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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 24252/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Lucca; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 22 aprile 2022, alle ore 9.54, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, su richiesta del P.M. del 20 aprile 2022, ore 13.00, ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Lucca il 19 aprile 2022, reso ai sensi dell'art. 6

I. n.401 del 1989, con il quale è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di otto anni, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, con obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura di Lucca nel corso delle giornate e in corrispondenza degli orari in cui a tali manifestazioni sportive prenderà parte la squadra della A S Lucchese 1905.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di impugnazione.

3. Si deducono con il primo motivo vizi di violazione dell'art. 6 della L. 401/89 e di carenza di motivazione circa le ragioni giustificative dell'obbligo di presentazione due volte in un giorno presso gli uffici della Questura in occasione delle partite della Lucchese.

3. Con il secondo motivo si deducono vizi di violazione dell'art. 6 della L. 401/89 e di carenza di motivazione circa le ragioni giustificative dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura anche in occasione dello svolgimento di partite amichevoli della Lucchese.

Si aggiunge che sarebbe irrealistica la pretesa che il ricorrente si informi della programmazione delle partite amichevoli della squadra della A.S.

Lucchese.

4. Con il terzo motivo si rappresentano vizi di violazione dell'art. 3 e dell'art. 10 della L. 241/1990 e il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore, in relazione al principio di gradualità della sanzione oltre che del provvedimento del Gip in relazione alla congruità della medesima. [OSCURATO:PERSONA], in maniera laconica avrebbe giustificato la durata dell'obbligo di presentazione pari ad otto anni, rispetto ad un episodio meramente estemporaneo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è parzialmente fondato.

Questa Corte, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 512/2002 Corte Cost.) e dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 44273 del 27.10.2004, Rv. 229110), ha precisato che "in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte, presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura (in tal senso Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 Cc.

Rv. 267176 - 01; Cass. Sez. 3, sent. n. 3830 del 16.12.2008 - dep. 28.01.2009, Rv. 242556).

Nel caso in esame, a fronte di prescrizioni relative all'obbligo di presentazione della durata di anni 8, accompagnate dalla determinazione di modalità severe e come tali particolarmente incidenti sulla libertà personale, (obbligo di presentazione per 2 volte, durante le partite, in casa e fuori casa, della squadra A.S.

Lucchese), se da una parte l'imposizione dell'obbligo di presentazione trova adeguato fondamento motivazionale - che come tale rende del tutto infondato anche il terzo motivo proposto - nel richiamo alla grave condotta tenuta in data 11 marzo 2023 anche con particolare riguardo ad un pugno sferrato nei confronti di un tifoso reggiano, nonché nel riferimento alla esistenza di precedenti analoghi provvedimenti ormai cessati nella loro efficacia, dall'altra, non trova specifica motivazione la comminazione dell'obbligo di presentazione, secondo le medesime modalità, per le partite disputate fuori casa ( due volte, venti minuti dopo l'inizio sia del primo che del secondo tempo), senza che appaia tenersi conto della tendenziale diversità di queste ultime rispetto alle prime, quanto alla distanza tra i luoghi in cui si possono disputare rispetto all'ufficio di presentazione e quindi al tempo per ricoprire tale distanza.

In altri termini manca la illustrazione, alla stregua dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, con riferimento alla plurima presentazione stabilita in ragione dello svolgimento delle partite fuori casa, senza alcuna considerazione del rapporto tra il loro svolgimento e la strumentalità del doppio obbligo rispetto alla esigenza di tenere il ricorrente lontano dallo svolgimento delle predette manifestazioni oltre che dai momenti preparatori e conclusivi.

2. Inammissibile è invece il secondo motivo in ordine all'obbligo di presentazione esteso anche alle partite amichevoli, atteso che la giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli incontri "amichevoli" o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali ha sempre precisato che il riferimento dell'art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione Da ciò consegue che l'eventuale inesigibilità dell'obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023 Rv. 284235 - 02; Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017 Rv. 270788 - 01; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011 Cc. (dep. 03/03/2011 ) Rv. 249363 - 01)

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata limitatamente all'obbligo di presentazione per le partite disputate in trasferta con rinvio per nuovo esame al tribunale di Lucca ufficio Gip.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione per le partite disputate in trasferta con rinvio per nuovo esame al tribunale di Lucca ufficio Gip.

Manda alla cancelleria di comunicare il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Lucca; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 22 aprile 2022, alle ore 9.54, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, su richiesta del P.M. del 20 aprile 2022, ore 13.00, ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Lucca il 19 aprile 2022, reso ai sensi dell'art. 6 I. n.401 del 1989, con il quale è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di otto anni, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, con obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura di Lucca nel corso delle giornate e in corrispondenza degli orari in cui a tali manifestazioni sportive prenderà parte la squadra della A S Lucchese 1905. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di impugnazione. 3. Si deducono con il primo motivo vizi di violazione dell'art. 6 della L. 401/89 e di carenza di motivazione circa le ragioni giustificative dell'obbligo di presentazione due volte in un giorno presso gli uffici della Questura in occasione delle partite della Lucchese. 3. Con il secondo motivo si deducono vizi di violazione dell'art. 6 della L. 401/89 e di carenza di motivazione circa le ragioni giustificative dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura anche in occasione dello svolgimento di partite amichevoli della Lucchese. Si aggiunge che sarebbe irrealistica la pretesa che il ricorrente si informi della programmazione delle partite amichevoli della squadra della A.S. Lucchese. 4. Con il terzo motivo si rappresentano vizi di violazione dell'art. 3 e dell'art. 10 della L. 241/1990 e il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore, in relazione al principio di gradualità della sanzione oltre che del provvedimento del Gip in relazione alla congruità della medesima. [OSCURATO:PERSONA], in maniera laconica avrebbe giustificato la durata dell'obbligo di presentazione pari ad otto anni, rispetto ad un episodio meramente estemporaneo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è parzialmente fondato. Questa Corte, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 512/2002 Corte Cost.) e dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 44273 del 27.10.2004, Rv. 229110), ha precisato che "in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte, presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura (in tal senso Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016 Cc. Rv. 267176 - 01; Cass. Sez. 3, sent. n. 3830 del 16.12.2008 - dep. 28.01.2009, Rv. 242556). Nel caso in esame, a fronte di prescrizioni relative all'obbligo di presentazione della durata di anni 8, accompagnate dalla determinazione di modalità severe e come tali particolarmente incidenti sulla libertà personale, (obbligo di presentazione per 2 volte, durante le partite, in casa e fuori casa, della squadra A.S. Lucchese), se da una parte l'imposizione dell'obbligo di presentazione trova adeguato fondamento motivazionale - che come tale rende del tutto infondato anche il terzo motivo proposto - nel richiamo alla grave condotta tenuta in data 11 marzo 2023 anche con particolare riguardo ad un pugno sferrato nei confronti di un tifoso reggiano, nonché nel riferimento alla esistenza di precedenti analoghi provvedimenti ormai cessati nella loro efficacia, dall'altra, non trova specifica motivazione la comminazione dell'obbligo di presentazione, secondo le medesime modalità, per le partite disputate fuori casa ( due volte, venti minuti dopo l'inizio sia del primo che del secondo tempo), senza che appaia tenersi conto della tendenziale diversità di queste ultime rispetto alle prime, quanto alla distanza tra i luoghi in cui si possono disputare rispetto all'ufficio di presentazione e quindi al tempo per ricoprire tale distanza. In altri termini manca la illustrazione, alla stregua dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, con riferimento alla plurima presentazione stabilita in ragione dello svolgimento delle partite fuori casa, senza alcuna considerazione del rapporto tra il loro svolgimento e la strumentalità del doppio obbligo rispetto alla esigenza di tenere il ricorrente lontano dallo svolgimento delle predette manifestazioni oltre che dai momenti preparatori e conclusivi. 2. Inammissibile è invece il secondo motivo in ordine all'obbligo di presentazione esteso anche alle partite amichevoli, atteso che la giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscere la legittimità dei provvedimenti questorili riferiti anche agli incontri "amichevoli" o comunque diversi da quelli disputati nelle partite di campionato o nei più noti tornei nazionali ed internazionali ha sempre precisato che il riferimento dell'art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione Da ciò consegue che l'eventuale inesigibilità dell'obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023 Rv. 284235 - 02; Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017 Rv. 270788 - 01; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011 Cc. (dep. 03/03/2011 ) Rv. 249363 - 01) 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata limitatamente all'obbligo di presentazione per le partite disputate in trasferta con rinvio per nuovo esame al tribunale di Lucca ufficio Gip. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione per le partite disputate in trasferta con rinvio per nuovo esame al tribunale di Lucca ufficio Gip. Manda alla cancelleria di comunicare il pr
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