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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 33024/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28163/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10129/2021depositata il 16/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza del 19 gennaio 2015 della Corte d'appello dell'Aquila con cui era stato dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che, accogliendo la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, aveva revocato il pagamento effettuato dalla società, anteriormente all'apertura della procedura, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di € 87.926,13, condannando quest'ultima al relativo pagamento.

2. Con ordinanza di questa Corte n. 10129/2021 pubblicata in data 16 aprile 2021, non notificata, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile.

Con la suddetta ordinanza, in applicazione del principio della ragione più liquida, il Collegio ha scrutinato prioritariamente il quarto motivo di ricorso e lo ha ritenuto inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, numero 1, c.p.c..

Nel richiamare il costante orientamento di questa Corte sul punto, il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'articolo 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicché all'eventuale elezione di domicilio, realizzata all'atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. 27 maggio 2011, n. 11744; Cass. 31 maggio 2006, n. 12963; Cass. 10 maggio 2000, n. 5961). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, nel caso in esame, la sentenza di primo grado era stata notificata tanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non domiciliatario, quanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario, e che, pertanto, le sollevate questioni sulla domiciliazione, all’evidenza, non rivestivano alcuna rilevanza nel senso invocato, essendo rimasto non censurato il fatto che l’appello fosse stato proposto tardivamente rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non domiciliatario, il cui incarico professionale non risultava dagli atti affatto revocato.

Di conseguenza, i motivi primo, secondo, terzo e quinto sonostati dichiarati inammissibili per carenza d'interesse, una volta ritenuta la rituale effettuazione della notificazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sufficiente a sostenere la pronuncia di inammissibilità adottata dalla Corte territoriale, con assorbimento del sesto motivo.

3. Avverso detta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità Reco) propone ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, a cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) in amministrazione straordinaria .

E’ rim asta intimata [OSCURATO:SOCIETA]..

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

5. La ricorrente, nel denunciare il vizio di cui al n . 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., lamenta :i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ., per essere stato omesso, nello scrutinio del sesto motivo del ricorso per cassazione, l’esame del giudicato derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino del 5.06.2012, che aveva respinto la revocatoria intentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., così commettendo il Collegio un errore inerente i dati identificativi del motivo di ricorso; rimarca che quel contenzioso riguardava anche la [OSCURATO:SOCIETA] e verteva soprattutto sulla conoscenza, da parte della Reco, della situazione di insolvenza della capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] e che la svista su quel dato di fatto riveste carattere decisivo, in quanto comporta una rivisitazione in senso favorevole all’odierna ricorrente, non potendo ritenersi corretta, nel caso di specie, l’applicazione del criterio della ragione più liquida, da valere solo se le altre questioni oggetto di censura avrebbero condotto al medesimo risultato per la parte vittoriosa (Cass. 22564/2020); ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., in relazione all’art.380 bis 1 cod. proc. civ., per non avere il Collegio tenuto conto della memoria depositata dalla Reco in cancelleria in data 1.12.2020, essendo fondata la decisione, relativamente al quinto motivo di ricorso per cassazione, sulla supposizione dell’esistenza di un fatto (la presenza per delega, nel processo di primo grado, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) incontestabilmente inesistente agli atti processuali; iii) con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., per avere il Collegio accertato erroneamente l’assenza in atti della procura alle liti rilasciata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in aperto contrasto con una evidente realtà processuale, rinvenibile dalla copertina del fascicolo d’ufficio del Tribunale.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

6.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. Sez.

U– n.31032/2019)l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

In particolare è stato chiarito da questa Corte che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (tra le tante Cass. 16439/2021).

6.2. Nella fattispecie in esame, in disparte l’errata indicazione del numero dell’ordinanza impugnata- che non è la n.76/2021 – , ma quella in ogni caso allegata al ricorso per revocazione depositato tramite PCT, è dirimente rilevare che all’evidenza dife tta, con riferimento a ciascuno dei motivi di revocazione, l’essenzialità e decisività delle censure, nel senso che, anche qualora fossero, in tesi, riscontrabili le ”sviste” nei termini denunciati, la decisione del ricorso per cassazione non avrebbe potuto essere diversa.

Il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello della Reco perché proposto tardivamente rispetto al termine di impugnazione breve decorrente dalla notifica della sentenza del Tribunale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non domiciliatario.

La questione, oggetto del quarto motivo del ricorso per cassazione, è stata esaminata prioritariamente da parte del Collegio con l’ordinanza ora impugnata in quanto di natura processuale e assorbente.

Il suddetto motivo è stato dichiarato inammissibile ex art.380 bis 1 c.p.c.ed è rimasta, dunque, confermata la declaratoria di tardività dell’appello di RECO pronunciata dalla Corte d’ a ppello, essendo all’evidenzaprecluso ogni ulteriore accertamento in appello, per non essere stato ritualmente e validamente introdotto il relativo giudizio.

Superfluo, a quel punto, è divenutol’esame degli motivi di ricorso per cassazione, dichiarati, infatti, con l’ordinanza ora impugnata inammissibili per carenza di interesse o assorbiti, dal momento che la loro formulazione presupponeva un giudizio di appello tempestivamente introdotto e la possibilità di poter sindacare, in ordine ai vari profili prospettati dalla Reco, la sentenza del Tribunale, mentre, per quanto si è detto, la tardività dell’appello ne precludeva ogni esame.

6.3. Itre motivi di revocazione obliterano tali dirimenti considerazioni, che incidonosulla decisività dei fatti o atti processuali in ordine ai quali è dedotto l’errore percettivo, in quanto le censure non co ncernono affatto l’unica ratio decidendi dell’ordinanza ora impugnata (tardività dell’appello in relazione al termine di impugnazione decorrente dalla data di notifica della sentenza del Tribunale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non domiciliatario).

Sono, infatti, estranee al la suddetta ratio , preclusiva dell’esame di ogni altro mezzo, tutte le questioni prospettate con i motivi di revocazione (giudicato esterno -primo motivo;memoria depositata in cancelleria in data 1-12-2020, domiciliazione e procura rilasciata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto risultante dalla “copertina” del fascicolo d’ufficio del Tribunale- secondo e terzo motivo) e ciò inevitabilmente ne determina la palese non decisività.

Per quanto occorra, va aggiunto che finanche la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, ivi compresa quella del giudicato, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore che ne preclude ogni esame (Cass. n.22207/2017).

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat o pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,ove dovuto, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28163/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10129/2021depositata il 16/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza del 19 gennaio 2015 della Corte d'appello dell'Aquila con cui era stato dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che, accogliendo la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, aveva revocato il pagamento effettuato dalla società, anteriormente all'apertura della procedura, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di € 87.926,13, condannando quest'ultima al relativo pagamento. 2. Con ordinanza di questa Corte n. 10129/2021 pubblicata in data 16 aprile 2021, non notificata, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Con la suddetta ordinanza, in applicazione del principio della ragione più liquida, il Collegio ha scrutinato prioritariamente il quarto motivo di ricorso e lo ha ritenuto inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, numero 1, c.p.c.. Nel richiamare il costante orientamento di questa Corte sul punto, il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'articolo 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte, sicché all'eventuale elezione di domicilio, realizzata all'atto di costituzione in giudizio da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo e dunque nel caso di notifica effettuata presso lo studio del non domiciliatario decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. 27 maggio 2011, n. 11744; Cass. 31 maggio 2006, n. 12963; Cass. 10 maggio 2000, n. 5961). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, nel caso in esame, la sentenza di primo grado era stata notificata tanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non domiciliatario, quanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario, e che, pertanto, le sollevate questioni sulla domiciliazione, all’evidenza, non rivestivano alcuna rilevanza nel senso invocato, essendo rimasto non censurato il fatto che l’appello fosse stato proposto tardivamente rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non domiciliatario, il cui incarico professionale non risultava dagli atti affatto revocato. Di conseguenza, i motivi primo, secondo, terzo e quinto sonostati dichiarati inammissibili per carenza d'interesse, una volta ritenuta la rituale effettuazione della notificazione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sufficiente a sostenere la pronuncia di inammissibilità adottata dalla Corte territoriale, con assorbimento del sesto motivo. 3. Avverso detta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità Reco) propone ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, a cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) in amministrazione straordinaria . E’ rim asta intimata [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 5. La ricorrente, nel denunciare il vizio di cui al n . 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., lamenta :i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ., per essere stato omesso, nello scrutinio del sesto motivo del ricorso per cassazione, l’esame del giudicato derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino del 5.06.2012, che aveva respinto la revocatoria intentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., così commettendo il Collegio un errore inerente i dati identificativi del motivo di ricorso; rimarca che quel contenzioso riguardava anche la [OSCURATO:SOCIETA] e verteva soprattutto sulla conoscenza, da parte della Reco, della situazione di insolvenza della capogruppo [OSCURATO:SOCIETA] e che la svista su quel dato di fatto riveste carattere decisivo, in quanto comporta una rivisitazione in senso favorevole all’odierna ricorrente, non potendo ritenersi corretta, nel caso di specie, l’applicazione del criterio della ragione più liquida, da valere solo se le altre questioni oggetto di censura avrebbero condotto al medesimo risultato per la parte vittoriosa (Cass. 22564/2020); ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., in relazione all’art.380 bis 1 cod. proc. civ., per non avere il Collegio tenuto conto della memoria depositata dalla Reco in cancelleria in data 1.12.2020, essendo fondata la decisione, relativamente al quinto motivo di ricorso per cassazione, sulla supposizione dell’esistenza di un fatto (la presenza per delega, nel processo di primo grado, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) incontestabilmente inesistente agli atti processuali; iii) con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., per avere il Collegio accertato erroneamente l’assenza in atti della procura alle liti rilasciata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in aperto contrasto con una evidente realtà processuale, rinvenibile dalla copertina del fascicolo d’ufficio del Tribunale. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 6.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. Sez. U– n.31032/2019)l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. In particolare è stato chiarito da questa Corte che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (tra le tante Cass. 16439/2021). 6.2. Nella fattispecie in esame, in disparte l’errata indicazione del numero dell’ordinanza impugnata- che non è la n.76/2021 – , ma quella in ogni caso allegata al ricorso per revocazione depositato tramite PCT, è dirimente rilevare che all’evidenza dife tta, con riferimento a ciascuno dei motivi di revocazione, l’essenzialità e decisività delle censure, nel senso che, anche qualora fossero, in tesi, riscontrabili le ”sviste” nei termini denunciati, la decisione del ricorso per cassazione non avrebbe potuto essere diversa. Il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello della Reco perché proposto tardivamente rispetto al termine di impugnazione breve decorrente dalla notifica della sentenza del Tribunale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non domiciliatario. La questione, oggetto del quarto motivo del ricorso per cassazione, è stata esaminata prioritariamente da parte del Collegio con l’ordinanza ora impugnata in quanto di natura processuale e assorbente. Il suddetto motivo è stato dichiarato inammissibile ex art.380 bis 1 c.p.c.ed è rimasta, dunque, confermata la declaratoria di tardività dell’appello di RECO pronunciata dalla Corte d’ a ppello, essendo all’evidenzaprecluso ogni ulteriore accertamento in appello, per non essere stato ritualmente e validamente introdotto il relativo giudizio. Superfluo, a quel punto, è divenutol’esame degli motivi di ricorso per cassazione, dichiarati, infatti, con l’ordinanza ora impugnata inammissibili per carenza di interesse o assorbiti, dal momento che la loro formulazione presupponeva un giudizio di appello tempestivamente introdotto e la possibilità di poter sindacare, in ordine ai vari profili prospettati dalla Reco, la sentenza del Tribunale, mentre, per quanto si è detto, la tardività dell’appello ne precludeva ogni esame. 6.3. Itre motivi di revocazione obliterano tali dirimenti considerazioni, che incidonosulla decisività dei fatti o atti processuali in ordine ai quali è dedotto l’errore percettivo, in quanto le censure non co ncernono affatto l’unica ratio decidendi dell’ordinanza ora impugnata (tardività dell’appello in relazione al termine di impugnazione decorrente dalla data di notifica della sentenza del Tribunale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non domiciliatario). Sono, infatti, estranee al la suddetta ratio , preclusiva dell’esame di ogni altro mezzo, tutte le questioni prospettate con i motivi di revocazione (giudicato esterno -primo motivo;memoria depositata in cancelleria in data 1-12-2020, domiciliazione e procura rilasciata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in quanto risultante dalla “copertina” del fascicolo d’ufficio del Tribunale- secondo e terzo motivo) e ciò inevitabilmente ne determina la palese non decisività. Per quanto occorra, va aggiunto che finanche la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, ivi compresa quella del giudicato, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore che ne preclude ogni esame (Cass. n.22207/2017). 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat o pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,ove dovuto, da
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