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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 44422/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione materiale relativa alla sentenza di questa Corte n. 24591/22 del 21/03/2022 nel procedimento R.G. n. 12608/2021 relativa al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICA nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 7/2018 del Tribunale di Potenza del 13/01/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: con nota del 23/05/2022 il Consigliere relatore del ricorso N.R.G. n. 12608/2021 segnalava l'errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza e riportato sul ruolo, nonché nella sentenza - documento n. 24591/22 del 21/03/2022 - depositata il 24/06/2022, nel senso che - alla luce del motivi di ricorso e della motivazione della sentenza depositata - la decisione del Collegio era stata nel senso dell'inammissibilità, laddove il dispositivo statuiva il rigetto del ricorso, sicché il dispositivo stesso doveva essere corretto nel senso che le parole «Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali» devono essere sostituite dalle parole «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende»; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la correzione del descritto errore materiale e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha concluso aderendo alle conclusioni del P.G.

Considerato che: come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 37344 del 09/06/2022, Vulcano; Sez. 1, n. 29612 del 30/03/2022, Bouzroud); che, nel caso di specie, la prospettata correzione si risolverebbe in una modificazione essenziale della decisione, discendendo dalla sostituzione del dispositivo il diverso regime di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nonché una potenziale incidenza sull'estinzione del reato per prescrizione.

Rilevato, pertanto, che deve dichiararsi non luogo a provvedere non essendovi errore materiale da correggere.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere non essendovi errore materiale da corregge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sull'istanza di correzione materiale relativa alla sentenza di questa Corte n. 24591/22 del 21/03/2022 nel procedimento R.G. n. 12608/2021 relativa al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICA nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 7/2018 del Tribunale di Potenza del 13/01/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: con nota del 23/05/2022 il Consigliere relatore del ricorso N.R.G. n. 12608/2021 segnalava l'errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza e riportato sul ruolo, nonché nella sentenza - documento n. 24591/22 del 21/03/2022 - depositata il 24/06/2022, nel senso che - alla luce del motivi di ricorso e della motivazione della sentenza depositata - la decisione del Collegio era stata nel senso dell'inammissibilità, laddove il dispositivo statuiva il rigetto del ricorso, sicché il dispositivo stesso doveva essere corretto nel senso che le parole «Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali» devono essere sostituite dalle parole «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende»; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la correzione del descritto errore materiale e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha concluso aderendo alle conclusioni del P.G. Considerato che: come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 37344 del 09/06/2022, Vulcano; Sez. 1, n. 29612 del 30/03/2022, Bouzroud); che, nel caso di specie, la prospettata correzione si risolverebbe in una modificazione essenziale della decisione, discendendo dalla sostituzione del dispositivo il diverso regime di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nonché una potenziale incidenza sull'estinzione del reato per prescrizione. Rilevato, pertanto, che deve dichiararsi non luogo a provvedere non essendovi errore materiale da correggere. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere non essendovi errore materiale da corregge
Sentenza Cassazione n. 44422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris