ovvero abbiano trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento della Cassazione nel senso non di una reinterpretazione degli elementi probatori, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi.5. Non hanno fondamento anche i motivi di ricorso articolati da Roberto e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale. 5.1. Generiche sono le deduzioni difensive (quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) con le quali si contesta la sussistenza del fatto, con specifico riferimento al ruolo di "testa di legno" dei soggetti coinvolti nei fatti nella fase immediatamente antecedente al fallimento. Non si apprezzano infatti le censure con le quali si afferma che le valutazioni sul punto della Corte territoriale risultano sostanzialmente apodittiche, non basate su elementi di prova logica e trascurano le deduzioni difensive proposte con l'atto di appello. Sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello è stata delineata in maniera chiara e precisa l'operazione posta in essere dai Bruscoli con la vendita delle quote societarie a soggetti terzi. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto -al pari dell'altro ultimo acquirente delle quote della fallita, [OSCURATO:PERSONA]- aduso all'acquisizione di partecipazioni societarie e di assunzione del ruolo di legale rappresentante e/o liquidatore di società in decozione, con redditi personali inesistenti e neppure sufficienti al proprio sostentamento e che risulta essere entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA] in risposta a un annuncio pubblicato su "[OSCURATO:PERSONA]") è stato ritenuto evidente il ruolo di "testa di legno" da lui svolto, con assunzione di precisi obblighi legali - completamente disattesi- relativi alla custodia ed all'aggiornamento delle scritture contabili che, almeno documentalmente, il medesimo risulta avere ritirato presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e la sede di [OSCURATO:SOCIETA] (si vedano pagg. 12-14 e 54-57 della sentenza di appello). 5.2. Quanto ai ruoli assunti dai ricorrenti nella vicenda, va rilevato che le difese hanno tentato di sminuire le singole responsabilità, anche con accuse reciproche. Tuttavia, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, con una valutazione complessiva delle risultanze processuali che non appare viziata da travisamento (si vedano in particolare pagg. 14 e ss. della sentenza di primo grado e pagg. 54 e ss. della sentenza di appello), è evidente l'esistenza di un chiaro filo conduttore idoneo a ricondurre ad unità tutte le vicende che si sono verificate sin dal momento in cui amministratore della società era [OSCURATO:PERSONA] ovvero quando si è manifestato l'iniziale intendimento di depauperare le casse sociali e di avviare la società, ormai svuotata, all'estinzione, con l'accorgimento di creare degli schermi, attraverso passaggi formali di proprietà e di amministrazione, e di far sparire le scritture contabili relative alla pregressa gestione degli affari. Nell'ambito di tale disegno unitario entrambi gli imputati hanno avuto un ruolo attivo. Come si è già detto (si veda sopra par. 4), [OSCURATO:PERSONA], già formale amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] prima del figlio Roberto, ha assunto la carica di liquidatore a partire dal 27 dicembre 2011 e ha acquistato l'80% delle quote, per poi cederle a [OSCURATO:PERSONA] e all'altro soggetto reperito con un annuncio su "Porta portese". I giudici di merito hanno evidenziato come tali condotte si inserivano e trovavano spiegazione nell'articolata operazione diretta al fraudolento prosciugamento del patrimonio della fallita, ,_„-• L-------- materialmente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], ma ideata e gestita con la partecipazione del padre, come dimostrato dall'immediato intervento di quest'ultimo, una volta portata a compimento l'operazione distrattiva, sia nella gestione dei rapporti con la "[OSCURATO:PERSONA]", sia nelle vicende riguardanti la messa in liquidazione della società ed il trasferimento delle quote a terzi. Tali ultime condotte, secondo le risultanze processuali, di cui hanno dato specifico conto i giudici di merito, hanno avuto come immediato effetto quello di mascherare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale però ha continuato a seguire tutti gli sviluppi delle vicende societarie e a mantenere i rapporti pregressi, al fine di riprendere gli affari mediante la nuova società [OSCURATO:SOCIETA]. Il reperimento di soggetti "teste di legno", che risulta essere stato gestito in prima persona da [OSCURATO:PERSONA], è stato in effetti congegnato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, proprio per accollare a terzi la responsabilità per la sparizione della contabilità, come si è detto necessaria per occultare le pregresse operazioni illecite di dismissione del patrimonio. 5.3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ribadendo di essere stato nominato liquidatore della società in data 27 dicembre 2011 e che tale carica era cessata in data 12 novembre 2012, quando, per motivi di salute ed anche per risparmiare i costi di cessazione della società ha "venduto" la società, ha sostenuto che la cessione sarebbe stata effettiva. In particolare, ha sostenuto che risulterebbe provata la consegna di tutta la documentazione contabile al [OSCURATO:PERSONA]: è stata infatti prodotta la nota di consegna delle scritture contabili e fiscali e dei libri sociali che fu all'epoca redatta e firmata dal [OSCURATO:PERSONA], alla quale hanno fatto riferimento sia il teste [OSCURATO:PERSONA] che la teste Giorgi. Ha dedotto, inoltre, il ricorrente che parte della contabilità è stata ritrovata dalla Guardia di finanza presso il commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA]. Alle analoghe censure proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha risposto (pagg. 51 e ss della sentenza) con articolata e congrua motivazione, esente da vizi di travisamento e illogicità. Evidenzia la Corte di appello che sia i testi di polizia giudiziaria che il curatore hanno concordemente riferito della rilevata assenza della documentazione contabile afferente alla società fallita e della conseguente impossibilità di ricostruire il patrimonio ed i movimenti degli affari della stessa, anche a causa dell'inaffidabilità dei bilanci reperiti presso le banche dati e le dichiarazioni fiscali trovate presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA]. Precisa, inoltre, che va sgombrato ogni dubbio circa la frammentarietà ed insufficienza ai fini di una completa e veritiera ricostruzione delle vicende sottostanti alla documentazione che è stata rinvenuta grazie alle indagini intraprese in tale direzione, essendo dirimenti le dichiarazioni che sono state rese al riguardo dai testi e, in particolare, dal curatore, che già nella relazione ex art. 33 legge fallimentare aveva specificato di essersi dato da fare per cercare di recuperare detta documentazione, senza esito positivo, tanto da non essere riuscito a redigere neppure l'inventario fallimentare. Il curatore aveva anche precisato che aveva formulato la richiesta allo studio commerciale [OSCURATO:PERSONA] e aveva ricevuto come risposta "che lo studio aveva solamente un rapporto di consulenza per la società, mentre la contabilità veniva tenuta in azienda", che era stata consegnata integralmente al nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA], come da ricevute scritte allegate. In effetti, come hanno evidenziato i giudici di merito, presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA] era stata recuperata solo una parte della documentazione utilizzata per la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], dopo aver riferito di avere consegnato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] le scritture contabili, con missiva del 27 marzo 2014, indirizzata al curatore, aveva invece precisato che i libri erano stati consegnati al [OSCURATO:PERSONA] direttamente dai legali rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA], allegando altra e diversa ricevuta di consegna datata 29 novembre 2012. In ragione di ciò i giudici di merito hanno affermato che il [OSCURATO:PERSONA] si è rivelato teste inattendibile, sicché le deduzioni difensive che hanno valorizzato le dichiarazioni del commercialista sono state correttamente disattese nella sentenza impugnata. 5.4. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la Corte di appello ha ritenuto «infondata la tesi difensiva secondo la quale non sarebbe potuto derivare danno alcuno ai creditori dalla sparizione delle scritture, in quanto, in assenza di esse e stante la frammentarietà ed inattendibilità di quelle rinvenute, oltre alla enorme difficoltà di ricostruire in dettaglio l'affare "[OSCURATO:PERSONA]" e di appurare quali somme fossero state eventualmente introitate e trattenute dalla fallita, non è stato possibile appurare neppure se la stessa possedesse beni, attività o crediti diversi eventualmente aggredibili (v. relazione curatore)» (pag. 55 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione corretta, in quanto conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali, nel caso di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). 5.5. Va, infine, evidenziato che nella sentenza impugnata si rinviene un'articolata motivazione sulle singole responsabilità di tutti e tre gli imputati al quale è stato ascritto il reato di bancarotta documentale (pagg. 55 e ss.), nella quale si è sottolineato anche il consapevole coinvolgimento nella condotta penalmente rilevante del prestanome [OSCURATO:PERSONA], che - secondo le risultanze processuali - non si era mai interessato delle questioni che afferivano al ruolo da lui solo formalmente assunto e che, come da lui ammesso, si era limitato a 'firmare le carte', restando in carica solo per i tre mesi che sono trascorsi prima di giungere alla cessazione della società. 6. Entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto motivi di ricorso in ordine al reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ascritto al capo E). Le censure sono fondate nei termini qui di seguito precisati, che risultano assorbenti rispetto a tutte le altre argomentazioni proposte dalle difese. 6.1. Va premesso che la Corte di appello, accogliendo sul punto le doglianze delle difese sull'erroneità dell'indicazione dell'anno di imposta, ha ritenuto che non fosse condivisibile quanto affermato dal Tribunale (che ha fatto propria la tesi espressa dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate circa la tassabilità di tali redditi nell'anno 2013), «sul rilievo che, in quell'anno, la società è formalmente passata in mano ad altri soggetti e, quindi, si sarebbe perfezionato il definitivo conseguimento del profitto derivante dall'operazione [OSCURATO:PERSONA]». Ha affermato la Corte territoriale che tale «ragionamento potrebbe ritenersi apprezzabile con riferimento a condotte in cui non sia stato accertato il momento preciso in cui il reddito di provenienza illecita sia stato materialmente acquisito (magari attraverso vari passaggi) da singoli contribuenti (e, infatti, non a caso, è stato sviluppato dall'A.E. proprio con riferimento alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accusati di essersi appropriati di parte della somme di che trattasi dopo che le stesse erano state fatte uscire dal c/c della società), ma non appare applicabile agli specifici fatti sub iudice, in cui è indiscutibile che le somme illecitamente introitate da [OSCURATO:SOCIETA] siano state incassate entro il 7.4.2011 e dovessero, perciò, essere inserite nella dichiarazione dei redditi della successiva annualità 2012 alla stregua del principio generale fissato dall' art. 3 del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917, secondo il quale l'Irpef si deve liquidare e pagare anno per anno, in funzione dei redditi che anno per anno sono stati conseguiti, anche perché è altrettanto pacifico che nel 2012 la società non disponesse più di tali redditi, integralmente già 'dirottati' altrove» (pagg. 63 e 64 della sentenza di appello). I giudici di merito hanno ritenuto applicabile il disposto normativo di cui all'art. 14 comma quarto della legge 537/1993 (tassazione dei proventi illeciti) in relazione all'omessa dichiarazione di redditi conseguiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], in presenza di un imponibile accertato di euro 5.930.688, costituito dell'importo delle somme distratte derivanti dall' operazione [OSCURATO:PERSONA], più l'ulteriore somma di euro 32.029.00 desunta dal risultato economico del bilancio 2012, per un'imposta evasa pari ad euro 1.630.939,20. Con riferimento alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per detto importo si era già attivata in precedenza l'Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento redatto in data 5 settembre 2016 e notificato, tra gli altri, ai liquidatori ed al curatore fallimentare. Peraltro, su proposta del funzionario titolare del fascicolo, l'Agenzia- tenuto conto della non proficuità dell'accertamento perchè la società era ormai estinta - aveva promosso l'emissione di avviso di accertamento per conseguimento di proventi illeciti a carico dei soli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che i medesimi fossero o potessero considerarsi i beneficiari ultimi di tali proventi illeciti. Ne è conseguita, in ambito penale, l'apertura di due distinti procedimenti grr:J a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 D.L.vo n.74/2000, per l'omessa indicazione, nelle dichiarazioni personali dei redditi per l'anno 2012, della propria quota parte degli importi complessivamente distratti, presuntivamente divisi in parte uguali. Con sentenze (acquisite agli atti) del 9 ottobre 2018 e del 18 marzo 2019 i predetti imputati sono stati assolti da tale addebito, avendo il Tribunale ritenuto che le presunzioni stabilite in sede tributaria (sulla ripartizione in parti uguali del profitto) non potessero costituire prova in sede penale e che, peraltro, il procedimento per l'ipotesi di truffa (reato da cui sarebbero scaturiti i proventi illeciti oggetto delle presunte omesse dichiarazioni) risultava definito con sentenza di prescrizione, senza che vi fosse stato, quindi, alcun accertamento su un punto che costituiva il presupposto degli addebiti rivolti agli imputati. A parere dei giudici di merito, essendo nel presente processo contestato il differente reato (di cui all'art. 5 D.L.vo n.74/2000), che concerne la omessa dichiarazione dei redditi della società (e non dei soci o delle persone fisiche) e che ha chiamato in causa gli imputati sul diverso presupposto di essere stati amministratori -di diritto o di fatto- della fallita, non sarebbe ipotizzabile una improcedibilità per precedente giudicato. Peraltro, l'addebito è stato ritenuto fondato, essendo emersa dall'istruttoria dibattimentale l'esistenza di un imponibile di complessivi euro 5.930.688,00 (con relativa aliquota IRES, calcolata al 27,50%) in capo a [OSCURATO:SOCIETA], non dichiarato e costituito in larga misura dal profitto derivante dai proventi ricavati dai bonifici eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] (importo costituito da profitto 'puro' derivante da detta operazione, in quanto già sgravato dai costi riscontrati). 6.2. I ricorrenti hanno sottolineato come la Corte territoriale, accogliendo i motivi di appello sul punto, ritenendo erronea la contestazione del fatto riferita all'omessa dichiarazione dei redditi nell'anno 2013, non ha considerato che in tal modo v'è stata una radicale immutazione dei fatti e che, peraltro, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 risulta regolarmente presentata e, finanche, acquisita in atti (all. 26 PVC [OSCURATO:SOCIETA]). Si tratta di censure fondate, giacché in effetti risulta dagli atti e dalla sentenza di primo grado, che sul punto ha fatto riferimento alla relazione del curatore, che la dichiarazione dei redditi dell'anno 2012 è stata presentata. Con tali risultanze la Corte di appello, nel confermare l'affermazione di responsabilità, non si è confrontata, sicché appare necessario annullare sul punto la sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia, che dovrà necessariamente avere riguardo alla diversità delle fattispecie di omessa e di infedele dichiarazione dei redditi, previste rispettivamente dagli artt. 5 e 4 d.lgs. n. 74/2000. In proposito, va ribadito che, in tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l'esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità (Sez. 3, n. 5141 del 22/12/2021 -dep. 14/02/2022- Rv. 282832). Invero, il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 contempla, nel comma primo, la condotta di «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte...»; la medesima condotta omissiva è poi contemplata, con riguardo alla dichiarazione, questa volta, di sostituto di imposta, dal comma primo bis.Ne deriva che il reato è integrato solo allorquando, nei termini previsti dalle leggi tributarie, e nel rispetto delle soglie individuate dallo stesso art. 5, il contribuente non trasmetta agli uffici competenti le predette dichiarazioni. 7. L'accoglimento dei motivi dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione di cui al capo E) rende superfluo l'esame delle censure dagli stessi proposte in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio, che potrà essere rideterminato dalla Corte di appello all'esito del giudizio di rinvio. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 8.1. Tutte le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso, con le quali il [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, afferiscono al merito e tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 61 e ss. della sentenza di appello); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). A quanto già sopra rilevato in ordine al pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella condotta ascrittagli in concorso con i Bruscoli (si veda sopra par. 5), va qui ribadito che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili (ex pluribus, Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013 -dep. 10/01/2014- Rv. 257950; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251). È, infatti, incontroverso che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 cod.civ. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili; ne consegue che, qualora l'amministratore di diritto deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133). La Corte territoriale ha specificamente motivato anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come, «vertendosi in ipotesi di sottrazione o occultamento delle scritture, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] vi abbia provveduto personalmente (dietro richiesta dei correi), ovvero che abbia lasciato che se ne occupassero questi ultimi, non può non essersi rappresentato che le ragioni del suo 'ingaggio' da parte di chi aveva amministrato sino a quel momento la società (con apparentemente -immotivata quanto improvvisa- svalutazione delle relative quote di acquisto da 64.000 a 720 euro nel giro di pochi mesi) non potevano che essere legate al fatto che vi era l'urgenza di dismettere le cariche sociali e di munirsi di un prestanome di professione per recare pregiudizio ai creditori, per cui nelle circostanze concrete, sottraendosi ai doveri di tenuta e di custodia di quelle scritture, il predetto ha concorso, evidentemente, alla loro sparizione per il fine sopra indicato» (pagg. 62-63). In proposito, va ribadito che, se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore "formale", altrettanto automaticamente non può affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato, tanto che è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o per le ipotesi con dolo specifico - come quella in esame- di procurare un ingiusto profitto a taluno (ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013 -dep. 2014, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, non massimata). 8.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, nonché al diniego delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.114 cod. pen., propone censure pedissequamente reiterative di quelle di appello. Quanto alla invocata attenuante della minima partecipazione, la Corte territoriale ha sottolineato che non è applicabile nella specie l'art. 114 cod. pen., giacché il [OSCURATO:PERSONA] ha concorso alla condotta di bancarotta «pur sapendo di essere stato scelto solo perchè aduso a ricoprire ruoli fittizi di tal fatta, fornendo così il proprio innegabile contributo - non marginale....» (pag. 61 della sentenza). Il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 69 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti profili di illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Anche il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere arg
Sentenza Cassazione n. 00186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris