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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 11712/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0347ZVG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43888/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per i reati di cui al capo 1) (furto in abitazione aggravato dalla minorata dii`esa) e di cui al capo 2) (utilizzo indebito di carte di credito), applicando la riduzione per il rito abbreviato, riducendo la pena ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed eliminando la pena accessoria; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla quantificazione della pena - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0347ZVG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43888/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per i reati di cui al capo 1) (furto in abitazione aggravato dalla minorata dii`esa) e di cui al capo 2) (utilizzo indebito di carte di credito), applicando la riduzione per il rito abbreviato, riducendo la pena ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ed eliminando la pena accessoria; Rilevato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla quantificazione della pena - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 11712/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris