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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04953/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se2tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] et4<Z àjcLék": ugo il difensore Li..<44-4-3-v-e., LZ, g-V, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte, Prima Sezione Penale, annullava con rinvio per nuovo giudizio l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, che in funzione di giudice di appello cautelare, aveva confermato il mantenimento della misura cautelare custodiale nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta di sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliarí.

Il fascicolo relativo al ricorso per cassazione comprendente la sentenza rescindente perveniva in data 13.7.21 presso il Tribunale di Catanzaro.

Con istanza del 29.7.2021 il difensore del D'Elia avanzava richiesta di scarcerazione per la perdita di efficacia del titolo cautelare per non essere stati rispettati i termini perentori previsti a seguito dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare, assumendo in particolare che il disposto di cui all'art. 311, comma 5 bis, si applichi anche in caso di annullamento della cassazione intervenuto su appello cautelare. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, decidendo sulla suindicata istanza, a cui aveva fatto seguito ulteriore richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura e di fissazione dell'udienza ex art. 310 del codice di rito, disponeva fissarsi "l'appello cautelare secondo gli ordinari criteri, non venendo in luogo l'inefficacia della misura cautelare prospettata dalla difesa". 2.Ricorre per cassazione il D'Elia, tramite il difensore di fiducia, avverso il provvedimento testè indicato deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 311 comma 5-bis cod. proc. pen. e 309 commi 5-10 cod. proc. pen..Assume in particolare che per effetto della modifica contenuta nell'art. 13 della Legge 16 aprile 2015 n. 47 anche l'annullamento con rinvio è sottoposto agli stessi termini perentori: dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione e trenta giorni - non estensibili nel caso del giudizio di rinvio - per il deposito del provvedimento, precisando che il momento rilevante a tali fini sia quello in cui gli atti pervengono alla cancelleria del tribunale (come precisato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, pronuncia 27104 del 2020); e che una interpretazione che escluda da tale applicazione il caso dell'appello cautelare è da ritenere in malam partem, ricorrendo anche in tal caso le medesime ragioni di celerità.

Indi conclude che non risultando rispettati tali termini nel caso di specie l'ordinanza reiettiva impugnata deve essere annullata con ogni conseguenza di legge.

3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore del ricorrente con memoria pervenuta il 29.11.2021 ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile Ed infatti, è vero che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento dell'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni (come previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.), a pena di perdita di efficacia della misura (Sez.

U, Sentenza n. 47970 del 20/07/2017, Rezmuves, Rv. 270953 - 01, ; Sez. 2, n. 37811 del 26/06/2019), e che nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento ha inizio nel momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale, da qui cominciando a decorrere la articolata sequenza temporale di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con le relative sanzioni processuali in caso di sua inosservanza (Sez.

U n. 27104 del 16/07/2020, Rv. 279533 - 01), ma è altrettanto vero che tale perentoria scansione termporale è riferita nelle stesse motivazioni delle pronunce delle Sezioni Unite suindicate all'ipotesi del giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva; essa come si dirà non è invece estensibile al giudizio di rinvio in sede di appello cautelare (a meno che non si versi nel caso di misura cautelare applicata in sede di appello).

Quanto all'appello cautelare diversa è invero la disciplina del relativo procedimento.

In materia dì appello avverso ordinanze su misure cautelari personali i termini in cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l'art. 310 cod. proc. pen. non richiama il disposto del quinto, nono e decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente entro ì cinque giorni alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del provvedimento cautelare (Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 17/05/2000, Rv. 216176 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4586 del 27/10/1995 Ud. (dep. 30/04/1996 ) Rv. 204762 - 01).

L'art. 310 cod. proc. pen., in particolare, non richiama i commi dell'art. 309 che prevedono la declaratoria di inefficacia perché evidentemente in relazione all'appello cautelare il legislatore non ha ritenuto sussistere le medesime ragioni di urgenza che permeano il diverso procedimento previsto dall'art. 309 del codice di rito per il riesame.

Sicchè il comma 5-bis dell'art. 311, codice di rito, coerentemente si riferisce, a sua volta, solo al giudizio dì rinvio relativo a ordinanze confermative della misura coercitiva pronunciate in sede di riesame - e in tal senso non lascia equivoci l'espresso richiamo dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. - o a ordinanze che hanno disposto in sede di appello del P.M. la misura coercitiva, e non anche al giudizio di rinvio relativo a ordinanze pronunciate in sede di appello su impugnazione dell'imputato in quanto relative a misure per le quali vi è già stato - o avrebbe potuto esserci - il vaglio in sede di riesame.

Il diverso grado di speditezza che è richiesto nel giudizio di rinvio, allorché sul provvedimento de libertate si è pronunciato il Tribunale in sede di riesame ovvero di appello ma su impugnazione del P.M., giustifica il diverso trattamento procedìmentale rispetto al caso in cui esso abbia avuto ad oggetto un provvedimento rispetto al quale il tribunale si sia pronunciato in sede di appello ( su impugnazione dell'imputato).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente R ;ta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se2tite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] et4<Z àjcLék": ugo il difensore Li..<44-4-3-v-e., LZ, g-V, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte, Prima Sezione Penale, annullava con rinvio per nuovo giudizio l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, che in funzione di giudice di appello cautelare, aveva confermato il mantenimento della misura cautelare custodiale nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta di sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliarí. Il fascicolo relativo al ricorso per cassazione comprendente la sentenza rescindente perveniva in data 13.7.21 presso il Tribunale di Catanzaro. Con istanza del 29.7.2021 il difensore del D'Elia avanzava richiesta di scarcerazione per la perdita di efficacia del titolo cautelare per non essere stati rispettati i termini perentori previsti a seguito dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare, assumendo in particolare che il disposto di cui all'art. 311, comma 5 bis, si applichi anche in caso di annullamento della cassazione intervenuto su appello cautelare. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, decidendo sulla suindicata istanza, a cui aveva fatto seguito ulteriore richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura e di fissazione dell'udienza ex art. 310 del codice di rito, disponeva fissarsi "l'appello cautelare secondo gli ordinari criteri, non venendo in luogo l'inefficacia della misura cautelare prospettata dalla difesa". 2.Ricorre per cassazione il D'Elia, tramite il difensore di fiducia, avverso il provvedimento testè indicato deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 311 comma 5-bis cod. proc. pen. e 309 commi 5-10 cod. proc. pen..Assume in particolare che per effetto della modifica contenuta nell'art. 13 della Legge 16 aprile 2015 n. 47 anche l'annullamento con rinvio è sottoposto agli stessi termini perentori: dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione e trenta giorni - non estensibili nel caso del giudizio di rinvio - per il deposito del provvedimento, precisando che il momento rilevante a tali fini sia quello in cui gli atti pervengono alla cancelleria del tribunale (come precisato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, pronuncia 27104 del 2020); e che una interpretazione che escluda da tale applicazione il caso dell'appello cautelare è da ritenere in malam partem, ricorrendo anche in tal caso le medesime ragioni di celerità. Indi conclude che non risultando rispettati tali termini nel caso di specie l'ordinanza reiettiva impugnata deve essere annullata con ogni conseguenza di legge. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore del ricorrente con memoria pervenuta il 29.11.2021 ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile Ed infatti, è vero che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento dell'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni (come previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.), a pena di perdita di efficacia della misura (Sez. U, Sentenza n. 47970 del 20/07/2017, Rezmuves, Rv. 270953 - 01, ; Sez. 2, n. 37811 del 26/06/2019), e che nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento ha inizio nel momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale, da qui cominciando a decorrere la articolata sequenza temporale di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con le relative sanzioni processuali in caso di sua inosservanza (Sez. U n. 27104 del 16/07/2020, Rv. 279533 - 01), ma è altrettanto vero che tale perentoria scansione termporale è riferita nelle stesse motivazioni delle pronunce delle Sezioni Unite suindicate all'ipotesi del giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva; essa come si dirà non è invece estensibile al giudizio di rinvio in sede di appello cautelare (a meno che non si versi nel caso di misura cautelare applicata in sede di appello). Quanto all'appello cautelare diversa è invero la disciplina del relativo procedimento. In materia dì appello avverso ordinanze su misure cautelari personali i termini in cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l'art. 310 cod. proc. pen. non richiama il disposto del quinto, nono e decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente entro ì cinque giorni alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del provvedimento cautelare (Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 17/05/2000, Rv. 216176 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4586 del 27/10/1995 Ud. (dep. 30/04/1996 ) Rv. 204762 - 01). L'art. 310 cod. proc. pen., in particolare, non richiama i commi dell'art. 309 che prevedono la declaratoria di inefficacia perché evidentemente in relazione all'appello cautelare il legislatore non ha ritenuto sussistere le medesime ragioni di urgenza che permeano il diverso procedimento previsto dall'art. 309 del codice di rito per il riesame. Sicchè il comma 5-bis dell'art. 311, codice di rito, coerentemente si riferisce, a sua volta, solo al giudizio dì rinvio relativo a ordinanze confermative della misura coercitiva pronunciate in sede di riesame - e in tal senso non lascia equivoci l'espresso richiamo dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. - o a ordinanze che hanno disposto in sede di appello del P.M. la misura coercitiva, e non anche al giudizio di rinvio relativo a ordinanze pronunciate in sede di appello su impugnazione dell'imputato in quanto relative a misure per le quali vi è già stato - o avrebbe potuto esserci - il vaglio in sede di riesame. Il diverso grado di speditezza che è richiesto nel giudizio di rinvio, allorché sul provvedimento de libertate si è pronunciato il Tribunale in sede di riesame ovvero di appello ma su impugnazione del P.M., giustifica il diverso trattamento procedìmentale rispetto al caso in cui esso abbia avuto ad oggetto un provvedimento rispetto al quale il tribunale si sia pronunciato in sede di appello ( su impugnazione dell'imputato). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente R ;ta
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