CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 17532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d’appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26/01/2026, la Corte d’appello di Bologna dichiaravainammissibile l’appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Bologna, in esito a giudizio ordinario, avevacondannato la [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di unsinistro non accaduto, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civileUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]., disponendo l’esecuzione della suddetta sentenza delTribunale di Bologna.La Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello della [OSCURATO:PERSONA], inparticolare, per la ritenuta a-specificità dei motivi di tale impugnazione.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Bologna, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],«[e]rrore della Corte di Merito nel ritenere la carenza di specificità della impugnazione insede di merito senza adeguata motivazione specifica»; 2) «[e]rrata contestazione di reatopoiché non si è trattato nel caso di specie di ipotesi di reato consumato»; 3) [c]onseguent[i]errores in procedendo et iudicando in nesso di causa con la doglianza di diritto di cui infra aln. 1)»; 4) [i]n via subordinata errore di diritto del Tribunale di Bologna prima e della Corted’Appello in sede di impugnazione».La Corte d’appello di Bologna avrebbe dichiarato inammissibile l’appello «sulla base diargomentazioni non condivisibili» e senza «spiega[re] adeguatamente in cosa vi sia statauna carenza e specificità motivazionale nella doglianza di merito».Secondo la ricorrente, «i motivi doglianti sono stati elencati e motivati adeguatamente»,conferenti e specifiche proprio in relazione ad una specificità motivazionale rilevata nellasentenza di primo grado, che invece non ha tenuto conto delle importanti circostanze portateall’attenzione del Tribunale prima e successivamente della Corte d’Appello».La motivazione resa dal Tribunale di Bologna non avrebbe «tenuto in debitaconsiderazione il corretto comportamento della [OSCURATO:PERSONA] la quale nel momentodeterminante ed estrinsecativo della supposta volontà criminosa in capo alla stessa e sotto ilprofilo di cui al 110 c.p. ha, invero […] riconosciuto […] che non vi era stato alcun sinistrocon la vettura della [OSCURATO:PERSONA]».Il «principale errore di diritto» sarebbe consistito nel ritenere che il reato si fosseconsumato, «in contrasto con la realtà della vicenda», «poiché già al primo passaggiodeterminante sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] hanno in claris espresso come non visia stato alcun incidente, non continuando a confermare la prima versione così desistendovolontariamente a qualsiasi profitto illecito».In ordine a tale aspetto, il proprio difensore aveva «sviluppato conferente tematicaanche tramite l’atto di appello che ha sottolineato tale primo passaggio fondamentale, con laconseguenza che in realtà l’atto di appello è stato svolto in ossequio a quanto dettatodall’art. 581 c.p.p.».Il denunciato errore di diritto risulterebbe da quanto era stato dichiarato dal testimoneGiuseppe Piccoli, titolare dell’agenzia investigativa che aveva svolto accertamenti sul sinistroper conto della compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che egli avevariferito che sia la ricorrente sia [OSCURATO:PERSONA] avevano spontaneamente dichiarato come «“nonvi fosse stato alcun incidente tra le due autovetture in proprietà alle stesse o comunque inloro uso”» (così il ricorso).Ciò farebbe emergere «la nessuna volontà dolosa specifica o eventuale o de relato ocomunque preconizzante al conseguimento fisico dell’illecito, ergo risarcimento con denaro»,con la «conseguenza in punto di diritto che semmai la contestazione […] poteva forse, inmera teoria, essere quella del mero tentativo, anche se […] neppure tale ipotesi potevasussistere».[OSCURATO:PERSONA] espone poi che il suo difensore, nell’atto di appello, aveva «svolto debitaconsiderazione e tematica sul punto, così attendendo al dispositivo di cui all’art. 581 c.p.p.certamente ed oggettivamente dogliandosi su tale passaggio ritenuto giustamentefondamentale e prodromico sull’intera vicenda».Dopo avere premesso che «il delitto consumato si può rilevare solo ed unicamentequalora un comportamento commissivo od omissivo sia portato a compimento», la Morellideduce che «[n]el caso in esame un vantaggio non è minimamente avvenuto per le parti,dato il ravvedimento operoso espresso in claris da entrambe le persone che avrebbero avutol’incidente e sia il Tribunale di Bologna prima e poi la Corte d’Appello distrettuale conordinanza d’inammissibilità hanno commesso de plano un erroresin procedendo etiudicando».La ricorrente ribadisce che tale «doglianza fondamentale era invece stata operata dalladifesa nella doglianza d’appello trattandosi vieppiù di argomentazione di puro diritto».Non vi sarebbe stata alcuna genericità dell’appello tale da determinarnel’inammissibilità, «in quanto la difesa si è dogliata della sentenza di primo grado impugnandoi punti salienti dedotti in sentenza di primo grado, tenuto altresì in debita considerazione cheovviamente le tesi che si propongono in primo grado vengono ulteriormente dedotte inappello in uno alle specifiche impugnazioni sui medesimi punti salienti della vicenda, comenel caso in esame».Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto essere ritenuto neppure il tentativo del delitto,«stante le dichiarazioni in prima comparizione davanti all’Ispettore dell’Assicurazione chehanno costituito un logico sbarramento anche al mero tentativo di reato».Non corrisponderebbe al vero che, nell’atto di appello, non vi era un motivo specifico alriguardo, «tenuto conto che la spiegazione di tale doglianza è stata invece compiutamenteargomentata in modo esaustivo, e vista anche la censura della Corte d’Appello che apparegenerica e non articolata tale da renderla tamquam non esset».Nell’atto di appello, erano stati «adeguatamente esposti gli specifici motivi come anchel’assoluta mancanza, come detto, di richieste risarcitorie avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] il comportamento corretto post denuncia sinistro che ha messo fine a tutta la posizionesenza alcun danno per l’Assicurazione, argomento specificamente dedotto in appello dalladifesa, nonché il richiamo in claris a quanto deposto dal teste [OSCURATO:PERSONA] sullainsussistenza di richieste risarcitorie e parimenti su ulteriori totali rinunce di qualsiasi naturada parte della [OSCURATO:PERSONA]. Argomentazioni […] ampiamente trattate e dedotte neimotivi di doglianza di merito».La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe «errata» anche là dove la Corted’appello di Bologna «non ha tenuto conto della mancata escussione del teste AuriemmaLuigi […], importante ai fini del decidere, doglianza espressamente dedotta nell’atto diappello con adeguata motivazione».L’immediata «espressa volontà della [OSCURATO:PERSONA] e […] anche il comportamentodella stessa [OSCURATO:PERSONA] di non adempiere ad un ipotetico percorso criminoso»integrerebbero «un [OSCURATO:PERSONA], completo e annullante del tutto diun ipotetico disegno criminoso».Il ragionamento che sarebbe stato seguito dalla Corte d’appello di Bologna nonsarebbe condivisibile in quanto sarebbe «evidente che se una tesi viene respinta in primogrado, risulta inevitabile sempre in punto di diritto riproporre le stesse argomentazioni algiudice ad Quem, con gli opportuni sviluppi come nel caso in esame». In caso contrario, nonsi comprenderebbe «cosa dovrebbe esemplificare la difesa se non dolersi del mancatoaccoglimento delle domande e conclusioni conferenti e motivate proposte in primo grado».Sarebbe «in claris che le doglianze non possono che essere riproposte».La ricorrente rappresenta «il puerile comportamento della stessa [OSCURATO:PERSONA] atteso chel’auto da lei acquistata e condotta fosse dotata di dispositivo [OSCURATO:PERSONA] ergo ScatolaNera per cui l’errore nella dichiarazione, poi comunque subito smentita, non può certoessere riportato ad un comportamento doloso specifico o generico o eventuale ma ad unmarchiano errore in buona fede».La Corte d’appello di Bologna non avrebbe «specifica[to] cosa avrebbe dovuto svolgerela difesa della comparente, che in realtà ha svolto le doglianze di merito fattualmente, inordine logico, conseguenziale e coinvolgendo anche l’inesistenza di una volontà vuoitruffaldina o comunque di indebito arricchimento».La ricorrente deduce ancora come: «tenuto conto di tutte le argomentazioni e risultanzeistruttorie nonché l’atto di doglianza di merito […], a tutto voler concedere, ben potevaessere al più ritenuto un fatto di particolare tenuità quanto accaduto, motivandoloadeguatamente».Ciò «considerando che l’importo lamentato in richiesta risarcitoria, subito declinatasenza soluzione di continuità quindi in via definitiva, nei confronti dell’ipotetica parte lesaAssicurazione Unipol, sarebbe stato parafrasando – come un breve batter di ciglia – attesoche la medesima assicurazione ha un rilevante patrimonio ed un giro d’affari di milioni dieuro».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi, nella parte in cui, con essi, la ricorrente ha contestato la dichiarazione diinammissibilità del proprio appello per mancanza di specificità dei relativi motivi, sonofondati, nei termini e nei limiti che seguono.2. La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto, in primo luogo, che fosse a-specifico ilmotivo di appello con il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l’«assenza dell’elemento “soggettivo”»(così l’ordinanza impugnata) del reato.La Corte d’appello di Bologna appare affermare ciò con riferimento al motivo di appellon. 1), con il quale l’appellante aveva appunto dedotto l’«insussistenza dell’elementosoggettivo del reato», con particolare riferimento, come immediatamente risulta dallasuccessiva esposizione, all’elemento del dolo specifico del «fine di conseguire per sé o peraltri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto diassicurazione» (art. 642 cod. pen.).Secondo l’appellante, tale dolo specifico sarebbe stato insussistente in quanto: a) ellanon aveva «mai avanzato all’assicurazione una richiesta di indennizzo» e, come era statodichiarato dal testimone [OSCURATO:PERSONA], membro della direzione legale antifrode diUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva mai ottenuto un indennizzo da tale compagniaassicurativa; b) quanto al fine di fare conseguire un profitto alle coimputate, ella avevasempre negato di conoscerle e tale conoscenza non era stata provata, con la conseguente«totale assenza di interesse in capo all’assistita al conseguimento del predetto scopo».Con il motivo di appello, la [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì contestato le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui: a) le circostanze che le coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]«rinunciavano ad ogni richiesta risarcitoria» e che la [OSCURATO:PERSONA] «disconosceva il sinistro,rinunciando anch’essa ad ogni pretesa risarcitoria» sarebbero state «ammissive diresponsabilità e vani tentativi di rinunciare alle proprie pretese nei confronti della compagniaassicurativa», atteso che ella aveva «fin da subito escluso qualsivoglia forma diresponsabilità e non ha mai ammesso alcunché a suo carico»; b) l’«elemento soggettivo siinferisce dall’elemento oggettivo», atteso che «le condotte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sonologicamente incompatibili con l’elemento soggettivo del dolo specifico».Secondo la Corte d’appello di Bologna, tale motivo di appello sarebbe stato a-specificoin quanto proposto «ignorando completamente la specifica motivazione della sentenzaimpugnata (e le prove agli atti)» (per difetto, quindi, di specificità estrinseca).Si deve in proposito osservare che, alla luce dell’indicato contenuto del motivo diappello, contrariamente a quanto è stato sostenuto dalla Corte d’appello di Bologna, non sipuò ritenere che l’appellante avesse ignorato: a) né la motivazione della sentenza delTribunale di Bologna, le cui affermazioni erano state oggetto dei ricordati espliciti e puntualirilievi critici; b) né «le prove agli atti», atteso che il motivo di appello appariva invececonsistere proprio nella contestazione che tali prove, dell’iniziale denuncia del sinistro e dellasuccessiva rinuncia alla pratica assicurativa, fossero tali da evidenziare la sussistenza deldolo specifico del reato.Il motivo di appello avrebbe pertanto dovuto essere delibato nella sua fondatezza o noma non si poteva ritenere difettare di specificità.3. La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto, in secondo luogo, che fosse a-specifico ilmotivo di appello con il quale la [OSCURATO:PERSONA] «chiede l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.» (cosìl’ordinanza impugnata).La Corte d’appello di Bologna appare affermare ciò con riferimento al motivo di appellon. 2), con il quale l’appellante aveva appunto dedotto la «sussistenza di causa di esclusionedella punibilità per particolare tenuità del fatto - omessa motivazione».Secondo l’appellante: a) il fatto sarebbe stato di particolare tenuità «per le modalitàdella condotta della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] – anche susseguenti al reato – (si indicano a titoloesemplificativo e non tassativo le seguenti condotte: l’imputata non ha avanzato richiesta dirisarcimento del danno; non ha istruito nelle indagini della compagnia assicurativa né dellaProcura; ha sempre avanzato richiesta riparatoria del danno nonostante fosse in gravisituazioni economiche-ma la somma veniva rifiutata dalla parte civile perché ritenuta nonesigua) nonché per l’esiguità del danno dalla stessa determinato (non ha comportato nessuncosto di indagine a carico dell’assicurazione collaborando sin dall’inizio né ha ottenutoalcuna somma di indennizzo), il tutto valutato ai sensi dell’art. 133 c.p.»; b) a fronte dellarichiesta del proprio difensore di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensidell’art. 131-bis cod. pen., il Tribunale di Bologna «nulla decideva in merito, con ciòdeterminando un’omissione nella motivazione della sentenza».Secondo la Corte d’appello di Bologna, tale motivo di appello sarebbe stato a-specificoin quanto proposto: a) «senza minimamente indicare gli “elementi di fatto” dai quali dedurretale dedotta “esiguità” [del danno]» (per difetto, quindi, di specificità intrinseca); b)«ignorando completamente ancora una volta la motivazione della sentenza di primo gradoche ha espressamente quantificato in ben 3.713,95 Euro “il danno materiale provato inistruttoria dibattimentale” subito dalla persona offesa, circostanza questa che da solaescludeva qualsivoglia possibilità di applicazione dell’invocato art. 131-bis c.p., ma haaddirittura subordinato il beneficio della Sospensione condizionale della pena al pagamentodi tale importo […], ulteriore circostanza che escludeva manifestamente l’applicazionedell’art. 131-bis c.p.» (per difetto, quindi, anche di specificità estrinseca).Si deve in proposito osservare che, alla luce dell’indicato contenuto del motivo diappello, contrariamente a quanto è stato sostenuto dalla Corte d’appello di Bologna, non sipuò ritenere: a) né che l’appellante non avesse indicato gli elementi di fatto chesorreggevano la sua richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., atteso che taleindicazione era invece presente; b) né che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ignorato la motivazione dellasentenza del Tribunale di Bologna, atteso che tale sentenza non conteneva una motivazionein ordine alla configurabilità (o no) della causa di esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., causa che la Corte d’appello di Bologna ha finito,perciò, per escludere essa stessa nel merito, motivando, in tale modo, in realtà, nonl’insussistenza dei requisiti di forma dell’appello ma il rigetto del motivo di appello.Si deve in proposito rilevare che neppure il “nuovo” comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc.pen. (comma introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)dell’eventuale infondatezza, foss’anche manifesta, dei motivi.È del resto appena il caso di rammentare come la manifesta infondatezza dei motivicostituisca, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., causa speciale di inammissibilitàdel solo ricorso per cassazione.Anche il motivo di appello in questione non si poteva pertanto ritenere difettare dispecificità.4. Si deve infine rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto anche un terzo motivo di appello(n. 3), con il quale aveva dedotto il «difetto di prova per omessa assunzione del testeAuriemma Luigi e per erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali», e con cuiaveva anche chiesto la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.Tale motivo di appello non appare essere stato considerato dalla Corte d’appello diBologna.5. Come è stato rilevato anche dalla Corte d’appello di Bologna, il reato, contestatocome commesso il 14/06/2017, si è estinto per prescrizione il 14/02/2025, cioè prima dellapronuncia dell’impugnata ordinanza della Corte d’appello di Bologna.Peraltro, atteso che, come si è detto, si procede anche agli effetti civili, non è possibiledichiarare immediatamente l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione,semplicemente escludendo la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni dimerito ex art. 129 cod. proc. pen., ma, poiché il ricorso dell’imputata impone la valutazionedel compendio probatorio “a cognizione piena”, è necessario disporre l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bolognaper l’ulteriore corso (Sez. 5, n. 46780 del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380-01; Sez. 2, n. 8935del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588-01. Si veda anche, successivamente: Sez. U, n.36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01). La regolazione delle spese è rimessaall’esito definitivo del procedimento. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appellodi Bologna per l'ulteriore corso. Spese al definitivo.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]