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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 30039/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/01/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 6 dicembre 2021 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 7( artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 648 cod. pen.), 9, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31 e 33 (tutti relativi al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) di cui alla incolpazione provvisoria.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che con atto del difensore deduce con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria.

Quanto al reato di cui al capo 7 essa è erroneamente desunta da captazioni precedenti al fatto; quanto al reato di cui al capo 9 si fa riferimento ad un episodio di minima entità inidoneo a fondare una limitazione di libertà;stesse considerazioni valgono per i reati di cui ai capi 13 e 15 di cui non si ha contezza dell'oggetto della cessione; quanto ai reati di cui ai capi 18, 25 e 33 si tratta di detenzione di quantità imprecisate di stupefacente inidonee a superare la presunzione di utilizzo personale.

Contraddittoria e priva di analisi degli elementi emergenti in atti è, comunque, l'esclusione delle condotte ascritte alla ipotesi lieve.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto all'incensurabile valutazione del compendio captativo e - quanto al capo 7, anche delle riprese della video sorveglianza - poste a base della ritenuta gravità indiziaria - censurata dal ricorrente solo limitatamente ad alcuni capi - che designa, oltre alla vicenda del tentato furto, una strutturata continuativa attività di spaccio posta in essere dal ricorrente rivolta a soddisfare le esigenze degli acquirenti di una "piazza" di spaccio, pertanto correttamente ritenuta esulante dalla ipotesi di lieve entità.2.

Invero, quanto al reato di cui al capo 7 alla precedente captazione del progetto criminoso del Ferruggia avente ad oggetto proprio il distributore di benzina si accompagna incensurabilmente la presenza del ricorrente nella vettura del Ferruggia la sera del delitto nei luoghi e nelle ore coincidenti alla cosumazione del tentativo di furto; quanto al reato di cui al capo 9, il ricorso non censura la gravità indiziaria; quanto al reato di cui al capo 13 lo stupefacente è sufficientemente individuato - in relazione al complessivo contesto considerato - nelle "quindici palline" vendute al prezzo di 100 euro; quanto al capo 15 è espressamente indicato il "fumo", ovvero l'hashish, venduto a 10 euro; quanto al capo 18 si fa espresso riferimento alla vendita della sostanza per 50 euro; quanto al capo 25 alla consegna di una partita distupefacente da parte del fornitore Ferruggia; quanto al capo 33 si fa riferimento allo stupefacente da "lavorare" per la sera stessa.

Esula del tutto - in relazione alle predette vicende - la prospettata finalizzazione dello stupefacente all'esclusivo uso personale del ricorrente.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/01/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 6 dicembre 2021 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 7( artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 648 cod. pen.), 9, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31 e 33 (tutti relativi al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) di cui alla incolpazione provvisoria. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che con atto del difensore deduce con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. Quanto al reato di cui al capo 7 essa è erroneamente desunta da captazioni precedenti al fatto; quanto al reato di cui al capo 9 si fa riferimento ad un episodio di minima entità inidoneo a fondare una limitazione di libertà;stesse considerazioni valgono per i reati di cui ai capi 13 e 15 di cui non si ha contezza dell'oggetto della cessione; quanto ai reati di cui ai capi 18, 25 e 33 si tratta di detenzione di quantità imprecisate di stupefacente inidonee a superare la presunzione di utilizzo personale. Contraddittoria e priva di analisi degli elementi emergenti in atti è, comunque, l'esclusione delle condotte ascritte alla ipotesi lieve. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto all'incensurabile valutazione del compendio captativo e - quanto al capo 7, anche delle riprese della video sorveglianza - poste a base della ritenuta gravità indiziaria - censurata dal ricorrente solo limitatamente ad alcuni capi - che designa, oltre alla vicenda del tentato furto, una strutturata continuativa attività di spaccio posta in essere dal ricorrente rivolta a soddisfare le esigenze degli acquirenti di una "piazza" di spaccio, pertanto correttamente ritenuta esulante dalla ipotesi di lieve entità.2. Invero, quanto al reato di cui al capo 7 alla precedente captazione del progetto criminoso del Ferruggia avente ad oggetto proprio il distributore di benzina si accompagna incensurabilmente la presenza del ricorrente nella vettura del Ferruggia la sera del delitto nei luoghi e nelle ore coincidenti alla cosumazione del tentativo di furto; quanto al reato di cui al capo 9, il ricorso non censura la gravità indiziaria; quanto al reato di cui al capo 13 lo stupefacente è sufficientemente individuato - in relazione al complessivo contesto considerato - nelle "quindici palline" vendute al prezzo di 100 euro; quanto al capo 15 è espressamente indicato il "fumo", ovvero l'hashish, venduto a 10 euro; quanto al capo 18 si fa espresso riferimento alla vendita della sostanza per 50 euro; quanto al capo 25 alla consegna di una partita distupefacente da parte del fornitore Ferruggia; quanto al capo 33 si fa riferimento allo stupefacente da "lavorare" per la sera stessa. Esula del tutto - in relazione alle predette vicende - la prospettata finalizzazione dello stupefacente all'esclusivo uso personale del ricorrente. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp.
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