CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 maggio 2022
Cassazione n. 36817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7380/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FROSINONE n. 3329/2020 depositata il08/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi Zeta) censura il provvedimento con cui il Tribunale di Frosinone ha sospeso il giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta nei confronti della Banca per fatto illecito di un suo dipendente, il Piacentini, dirigente del [OSCURATO:PERSONA] spa (ora incorporato dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in relazione al bonifico dell’importo di € 1.100.000,00 effettuato dallo stesso Piacentini a favore di tal Lucci. In particolare, la ricorrente deduce l’insussistenza della ritenuta (dal Tribunale di Frosinone) pregiudizialità dell’altro giudizio, ora pendente innanzi alla Corte d’Appello di Roma, instaurato dalla stessa Zeta nei confronti del medesimo Piacentini, citato in giudizio in relazione al medesimo bonifico di € 1.100.000,00, per aver posto in essere un atto di mala gestio nella qualità di amministratore unico nonché legale rappresentante della Zeta. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con memoria scritta. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Va premesso che il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione ex art.295 cod. proc. civ., ritenendo pregiudiziale il giudizio pendente in fase di appello rispetto a quello instaurato davanti a sé. Va, tuttavia, osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 17936/2018; conf. Cass. n. 13823/2016) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c..”. Ne consegue che il provvedimento del Tribunale di Frosinone è illegittimo e va cassato con rinvio al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio . P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tri