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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23237/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (con [OSCURATO:PERSONA]) responsabile dei reati a lui ascritti, ovvero del tentato furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentata rapina aggravata in concorso (tra costoro e con altre persone non identificate) e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge e le circostanze attenuanti generiche che erano state stimate equivalenti alle aggravanti (oltre che, per l'Hadzovic, alla pure contestata e ritenuta recidiva), con la finale riduzione per la scelta del rito, aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Hazdovic lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione alla richiesta di derubricazione del capo D) nella fattispecie del tentato furto: rileva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla scorta della mancata considerazione della esatta dinamica dei fatti con conseguente violazione di legge per erronea qualificazione del fatto contestato; segnala che la Corte ha ritenuto non contestato che la condotta fosse stata caratterizzata da violenza richiamando, sul punto, i motivi di gravame che erano stati articolati nell'interesse dell'imputato in cui si era evidenziato che la dinamica, secondo la stessa ricostruzione offerta dalla persona offesa, descriveva semmai un tentativo di furto e non già un tentativo di rapina in quanto la condotta degli imputati era stata caratterizzata dalla sola concitazione della fuga; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 625bis cod. pen.: richiama la decisione della Corte di Appello che aveva respinto la richiesta difensiva sottolineando come la condotta dell'Hadzovic fu improntata alla piena collaborazione mentre la mancata identificazione dei correi era semmai addebitabile a carenze investigative dal momento che già la sentenza di primo grado aveva precisato che il ricorrente aveva fatto i nomi dei complici risultando perciò la motivazione dei giudici del gravame lacunosa, generica e contraddittoria; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: rileva che la Corte ha negato l'attenuante senza spiegare come e perché il risarcimento offerto non dovesse ritenersi congruo; sottolinea, peraltro, come l'offerta risarcitoria formulata dall'Hadzovic avrebbe meritato comunque una maggiore considerazione in termini di quantificazione della pena anche rispetto a quella inflitta al correo che tale iniziativa non aveva assunto e che tuttavia aveva fruito di un trattamento sanzionatorio finale più favorevole;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso in quanto articolato su doglianze reiterative di quelle già proposte con l'atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale; rileva, in particolare, che il ricorso non censura la ricostruzione operata dalla vittima che aveva descritto una condotta sussumibile nel tentativo di rapina; segnala la manifesta infondatezza del motivo articolato sulla attenuante di cui all'art. 625bis cod. pen., non rilevante una volta qualificato il fatto in termini di rapina e su cui comunque la Corte territoriale ha motivato correttamente in diritto; altrettanto quanto al mancato riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno ed in punto di dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. L'imputato rispondeva, insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed altri due soggetti rimasti ignoti, al capo a), del delitto di tentato furto pluriaggravato in quanto avrebbe posto in essere "... atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto contenuto nel negozio RoMasud Minimarket ... con violazione sulle cose consistita nel divellere con attrezzi da scasso la saracinesca, danneggiando; fatto non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e, in particolare, per il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine ... che erano state allertate dal un passante che li sorprendeva nell'atto di mettere gli attrezzi da scasso nella propria vettura per darsi alla fuga ..."; al capo b), del delitto di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen.

"perché ... al fine di opporsi agli ufficiali di PG usavano violenza nei confronti degli stessi e, in particolare, dapprima fuggivano a bordo della vettura SAAB 9000 ... lanciandosi in precipitosa fuga mettendo a rischio la pubblica incolumità e, allorché impattavano la [OSCURATO:PERSONA] ... di [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri correi si dileguavano, l'Hadzocvic colpiva con calci e pugni l'APS Arachi, in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] della GdF cagionandogli le lesioni meglio specificate al capo C); al capo D), del delitto di cui agli artt.110, 56 e 628 cod. pen.

"... perché in concorso ... in più persone riunite al fine di procurarsi l'ingiusto profitto della disponibilità del veicolo per riprendere la fuga, dopo la rottura del mezzo su cui viaggiavano, usavano violenza alla persona, dopo avervi impattato contro, ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della [OSCURATO:PERSONA] ... di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per sottrarre tale bene al legittimo detentore.

Fatto commesso con violenza consistita nello strattonare violentemente la donna per costringerla ad uscire dall'abitacolo fino a farla cadere sul manto stradale non riuscendo ...". 2.1 II primo motivo del ricorso attiene esclusivamente al capo D) della imputazione contestando la difesa la qualificazione del fatto in termini di (tentata) rapina piuttosto che, come ritenuto dalla difesa, di (tentato) furto in mancanza di prova dell'elemento costitutivo della violenza strumentale all'i mpossessamento.

Secondo la Corte di Appello, l'uso della violenza nel capo D), relativo alla aggressione alla signora Chiper, non era stata messa in dubbio nemmeno dall'appellante integrando la condotta di tentata rapina essendo stata finalizzata ad impossessarsi dell'autovettura di costei per proseguire la fuga; entrambi gli imputati, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, afferrarono la donna e la strattonarono per spingerla fuori dell'abitacolo ed avendo la Corte sostenuto, a tal proposito, che "... anche la mera spinta, ove la si dovesse attribuire all'Hadzovic, integra comunque quella quantità di violenza impiegata per vincere la resistenza della vittima e guadagnare l'impunità dal reato tentato poco prima perpetrato ...".

Dal canto suo il Tribunale aveva spiegato che "... l'irruzione dei quattro rei nell'autovettura della Chiper, appena da loro tamponata, e la violenza posta in essere dai due odierni imputati ai di lei danni, l'uno mentre la tirava, l'altro mentre la spingeva per mandarla fuori dall'abitacolo della [OSCURATO:PERSONA], così da impossessarsene per proseguire la fuga, siano condotte idonee ad integrare il delitto tentato di cui all'art. 628 cod. pen." (cfr., pag. 7 della sentenza di I grado).

Si tratta di una conclusione assolutamente corretta in diritto poiché questa Corte, proprio in tema di rapina, ha avuto modo di spiegare che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è integrata da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255199; Sez. 2 - , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279587; Sez. 2 - , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279813). 2.2 Anche il secondo motivo è sostanzialmente infondato.

La Corte di Appello ha respinto il motivo di gravame che era stato articolato con l'atto di appello sul rilievo secondo cui "... le indicazioni, quanto mai generiche, fornite dall'appellante, non possono integrare il requisito, postulato dalla norma, dell'identificazione dei correi" (cfr., pag. 2 della sentenza).

La sentenza di primo grado (cfr., ivi, pag. 5) aveva a sua volta segnalato che l'Hazdovic "... ha ammesso l'addebito del tentato furto e della fuga a bordo della Saab precisando che era insieme all'Hannidovic, a tali [OSCURATO:PERSONA] - alla guida del mezzo - e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi loro parenti abitanti nel campo nomadi della Muratella, a Roma)".Più volte questa Corte ha chiarito che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625bis cod. pen., il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione del beneficio possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico del correo (cfr., Sez. 4, Sentenza n. 11490 del 24/01/2013, PG in proc.

Pignalosa, Rv. 254855; cfr., anche, in generale, e più recentemente, Sez. 5 - , Sentenza n. 13386 del 17/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280850 secondo cui il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625bis cod. pen., è rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato).

Se non ché, si è anche chiarito che il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625bis cod. pen., è rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., della utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659 - 01, che ha escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma).

Va anche rilevato che, come pure correttamente segnalato dai giudici del gravame di merito, l'attenuante di cui all'art. 625bis cod. pen. va riferita ed opera non già sul reato di tentata rapina ma, semmai, per il tentato furto; ed allora, tenuto conto che, in ogni caso, all'imputato erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti (cfr., pag. 6 della sentenza di primo grado), sarebbe stato onere del ricorrente indicare quale sarebbe stato l'effetto "positivo" della elisione della aggravante speciale dal momento che il delitto di tentato furto aveva comportato esclusivamente un aumento (limitato a mesi 6 di reclusione) sulla pena stabilita per il delitto di tentata rapina. 2.3 Anche il terzo motivo è infondato.

Non è inutile ricordare che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 9143 del 24/01/2013, Corsini ed altri, Rv. 254880 - 01, in cui la Corte ha ritenuto generico un motivo di ricorso che censurava la mancata applicazione dell'attenuante, invocata in ragione di un'offerta reale, della quale, non erano precisati il momento di presentazione e l'esatto contenuto; conf., Sez. 6, Sentenza n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini, Rv. 265831 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 273021 - 01).

Tornando al caso di specie, la Corte di Appello, nell'evadere la sollecitazione difensiva„ ha segnalato la "esiguità" delle somme messe a disposizione dall'imputato; se per un verso la motivazione può risultare in qualche modo generica, certamente altrettanto generico è tuttavia lo stesso ricorso che non indica quale fosse stato l'importo offerto dall'imputato così da consentire di adeguatamente contrastare la valutazione di "esiguità" formulata dai giudici del gravame di merito.

Da ultimo, la Corte ha motivato in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio evocando la presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, nonché la condotta serbata dal ricorrente al momento dell'arresto e che aveva comportato la frattura della mano di uno degli operanti intervenuti sul posto.

3. L'infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (con [OSCURATO:PERSONA]) responsabile dei reati a lui ascritti, ovvero del tentato furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentata rapina aggravata in concorso (tra costoro e con altre persone non identificate) e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge e le circostanze attenuanti generiche che erano state stimate equivalenti alle aggravanti (oltre che, per l'Hadzovic, alla pure contestata e ritenuta recidiva), con la finale riduzione per la scelta del rito, aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Hazdovic lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione alla richiesta di derubricazione del capo D) nella fattispecie del tentato furto: rileva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla scorta della mancata considerazione della esatta dinamica dei fatti con conseguente violazione di legge per erronea qualificazione del fatto contestato; segnala che la Corte ha ritenuto non contestato che la condotta fosse stata caratterizzata da violenza richiamando, sul punto, i motivi di gravame che erano stati articolati nell'interesse dell'imputato in cui si era evidenziato che la dinamica, secondo la stessa ricostruzione offerta dalla persona offesa, descriveva semmai un tentativo di furto e non già un tentativo di rapina in quanto la condotta degli imputati era stata caratterizzata dalla sola concitazione della fuga; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 625bis cod. pen.: richiama la decisione della Corte di Appello che aveva respinto la richiesta difensiva sottolineando come la condotta dell'Hadzovic fu improntata alla piena collaborazione mentre la mancata identificazione dei correi era semmai addebitabile a carenze investigative dal momento che già la sentenza di primo grado aveva precisato che il ricorrente aveva fatto i nomi dei complici risultando perciò la motivazione dei giudici del gravame lacunosa, generica e contraddittoria; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: rileva che la Corte ha negato l'attenuante senza spiegare come e perché il risarcimento offerto non dovesse ritenersi congruo; sottolinea, peraltro, come l'offerta risarcitoria formulata dall'Hadzovic avrebbe meritato comunque una maggiore considerazione in termini di quantificazione della pena anche rispetto a quella inflitta al correo che tale iniziativa non aveva assunto e che tuttavia aveva fruito di un trattamento sanzionatorio finale più favorevole; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso in quanto articolato su doglianze reiterative di quelle già proposte con l'atto di appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale; rileva, in particolare, che il ricorso non censura la ricostruzione operata dalla vittima che aveva descritto una condotta sussumibile nel tentativo di rapina; segnala la manifesta infondatezza del motivo articolato sulla attenuante di cui all'art. 625bis cod. pen., non rilevante una volta qualificato il fatto in termini di rapina e su cui comunque la Corte territoriale ha motivato correttamente in diritto; altrettanto quanto al mancato riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno ed in punto di dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. L'imputato rispondeva, insieme a [OSCURATO:PERSONA] ed altri due soggetti rimasti ignoti, al capo a), del delitto di tentato furto pluriaggravato in quanto avrebbe posto in essere "... atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto contenuto nel negozio RoMasud Minimarket ... con violazione sulle cose consistita nel divellere con attrezzi da scasso la saracinesca, danneggiando; fatto non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e, in particolare, per il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine ... che erano state allertate dal un passante che li sorprendeva nell'atto di mettere gli attrezzi da scasso nella propria vettura per darsi alla fuga ..."; al capo b), del delitto di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. "perché ... al fine di opporsi agli ufficiali di PG usavano violenza nei confronti degli stessi e, in particolare, dapprima fuggivano a bordo della vettura SAAB 9000 ... lanciandosi in precipitosa fuga mettendo a rischio la pubblica incolumità e, allorché impattavano la [OSCURATO:PERSONA] ... di [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri correi si dileguavano, l'Hadzocvic colpiva con calci e pugni l'APS Arachi, in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] della GdF cagionandogli le lesioni meglio specificate al capo C); al capo D), del delitto di cui agli artt.110, 56 e 628 cod. pen. "... perché in concorso ... in più persone riunite al fine di procurarsi l'ingiusto profitto della disponibilità del veicolo per riprendere la fuga, dopo la rottura del mezzo su cui viaggiavano, usavano violenza alla persona, dopo avervi impattato contro, ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della [OSCURATO:PERSONA] ... di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per sottrarre tale bene al legittimo detentore. Fatto commesso con violenza consistita nello strattonare violentemente la donna per costringerla ad uscire dall'abitacolo fino a farla cadere sul manto stradale non riuscendo ...". 2.1 II primo motivo del ricorso attiene esclusivamente al capo D) della imputazione contestando la difesa la qualificazione del fatto in termini di (tentata) rapina piuttosto che, come ritenuto dalla difesa, di (tentato) furto in mancanza di prova dell'elemento costitutivo della violenza strumentale all'i mpossessamento. Secondo la Corte di Appello, l'uso della violenza nel capo D), relativo alla aggressione alla signora Chiper, non era stata messa in dubbio nemmeno dall'appellante integrando la condotta di tentata rapina essendo stata finalizzata ad impossessarsi dell'autovettura di costei per proseguire la fuga; entrambi gli imputati, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, afferrarono la donna e la strattonarono per spingerla fuori dell'abitacolo ed avendo la Corte sostenuto, a tal proposito, che "... anche la mera spinta, ove la si dovesse attribuire all'Hadzovic, integra comunque quella quantità di violenza impiegata per vincere la resistenza della vittima e guadagnare l'impunità dal reato tentato poco prima perpetrato ...". Dal canto suo il Tribunale aveva spiegato che "... l'irruzione dei quattro rei nell'autovettura della Chiper, appena da loro tamponata, e la violenza posta in essere dai due odierni imputati ai di lei danni, l'uno mentre la tirava, l'altro mentre la spingeva per mandarla fuori dall'abitacolo della [OSCURATO:PERSONA], così da impossessarsene per proseguire la fuga, siano condotte idonee ad integrare il delitto tentato di cui all'art. 628 cod. pen." (cfr., pag. 7 della sentenza di I grado). Si tratta di una conclusione assolutamente corretta in diritto poiché questa Corte, proprio in tema di rapina, ha avuto modo di spiegare che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è integrata da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255199; Sez. 2 - , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279587; Sez. 2 - , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279813). 2.2 Anche il secondo motivo è sostanzialmente infondato. La Corte di Appello ha respinto il motivo di gravame che era stato articolato con l'atto di appello sul rilievo secondo cui "... le indicazioni, quanto mai generiche, fornite dall'appellante, non possono integrare il requisito, postulato dalla norma, dell'identificazione dei correi" (cfr., pag. 2 della sentenza). La sentenza di primo grado (cfr., ivi, pag. 5) aveva a sua volta segnalato che l'Hazdovic "... ha ammesso l'addebito del tentato furto e della fuga a bordo della Saab precisando che era insieme all'Hannidovic, a tali [OSCURATO:PERSONA] - alla guida del mezzo - e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi loro parenti abitanti nel campo nomadi della Muratella, a Roma)".Più volte questa Corte ha chiarito che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625bis cod. pen., il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione del beneficio possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico del correo (cfr., Sez. 4, Sentenza n. 11490 del 24/01/2013, PG in proc. Pignalosa, Rv. 254855; cfr., anche, in generale, e più recentemente, Sez. 5 - , Sentenza n. 13386 del 17/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280850 secondo cui il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625bis cod. pen., è rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato). Se non ché, si è anche chiarito che il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625bis cod. pen., è rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., della utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659 - 01, che ha escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire la individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma). Va anche rilevato che, come pure correttamente segnalato dai giudici del gravame di merito, l'attenuante di cui all'art. 625bis cod. pen. va riferita ed opera non già sul reato di tentata rapina ma, semmai, per il tentato furto; ed allora, tenuto conto che, in ogni caso, all'imputato erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti (cfr., pag. 6 della sentenza di primo grado), sarebbe stato onere del ricorrente indicare quale sarebbe stato l'effetto "positivo" della elisione della aggravante speciale dal momento che il delitto di tentato furto aveva comportato esclusivamente un aumento (limitato a mesi 6 di reclusione) sulla pena stabilita per il delitto di tentata rapina. 2.3 Anche il terzo motivo è infondato. Non è inutile ricordare che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 9143 del 24/01/2013, Corsini ed altri, Rv. 254880 - 01, in cui la Corte ha ritenuto generico un motivo di ricorso che censurava la mancata applicazione dell'attenuante, invocata in ragione di un'offerta reale, della quale, non erano precisati il momento di presentazione e l'esatto contenuto; conf., Sez. 6, Sentenza n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini, Rv. 265831 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 273021 - 01). Tornando al caso di specie, la Corte di Appello, nell'evadere la sollecitazione difensiva„ ha segnalato la "esiguità" delle somme messe a disposizione dall'imputato; se per un verso la motivazione può risultare in qualche modo generica, certamente altrettanto generico è tuttavia lo stesso ricorso che non indica quale fosse stato l'importo offerto dall'imputato così da consentire di adeguatamente contrastare la valutazione di "esiguità" formulata dai giudici del gravame di merito. Da ultimo, la Corte ha motivato in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio evocando la presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, nonché la condotta serbata dal ricorrente al momento dell'arresto e che aveva comportato la frattura della mano di uno degli operanti intervenuti sul posto. 3. L'infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente
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