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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22159/2026

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TENTICATEUFFICIO TERRITORIUALEDott. [OSCURATO:PERSONA] COMPETENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 14623/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14623/2024 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (RM),in persona dell’amministratore unico pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, oveelettivamente domiciliati (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inallegato alla “comparsa di costituzione e risposta” nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14623/2024Numero sezionale 5157/2026Numero di raccolta generale 22159/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 24 aprile 2024, n. 2751/15/2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameralenon partecipata del 25 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 24 aprile 2024, n. 2751/15/2024,che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazionen. 2010/3/001403/000/001/2016/010 nei confrontidell’“[OSCURATO:SOCIETA].”, notificatole il 27 aprile 2021, perl’imposta di registro non versata su un contratto di locazioneimmobiliare con scadenza all’1 gennaio 2016, che era statostipulato mediante scrittura privata non autenticata eregistrato presso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Roma al n.1403/2010 - serie 3^, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti dell’“[OSCURATO:SOCIETA].” avverso lasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Roma il 27 settembre 2022, n. 10397/22/2022, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado haconfermato la decisione di prime cure - che aveva accolto ilricorso originario della contribuente – sul rilievo della nullitàdell’atto impositivo in ragione dell’incompetenza per territoriodella [OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Roma, che aveva emanatol’atto impositivo, essendo competente, in base al domiciliofiscale della contribuente in [OSCURATO:PERSONA] (RM), laDirezione Provinciale n. 3 di Roma.3.

L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con “comparsa dicostituzione e risposta”.Numero registro generale 14623/2024Numero sezionale 5157/2026Numero di raccolta generale 22159/2026Data pubblicazione 28/06/20264.

Quest’ultima ha anche depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione/falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 31,comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’attoimpositivo fosse affetto da nullità per incompetenza dell’ufficioterritoriale dell’amministrazione finanziaria presso il quale ilcontratto di locazione immobiliare (in forma di scrittura privatanon autenticata) era stato registrato.In limine, oltre a rilevare l’impropria qualificazione delcontroricorso sub nomine di “comparsa di costituzione erisposta” (senza alcuna incidenza ai fini processuali), varespinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ragionedell’incompetenza dell’ufficio territoriale dell’amministrazionefinanziaria all’emanazione dell’atto impositivo.Difatti, si tratta di vizio tipico dell’atto impositivo (stantel’estensibilità dell’art. 21-octies, comma 1, della legge 7 agosto1990, n. 241, quale introdotto dall’art. 14 della legge 11febbraio 2005, n. 15 – peraltro, l’art. 7-bis, comma 1, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, quale introdotto dall’art. 1,comma 1, lett. g), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, ha oracodificato in termini analoghi i vizi degli atti impositivi), che negiustifica l’annullamento da parte della giurisdizione tributaria,senza precludere l’impugnabilità della caducazione giudiziale.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (in termini:Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9462), in sede di controllo,accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta diNumero registro generale 14623/2024Numero sezionale 5157/2026Numero di raccolta generale 22159/2026Data pubblicazione 28/06/2026registro su atti pubblici, scritture private autenticate ed attigiudiziari, la competenza spetta agli uffici territoriali delladirezione provinciale dell'Agenzia delle entrate nella cuicircoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiederela registrazione, in base agli artt. 9, comma 1, e 10, lett. b) ec), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.1.3 Di contro, per la registrazione delle scritture private nonautenticate, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, rimette l’individuazione dell’ufficio territoriale dell’Agenziadelle Entrate alla scelta delle parti, stabilendo che: «Laregistrazione degli altri atti può essere eseguita da qualsiasiufficio».Con la conseguenza che la competenza in materia di controllo,accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta diregistro sulle scritture private non autenticate è riservataall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il qualela registrazione sia stata eseguita, non potendo aver alcunrilievo il domicilio fiscale dei contribuenti, che è stato preso inconsiderazione soltanto per le imposte dirette dall’art. 31,comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.1.4 In tal senso, anche la nota emanata dal Direttoredell’Agenzia delle Entrate il 24 dicembre 2008, prot. n.2008/19630, dopo aver stabilito che gli uffici territoriali curanogli «accertamenti in materia di imposta di registro, impostasulle successioni e donazioni e tributi collegati» (punto 2.1,lett. d), ha disposto che: «Gli atti e le dichiarazioni possonoessere presentati per la registrazione presso qualsiasi ufficioterritoriale della direzione provinciale.

I relativi controlli sonoeseguiti dall’ufficio territoriale che ha ricevuto l’atto o ladichiarazione» (punto 2.3).Numero registro generale 14623/2024Numero sezionale 5157/2026Numero di raccolta generale 22159/2026Data pubblicazione 28/06/20261.5 Ne deriva che la sentenza impugnata ha contravvenuto atale principio nell’erronea convinzione che la competenzaesclusiva all’emanazione dell’avviso di liquidazione perl’imposta di registro sulla scrittura privata non autenticataportante un contratto di locazione immobiliare fosse riservataall’ufficio territoriale dell’amministrazione finanziaria, nel cuiambito era compreso il domicilio fiscale della contribuente.2.

In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivodedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorsopuò trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TENTICATEUFFICIO TERRITORIUALEDott. [OSCURATO:PERSONA] COMPETENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 14623/2024Dott. [OSCURATO:PERSONA] pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14623/2024 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (RM),in persona dell’amministratore unico pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, oveelettivamente domiciliati (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inallegato alla “comparsa di costituzione e risposta” nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14623/2024Numero sezionale 5157/2026Numero di raccolta generale 22159/2026Data pubblicazione 28/06/2026avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 24 aprile 2024, n. 2751/15/2024;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameralenon partecipata del 25 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio il 24 aprile 2024, n. 2751/15/2024,che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazionen. 2010/3/001403/000/001/2016/010 nei confrontidell’“[OSCURATO:SOCIETA].”, notificatole il 27 aprile 2021, perl’imposta di registro non versata su un contratto di locazioneimmobiliare con scadenza all’1 gennaio 2016, che era statostipulato mediante scrittura privata non autenticata eregistrato presso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Roma al n.1403/2010 - serie 3^, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti dell’“[OSCURATO:SOCIETA].” avverso lasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Roma il 27 settembre 2022, n. 10397/22/2022, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado haconfermato la decisione di prime cure - che aveva accolto ilricorso originario della contribuente – sul rilievo della nullitàdell’atto impositivo in ragione dell’incompetenza per territoriodella [OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Roma, che aveva emanatol’atto impositivo, essendo competente, in base al domiciliofiscale della contribuente in [OSCURATO:PERSONA] (RM), laDirezione Provinciale n. 3 di Roma.3. L’“[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con “comparsa dicostituzione e risposta”.Numero registro generale 14623/2024Numero sezionale 5157/2026Numero di raccolta generale 22159/2026Data pubblicazione 28/06/20264. Quest’ultima ha anche depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione/falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 31,comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’attoimpositivo fosse affetto da nullità per incompetenza dell’ufficioterritoriale dell’amministrazione finanziaria presso il quale ilcontratto di locazione immobiliare (in forma di scrittura privatanon autenticata) era stato registrato.In limine, oltre a rilevare l’impropria qualificazione delcontroricorso sub nomine di “comparsa di costituzione erisposta” (senza alcuna incidenza ai fini processuali), varespinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ragionedell’incompetenza dell’ufficio territoriale dell’amministrazionefinanziaria all’emanazione dell’atto impositivo.Difatti, si tratta di vizio tipico dell’atto impositivo (stantel’estensibilità dell’art. 21-octies, comma 1, della legge 7 agosto1990, n. 241, quale introdotto dall’art. 14 della legge 11febbraio 2005, n. 15 – peraltro, l’art. 7-bis, comma 1, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, quale introdotto dall’art. 1,comma 1, lett. g), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, ha oracodificato in termini analoghi i vizi degli atti impositivi), che negiustifica l’annullamento da parte della giurisdizione tributaria,senza precludere l’impugnabilità della caducazione giudiziale.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (in termini:Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9462), in sede di controllo,accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta diNumero registro generale 14623/2024Numero sezionale 5157/2026Numero di raccolta generale 22159/2026Data pubblicazione 28/06/2026registro su atti pubblici, scritture private autenticate ed attigiudiziari, la competenza spetta agli uffici territoriali delladirezione provinciale dell'Agenzia delle entrate nella cuicircoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiederela registrazione, in base agli artt. 9, comma 1, e 10, lett. b) ec), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.1.3 Di contro, per la registrazione delle scritture private nonautenticate, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, rimette l’individuazione dell’ufficio territoriale dell’Agenziadelle Entrate alla scelta delle parti, stabilendo che: «Laregistrazione degli altri atti può essere eseguita da qualsiasiufficio».Con la conseguenza che la competenza in materia di controllo,accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta diregistro sulle scritture private non autenticate è riservataall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il qualela registrazione sia stata eseguita, non potendo aver alcunrilievo il domicilio fiscale dei contribuenti, che è stato preso inconsiderazione soltanto per le imposte dirette dall’art. 31,comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.1.4 In tal senso, anche la nota emanata dal Direttoredell’Agenzia delle Entrate il 24 dicembre 2008, prot. n.2008/19630, dopo aver stabilito che gli uffici territoriali curanogli «accertamenti in materia di imposta di registro, impostasulle successioni e donazioni e tributi collegati» (punto 2.1,lett. d), ha disposto che: «Gli atti e le dichiarazioni possonoessere presentati per la registrazione presso qualsiasi ufficioterritoriale della direzione provinciale. I relativi controlli sonoeseguiti dall’ufficio territoriale che ha ricevuto l’atto o ladichiarazione» (punto 2.3).Numero registro generale 14623/2024Numero sezionale 5157/2026Numero di raccolta generale 22159/2026Data pubblicazione 28/06/20261.5 Ne deriva che la sentenza impugnata ha contravvenuto atale principio nell’erronea convinzione che la competenzaesclusiva all’emanazione dell’avviso di liquidazione perl’imposta di registro sulla scrittura privata non autenticataportante un contratto di locazione immobiliare fosse riservataall’ufficio territoriale dell’amministrazione finanziaria, nel cuiambito era compreso il domicilio fiscale della contribuente.2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivodedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorsopuò trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 giugno2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo
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