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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15125/2026

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emigio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pichon [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Torres [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti degli imputati, in relazione al reato ascrittoagli stessi al capo 1), in quanto estinto per integrale riparazione del danno.2.

Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, denunciando erroneaapplicazione dell’art. 162-ter cod. pen., quanto all’estensione della causaestintiva per avvenuta riparazione del danno a tutti i concorrenti,indipendentemente dalla partecipazione alla condotta riparativa, in violazionedell’art. 182 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In via preliminare, occorre rilevare che la proposizione dell’appello controla stessa decisione di primo grado da parte dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] non determina laconversione del proposto ricorso in appello a norma dell’art. 580 cod. proc. pen.,diverso da quello censurato nel presente giudizio di legittimità (Sez. 5 n. 41430del 11/07/2016, Giunta, Rv. 267867).2.Il ricorso è fondato.3.

Occorre premettere che l’art. 162-ter cod. pen. - che ha il suoprecedente più immediato nell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 -stabilisce, al primo comma, che «[n]ei casi di procedibilità a querela soggetta aremissione il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa,quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo delladichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dalreato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, leconseguenze dannose o pericolose del reato», precisando altresì che l’estinzionedel reato ha luogo anche in presenza di offerta reale ai sensi dell’art. 1208 eseguenti del codice civile, «formulata dall’imputato e non accettata dalla personaoffesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».Inoltre, l’art. 162-ter, secondo comma, cod. pen. prevede che, se l’imputato«dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro iltermine di cui al primo comma, […] può chiedere al giudice la fissazione di unulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anchein forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento» e «in tal caso ilgiudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa lasuccessiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltrenovanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni».4.

La richiamata disposizione normativa, pur avendo anche uno scopodeflattivo, ha soprattutto la ratio di valorizzare in chiave premiale condotte delreo successive al fatto criminoso che si rivelino di segno antagonista rispetto alreato.

In tale prospettiva, l’art. 162-ter cod. pen. realizza un potenziamentodelle dinamiche riparatorie all’interno del sistema penale, riconoscendol’estinzione del reato a fronte di condotte che abbiano determinato un’integrale eoggettiva elisione dell’offesa.Come è stato invero ormai più volte chiarito nella giurisprudenza di questaCorte, la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinatedefinitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della personaoffesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto(tra le altre, Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253;Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273187).5.

L’art. 162-ter cod. pen. non si occupa del regime di comunicabilità aicorrei dell’effetto estintivo, ossia della questione giuridica prospettata con ilricorso.5.1.

Occorre considerare, al riguardo, in primo luogo, che l’istituto èespressamente qualificato quale causa estintiva del reato, ciò che, unitamentealla collocazione topografica della disposizione di riferimento, dovrebbe condurreall’applicazione, in assenza di una diversa previsione normativa e salval’incompatibilità dell’istituto in esame con essa, della disposizione di cui all’art.182 cod. pen., per la quale «Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzionedel reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzionesi riferisce»).5.2.

Depongono inoltre nel senso dell’operatività della predetta disciplina dicarattere generale anche indici di carattere sistematico, poiché la causa estintivaprevista dall’art. 162-ter cod. pen., anche per come ricostruita dallagiurisprudenza di legittimità, implica la spontaneità della condotta dell’imputatoche pone riparo all’offesa.Nell’indicata prospettiva, si è affermato che la causa estintiva inconsiderazione non è configurabile nel caso in cui l’imputato abbia effettuato ilrisarcimento in conseguenza di un provvedimento che a ciò lo aveva condannato(Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, L., Rv. 279082).Correlativamente, la rilevanza, ai fini dell’operatività della causa diestinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., dicondotte di soggetti terzi è stata riconosciuta solo a fronte di una condotta attivadell’autore del reato, così come nel caso in cui il danno sia integralmenterisarcito dalla compagnia assicuratrice dell'imputato, sollecitata da quest'ultimo(Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 2020, Aljaier, Rv. 278607).E, peraltro, che il legislatore voglia attribuire rilievo alla specifica condottadel soggetto che, mediante la riparazione del danno, fa venir meno l’offesaarrecata si ritrae dalla richiamata previsione per la quale ove dimostri di nonaver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine a luiassegnato, l’imputato può chiedere la fissazione di un ulteriore termine, che nonpuò essere superiore a sei mesi, per provvedere anche in forma rateale alpagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento.5.3.

Dal complesso degli indicati elementi, di carattere sia letterale chesistematico, si desume l’esclusione dall’estensione del beneficio ai correi chesiano rimasti inerti, dimostrando indifferenza rispetto all’offesa precedentementearrecata.Né alla conclusione raggiunta osta la circostanza che a voler opinare in dettadirezione, se il reato è commesso da più soggetti la vittima “beneficerebbe” diuna riparazione del danno integrale da parte di ciascuno di essi.Invero, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, purrispetto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6), cod.pen., con un principio tuttavia applicabile per eadem ratio anche nel caso inesame, qualora uno solo dei correi abbia provveduto, in modo integrale, alrisarcimento, l'altro concorrente, al fine di beneficiare della predetta circostanzariparare il danno cagionato alla persona offesa bensì dovrà dimostrarel’avvenuto rimborso della sua quota al concorrente più diligente (Sez.

U, n.5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215).Dal che si ritrae che, in sostanza, se uno dei correi ripara integralmentel’offesa, gli altri autori del reato possono beneficiare della causa estintiva di cuiall’art. 162-ter cod. pen., purché abbiano rimborsato allo stesso la loro quotaprima della definizione del processo.6.Deve quindi essere affermato il principio per il quale la natura di causa diestinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per l’autore delreato che abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbiaeliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, comporta cheessa, in difetto di una differente previsione normativa, possa avere effetto, exart. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, nonestendendosi ai correi (Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, Nuovo, Rv. 284712)che siano rimasti inerti, così mostrando indifferenza rispetto all’offesaprecedentemente arrecata, ferma la possibilità per gli stessi, ove voglianobeneficiare della causa estintiva, di rimborsare, prima della definizione delprocesso, la quota dovuta all’imputato più diligente.7.

Per le indicate ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMilano, in diversa persona fisica.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emigio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Pichon [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Torres [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti degli imputati, in relazione al reato ascrittoagli stessi al capo 1), in quanto estinto per integrale riparazione del danno.2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione, denunciando erroneaapplicazione dell’art. 162-ter cod. pen., quanto all’estensione della causaestintiva per avvenuta riparazione del danno a tutti i concorrenti,indipendentemente dalla partecipazione alla condotta riparativa, in violazionedell’art. 182 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In via preliminare, occorre rilevare che la proposizione dell’appello controla stessa decisione di primo grado da parte dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] non determina laconversione del proposto ricorso in appello a norma dell’art. 580 cod. proc. pen.,diverso da quello censurato nel presente giudizio di legittimità (Sez. 5 n. 41430del 11/07/2016, Giunta, Rv. 267867).2.Il ricorso è fondato.3. Occorre premettere che l’art. 162-ter cod. pen. - che ha il suoprecedente più immediato nell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 -stabilisce, al primo comma, che «[n]ei casi di procedibilità a querela soggetta aremissione il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa,quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo delladichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dalreato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, leconseguenze dannose o pericolose del reato», precisando altresì che l’estinzionedel reato ha luogo anche in presenza di offerta reale ai sensi dell’art. 1208 eseguenti del codice civile, «formulata dall’imputato e non accettata dalla personaoffesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo».Inoltre, l’art. 162-ter, secondo comma, cod. pen. prevede che, se l’imputato«dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro iltermine di cui al primo comma, […] può chiedere al giudice la fissazione di unulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anchein forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento» e «in tal caso ilgiudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa lasuccessiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltrenovanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni».4. La richiamata disposizione normativa, pur avendo anche uno scopodeflattivo, ha soprattutto la ratio di valorizzare in chiave premiale condotte delreo successive al fatto criminoso che si rivelino di segno antagonista rispetto alreato. In tale prospettiva, l’art. 162-ter cod. pen. realizza un potenziamentodelle dinamiche riparatorie all’interno del sistema penale, riconoscendol’estinzione del reato a fronte di condotte che abbiano determinato un’integrale eoggettiva elisione dell’offesa.Come è stato invero ormai più volte chiarito nella giurisprudenza di questaCorte, la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinatedefinitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della personaoffesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto(tra le altre, Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Meloni, Rv. 280253;Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273187).5. L’art. 162-ter cod. pen. non si occupa del regime di comunicabilità aicorrei dell’effetto estintivo, ossia della questione giuridica prospettata con ilricorso.5.1. Occorre considerare, al riguardo, in primo luogo, che l’istituto èespressamente qualificato quale causa estintiva del reato, ciò che, unitamentealla collocazione topografica della disposizione di riferimento, dovrebbe condurreall’applicazione, in assenza di una diversa previsione normativa e salval’incompatibilità dell’istituto in esame con essa, della disposizione di cui all’art.182 cod. pen., per la quale «Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzionedel reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzionesi riferisce»).5.2. Depongono inoltre nel senso dell’operatività della predetta disciplina dicarattere generale anche indici di carattere sistematico, poiché la causa estintivaprevista dall’art. 162-ter cod. pen., anche per come ricostruita dallagiurisprudenza di legittimità, implica la spontaneità della condotta dell’imputatoche pone riparo all’offesa.Nell’indicata prospettiva, si è affermato che la causa estintiva inconsiderazione non è configurabile nel caso in cui l’imputato abbia effettuato ilrisarcimento in conseguenza di un provvedimento che a ciò lo aveva condannato(Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, L., Rv. 279082).Correlativamente, la rilevanza, ai fini dell’operatività della causa diestinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen., dicondotte di soggetti terzi è stata riconosciuta solo a fronte di una condotta attivadell’autore del reato, così come nel caso in cui il danno sia integralmenterisarcito dalla compagnia assicuratrice dell'imputato, sollecitata da quest'ultimo(Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 2020, Aljaier, Rv. 278607).E, peraltro, che il legislatore voglia attribuire rilievo alla specifica condottadel soggetto che, mediante la riparazione del danno, fa venir meno l’offesaarrecata si ritrae dalla richiamata previsione per la quale ove dimostri di nonaver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine a luiassegnato, l’imputato può chiedere la fissazione di un ulteriore termine, che nonpuò essere superiore a sei mesi, per provvedere anche in forma rateale alpagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento.5.3. Dal complesso degli indicati elementi, di carattere sia letterale chesistematico, si desume l’esclusione dall’estensione del beneficio ai correi chesiano rimasti inerti, dimostrando indifferenza rispetto all’offesa precedentementearrecata.Né alla conclusione raggiunta osta la circostanza che a voler opinare in dettadirezione, se il reato è commesso da più soggetti la vittima “beneficerebbe” diuna riparazione del danno integrale da parte di ciascuno di essi.Invero, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, purrispetto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6), cod.pen., con un principio tuttavia applicabile per eadem ratio anche nel caso inesame, qualora uno solo dei correi abbia provveduto, in modo integrale, alrisarcimento, l'altro concorrente, al fine di beneficiare della predetta circostanzariparare il danno cagionato alla persona offesa bensì dovrà dimostrarel’avvenuto rimborso della sua quota al concorrente più diligente (Sez. U, n.5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215).Dal che si ritrae che, in sostanza, se uno dei correi ripara integralmentel’offesa, gli altri autori del reato possono beneficiare della causa estintiva di cuiall’art. 162-ter cod. pen., purché abbiano rimborsato allo stesso la loro quotaprima della definizione del processo.6.Deve quindi essere affermato il principio per il quale la natura di causa diestinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per l’autore delreato che abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbiaeliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, comporta cheessa, in difetto di una differente previsione normativa, possa avere effetto, exart. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, nonestendendosi ai correi (Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, Nuovo, Rv. 284712)che siano rimasti inerti, così mostrando indifferenza rispetto all’offesaprecedentemente arrecata, ferma la possibilità per gli stessi, ove voglianobeneficiare della causa estintiva, di rimborsare, prima della definizione delprocesso, la quota dovuta all’imputato più diligente.7. Per le indicate ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMilano, in diversa persona fisica.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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