CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 6/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri che, in data 17/1/2022, aveva riconosciuto il Forte colpevole del delitto di truffa in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., condannandolo alla pena di mesi quattro, gg. quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di insolvenza fraudolenta e alreccepito difetto dell'elemento psicologico. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato le censure difensive, disattendendole con corretti argomenti giuridici sia con riferimento all'identificazione del ricorrente quale responsabile dei transiti incriminati che in punto di qualificazione giuridica. 99, Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701-01; Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Rv. 237150 - 01). Né può connettersi rilievo in relazione alla sussistenza del dolo alla circostanza che in pregresse, analoghe, occasioni il prevenuto avesse provveduto a saldare i pedaggi insoluti all'atto della notifica del relativo verbale in quanto, come esattamente rimarcato dalla sentenza impugnata, simili precedenti piuttosto che escludere il dolo ne denotano una peculiare intensità poiché il pagamento delle somme frodate poteva essere effettuato in qualsiasi momento, stante la consapevolezza del prevenuto del deliberato e artificioso inadempimento posto in essere. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I