CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 01544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22795/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 663/2024 depositata il 27/06/2024. Numero registro generale 22795/2024 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 1544/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti, principale e incidentali, abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che il ricorso principale è improcedibile, non essendo stata prodotta la relata di notifica della sentenza impugnata, dichiarata come avvenuta, ed essendo stato il detto ricorso comunque notificato oltre gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza impugnata; rilevato altresì che ricorsi incidentali (tale è da qualificare, infatti, anche il controricorso di [OSCURATO:PERSONA], come peraltro già desumibile dalla proposta di definizione accelerata non opposta) sono entrambi tardivi - tenuto conto della pur con essi dichiarata notifica della sentenza gravata, senza che neppure i ricorrenti incidentali abbiano a loro volta prodotto la relata in parola – e come tali, stante l’improcedibilità del ricorso principale, essi sono altresì inefficaci; ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato e, quindi, della particolare vicenda processuale, che ben possono essere compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Numero registro generale 22795/2024 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 1544/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Così deciso in Roma, il 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22795/2024 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 1544/2026 Data pubblicazione 23/01/2026