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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 30341/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 31551-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore REGIONE CAMPANIA,in persona del Presidente pro tempore rappresentate e difese ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 3818/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Regione Campania, Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe aveva parzialmente accolto l'appello di Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza n. 3302/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso estratto di ruolo e relative cartelle esattoriali.

Il contribuente ed i Comuni di Valdisotto e Palomonte sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulle doglianze dell’Ufficio relative alla rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n.

TF9011404421/2014, sotteso agli atti impugnati.

1.2. Con il secondo motivo del ricorso le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli articoli 137, 138, 139 ss c.p.c., nonché dell'articolo 26 del DPR n.602/1973 e degli artt. 1335 e 2697 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale «fatto malgoverno delle norme poste a tutela della regolarità delle notifiche» delle cartelle esattoriali. 2.1.Versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento della cui esistenza il contribuente assume essere venuto a conoscenza in conseguenza di estratti di ruolo rilasciati su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215).

2.2. Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

2.3. Sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».

2.4. I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; -l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.

2.5. Su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio».

2.6. Nel caso in esame, il contribuente, originario opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta.

2.7. A tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta.

1.9. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile.

2. La circostanza che la disposizione innovativa e la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 31551-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore REGIONE CAMPANIA,in persona del Presidente pro tempore rappresentate e difese ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 3818/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 22.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Regione Campania, Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale indicata in epigrafe aveva parzialmente accolto l'appello di Agenzia delle entrate riscossione avverso la sentenza n. 3302/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso estratto di ruolo e relative cartelle esattoriali. Il contribuente ed i Comuni di Valdisotto e Palomonte sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulle doglianze dell’Ufficio relative alla rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. TF9011404421/2014, sotteso agli atti impugnati. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli articoli 137, 138, 139 ss c.p.c., nonché dell'articolo 26 del DPR n.602/1973 e degli artt. 1335 e 2697 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale «fatto malgoverno delle norme poste a tutela della regolarità delle notifiche» delle cartelle esattoriali. 2.1.Versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento della cui esistenza il contribuente assume essere venuto a conoscenza in conseguenza di estratti di ruolo rilasciati su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215). 2.2. Detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 2.3. Sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata». 2.4. I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: -l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; -l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. 2.5. Su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». 2.6. Nel caso in esame, il contribuente, originario opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta. 2.7. A tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta. 1.9. Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile. 2. La circostanza che la disposizione innovativa e la pronuncia delle Sezioni unite sono intervenute nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio. P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer
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