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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31175/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 25 settembre 2018 del Tribunale di Urbino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e [OSCURATO:PERSONA] per altro furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e le aveva condannate, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente inondato, avendo la Corte di appello indicato in euro 211,50 il valore della refurtiva, mentre l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. richiede che il valore dei beni sottratti sia irrisorio (ex multis, Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 25 settembre 2018 del Tribunale di Urbino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per un furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e [OSCURATO:PERSONA] per altro furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e le aveva condannate, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente inondato, avendo la Corte di appello indicato in euro 211,50 il valore della refurtiva, mentre l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. richiede che il valore dei beni sottratti sia irrisorio (ex multis, Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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