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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20394/2026

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ello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che conclude perl'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorsoriportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, conclude insistendo per l'accoglimento dei motividel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 aprile 2025, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di € 800 di multa, in relazione ai reati di cuiall'art. 660 cod. pen. (per avere, per biasimevoli motivi, ripetutamente recato molestia edisturbo a [OSCURATO:PERSONA], tramite chiamate sull'utenza mobile della predetta, nonchésua abitazione), e di cui all'art. 81, 612 cod. pen. (per avere minacciato un male ingiustoalla persona offesa attraverso messaggistica whatsapp, con frasi del tipo «seispacciata… hai perso contro [OSCURATO:PERSONA] … sei in trappola … giuro sull'anima di miopadre che combinerò un casino», insultandola e accusandola di avergli negato quoteereditarie del patrimonio del padre naturale, coniuge della persona offesa); fatti commessiin Messina in data anteriore prossima al 21 febbraio 2022.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Caristi, che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., manifestacontraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità dellapersona offesa.

La Corte d’appello, pur convenendo con la difesa dell’imputato sul fatto che ilgiudice di prime cure non si fosse soffermato sulla credibilità della persona offesa, ènondimeno pervenuta al rigetto del motivo di gravame in ordine all’errata valutazionedella attendibilità del narrato della persona offesa, valorizzando in primo luogo ladeposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di avere personalmenteconstatato lo stato di timore e di ansia patito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Si duole, tuttavia, l’odiernoricorrente dell’erroneità di tale motivazione, dal momento che il riscontro dello statoemotivo della persona offesa non è di per sé idoneo a dimostrare l’effettiva commissionedelle condotte contestate all’imputato.Ulteriori profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione emergonoladdove si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] abbia letto i messaggi provenienti dall’imputato,poiché la Corte d’appello ha omesso di considerare la circostanza, dedotta in sede digravame, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva invece dichiarato di non aver mostrato talimessaggi neppure ai familiari.Né risulta adeguatamente valutata l’ulteriore circostanza, emergente dagli atti, percui la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di non aver assistito personalmente ad alcuno deifatti che asseritamente turbavano la persona offesa.

La testimonianza della [OSCURATO:PERSONA],pertanto, con riferimento agli elementi essenziali da provare, non ha apportato alcuncontributo di conoscenza diretta, poiché la teste ha precisato di non conoscere neppure inumeri di telefono dell’imputato e ha riferito soltanto circostanze apprese de relato dallapersona offesa; ne deriva un vizio di circolarità della motivazione.D’altro canto, la Corte d’appello, dopo avere negato all’imputato la possibilità didocumentare un contenuto diverso della versione fornita dalla persona offesa in ordine alcontenzioso patrimoniale in atto tra le parti, è incorsa in un’ulteriore insanabilecontraddizione nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentalefinalizzata all’acquisizione degli atti del giudizio civile che vedeva contrapposti l’imputatoe la [OSCURATO:PERSONA].La versione unilateralmente fornita dalla persona offesa è stata così posta afondamento della decisione di appello in un quadro motivazionale caratterizzato dapalese illogicità, contraddittorietà e circolarità del ragionamento.Infine, è manifestamente illogica e contraddittoria l’affermazione secondo cuil’imputato, rimasto assente nel corso del giudizio, non avrebbe offerto una versionealternativa a quella accusatoria né prodotto alcunché di rilevante, posto che egli erapresente per il tramite del difensore e che, nel nostro ordinamento, l’onere probatoriograva sull’accusa, non sussistendo alcun onere di discolpa a carico dell’imputato;peraltro, il diniego di ammissione della produzione documentale offerta dalla difesa rendedi per sé erronea l’affermazione secondo cui l’imputato non avrebbe prodotto alcunché.2.2.

Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilitàdell’imputato per il reato di minaccia contestato al capo b).In sede di gravame si era evidenziato come nessuna delle espressioni minacciosespecificamente indicate nel capo di imputazione fosse stata effettivamente riferita dallapersona offesa né confermata dai testimoni escussi in dibattimento; si era inoltre dedottoche, anche a voler ritenere pronunciate alcune delle frasi richiamate, esse sarebberocomunque inidonee a integrare il reato di minaccia, difettando del requisito dellaprospettazione di un male futuro, ingiusto e concreto, trattandosi piuttosto di espressionigeneriche riconducibili a uno sfogo verbale, maturato nel contesto del contenzioso civilein atto tra le parti.Si era altresì osservato che la collocazione delle espressioni contestate nell’ambitodella controversia patrimoniale pendente avrebbe escluso anche l’elemento soggettivodel reato, mancando la volontà di prospettare un male ingiusto, poiché le stesse sirisolvevano nella mera manifestazione dell’intento di adire iniziative giudiziarieastrattamente legittime.A fronte di tali puntuali doglianze, la Corte d’appello ha tuttavia del tutto omesso difornire una risposta motivazionale adeguata, limitandosi ad affermare che le condotteaccertate ricalcavano «sostanzialmente» quelle descritte nel capo di imputazione;sennonché, proprio l’utilizzo dell’avverbio “«sostanzialmente» implica che le frasieffettivamente riferite in dibattimento fossero diverse da quelle contestate in rubrica.

Lamotivazione risulta, inoltre, intrinsecamente contraddittoria laddove riproduce leespressioni che la teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito, le quali risultano radicalmentedifformi rispetto a quelle oggetto dell’imputazione, senza chiarire le ragioni per cui talidivergenze non inciderebbero sulla configurabilità del reato contestato.2.3.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanzeLa Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche valorizzando la protervia della condotta dell’imputato, ritenuta protrattasi anchesuccessivamente alla presentazione della denuncia.La motivazione sul punto risulta tuttavia carente e illogica, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di valutare lo stato di incensuratezza dell’imputato e, al contrario, haestranea ai limiti di cognizione del procedimento.Dal percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, peraltro, non sicomprende in che modo tale condotta sia stata ritenuta comunque provata, né in base aquali elementi sia stata posta a fondamento del diniego delle attenuanti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2.

Va anzitutto rilevato che, prima ancora di scrutinare l’esattezza dellaqualificazione giuridica delle condotte contestate e la tenuta logica della valutazioneprobatoria, il giudice è tenuto a restituire in motivazione una descrizione intelligibile,concreta e sufficientemente determinata del fatto ritenuto accertato.

Solo la compiutarappresentazione della sequenza fattuale – nelle sue coordinate essenziali di contenuto,tempi, modalità di estrinsecazione e fonti di conoscenza – consente, infatti, di verificarese la decisione sia sorretta da un apparato argomentativo effettivo, se il fatto siasussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata e se le prove richiamate siano statevalutate in modo non apparente.

Quando tale descrizione manchi o sia meramenteallusiva, il vizio motivazionale si colloca a monte di ogni ulteriore valutazione, poichéimpedisce lo stesso controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.3.

Nel caso in esame, tale carenza connota entrambe le decisioni di merito.3.1.

Quanto al reato di cui all’art. 660 cod. pen., né la sentenza di primo grado néquella d’appello descrivono in termini concreti i comportamenti ascritti all’imputato: non sichiarisce quante fossero le chiamate o i messaggi, in quale arco temporale si sarebberocollocati, quale ne fosse il contenuto, se e in quali occasioni l’imputato si sia presentatopresso l’abitazione della persona offesa azionando il citofono, né attraverso quali specificielementi tali circostanze siano state ritenute dimostrate.Le due decisioni si limitano, in sostanza, a richiamare la prospettazioneaccusatoria e a fare generico rinvio alle dichiarazioni della persona offesa e al narratodella teste [OSCURATO:PERSONA], senza però ricostruire il nucleo storico dei fatti ritenuti accertati esenza precisare quali segmenti della condotta trovino riscontro in percezioni dirette equali, invece, discendano da mere informazioni ricevute dalla medesima persona offesa.In tale quadro, anche il vaglio sulla credibilità della persona offesa e sulla valenzadi riscontro della deposizione della teste indicata in motivazione rimane del tuttoinsufficiente, proprio perché non ancorato a fatti specificamente individuati.La Corte territoriale richiama lo stato di ansia riferito dalla persona offesa e quantoappreso dalla teste [OSCURATO:PERSONA], ma omette di precisare se quest’ultima abbia assistitopersonalmente a singoli episodi (e, nel caso, a quali), abbia letto direttamente determinatimessaggi (e, nel caso, quali), ovvero abbia soltanto raccolto confidenze della personaoffesa.Difetta, dunque, una motivazione effettiva sia sul contenuto delle condotte molestesia sulla loro riferibilità all’imputato e sulla loro qualificazione in termini di petulanza obiasimevole motivo.Né risulta adeguatamente chiarito in quale misura le condotte ascritte all’imputatofossero effettivamente sorrette da un motivo biasimevole, avuto riguardo al contestoconflittuale nel quale esse si collocavano.

In tale prospettiva, la mancata acquisizionedella documentazione relativa al contenzioso civile tra le parti non appareadeguatamente giustificata, trattandosi, nella prospettiva difensiva, di elementipotenzialmente utili a meglio definire la cornice dei rapporti intercorsi tra le parti.In definitiva, quindi, in assenza di una chiara ricostruzione del fatto storico, lamotivazione resta apparente e non consente di verificare se il giudizio di responsabilitàsia stato formulato sulla base di elementi dotati di effettiva consistenza dimostrativa.3.2.

Il medesimo vizio investe, anzi in termini ancora più evidenti, il capo relativo alreato di minaccia.Anche sotto tale profilo, le decisioni di merito non descrivono con precisione qualiespressioni siano state, dall’imputato, effettivamente pronunciate o inviate, in qualecontesto, in quale momento e con quale significato concretamente percepibile. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le condotte accertate ricalcherebbero «sostanzialmente» quelleriportate nell’imputazione, ma una simile formula, lungi dal colmare la lacuna, confermal’assenza di una puntuale ricostruzione del fatto, lasciando indeterminato se le frasiritenute provate coincidano davvero con quelle contestate oppure se ne discostino inmisura apprezzabile.

E tuttavia proprio tale chiarimento era preliminare e indispensabile,giacché soltanto l’esatta individuazione delle espressioni utilizzate e del contesto nelquale esse si collocano consente di verificare se vi sia stata la prospettazione di un malefuturo, ingiusto e concretamente intimidatorio, ovvero se si sia trattato di frasigenericamente ingiuriose, concitate o comunque ambigue perché inserite nel contestodel contenzioso patrimoniale tra le parti.4.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio in relazione ad entrambi i capi di imputazione, affinché il giudice del rinvioproceda, in primo luogo, a una compiuta ricostruzione del fatto storico con riferimento aentrambi i reati contestati, dando conto in modo puntuale dei singoli episodi ritenutiprovati, delle fonti di prova che li sorreggono, del rispettivo contenuto dimostrativo e dellaloro rilevanza ai fini della sussunzione nelle fattispecie di cui agli artt. 660 e 612 cod. pen.Resta assorbito, allo stato, il motivo concernente il diniego delle circostanze P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Messina.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che conclude perl'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorsoriportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, conclude insistendo per l'accoglimento dei motividel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale della medesima città in data 23 aprile 2025, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di € 800 di multa, in relazione ai reati di cuiall'art. 660 cod. pen. (per avere, per biasimevoli motivi, ripetutamente recato molestia edisturbo a [OSCURATO:PERSONA], tramite chiamate sull'utenza mobile della predetta, nonchésua abitazione), e di cui all'art. 81, 612 cod. pen. (per avere minacciato un male ingiustoalla persona offesa attraverso messaggistica whatsapp, con frasi del tipo «seispacciata… hai perso contro [OSCURATO:PERSONA] … sei in trappola … giuro sull'anima di miopadre che combinerò un casino», insultandola e accusandola di avergli negato quoteereditarie del patrimonio del padre naturale, coniuge della persona offesa); fatti commessiin Messina in data anteriore prossima al 21 febbraio 2022.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Caristi, che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., manifestacontraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità dellapersona offesa. La Corte d’appello, pur convenendo con la difesa dell’imputato sul fatto che ilgiudice di prime cure non si fosse soffermato sulla credibilità della persona offesa, ènondimeno pervenuta al rigetto del motivo di gravame in ordine all’errata valutazionedella attendibilità del narrato della persona offesa, valorizzando in primo luogo ladeposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di avere personalmenteconstatato lo stato di timore e di ansia patito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si duole, tuttavia, l’odiernoricorrente dell’erroneità di tale motivazione, dal momento che il riscontro dello statoemotivo della persona offesa non è di per sé idoneo a dimostrare l’effettiva commissionedelle condotte contestate all’imputato.Ulteriori profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione emergonoladdove si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] abbia letto i messaggi provenienti dall’imputato,poiché la Corte d’appello ha omesso di considerare la circostanza, dedotta in sede digravame, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva invece dichiarato di non aver mostrato talimessaggi neppure ai familiari.Né risulta adeguatamente valutata l’ulteriore circostanza, emergente dagli atti, percui la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di non aver assistito personalmente ad alcuno deifatti che asseritamente turbavano la persona offesa. La testimonianza della [OSCURATO:PERSONA],pertanto, con riferimento agli elementi essenziali da provare, non ha apportato alcuncontributo di conoscenza diretta, poiché la teste ha precisato di non conoscere neppure inumeri di telefono dell’imputato e ha riferito soltanto circostanze apprese de relato dallapersona offesa; ne deriva un vizio di circolarità della motivazione.D’altro canto, la Corte d’appello, dopo avere negato all’imputato la possibilità didocumentare un contenuto diverso della versione fornita dalla persona offesa in ordine alcontenzioso patrimoniale in atto tra le parti, è incorsa in un’ulteriore insanabilecontraddizione nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentalefinalizzata all’acquisizione degli atti del giudizio civile che vedeva contrapposti l’imputatoe la [OSCURATO:PERSONA].La versione unilateralmente fornita dalla persona offesa è stata così posta afondamento della decisione di appello in un quadro motivazionale caratterizzato dapalese illogicità, contraddittorietà e circolarità del ragionamento.Infine, è manifestamente illogica e contraddittoria l’affermazione secondo cuil’imputato, rimasto assente nel corso del giudizio, non avrebbe offerto una versionealternativa a quella accusatoria né prodotto alcunché di rilevante, posto che egli erapresente per il tramite del difensore e che, nel nostro ordinamento, l’onere probatoriograva sull’accusa, non sussistendo alcun onere di discolpa a carico dell’imputato;peraltro, il diniego di ammissione della produzione documentale offerta dalla difesa rendedi per sé erronea l’affermazione secondo cui l’imputato non avrebbe prodotto alcunché.2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilitàdell’imputato per il reato di minaccia contestato al capo b).In sede di gravame si era evidenziato come nessuna delle espressioni minacciosespecificamente indicate nel capo di imputazione fosse stata effettivamente riferita dallapersona offesa né confermata dai testimoni escussi in dibattimento; si era inoltre dedottoche, anche a voler ritenere pronunciate alcune delle frasi richiamate, esse sarebberocomunque inidonee a integrare il reato di minaccia, difettando del requisito dellaprospettazione di un male futuro, ingiusto e concreto, trattandosi piuttosto di espressionigeneriche riconducibili a uno sfogo verbale, maturato nel contesto del contenzioso civilein atto tra le parti.Si era altresì osservato che la collocazione delle espressioni contestate nell’ambitodella controversia patrimoniale pendente avrebbe escluso anche l’elemento soggettivodel reato, mancando la volontà di prospettare un male ingiusto, poiché le stesse sirisolvevano nella mera manifestazione dell’intento di adire iniziative giudiziarieastrattamente legittime.A fronte di tali puntuali doglianze, la Corte d’appello ha tuttavia del tutto omesso difornire una risposta motivazionale adeguata, limitandosi ad affermare che le condotteaccertate ricalcavano «sostanzialmente» quelle descritte nel capo di imputazione;sennonché, proprio l’utilizzo dell’avverbio “«sostanzialmente» implica che le frasieffettivamente riferite in dibattimento fossero diverse da quelle contestate in rubrica. Lamotivazione risulta, inoltre, intrinsecamente contraddittoria laddove riproduce leespressioni che la teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito, le quali risultano radicalmentedifformi rispetto a quelle oggetto dell’imputazione, senza chiarire le ragioni per cui talidivergenze non inciderebbero sulla configurabilità del reato contestato.2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanzeLa Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche valorizzando la protervia della condotta dell’imputato, ritenuta protrattasi anchesuccessivamente alla presentazione della denuncia.La motivazione sul punto risulta tuttavia carente e illogica, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di valutare lo stato di incensuratezza dell’imputato e, al contrario, haestranea ai limiti di cognizione del procedimento.Dal percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, peraltro, non sicomprende in che modo tale condotta sia stata ritenuta comunque provata, né in base aquali elementi sia stata posta a fondamento del diniego delle attenuanti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.2. Va anzitutto rilevato che, prima ancora di scrutinare l’esattezza dellaqualificazione giuridica delle condotte contestate e la tenuta logica della valutazioneprobatoria, il giudice è tenuto a restituire in motivazione una descrizione intelligibile,concreta e sufficientemente determinata del fatto ritenuto accertato. Solo la compiutarappresentazione della sequenza fattuale – nelle sue coordinate essenziali di contenuto,tempi, modalità di estrinsecazione e fonti di conoscenza – consente, infatti, di verificarese la decisione sia sorretta da un apparato argomentativo effettivo, se il fatto siasussumibile nella fattispecie incriminatrice contestata e se le prove richiamate siano statevalutate in modo non apparente. Quando tale descrizione manchi o sia meramenteallusiva, il vizio motivazionale si colloca a monte di ogni ulteriore valutazione, poichéimpedisce lo stesso controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.3. Nel caso in esame, tale carenza connota entrambe le decisioni di merito.3.1. Quanto al reato di cui all’art. 660 cod. pen., né la sentenza di primo grado néquella d’appello descrivono in termini concreti i comportamenti ascritti all’imputato: non sichiarisce quante fossero le chiamate o i messaggi, in quale arco temporale si sarebberocollocati, quale ne fosse il contenuto, se e in quali occasioni l’imputato si sia presentatopresso l’abitazione della persona offesa azionando il citofono, né attraverso quali specificielementi tali circostanze siano state ritenute dimostrate.Le due decisioni si limitano, in sostanza, a richiamare la prospettazioneaccusatoria e a fare generico rinvio alle dichiarazioni della persona offesa e al narratodella teste [OSCURATO:PERSONA], senza però ricostruire il nucleo storico dei fatti ritenuti accertati esenza precisare quali segmenti della condotta trovino riscontro in percezioni dirette equali, invece, discendano da mere informazioni ricevute dalla medesima persona offesa.In tale quadro, anche il vaglio sulla credibilità della persona offesa e sulla valenzadi riscontro della deposizione della teste indicata in motivazione rimane del tuttoinsufficiente, proprio perché non ancorato a fatti specificamente individuati.La Corte territoriale richiama lo stato di ansia riferito dalla persona offesa e quantoappreso dalla teste [OSCURATO:PERSONA], ma omette di precisare se quest’ultima abbia assistitopersonalmente a singoli episodi (e, nel caso, a quali), abbia letto direttamente determinatimessaggi (e, nel caso, quali), ovvero abbia soltanto raccolto confidenze della personaoffesa.Difetta, dunque, una motivazione effettiva sia sul contenuto delle condotte molestesia sulla loro riferibilità all’imputato e sulla loro qualificazione in termini di petulanza obiasimevole motivo.Né risulta adeguatamente chiarito in quale misura le condotte ascritte all’imputatofossero effettivamente sorrette da un motivo biasimevole, avuto riguardo al contestoconflittuale nel quale esse si collocavano. In tale prospettiva, la mancata acquisizionedella documentazione relativa al contenzioso civile tra le parti non appareadeguatamente giustificata, trattandosi, nella prospettiva difensiva, di elementipotenzialmente utili a meglio definire la cornice dei rapporti intercorsi tra le parti.In definitiva, quindi, in assenza di una chiara ricostruzione del fatto storico, lamotivazione resta apparente e non consente di verificare se il giudizio di responsabilitàsia stato formulato sulla base di elementi dotati di effettiva consistenza dimostrativa.3.2. Il medesimo vizio investe, anzi in termini ancora più evidenti, il capo relativo alreato di minaccia.Anche sotto tale profilo, le decisioni di merito non descrivono con precisione qualiespressioni siano state, dall’imputato, effettivamente pronunciate o inviate, in qualecontesto, in quale momento e con quale significato concretamente percepibile. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le condotte accertate ricalcherebbero «sostanzialmente» quelleriportate nell’imputazione, ma una simile formula, lungi dal colmare la lacuna, confermal’assenza di una puntuale ricostruzione del fatto, lasciando indeterminato se le frasiritenute provate coincidano davvero con quelle contestate oppure se ne discostino inmisura apprezzabile. E tuttavia proprio tale chiarimento era preliminare e indispensabile,giacché soltanto l’esatta individuazione delle espressioni utilizzate e del contesto nelquale esse si collocano consente di verificare se vi sia stata la prospettazione di un malefuturo, ingiusto e concretamente intimidatorio, ovvero se si sia trattato di frasigenericamente ingiuriose, concitate o comunque ambigue perché inserite nel contestodel contenzioso patrimoniale tra le parti.4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio in relazione ad entrambi i capi di imputazione, affinché il giudice del rinvioproceda, in primo luogo, a una compiuta ricostruzione del fatto storico con riferimento aentrambi i reati contestati, dando conto in modo puntuale dei singoli episodi ritenutiprovati, delle fonti di prova che li sorreggono, del rispettivo contenuto dimostrativo e dellaloro rilevanza ai fini della sussunzione nelle fattispecie di cui agli artt. 660 e 612 cod. pen.Resta assorbito, allo stato, il motivo concernente il diniego delle circostanze P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Messina.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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