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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21028/2026

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icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata -per la cassazione della sentenza n. 3888/2021 della Corte d’appello diNapoli pubblicata il 21.10.2021;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.4.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1.

Con ordinanza n. 263/2018, pubblicata il 7.12.2018, il Tribunale diAvellino, a definizione del procedimento instaurato con ricorso ex art. 702-Pag. 1 di 4Numero registro generale 11521/2022Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 21028/2026Data pubblicazione 21/06/2026bis c.p.c., pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui la medesima aveva richiesto ilpagamento delle proprie competenze maturate a seguito dello svolgimentodi attività difensive in più giudizi in favore e su incarico del secondo, cosìprovvedeva: “1) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaricorrente della complessiva somma di euro 14.586,08 oltre spese generali15% iva e cap riferibili a ciascun giudizio, ed oltre interessi dalla presentesentenza al saldo; 2) rigetta ogni altra domanda; 3) condanna MontagnaLorenzo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidatein complessivi euro 2.945,50 di cui euro 145,50 per esborsi, oltre iva e cpa”.L’ordinanza era successivamente emendata a seguito di ricorso percorrezione di errore materiale con ordinanza del 2.4.2019 con cui ilTribunale aggiungeva al frontespizio la seguente indicazione “CompagniaUnipol sai [OSCURATO:SOCIETA] in persona del lrpt, rappr.ta e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Benigni unitamente al quale è el.nte domiciliata in Lioni c/o studio Avv.Salzarulo Terza chiamata in causa”.2.

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 3888/2021, pubblicata il21.10.2021, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., con l’aggravio delle spese del grado in favore della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte,dato atto che con ordinanza del 2.7.2020 era stata disposta l’integrazionedel contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. entro il[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 331 c.p.c., e che con successiva ordinanza del22.1.2021 aveva invitato l’appellante a depositare gli originali informaticidelle ricevute di accettazione e consegna della notifica nel formato nativo“.eml” o “.msg”, osservava che l’appellante aveva fatto presente che ildeposito di tali ricevute non era più possibile a distanza di tempo, a causadella cancellazione di numerose comunicazioni, compresa quella oggetto dicausa, dalla casella pec risultata piena, sì che le uniche copie disponibilierano quelle depositate in formato “.pdf”.

Tanto premesso, il giudiced’appello affermava che la problematica lamentata dall’appellante, inPag. 2 di 4Numero registro generale 11521/2022Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 21028/2026Data pubblicazione 21/06/2026relazione alla quale aveva chiesto la rimessione in termini ex art. 153,comma secondo, c.p.c., era imputabile al titolare della casella pec perviolazione dell’art. 20, comma quinto, D.M. 44/2011, per essere tenuto unprofessionista legale a provvedere, anche a mezzo terzi competenti, alcontrollo periodico della casella di posta elettronica certificata.

Aggiungevainoltre che la notifica era stata eseguita all’indirizzo PEC del domiciliatariodella terza chiamata, anziché all’indirizzo PEC (domicilio digitale) deldifensore costituito per la compagnia risultante dalla comparsa dicostituzione.

Data la natura perentoria del termine per l’integrazione delcontraddittorio ex art. 331 c.p.c., la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio,la Corte d’appello dichiarava quindi l’inammissibilità dell’impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.

Risponde concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi hanno depositato memoria.Con ordinanza interlocutoria del 17.9.2025 la causa è stata rinviata anuovo ruolo nella riferita pendenza di trattative tra le parti.

Per la dataodierna la controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, deve darsi atto che in data 16.4.2026 la difesa delricorrente ha depositato un’istanza di rinvio, che deve essere disattesa.Infatti, in tale richiesta si rappresenta nuovamente la medesima condizionedi impossibilità di contattare i familiari del Montagna, del quale già inoccasione della precedente analoga istanza depositata il 16.6.2025 sidocumentava il ricovero in una struttura della [OSCURATO:PERSONA] CarloGnocchi, al fine di pervenire a una possibile conciliazione della lite, tuttaviasmentita dalla controricorrente nell’istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per lafissazione di una nuova udienza per la decisione del ricorso.2.

Per il resto, risulta assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso,che sortisce esito negativo.Contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, la sentenzadella Corte d’appello, pubblicata il 21.10.2021, è stata notificata per contodella [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. allegato 12 ex art. 372 c.p.c. depositatoPag. 3 di 4Numero registro generale 11521/2022Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 21028/2026Data pubblicazione 21/06/2026in data 8.4.2025 dalla controricorrente) e, quindi, il termine breve perl’impugnazione scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (venerdì).La notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta, invece, solo indata 21.4.2022, con conseguente violazione del termine breve di cui all’art.325, comma secondo, c.p.c.Il ricorso, pertanto, è inammissibile in quanto tardivamente proposto,il che appunto tutto assorbe.3.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 1700 per compensi e 200 peresborsi oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata -per la cassazione della sentenza n. 3888/2021 della Corte d’appello diNapoli pubblicata il 21.10.2021;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.4.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. Con ordinanza n. 263/2018, pubblicata il 7.12.2018, il Tribunale diAvellino, a definizione del procedimento instaurato con ricorso ex art. 702-Pag. 1 di 4Numero registro generale 11521/2022Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 21028/2026Data pubblicazione 21/06/2026bis c.p.c., pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui la medesima aveva richiesto ilpagamento delle proprie competenze maturate a seguito dello svolgimentodi attività difensive in più giudizi in favore e su incarico del secondo, cosìprovvedeva: “1) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaricorrente della complessiva somma di euro 14.586,08 oltre spese generali15% iva e cap riferibili a ciascun giudizio, ed oltre interessi dalla presentesentenza al saldo; 2) rigetta ogni altra domanda; 3) condanna MontagnaLorenzo al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidatein complessivi euro 2.945,50 di cui euro 145,50 per esborsi, oltre iva e cpa”.L’ordinanza era successivamente emendata a seguito di ricorso percorrezione di errore materiale con ordinanza del 2.4.2019 con cui ilTribunale aggiungeva al frontespizio la seguente indicazione “CompagniaUnipol sai [OSCURATO:SOCIETA] in persona del lrpt, rappr.ta e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Benigni unitamente al quale è el.nte domiciliata in Lioni c/o studio Avv.Salzarulo Terza chiamata in causa”.2. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 3888/2021, pubblicata il21.10.2021, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., con l’aggravio delle spese del grado in favore della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte,dato atto che con ordinanza del 2.7.2020 era stata disposta l’integrazionedel contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. entro il[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 331 c.p.c., e che con successiva ordinanza del22.1.2021 aveva invitato l’appellante a depositare gli originali informaticidelle ricevute di accettazione e consegna della notifica nel formato nativo“.eml” o “.msg”, osservava che l’appellante aveva fatto presente che ildeposito di tali ricevute non era più possibile a distanza di tempo, a causadella cancellazione di numerose comunicazioni, compresa quella oggetto dicausa, dalla casella pec risultata piena, sì che le uniche copie disponibilierano quelle depositate in formato “.pdf”. Tanto premesso, il giudiced’appello affermava che la problematica lamentata dall’appellante, inPag. 2 di 4Numero registro generale 11521/2022Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 21028/2026Data pubblicazione 21/06/2026relazione alla quale aveva chiesto la rimessione in termini ex art. 153,comma secondo, c.p.c., era imputabile al titolare della casella pec perviolazione dell’art. 20, comma quinto, D.M. 44/2011, per essere tenuto unprofessionista legale a provvedere, anche a mezzo terzi competenti, alcontrollo periodico della casella di posta elettronica certificata. Aggiungevainoltre che la notifica era stata eseguita all’indirizzo PEC del domiciliatariodella terza chiamata, anziché all’indirizzo PEC (domicilio digitale) deldifensore costituito per la compagnia risultante dalla comparsa dicostituzione. Data la natura perentoria del termine per l’integrazione delcontraddittorio ex art. 331 c.p.c., la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio,la Corte d’appello dichiarava quindi l’inammissibilità dell’impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. Risponde concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi hanno depositato memoria.Con ordinanza interlocutoria del 17.9.2025 la causa è stata rinviata anuovo ruolo nella riferita pendenza di trattative tra le parti. Per la dataodierna la controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, deve darsi atto che in data 16.4.2026 la difesa delricorrente ha depositato un’istanza di rinvio, che deve essere disattesa.Infatti, in tale richiesta si rappresenta nuovamente la medesima condizionedi impossibilità di contattare i familiari del Montagna, del quale già inoccasione della precedente analoga istanza depositata il 16.6.2025 sidocumentava il ricovero in una struttura della [OSCURATO:PERSONA] CarloGnocchi, al fine di pervenire a una possibile conciliazione della lite, tuttaviasmentita dalla controricorrente nell’istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per lafissazione di una nuova udienza per la decisione del ricorso.2. Per il resto, risulta assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso,che sortisce esito negativo.Contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, la sentenzadella Corte d’appello, pubblicata il 21.10.2021, è stata notificata per contodella [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. allegato 12 ex art. 372 c.p.c. depositatoPag. 3 di 4Numero registro generale 11521/2022Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 21028/2026Data pubblicazione 21/06/2026in data 8.4.2025 dalla controricorrente) e, quindi, il termine breve perl’impugnazione scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (venerdì).La notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta, invece, solo indata 21.4.2022, con conseguente violazione del termine breve di cui all’art.325, comma secondo, c.p.c.Il ricorso, pertanto, è inammissibile in quanto tardivamente proposto,il che appunto tutto assorbe.3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 1700 per compensi e 200 peresborsi oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 4 di 4
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