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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 37668/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Saratov avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Perla [ori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'8 febbraio 2022 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per i reati di cui all'art. 341-bis cod. pen. (Capo A) e all'art. 495 cod. pen. (capo B) - assolveva l'imputata dal reato ascritto sub B) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena nella misura finale di mesi sei di reclusione.

2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 341-bis cod. pen.

Ha errato il giudice di appello a ritenere utilizzabili le dichiarazioni dei testi operanti e a ritenere la presenza di altre due persone, allorchè vennero proferite le frasi ingiuriose nei confronti della persona offesa, agente della polizia locale che stava identificando l'imputata a seguito di un avvenuto tamponannento.

Una delle due persone che viene indicata presente al momento dell'oltraggio è in realtà sopraggiunta in un secondo momento, e l'altra persona non è neanche stata sentita come testimone.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato.

La dedotta nutilizzabilità delle testimonianze dei pubblici ufficiali offesi o comunque presenti durante i fatti è priva di pregio, peraltro già confutata dalla Corte territoriale. i /F)(_s La Corte territoriale, con motivazione priva di 4F13042,-...iagiG14£7, ha ritenuto accertato che -all'atto dell'offesa --oltre ai pubblici ufficiali intervenuti fossero presenti anche il teste Ciravolo (che in dibattimento ha ricordato che l'imputata "fu villana con gli operanti") e Bassanini (indicato come presente dalla Ciravolo), a nulla rilevando che quest'ultimo non sia stato escusso, ben potendo ritenersi accertata la sua presenza sulla base delle dichiarazioni degli altri testi, comprese quella della persona offesa.

3. Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità.

La motivazione addotta quanto al diniego delle circostanze attenuanti invocate non appare sindacabile in sede di legittimità, avendo i Giudici evidenziato la mancata indicazione dei presupposti per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (invero, non dedotti neppure nel ricorso) e l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.11 terzo motivo appare manifestamente infondato, in quanto, in occasione delia precedente condanna, l'odierna ricorrente ha già beneficiato del beneficio della sospensione condizionale.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 26 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] in Cancell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Saratov avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Perla [ori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'8 febbraio 2022 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per i reati di cui all'art. 341-bis cod. pen. (Capo A) e all'art. 495 cod. pen. (capo B) - assolveva l'imputata dal reato ascritto sub B) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena nella misura finale di mesi sei di reclusione. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 341-bis cod. pen. Ha errato il giudice di appello a ritenere utilizzabili le dichiarazioni dei testi operanti e a ritenere la presenza di altre due persone, allorchè vennero proferite le frasi ingiuriose nei confronti della persona offesa, agente della polizia locale che stava identificando l'imputata a seguito di un avvenuto tamponannento. Una delle due persone che viene indicata presente al momento dell'oltraggio è in realtà sopraggiunta in un secondo momento, e l'altra persona non è neanche stata sentita come testimone. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato. La dedotta nutilizzabilità delle testimonianze dei pubblici ufficiali offesi o comunque presenti durante i fatti è priva di pregio, peraltro già confutata dalla Corte territoriale. i /F)(_s La Corte territoriale, con motivazione priva di 4F13042,-...iagiG14£7, ha ritenuto accertato che -all'atto dell'offesa --oltre ai pubblici ufficiali intervenuti fossero presenti anche il teste Ciravolo (che in dibattimento ha ricordato che l'imputata "fu villana con gli operanti") e Bassanini (indicato come presente dalla Ciravolo), a nulla rilevando che quest'ultimo non sia stato escusso, ben potendo ritenersi accertata la sua presenza sulla base delle dichiarazioni degli altri testi, comprese quella della persona offesa. 3. Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità. La motivazione addotta quanto al diniego delle circostanze attenuanti invocate non appare sindacabile in sede di legittimità, avendo i Giudici evidenziato la mancata indicazione dei presupposti per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (invero, non dedotti neppure nel ricorso) e l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4.11 terzo motivo appare manifestamente infondato, in quanto, in occasione delia precedente condanna, l'odierna ricorrente ha già beneficiato del beneficio della sospensione condizionale. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 26 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] in Cancell
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