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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07153/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 203 R.G. anno 2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Avellinosoc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa,rappresentatala e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontropreventivo, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale dei beni ceduti ai creditori dellapreventivo;intimataavverso la sentenza n. 426/2024 depositata il 14 maggio 2024 dellaSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte di appello di Salerno.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Con citazione notificata il 12 ottobre 2013, Consorzio AgrarioInterprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] e Avellino soc. coop. a r.l. inliquidazione coatta amministrativa ― d’ora in poi anche CAI ― haconvenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] inconcordato preventivo ― di seguito pure [OSCURATO:PERSONA] ― rassegnandoconclusioni che possono così riassumersi: accertare e dichiarare latitolarità da parte del Consorzio dei crediti garantiti attraverso cambialiagrarie rilasciate dai clienti dello stesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per mercifornite dal medesimo Consorzio; accertare e dichiarare il diritto dicredito di euro 1.704.873,54, ovvero di quella diversa somma che saràaccertata in corso di causa, in capo all’attore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della detta somma di euro1.704.873,54, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, in casodi contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], accertare e dichiarare l’obbligo dellamedesima al rendiconto rispetto a tutte le operazioni di credito gestitein nome proprio nell’interesse di CAI, «con specifica indicazione dellesingole posizioni creditorie e l’esito dei procedimenti di recupero creditointrapresi» da [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei Consorzi, con condanna alpagamento delle somme recuperate e non accreditate al Consorzio sulconto dare-avere n. 99305; in via subordinata, in caso di contestazionedella titolarità del credito gestito da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Consorzio,accertare e dichiarare l’indebito arricchimento da parte dellasomma di euro 1.704.873,54, addebitata illegittimamente sul contodare-avere n. 99305 e relativa alle cambiali agrarie rilasciate a favoreSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026della stessa [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di merci ed attrezzature acquistate pressoil Consorzio da parte di terzi soci del consorzio e per l’effetto condannarela [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommadi euro 1.704.873,54, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quelladiversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito direndiconto e consulenza tecnico contabile.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], ammessa al concordato preventivo, ed èstata disposta la chiamata in causa dell’organo di liquidazione giudizialedei beni ceduti ai creditori della detta [OSCURATO:PERSONA], il quale si è purecostituito.Parte attrice aveva rappresentato modalità di contabilizzazionedei rapporti di dare avere intrattenuti negli anni con [OSCURATO:PERSONA] su di unconto dedicato dove venivano annotate le partite di credito e di debitoin funzione dei reciproci rapporti contrattuali; l’istante CAI avevaassunto che erano intervenuti accordi in forza dei quali i clienti terzi,soci consorziati, ricevevano merci da esso procurati per il cuicorrispettivo erano rilasciate cambiali agrarie in favore di [OSCURATO:PERSONA]; CAI,che si accollava le eventuali perdite per l'insoluto, faceva affluire i titolicambiari sul conto in accredito per la rilevazione pro solvendo.

Allascadenza, in caso di insoluto, [OSCURATO:PERSONA] operava l'addebito a CAI per lespese; in caso di pagamento, invece, [OSCURATO:PERSONA] accreditava il controvalorenetto recuperato a CAI.

Con l’avvio delle procedure concorsuali questaprassi era venuta meno e il Consorzio attore aveva lamentato diignorare quali crediti fossero stati effettivamente riscossi.Il Tribunale di Salerno ha respinto le domande attrici.2. ─ CAI ha impugnato la sentenza di primo grado.Nella resistenza delle altre due parti del giudizio, la Corte diappello di Salerno, con sentenza del 14 maggio 2024, ha rigettato ilgravame.3. ― Ricorre per cassazione con quattro motivi CAI.

Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria.Sez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Occorre prendere atto di una eccezione di giudicato esternoformulata da [OSCURATO:PERSONA], relativa a decisione di omologa del concordato concessio bonorum, da cui si ricaverebbe un credito della stessasomma di euro 51.114.055,85; importo che — a detta della stessacontroricorrente — ricomprenderebbe la partita degli insoluti per euro1.750.313,69.Al di là di ogni ulteriore considerazione, [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcunadocumentazione della detta pronuncia: ora, affinché il giudicato esternopossa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezzadella sua formazione deve essere provata attraverso la produzione dellasentenza, completa della motivazione, posta a fondamentodell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art.124 disp. att. c.p.c. (Cass. 29 novembre 2017, n. 28515; Cass. 24novembre 2008, n. 27881).2. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 1235/1948 e la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 e dell’ art. 132 c.p.c..

Si censura la sentenzadella Corte di appello di Salerno in ragione dell’inesatta rilevazione delcontenuto della domanda.

Secondo il Consorzio ricorrente, il Giudicedistrettuale, incentrando la sua analisi sulla formulazione delleconclusioni rassegnate, avrebbe impropriamente escluso che il dirittoazionato dal CAI fosse fondato sul rapporto di conto corrente intercorsotra i due enti: dalla considerazione «atomistica» delle singole cambialiagrarie la Corte di appello avrebbe fatto discendere il rigetto delladomanda per mancato deposito delle singole cambiali agrarie: il creditoazionato dalla ricorrente sarebbe di contro «rappresentato dal saldo diconto corrente alla data di cessazione del rapporto così comecomunicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]».

In tal senso, si sarebbe determinatoun vizio attinente alla individuazione del petitum con conseguenteSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 4Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Secondo la ricorrente, le modalità di svolgimento del rapporto tragli imprenditori agricoli, CAI (quale consorzio di primo livello) e [OSCURATO:PERSONA](quale consorzio di secondo livello, cui partecipava, appunto, lo stessoCAI), erano le seguenti.

CAI riceveva da [OSCURATO:PERSONA] il bene da cedere alsingolo imprenditore agricolo consorziato; [OSCURATO:PERSONA] conseguentementeannotava il costo della fornitura a debito di CAI; questa trasferiva i beniall’imprenditore il quale, a fronte della fornitura eseguita, rilasciavacambiale agraria in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo della merce; ricevutoil pagamento, [OSCURATO:PERSONA] annotava a credito di CAI l’importo riscosso(portato dalla cambiale), sicché il debito annotato inizialmente sielideva col credito di cui a questa seconda annotazione; nel caso in cuil’imprenditore consorziato non avesse onorato la cambiale allascadenza, [OSCURATO:PERSONA] procedeva al recupero coattivo del credito azionandola cambiale agraria; quando la procedura di recupero si concludeva consuccesso risultava annotato a credito di CAI l’importo del pagamento,determinandosi quell’effetto di elisione di cui si è detto; in casocontrario, nella contabilizzazione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e CAI, restavaappostato a debito di quest’ultima il prezzo della fornitura, maggioratodelle spese affrontate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per il recupero del credito; nelrapporto tra CAI e imprenditore, invece, la prima risultava creditrice neiconfronti del secondo per il medesimo importo.L’iniziativa giudiziale di CAI troverebbe dunque ragione in ciò: dalmomento dell’apertura della procedura di concordato [OSCURATO:PERSONA] non avevapiù rendicontato le sue attività di recupero dei crediti.

CAI deduce diaver per tale ragione «richiesto il rendiconto delle partite ancora aperterappresentate dalle cambiali consegnate dal CAI alla [OSCURATO:PERSONA] e da questerecuperate ma non annotate nel rapporto di conto corrente».

Assumeche tra essa istante e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero intercorsi rapporti di mandatoregolati in conto corrente ordinario; deduce che «[i]l prospettatomeccanismo di relazione delle reciproche partite di credito-debitoSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 5Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026derivanti dalle forniture di beni e servizi da parte di Federconsorzi a CAIesclude di ipotizzare una modalità di regolazione delle reciproche partitediversa dalla compensazione in conto corrente».

Nella prospettazionequanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accreditare all’odierna ricorrente inragione della richiamata regolamentazione del rapporto.C’è da dire che il Tribunale aveva qualificato la domandaprincipale di CAI «in termini contrattuali di accertamento della titolaritàdel credito e di esatto adempimento del mandato» e che la Corte diappello ha confermato tale impostazione osservando come CAI avesseespressamente asserito che, indipendentemente dalla titolarità formalederivante dal titolo cambiario emesso, essa era il soggetto cui andavaimputato il credito; ne ha tratto la conclusione che l’azione non erabasata sul rapporto di conto corrente; infatti ― ha precisato ―nell’azione basata sul conto corrente è incontrovertibile la riferibilitàdella partita di debito o credito iscritta nel conto di gestione e leannotazioni hanno una valenza meramente contabile, mentre nel casodi specie veniva «in primo luogo contestata la titolarità del credito daiscrivere nel conto».

Ha precisato che, non avendo allegato e provatola riscossione delle cambiali, CAI «non aveva titolo per chiedere almandatario il pagamento netto» di quanto da questo incassato.Tanto detto, il motivo è inammissibile.Se l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata sul rapporto di contocorrente in quanto tale, l’odierna istante avrebbe dovuto pretenderenon già l’ammontare di quanto, in tesi, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mancato diaccreditargli, quanto, piuttosto, il saldo del conto esigibile alla scadenzastabilita, giusta l’art. 1823, comma 2, c.c..

Poiché CAI ha lamentato ilmancato accreditamento dell’importo sopra indicato di euro1.704.873,54, senza precisare alcunché quanto al saldo complessivodel rapporto di conto corrente, essa ha evidentemente inteso far valerein giudizio i diritti di credito, aventi ad oggetto corrispettivi per fornitureSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 6Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026recuperati da [OSCURATO:PERSONA], discendenti da un accordo che avrebbe dovutosuperare l’evidenza cartolare data dai titoli rilasciati in favore diquest’ultima società: e ciò conferma la correttezza della conclusione cuiè pervenuta la Corte di merito, secondo cui, come si è detto, l’odiernaricorrente aveva fatto questione della titolarità dei crediti portati dallecambiali agrarie.D’altro canto, la Corte di appello ha escluso sia stata provata lariscossione delle cambiali (evenienza, questa, da cui sarebbe dovutodiscendere l’accredito della somma di euro 1.704.873,54); non si vede,allora, nemmeno in linea astratta, quali precise conseguenze possanoderivare dall’errore qualificatorio in cui fosse incorsa la Corte di appello.Anche ad ammettere che il contratto di conto corrente regolasse inmodo autonomo le partite di credito e debito legate alle cambiali, èmancata la prova delle condizioni che, in forza di tale contratto,avrebbero potuto imporre l’accredito dell’importo rivendicato con l’attointroduttivo del giudizio.3. ― Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e l’omesso esame di atti e documenticirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussionetra le parti in relazione alla prova della sussistenza del credito azionatodal CAI.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia impropriamente«assegnato alla ricorrente l’onere della prova in ordine alle singoleposte di credito portate dalle cambiali agrarie, piuttosto che in ordineal saldo di conto corrente, in conseguenza dell’erronea qualificazionedella domanda attorea, e rigettato la domanda di pagamento perchénon provata».

Si censura inoltre la sentenza per violazione dell’art. 115c.p.c. e omesso esame dei documenti, avendo riguardo alla prova dellasussistenza e della quantificazione del credito vantata da CAI: provaintegrata anche dalle ammissioni provenienti dagli organi della stessaIl motivo è inammissibile.Sez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 7Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026Anzitutto, non è consentita, in sede di legittimità, la mescolanzae la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, n. 3 e n. 5,c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di leggee dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (Cass. 6 febbraio2024, n. 3397; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26874).

Peraltro, l’omessoesame è denunciato con riguardo ad «atti» e «documenti», e non già,come dovrebbe, a «fatti storici» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass.

Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).Le doglianze proposte non si traducono, d’altro canto, in efficacicensure quanto all’applicazione delle regole di riparto dell’onereprobatorio.

Deve premettersi che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.,è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 31 agosto 2020, n.18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n.15107).

Nel suo sviluppo argomentativo, il motivo di ricorso non spiegain qual modo la sentenza impugnata sia segnata da una siffattaviolazione o falsa applicazione del cit. art. 2697 c.c.: sintomaticamente,in ricorso il denunciato error iuris è correlato a un passaggio dellamotivazione della pronuncia di primo grado, laddove, come è noto, èestranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardipronunce diverse da quella impugnata, e, in particolare, la sentenza diprime cure quando sia impugnata quella d'appello (Cass. 25 settembre2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

È vero che, nelriassumere preliminarmente il motivo, la ricorrente, come si visto,imputa alla Corte territoriale di aver riversato su CAI la prova delle«singole poste di credito portate dalle cambiali agrarie», e non delSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 8Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026«saldo di conto corrente».

Nondimeno, questo accenno argomentativoappare privo di consistenza proprio in quanto la ricorrente non haaffatto dedotto, in ricorso, che la somma di euro 1.704.873,54rappresentava il saldo per essa attivo del conto corrente (e nonl’ammontare dei corrispettivi delle forniture garantite da cambialiagrarie che, secondo quanto dedotto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accreditarea CAI).

In altri termini, la deduzione dell’error iuris relativo all’onereprobatorio si fonda su di una prospettazione diversa da quella che, inbase alle indicazioni contenute nel ricorso per cassazione, risultavaessere stata posta a fondamento della domanda attrice: infatti, dalnominato ricorso non emerge che l’odierna istante abbia fattoquestione, in sede di merito, del saldo del rapporto di conto corrente:saldo che la controricorrente ha asserito, del resto, essere passivo, perCAI, per l’ammontare di euro 51.114.055,85 (di gran lunga superioreall’importo preteso con la citazione introduttiva del giudizio).

Occorre indefinitiva riconoscere essere corretta la conclusione cui è pervenuta laCorte di appello: poiché la controversia riguardava i corrispettivi dapagare per le singole forniture, competeva a CAI dimostrare il fatto che,in base alla sua stessa ricostruzione, giustificava l’accreditamento deirelativi importi, e cioè la riscossione delle cambiali.A prescindere dai profili di mescolanza che presenta il motivo, èda ritenere comunque inammissibile la censura diretta a confutarel’accertamento di fatto della Corte di merito quanto ai presuppostilegittimanti l’accredito degli importi a CAI.

La ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.: ma per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza cheSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 9Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talesettembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016; cfr. pureCass. 14 aprile 2025, n. 9731).Allo stesso modo, e sempre volendo prescindere dalla irritualesovrapposizione delle censure, non è consentita in questa sede alcunarevisione del giudizio di fatto con cui la Corte territoriale haespressamente escluso «alcuna ammissione della convenuta ex art.115 c.p.c.».

Infatti, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto producel'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680).

Inparticolare, l’accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte,è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per viziodi motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490): vizio nella fattispecienemmeno dedotto.4. ― Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1713 c.c..

Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenutoinammissibile la domanda di rendiconto avanzata dal CAI nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancanza di prova dell’esecuzione delmandato: si deduce che nel caso in esame l’obbligo di rendiconto erada considerarsi comunque esistente per effetto della cessazione delrapporto, essendo stata la mandataria sottoposta a proceduraconcorsuale.Il motivo appare fondato.La Corte di appello, con riguardo alla domanda subordinata, ha inSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 10Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026sintesi osservato che l'obbligo di rendiconto diviene attuale solo colcompimento del mandato e che l'attrice aveva dedotto di non conosceregli esiti e la sorte dei recuperi afferenti le cambiali, «onde in nessunmodo poteva dirsi legittimata l'azione di rendiconto».Sul punto la pronuncia non risulta conforme al diritto, in quanto,in modo contraddittorio, essa esclude l’obbligo del rendiconto cui ètenuto il mandatario in ragione della mancata rappresentazione, daparte del mandante, dei fatti di cui dovrebbe rendere conto proprio ilmandatario.

È infatti il mandatario convenuto con l’azione di rendicontoa dover fornire la prova di tutti gli elementi di fatto sulle modalitàesecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione aifini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazionee di condotta prescritti dagli artt. 1710 ss. c.c. (Cass. 17 aprile 2024,n. 10479; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2428).

L’affermazione di CAI di«non conoscere gli esiti e la sorte dei recuperi afferenti le cambiali» nonpuò pertanto assurgere a fatto impeditivo del diritto al rendiconto,costituendo, all’opposto, espressione di quella condizione di mancataconoscenza, in capo al mandante, dell’operato del mandatario che l’art.1713 c.c. mira a rimuovere attraverso la previsione dell’obbligo direndere il conto.

D’altro canto, è pacifico, in causa, che il mandato abbiaavuto esecuzione (discutendosi solo se lo sia stato in modo diligente,tale da escludere l’inadempimento del mandatario): ebbene,l’obbligazione del mandatario prevista dall'art. 1713 cit., di rendere ilconto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogoin cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stessogiustifichi in che modo abbia svolto la sua opera (Cass. 22 agosto 1985,n. 4480; Cass. 27 aprile 1982, n. 2634).

Quel che rileva, ai presentifini, è dunque l’esecuzione del mandato (anche se ― è opportunosegnalare ― l’obbligo di rendiconto si configura in ogni altra ipotesi incui il mandatario cessa di essere tenuto al compimento dell’attivitàgestoria, come quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o quando viSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 11Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026sia stata la revoca del mandato: Cass. 11 agosto 2000, n. 10739).5. ― Il quarto mezzo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 e 2042 c.c..

Secondo la parte istante, la Corte di meritoavrebbe erroneamente affermato che in presenza di un’azione tipicanon sia possibile agire contestualmente con domanda ex art. 2041 c.c.;viene rilevato che la natura residuale dell’azione di arricchimentoconsente la proposizione della stessa nel medesimo processo in viagradata e subordinata al rigetto dell’azione tipica.Il motivo, che aggredisce la pronuncia nella parte in cui havalorizzato il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento,reputandola inammissibile in presenza di un’azione tipica, «aprescindere dalla sua fondatezza o meno nel merito», resta assorbito.6. ― In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è cassata conrinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, che, in diversacomposizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimitàNumero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:ConsorziMauro [OSCURATO:PERSONA] agrari –RapportiRosario [OSCURATO:PERSONA] Consigliere regolati damandato –[OSCURATO:PERSONA] delrendicontoMassimo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 203 R.G. anno 2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Avellinosoc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa,rappresentatala e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontropreventivo, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale dei beni ceduti ai creditori dellapreventivo;intimataavverso la sentenza n. 426/2024 depositata il 14 maggio 2024 dellaSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte di appello di Salerno.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Con citazione notificata il 12 ottobre 2013, Consorzio AgrarioInterprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] e Avellino soc. coop. a r.l. inliquidazione coatta amministrativa ― d’ora in poi anche CAI ― haconvenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] inconcordato preventivo ― di seguito pure [OSCURATO:PERSONA] ― rassegnandoconclusioni che possono così riassumersi: accertare e dichiarare latitolarità da parte del Consorzio dei crediti garantiti attraverso cambialiagrarie rilasciate dai clienti dello stesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per mercifornite dal medesimo Consorzio; accertare e dichiarare il diritto dicredito di euro 1.704.873,54, ovvero di quella diversa somma che saràaccertata in corso di causa, in capo all’attore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della detta somma di euro1.704.873,54, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, in casodi contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], accertare e dichiarare l’obbligo dellamedesima al rendiconto rispetto a tutte le operazioni di credito gestitein nome proprio nell’interesse di CAI, «con specifica indicazione dellesingole posizioni creditorie e l’esito dei procedimenti di recupero creditointrapresi» da [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei Consorzi, con condanna alpagamento delle somme recuperate e non accreditate al Consorzio sulconto dare-avere n. 99305; in via subordinata, in caso di contestazionedella titolarità del credito gestito da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Consorzio,accertare e dichiarare l’indebito arricchimento da parte dellasomma di euro 1.704.873,54, addebitata illegittimamente sul contodare-avere n. 99305 e relativa alle cambiali agrarie rilasciate a favoreSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026della stessa [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di merci ed attrezzature acquistate pressoil Consorzio da parte di terzi soci del consorzio e per l’effetto condannarela [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommadi euro 1.704.873,54, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quelladiversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito direndiconto e consulenza tecnico contabile.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], ammessa al concordato preventivo, ed èstata disposta la chiamata in causa dell’organo di liquidazione giudizialedei beni ceduti ai creditori della detta [OSCURATO:PERSONA], il quale si è purecostituito.Parte attrice aveva rappresentato modalità di contabilizzazionedei rapporti di dare avere intrattenuti negli anni con [OSCURATO:PERSONA] su di unconto dedicato dove venivano annotate le partite di credito e di debitoin funzione dei reciproci rapporti contrattuali; l’istante CAI avevaassunto che erano intervenuti accordi in forza dei quali i clienti terzi,soci consorziati, ricevevano merci da esso procurati per il cuicorrispettivo erano rilasciate cambiali agrarie in favore di [OSCURATO:PERSONA]; CAI,che si accollava le eventuali perdite per l'insoluto, faceva affluire i titolicambiari sul conto in accredito per la rilevazione pro solvendo.

Allascadenza, in caso di insoluto, [OSCURATO:PERSONA] operava l'addebito a CAI per lespese; in caso di pagamento, invece, [OSCURATO:PERSONA] accreditava il controvalorenetto recuperato a CAI.

Con l’avvio delle procedure concorsuali questaprassi era venuta meno e il Consorzio attore aveva lamentato diignorare quali crediti fossero stati effettivamente riscossi.Il Tribunale di Salerno ha respinto le domande attrici.2. ─ CAI ha impugnato la sentenza di primo grado.Nella resistenza delle altre due parti del giudizio, la Corte diappello di Salerno, con sentenza del 14 maggio 2024, ha rigettato ilgravame.3. ― Ricorre per cassazione con quattro motivi CAI.

Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria.Sez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Occorre prendere atto di una eccezione di giudicato esternoformulata da [OSCURATO:PERSONA], relativa a decisione di omologa del concordato concessio bonorum, da cui si ricaverebbe un credito della stessasomma di euro 51.114.055,85; importo che — a detta della stessacontroricorrente — ricomprenderebbe la partita degli insoluti per euro1.750.313,69.Al di là di ogni ulteriore considerazione, [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcunadocumentazione della detta pronuncia: ora, affinché il giudicato esternopossa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezzadella sua formazione deve essere provata attraverso la produzione dellasentenza, completa della motivazione, posta a fondamentodell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art.124 disp. att. c.p.c. (Cass. 29 novembre 2017, n. 28515; Cass. 24novembre 2008, n. 27881).2. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 1235/1948 e la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 e dell’ art. 132 c.p.c..

Si censura la sentenzadella Corte di appello di Salerno in ragione dell’inesatta rilevazione delcontenuto della domanda.

Secondo il Consorzio ricorrente, il Giudicedistrettuale, incentrando la sua analisi sulla formulazione delleconclusioni rassegnate, avrebbe impropriamente escluso che il dirittoazionato dal CAI fosse fondato sul rapporto di conto corrente intercorsotra i due enti: dalla considerazione «atomistica» delle singole cambialiagrarie la Corte di appello avrebbe fatto discendere il rigetto delladomanda per mancato deposito delle singole cambiali agrarie: il creditoazionato dalla ricorrente sarebbe di contro «rappresentato dal saldo diconto corrente alla data di cessazione del rapporto così comecomunicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]».

In tal senso, si sarebbe determinatoun vizio attinente alla individuazione del petitum con conseguenteSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 4Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Secondo la ricorrente, le modalità di svolgimento del rapporto tragli imprenditori agricoli, CAI (quale consorzio di primo livello) e [OSCURATO:PERSONA](quale consorzio di secondo livello, cui partecipava, appunto, lo stessoCAI), erano le seguenti.

CAI riceveva da [OSCURATO:PERSONA] il bene da cedere alsingolo imprenditore agricolo consorziato; [OSCURATO:PERSONA] conseguentementeannotava il costo della fornitura a debito di CAI; questa trasferiva i beniall’imprenditore il quale, a fronte della fornitura eseguita, rilasciavacambiale agraria in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo della merce; ricevutoil pagamento, [OSCURATO:PERSONA] annotava a credito di CAI l’importo riscosso(portato dalla cambiale), sicché il debito annotato inizialmente sielideva col credito di cui a questa seconda annotazione; nel caso in cuil’imprenditore consorziato non avesse onorato la cambiale allascadenza, [OSCURATO:PERSONA] procedeva al recupero coattivo del credito azionandola cambiale agraria; quando la procedura di recupero si concludeva consuccesso risultava annotato a credito di CAI l’importo del pagamento,determinandosi quell’effetto di elisione di cui si è detto; in casocontrario, nella contabilizzazione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e CAI, restavaappostato a debito di quest’ultima il prezzo della fornitura, maggioratodelle spese affrontate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per il recupero del credito; nelrapporto tra CAI e imprenditore, invece, la prima risultava creditrice neiconfronti del secondo per il medesimo importo.L’iniziativa giudiziale di CAI troverebbe dunque ragione in ciò: dalmomento dell’apertura della procedura di concordato [OSCURATO:PERSONA] non avevapiù rendicontato le sue attività di recupero dei crediti.

CAI deduce diaver per tale ragione «richiesto il rendiconto delle partite ancora aperterappresentate dalle cambiali consegnate dal CAI alla [OSCURATO:PERSONA] e da questerecuperate ma non annotate nel rapporto di conto corrente».

Assumeche tra essa istante e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero intercorsi rapporti di mandatoregolati in conto corrente ordinario; deduce che «[i]l prospettatomeccanismo di relazione delle reciproche partite di credito-debitoSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 5Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026derivanti dalle forniture di beni e servizi da parte di Federconsorzi a CAIesclude di ipotizzare una modalità di regolazione delle reciproche partitediversa dalla compensazione in conto corrente».

Nella prospettazionequanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accreditare all’odierna ricorrente inragione della richiamata regolamentazione del rapporto.C’è da dire che il Tribunale aveva qualificato la domandaprincipale di CAI «in termini contrattuali di accertamento della titolaritàdel credito e di esatto adempimento del mandato» e che la Corte diappello ha confermato tale impostazione osservando come CAI avesseespressamente asserito che, indipendentemente dalla titolarità formalederivante dal titolo cambiario emesso, essa era il soggetto cui andavaimputato il credito; ne ha tratto la conclusione che l’azione non erabasata sul rapporto di conto corrente; infatti ― ha precisato ―nell’azione basata sul conto corrente è incontrovertibile la riferibilitàdella partita di debito o credito iscritta nel conto di gestione e leannotazioni hanno una valenza meramente contabile, mentre nel casodi specie veniva «in primo luogo contestata la titolarità del credito daiscrivere nel conto».

Ha precisato che, non avendo allegato e provatola riscossione delle cambiali, CAI «non aveva titolo per chiedere almandatario il pagamento netto» di quanto da questo incassato.Tanto detto, il motivo è inammissibile.Se l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata sul rapporto di contocorrente in quanto tale, l’odierna istante avrebbe dovuto pretenderenon già l’ammontare di quanto, in tesi, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mancato diaccreditargli, quanto, piuttosto, il saldo del conto esigibile alla scadenzastabilita, giusta l’art. 1823, comma 2, c.c..

Poiché CAI ha lamentato ilmancato accreditamento dell’importo sopra indicato di euro1.704.873,54, senza precisare alcunché quanto al saldo complessivodel rapporto di conto corrente, essa ha evidentemente inteso far valerein giudizio i diritti di credito, aventi ad oggetto corrispettivi per fornitureSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 6Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026recuperati da [OSCURATO:PERSONA], discendenti da un accordo che avrebbe dovutosuperare l’evidenza cartolare data dai titoli rilasciati in favore diquest’ultima società: e ciò conferma la correttezza della conclusione cuiè pervenuta la Corte di merito, secondo cui, come si è detto, l’odiernaricorrente aveva fatto questione della titolarità dei crediti portati dallecambiali agrarie.D’altro canto, la Corte di appello ha escluso sia stata provata lariscossione delle cambiali (evenienza, questa, da cui sarebbe dovutodiscendere l’accredito della somma di euro 1.704.873,54); non si vede,allora, nemmeno in linea astratta, quali precise conseguenze possanoderivare dall’errore qualificatorio in cui fosse incorsa la Corte di appello.Anche ad ammettere che il contratto di conto corrente regolasse inmodo autonomo le partite di credito e debito legate alle cambiali, èmancata la prova delle condizioni che, in forza di tale contratto,avrebbero potuto imporre l’accredito dell’importo rivendicato con l’attointroduttivo del giudizio.3. ― Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e l’omesso esame di atti e documenticirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussionetra le parti in relazione alla prova della sussistenza del credito azionatodal CAI.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia impropriamente«assegnato alla ricorrente l’onere della prova in ordine alle singoleposte di credito portate dalle cambiali agrarie, piuttosto che in ordineal saldo di conto corrente, in conseguenza dell’erronea qualificazionedella domanda attorea, e rigettato la domanda di pagamento perchénon provata».

Si censura inoltre la sentenza per violazione dell’art. 115c.p.c. e omesso esame dei documenti, avendo riguardo alla prova dellasussistenza e della quantificazione del credito vantata da CAI: provaintegrata anche dalle ammissioni provenienti dagli organi della stessaIl motivo è inammissibile.Sez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 7Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026Anzitutto, non è consentita, in sede di legittimità, la mescolanzae la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, n. 3 e n. 5,c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di leggee dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (Cass. 6 febbraio2024, n. 3397; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26874).

Peraltro, l’omessoesame è denunciato con riguardo ad «atti» e «documenti», e non già,come dovrebbe, a «fatti storici» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass.

Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).Le doglianze proposte non si traducono, d’altro canto, in efficacicensure quanto all’applicazione delle regole di riparto dell’onereprobatorio.

Deve premettersi che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.,è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 31 agosto 2020, n.18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n.15107).

Nel suo sviluppo argomentativo, il motivo di ricorso non spiegain qual modo la sentenza impugnata sia segnata da una siffattaviolazione o falsa applicazione del cit. art. 2697 c.c.: sintomaticamente,in ricorso il denunciato error iuris è correlato a un passaggio dellamotivazione della pronuncia di primo grado, laddove, come è noto, èestranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardipronunce diverse da quella impugnata, e, in particolare, la sentenza diprime cure quando sia impugnata quella d'appello (Cass. 25 settembre2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

È vero che, nelriassumere preliminarmente il motivo, la ricorrente, come si visto,imputa alla Corte territoriale di aver riversato su CAI la prova delle«singole poste di credito portate dalle cambiali agrarie», e non delSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 8Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026«saldo di conto corrente».

Nondimeno, questo accenno argomentativoappare privo di consistenza proprio in quanto la ricorrente non haaffatto dedotto, in ricorso, che la somma di euro 1.704.873,54rappresentava il saldo per essa attivo del conto corrente (e nonl’ammontare dei corrispettivi delle forniture garantite da cambialiagrarie che, secondo quanto dedotto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accreditarea CAI).

In altri termini, la deduzione dell’error iuris relativo all’onereprobatorio si fonda su di una prospettazione diversa da quella che, inbase alle indicazioni contenute nel ricorso per cassazione, risultavaessere stata posta a fondamento della domanda attrice: infatti, dalnominato ricorso non emerge che l’odierna istante abbia fattoquestione, in sede di merito, del saldo del rapporto di conto corrente:saldo che la controricorrente ha asserito, del resto, essere passivo, perCAI, per l’ammontare di euro 51.114.055,85 (di gran lunga superioreall’importo preteso con la citazione introduttiva del giudizio).

Occorre indefinitiva riconoscere essere corretta la conclusione cui è pervenuta laCorte di appello: poiché la controversia riguardava i corrispettivi dapagare per le singole forniture, competeva a CAI dimostrare il fatto che,in base alla sua stessa ricostruzione, giustificava l’accreditamento deirelativi importi, e cioè la riscossione delle cambiali.A prescindere dai profili di mescolanza che presenta il motivo, èda ritenere comunque inammissibile la censura diretta a confutarel’accertamento di fatto della Corte di merito quanto ai presuppostilegittimanti l’accredito degli importi a CAI.

La ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.: ma per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza cheSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 9Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talesettembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016; cfr. pureCass. 14 aprile 2025, n. 9731).Allo stesso modo, e sempre volendo prescindere dalla irritualesovrapposizione delle censure, non è consentita in questa sede alcunarevisione del giudizio di fatto con cui la Corte territoriale haespressamente escluso «alcuna ammissione della convenuta ex art.115 c.p.c.».

Infatti, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto producel'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680).

Inparticolare, l’accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte,è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per viziodi motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490): vizio nella fattispecienemmeno dedotto.4. ― Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1713 c.c..

Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenutoinammissibile la domanda di rendiconto avanzata dal CAI nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancanza di prova dell’esecuzione delmandato: si deduce che nel caso in esame l’obbligo di rendiconto erada considerarsi comunque esistente per effetto della cessazione delrapporto, essendo stata la mandataria sottoposta a proceduraconcorsuale.Il motivo appare fondato.La Corte di appello, con riguardo alla domanda subordinata, ha inSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 10Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026sintesi osservato che l'obbligo di rendiconto diviene attuale solo colcompimento del mandato e che l'attrice aveva dedotto di non conosceregli esiti e la sorte dei recuperi afferenti le cambiali, «onde in nessunmodo poteva dirsi legittimata l'azione di rendiconto».Sul punto la pronuncia non risulta conforme al diritto, in quanto,in modo contraddittorio, essa esclude l’obbligo del rendiconto cui ètenuto il mandatario in ragione della mancata rappresentazione, daparte del mandante, dei fatti di cui dovrebbe rendere conto proprio ilmandatario.

È infatti il mandatario convenuto con l’azione di rendicontoa dover fornire la prova di tutti gli elementi di fatto sulle modalitàesecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione aifini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazionee di condotta prescritti dagli artt. 1710 ss. c.c. (Cass. 17 aprile 2024,n. 10479; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2428).

L’affermazione di CAI di«non conoscere gli esiti e la sorte dei recuperi afferenti le cambiali» nonpuò pertanto assurgere a fatto impeditivo del diritto al rendiconto,costituendo, all’opposto, espressione di quella condizione di mancataconoscenza, in capo al mandante, dell’operato del mandatario che l’art.1713 c.c. mira a rimuovere attraverso la previsione dell’obbligo direndere il conto.

D’altro canto, è pacifico, in causa, che il mandato abbiaavuto esecuzione (discutendosi solo se lo sia stato in modo diligente,tale da escludere l’inadempimento del mandatario): ebbene,l’obbligazione del mandatario prevista dall'art. 1713 cit., di rendere ilconto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogoin cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stessogiustifichi in che modo abbia svolto la sua opera (Cass. 22 agosto 1985,n. 4480; Cass. 27 aprile 1982, n. 2634).

Quel che rileva, ai presentifini, è dunque l’esecuzione del mandato (anche se ― è opportunosegnalare ― l’obbligo di rendiconto si configura in ogni altra ipotesi incui il mandatario cessa di essere tenuto al compimento dell’attivitàgestoria, come quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o quando viSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 11Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026sia stata la revoca del mandato: Cass. 11 agosto 2000, n. 10739).5. ― Il quarto mezzo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 e 2042 c.c..

Secondo la parte istante, la Corte di meritoavrebbe erroneamente affermato che in presenza di un’azione tipicanon sia possibile agire contestualmente con domanda ex art. 2041 c.c.;viene rilevato che la natura residuale dell’azione di arricchimentoconsente la proposizione della stessa nel medesimo processo in viagradata e subordinata al rigetto dell’azione tipica.Il motivo, che aggredisce la pronuncia nella parte in cui havalorizzato il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento,reputandola inammissibile in presenza di un’azione tipica, «aprescindere dalla sua fondatezza o meno nel merito», resta assorbito.6. ― In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è cassata conrinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, che, in diversacomposizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.MLa Corteaccoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili i primi due edichiara assorbito quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, chegiudicherà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 12P.Q.MLa Corteaccoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili i primi due edichiara assorbito quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, chegiudicherà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 203 R.G. anno  2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Avellinosoc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa,rappresentatala e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontropreventivo, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale dei beni ceduti ai creditori dellapreventivo;intimataavverso la sentenza n. 426/2024 depositata il 14 maggio 2024 dellaSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte di appello di Salerno.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─  Con citazione notificata il 12 ottobre 2013, Consorzio AgrarioInterprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] e Avellino soc. coop. a r.l. inliquidazione coatta amministrativa ― d’ora in poi anche CAI ― haconvenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] inconcordato preventivo ― di seguito pure [OSCURATO:PERSONA] ― rassegnandoconclusioni che possono così riassumersi: accertare e dichiarare latitolarità da parte del Consorzio dei crediti garantiti attraverso cambialiagrarie rilasciate dai clienti dello stesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per mercifornite dal medesimo Consorzio; accertare e dichiarare il diritto dicredito di euro 1.704.873,54, ovvero di quella diversa somma che saràaccertata in corso di causa, in capo all’attore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della detta somma di euro1.704.873,54, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, in casodi contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], accertare e dichiarare l’obbligo dellamedesima al rendiconto rispetto a tutte le operazioni di credito gestitein nome proprio nell’interesse di CAI, «con specifica indicazione dellesingole posizioni creditorie e l’esito dei procedimenti di recupero creditointrapresi» da [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei Consorzi, con condanna alpagamento delle somme recuperate e non accreditate al Consorzio sulconto dare-avere n. 99305; in via subordinata, in caso di contestazionedella titolarità del credito gestito da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Consorzio,accertare e dichiarare l’indebito arricchimento da parte dellasomma di euro 1.704.873,54, addebitata illegittimamente sul contodare-avere n. 99305 e relativa alle cambiali agrarie rilasciate a favoreSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026della stessa [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di merci ed attrezzature acquistate pressoil Consorzio da parte di terzi soci del consorzio e per l’effetto condannarela [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommadi euro 1.704.873,54, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quelladiversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito direndiconto e consulenza  tecnico contabile.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], ammessa al concordato preventivo, ed èstata disposta la chiamata in causa dell’organo di liquidazione giudizialedei beni ceduti ai creditori della detta [OSCURATO:PERSONA], il quale si è purecostituito.Parte attrice aveva rappresentato modalità di contabilizzazionedei rapporti di dare avere intrattenuti negli anni con [OSCURATO:PERSONA] su di unconto dedicato dove venivano annotate le partite di credito e di debitoin funzione dei reciproci rapporti contrattuali; l’istante CAI avevaassunto che erano intervenuti accordi in forza dei quali i clienti terzi,soci consorziati, ricevevano merci da esso procurati per il cuicorrispettivo erano rilasciate cambiali agrarie in favore di [OSCURATO:PERSONA]; CAI,che si accollava le eventuali perdite per l'insoluto, faceva affluire i titolicambiari sul conto in accredito per la rilevazione pro solvendo. Allascadenza, in caso di insoluto, [OSCURATO:PERSONA] operava l'addebito a CAI per lespese; in caso di pagamento, invece, [OSCURATO:PERSONA] accreditava il controvalorenetto recuperato a CAI. Con l’avvio delle procedure concorsuali questaprassi era venuta meno e il Consorzio attore aveva lamentato diignorare quali crediti fossero stati effettivamente riscossi.Il Tribunale di Salerno ha respinto le domande attrici.2. ─ CAI ha impugnato la sentenza di primo grado.Nella resistenza delle altre due parti del giudizio, la Corte diappello di Salerno, con sentenza del 14 maggio 2024, ha rigettato ilgravame.3. ― Ricorre per cassazione con quattro motivi CAI. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria.Sez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Occorre prendere atto di una eccezione di giudicato esternoformulata da [OSCURATO:PERSONA], relativa a decisione di omologa del concordato concessio bonorum, da cui si ricaverebbe un credito della stessasomma di euro 51.114.055,85; importo che — a detta della stessacontroricorrente — ricomprenderebbe la partita degli insoluti per euro1.750.313,69.Al di là di ogni ulteriore considerazione, [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcunadocumentazione della detta pronuncia: ora, affinché il giudicato esternopossa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezzadella sua formazione deve essere provata attraverso la produzione dellasentenza, completa della motivazione, posta a fondamentodell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art.124 disp. att. c.p.c. (Cass. 29 novembre 2017, n. 28515; Cass. 24novembre 2008, n. 27881).2. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 1235/1948 e la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 e dell’ art. 132 c.p.c.. Si censura la sentenzadella Corte di appello di Salerno in ragione dell’inesatta rilevazione delcontenuto della domanda. Secondo il Consorzio ricorrente, il Giudicedistrettuale, incentrando la sua analisi sulla formulazione delleconclusioni rassegnate, avrebbe impropriamente escluso che il dirittoazionato dal CAI fosse fondato sul rapporto di conto corrente intercorsotra i due enti: dalla considerazione «atomistica» delle singole cambialiagrarie la Corte di appello avrebbe fatto discendere il rigetto delladomanda per mancato deposito delle singole cambiali agrarie: il creditoazionato dalla ricorrente sarebbe di contro «rappresentato dal saldo diconto corrente alla data di cessazione del rapporto così comecomunicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]». In tal senso, si sarebbe determinatoun vizio attinente alla individuazione del petitum con conseguenteSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 4Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Secondo la ricorrente, le modalità di svolgimento del rapporto tragli imprenditori agricoli, CAI (quale consorzio di primo livello) e [OSCURATO:PERSONA](quale consorzio di secondo livello, cui partecipava, appunto, lo stessoCAI), erano le seguenti. CAI riceveva da [OSCURATO:PERSONA] il bene da cedere alsingolo imprenditore agricolo consorziato; [OSCURATO:PERSONA] conseguentementeannotava il costo della fornitura a debito di CAI; questa trasferiva i beniall’imprenditore il quale, a fronte della fornitura eseguita, rilasciavacambiale agraria in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo della merce; ricevutoil pagamento, [OSCURATO:PERSONA] annotava a credito di CAI l’importo riscosso(portato dalla cambiale), sicché il debito annotato inizialmente sielideva col credito di cui a questa seconda annotazione; nel caso in cuil’imprenditore consorziato non avesse onorato la cambiale allascadenza, [OSCURATO:PERSONA] procedeva al recupero coattivo del credito azionandola cambiale agraria; quando la procedura di recupero si concludeva consuccesso risultava annotato a credito di CAI l’importo del pagamento,determinandosi quell’effetto di elisione di cui si è detto; in casocontrario, nella contabilizzazione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e CAI, restavaappostato a debito di quest’ultima il prezzo della fornitura, maggioratodelle spese affrontate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per il recupero del credito; nelrapporto tra CAI e imprenditore, invece, la prima risultava creditrice neiconfronti del secondo per il medesimo importo.L’iniziativa giudiziale di CAI troverebbe dunque ragione in ciò: dalmomento dell’apertura della procedura di concordato [OSCURATO:PERSONA] non avevapiù rendicontato le sue attività di recupero dei crediti. CAI deduce diaver per tale ragione «richiesto il rendiconto delle partite ancora aperterappresentate dalle cambiali consegnate dal CAI alla [OSCURATO:PERSONA] e da questerecuperate ma non annotate nel rapporto di conto corrente». Assumeche tra essa istante e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero intercorsi rapporti di mandatoregolati in conto corrente ordinario; deduce che «[i]l prospettatomeccanismo di relazione delle reciproche partite di credito-debitoSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 5Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026derivanti dalle forniture di beni e servizi da parte di Federconsorzi a CAIesclude di ipotizzare una modalità di regolazione delle reciproche partitediversa dalla compensazione in conto corrente». Nella prospettazionequanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accreditare all’odierna ricorrente inragione della richiamata regolamentazione del rapporto.C’è da dire che il Tribunale aveva qualificato la domandaprincipale di CAI «in termini contrattuali di accertamento della titolaritàdel credito e di esatto adempimento del mandato» e che la Corte diappello ha confermato tale impostazione osservando come CAI avesseespressamente asserito che, indipendentemente dalla titolarità formalederivante dal titolo cambiario emesso, essa era il soggetto cui andavaimputato il credito; ne ha tratto la conclusione che l’azione non erabasata sul rapporto di conto corrente; infatti ― ha precisato ―nell’azione basata sul conto corrente è incontrovertibile la riferibilitàdella partita di debito o credito iscritta nel conto di gestione e leannotazioni hanno una valenza meramente contabile, mentre nel casodi specie veniva «in primo luogo contestata la titolarità del credito daiscrivere nel conto». Ha precisato che, non avendo allegato e provatola riscossione delle cambiali, CAI «non aveva titolo per chiedere almandatario il pagamento netto» di quanto da questo incassato.Tanto detto, il motivo è inammissibile.Se l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata sul rapporto di contocorrente in quanto tale, l’odierna istante avrebbe dovuto pretenderenon già l’ammontare di quanto, in tesi, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mancato diaccreditargli, quanto, piuttosto, il saldo del conto esigibile alla scadenzastabilita, giusta l’art. 1823, comma 2, c.c.. Poiché CAI ha lamentato ilmancato accreditamento dell’importo sopra indicato di euro1.704.873,54, senza precisare alcunché quanto al saldo complessivodel rapporto di conto corrente,  essa ha evidentemente inteso far valerein giudizio i diritti di credito, aventi ad oggetto corrispettivi per fornitureSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 6Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026recuperati da [OSCURATO:PERSONA], discendenti da un accordo che avrebbe dovutosuperare l’evidenza cartolare data dai titoli rilasciati in favore diquest’ultima società: e ciò conferma la correttezza della conclusione cuiè pervenuta la Corte di merito, secondo cui, come si è detto, l’odiernaricorrente aveva fatto questione della titolarità dei crediti portati dallecambiali agrarie.D’altro canto, la Corte di appello ha escluso sia stata provata lariscossione delle cambiali (evenienza, questa, da cui sarebbe dovutodiscendere l’accredito della somma di euro 1.704.873,54); non si vede,allora, nemmeno in linea astratta, quali precise conseguenze possanoderivare dall’errore qualificatorio in cui fosse incorsa la Corte di appello.Anche ad ammettere che il contratto di conto corrente regolasse inmodo autonomo le partite di credito e debito legate alle cambiali, èmancata la prova delle condizioni che, in forza di tale contratto,avrebbero potuto imporre l’accredito dell’importo rivendicato con l’attointroduttivo del giudizio.3. ― Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e l’omesso esame di atti e documenticirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussionetra le parti in relazione alla prova della sussistenza del credito azionatodal CAI. Si lamenta che la Corte territoriale abbia impropriamente«assegnato alla ricorrente l’onere della prova in ordine alle singoleposte di credito portate dalle cambiali agrarie, piuttosto che in ordineal saldo di conto corrente, in conseguenza dell’erronea qualificazionedella domanda attorea, e rigettato la domanda di pagamento perchénon provata». Si censura inoltre la sentenza per violazione dell’art. 115c.p.c. e omesso esame dei documenti, avendo riguardo alla prova dellasussistenza e della quantificazione del credito vantata da CAI: provaintegrata anche dalle ammissioni provenienti dagli organi della stessaIl motivo è inammissibile.Sez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 7Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026Anzitutto, non è consentita, in sede di legittimità, la mescolanzae la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, n. 3 e n. 5,c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di leggee dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (Cass. 6 febbraio2024, n. 3397; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26874). Peraltro, l’omessoesame è denunciato con riguardo ad «atti» e «documenti», e non già,come dovrebbe, a «fatti storici» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).Le doglianze proposte non si traducono, d’altro canto, in efficacicensure quanto all’applicazione delle regole di riparto dell’onereprobatorio. Deve premettersi che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.,è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 31 agosto 2020, n.18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n.15107). Nel suo sviluppo argomentativo, il motivo di ricorso non spiegain qual modo la sentenza impugnata sia segnata da una siffattaviolazione o falsa applicazione del cit. art. 2697 c.c.: sintomaticamente,in ricorso il denunciato error iuris è correlato a un passaggio dellamotivazione della pronuncia di primo grado, laddove, come è noto, èestranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardipronunce diverse da quella impugnata, e, in particolare, la sentenza diprime cure quando sia impugnata quella d'appello (Cass. 25 settembre2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). È vero che, nelriassumere preliminarmente il motivo, la ricorrente, come si visto,imputa alla Corte territoriale di aver riversato su CAI la prova delle«singole poste di credito portate dalle cambiali agrarie», e non delSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 8Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026«saldo di conto corrente». Nondimeno, questo accenno argomentativoappare privo di consistenza proprio in quanto la ricorrente non haaffatto dedotto, in ricorso, che la somma di euro 1.704.873,54rappresentava il saldo per essa attivo del conto corrente (e nonl’ammontare dei corrispettivi delle forniture garantite da cambialiagrarie che, secondo quanto dedotto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accreditarea CAI). In altri termini, la deduzione dell’error iuris relativo all’onereprobatorio si fonda su di una prospettazione diversa da quella che, inbase alle indicazioni contenute nel ricorso per cassazione, risultavaessere stata posta a fondamento della domanda attrice: infatti, dalnominato ricorso non emerge che l’odierna istante abbia fattoquestione, in sede di merito, del saldo del rapporto di conto corrente:saldo che la controricorrente ha asserito, del resto, essere passivo, perCAI, per l’ammontare di euro 51.114.055,85 (di gran lunga superioreall’importo preteso con la citazione introduttiva del giudizio). Occorre indefinitiva riconoscere essere corretta la conclusione cui è pervenuta laCorte di appello: poiché la controversia riguardava i corrispettivi dapagare per le singole forniture, competeva a CAI dimostrare il fatto che,in base alla sua stessa ricostruzione, giustificava l’accreditamento deirelativi importi, e cioè la riscossione delle cambiali.A prescindere dai profili di mescolanza che presenta il motivo, èda ritenere comunque inammissibile la censura diretta a confutarel’accertamento di fatto della Corte di merito quanto ai presuppostilegittimanti l’accredito degli importi a CAI. La ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.: ma  per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza cheSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 9Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talesettembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n.  16016; cfr. pureCass. 14 aprile 2025, n. 9731).Allo stesso modo, e sempre volendo prescindere dalla irritualesovrapposizione delle censure, non è consentita in questa sede alcunarevisione del giudizio di fatto con cui la Corte territoriale haespressamente escluso «alcuna ammissione della convenuta ex art.115 c.p.c.». Infatti, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto producel'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680). Inparticolare, l’accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte,è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per viziodi motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490): vizio nella fattispecienemmeno dedotto.4. ― Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1713 c.c.. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenutoinammissibile la domanda di rendiconto avanzata dal CAI nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancanza di prova dell’esecuzione delmandato: si deduce che nel caso in esame l’obbligo di rendiconto erada considerarsi comunque esistente per effetto della cessazione delrapporto, essendo stata la mandataria sottoposta a proceduraconcorsuale.Il motivo appare fondato.La Corte di appello, con riguardo alla domanda subordinata, ha inSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 10Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026sintesi osservato che l'obbligo di rendiconto diviene attuale solo colcompimento del mandato e che l'attrice aveva dedotto di non conosceregli esiti e la sorte dei recuperi afferenti le cambiali, «onde in nessunmodo poteva dirsi legittimata l'azione di rendiconto».Sul punto la pronuncia non risulta conforme al diritto, in quanto,in modo contraddittorio, essa esclude l’obbligo del rendiconto cui ètenuto il mandatario in ragione della mancata rappresentazione, daparte del mandante, dei fatti di cui dovrebbe rendere conto proprio ilmandatario. È infatti il mandatario convenuto con l’azione di rendicontoa dover fornire la prova di tutti gli elementi di fatto sulle modalitàesecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione aifini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazionee di condotta prescritti dagli artt. 1710 ss. c.c. (Cass. 17 aprile 2024,n. 10479; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2428). L’affermazione di CAI di«non conoscere gli esiti e la sorte dei recuperi afferenti le cambiali» nonpuò pertanto assurgere a fatto impeditivo del diritto al rendiconto,costituendo, all’opposto, espressione di quella condizione di mancataconoscenza, in capo al mandante, dell’operato del mandatario che l’art.1713 c.c. mira a rimuovere attraverso la previsione dell’obbligo direndere il conto. D’altro canto, è pacifico, in causa, che il mandato abbiaavuto esecuzione (discutendosi solo se lo sia stato in modo diligente,tale da escludere l’inadempimento del mandatario): ebbene,l’obbligazione del mandatario prevista dall'art. 1713 cit., di rendere ilconto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogoin cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stessogiustifichi in che modo abbia svolto la sua opera (Cass. 22 agosto 1985,n. 4480; Cass. 27 aprile 1982, n. 2634). Quel che rileva, ai presentifini, è dunque l’esecuzione del mandato (anche se ― è opportunosegnalare ― l’obbligo di rendiconto si configura in ogni altra ipotesi incui il mandatario cessa di essere tenuto al compimento dell’attivitàgestoria, come quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o quando viSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 11Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026sia stata la revoca del mandato: Cass. 11 agosto 2000, n. 10739).5. ― Il quarto mezzo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 e 2042 c.c.. Secondo la parte istante, la Corte di meritoavrebbe erroneamente affermato che in presenza di un’azione tipicanon sia possibile agire contestualmente con domanda ex art. 2041 c.c.;viene rilevato che la natura residuale dell’azione di arricchimentoconsente la proposizione della stessa nel medesimo processo in viagradata e subordinata al rigetto dell’azione tipica.Il motivo, che aggredisce la pronuncia nella parte in cui havalorizzato il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento,reputandola inammissibile in presenza di un’azione tipica, «aprescindere dalla sua fondatezza o meno nel merito», resta assorbito.6. ― In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è cassata conrinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, che, in diversacomposizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimitàNumero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:ConsorziMauro [OSCURATO:PERSONA] agrari –RapportiRosario [OSCURATO:PERSONA] Consigliere regolati damandato –[OSCURATO:PERSONA] delrendicontoMassimo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 203 R.G. anno  2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Avellinosoc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa,rappresentatala e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontropreventivo, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale dei beni ceduti ai creditori dellapreventivo;intimataavverso la sentenza n. 426/2024 depositata il 14 maggio 2024 dellaSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte di appello di Salerno.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─  Con citazione notificata il 12 ottobre 2013, Consorzio AgrarioInterprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] e Avellino soc. coop. a r.l. inliquidazione coatta amministrativa ― d’ora in poi anche CAI ― haconvenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] inconcordato preventivo ― di seguito pure [OSCURATO:PERSONA] ― rassegnandoconclusioni che possono così riassumersi: accertare e dichiarare latitolarità da parte del Consorzio dei crediti garantiti attraverso cambialiagrarie rilasciate dai clienti dello stesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per mercifornite dal medesimo Consorzio; accertare e dichiarare il diritto dicredito di euro 1.704.873,54, ovvero di quella diversa somma che saràaccertata in corso di causa, in capo all’attore, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della detta somma di euro1.704.873,54, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, in casodi contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], accertare e dichiarare l’obbligo dellamedesima al rendiconto rispetto a tutte le operazioni di credito gestitein nome proprio nell’interesse di CAI, «con specifica indicazione dellesingole posizioni creditorie e l’esito dei procedimenti di recupero creditointrapresi» da [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei Consorzi, con condanna alpagamento delle somme recuperate e non accreditate al Consorzio sulconto dare-avere n. 99305; in via subordinata, in caso di contestazionedella titolarità del credito gestito da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Consorzio,accertare e dichiarare l’indebito arricchimento da parte dellasomma di euro 1.704.873,54, addebitata illegittimamente sul contodare-avere n. 99305 e relativa alle cambiali agrarie rilasciate a favoreSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026della stessa [OSCURATO:PERSONA] a garanzia di merci ed attrezzature acquistate pressoil Consorzio da parte di terzi soci del consorzio e per l’effetto condannarela [OSCURATO:PERSONA] Italiana dei [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della sommadi euro 1.704.873,54, oltre interessi e rivalutazione, ovvero di quelladiversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito direndiconto e consulenza  tecnico contabile.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], ammessa al concordato preventivo, ed èstata disposta la chiamata in causa dell’organo di liquidazione giudizialedei beni ceduti ai creditori della detta [OSCURATO:PERSONA], il quale si è purecostituito.Parte attrice aveva rappresentato modalità di contabilizzazionedei rapporti di dare avere intrattenuti negli anni con [OSCURATO:PERSONA] su di unconto dedicato dove venivano annotate le partite di credito e di debitoin funzione dei reciproci rapporti contrattuali; l’istante CAI avevaassunto che erano intervenuti accordi in forza dei quali i clienti terzi,soci consorziati, ricevevano merci da esso procurati per il cuicorrispettivo erano rilasciate cambiali agrarie in favore di [OSCURATO:PERSONA]; CAI,che si accollava le eventuali perdite per l'insoluto, faceva affluire i titolicambiari sul conto in accredito per la rilevazione pro solvendo. Allascadenza, in caso di insoluto, [OSCURATO:PERSONA] operava l'addebito a CAI per lespese; in caso di pagamento, invece, [OSCURATO:PERSONA] accreditava il controvalorenetto recuperato a CAI. Con l’avvio delle procedure concorsuali questaprassi era venuta meno e il Consorzio attore aveva lamentato diignorare quali crediti fossero stati effettivamente riscossi.Il Tribunale di Salerno ha respinto le domande attrici.2. ─ CAI ha impugnato la sentenza di primo grado.Nella resistenza delle altre due parti del giudizio, la Corte diappello di Salerno, con sentenza del 14 maggio 2024, ha rigettato ilgravame.3. ― Ricorre per cassazione con quattro motivi CAI. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria.Sez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Occorre prendere atto di una eccezione di giudicato esternoformulata da [OSCURATO:PERSONA], relativa a decisione di omologa del concordato concessio bonorum, da cui si ricaverebbe un credito della stessasomma di euro 51.114.055,85; importo che — a detta della stessacontroricorrente — ricomprenderebbe la partita degli insoluti per euro1.750.313,69.Al di là di ogni ulteriore considerazione, [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcunadocumentazione della detta pronuncia: ora, affinché il giudicato esternopossa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezzadella sua formazione deve essere provata attraverso la produzione dellasentenza, completa della motivazione, posta a fondamentodell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art.124 disp. att. c.p.c. (Cass. 29 novembre 2017, n. 28515; Cass. 24novembre 2008, n. 27881).2. ― Col primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 1235/1948 e la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 e dell’ art. 132 c.p.c.. Si censura la sentenzadella Corte di appello di Salerno in ragione dell’inesatta rilevazione delcontenuto della domanda. Secondo il Consorzio ricorrente, il Giudicedistrettuale, incentrando la sua analisi sulla formulazione delleconclusioni rassegnate, avrebbe impropriamente escluso che il dirittoazionato dal CAI fosse fondato sul rapporto di conto corrente intercorsotra i due enti: dalla considerazione «atomistica» delle singole cambialiagrarie la Corte di appello avrebbe fatto discendere il rigetto delladomanda per mancato deposito delle singole cambiali agrarie: il creditoazionato dalla ricorrente sarebbe di contro «rappresentato dal saldo diconto corrente alla data di cessazione del rapporto così comecomunicato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]». In tal senso, si sarebbe determinatoun vizio attinente alla individuazione del petitum con conseguenteSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 4Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Secondo la ricorrente, le modalità di svolgimento del rapporto tragli imprenditori agricoli, CAI (quale consorzio di primo livello) e [OSCURATO:PERSONA](quale consorzio di secondo livello, cui partecipava, appunto, lo stessoCAI), erano le seguenti. CAI riceveva da [OSCURATO:PERSONA] il bene da cedere alsingolo imprenditore agricolo consorziato; [OSCURATO:PERSONA] conseguentementeannotava il costo della fornitura a debito di CAI; questa trasferiva i beniall’imprenditore il quale, a fronte della fornitura eseguita, rilasciavacambiale agraria in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo della merce; ricevutoil pagamento, [OSCURATO:PERSONA] annotava a credito di CAI l’importo riscosso(portato dalla cambiale), sicché il debito annotato inizialmente sielideva col credito di cui a questa seconda annotazione; nel caso in cuil’imprenditore consorziato non avesse onorato la cambiale allascadenza, [OSCURATO:PERSONA] procedeva al recupero coattivo del credito azionandola cambiale agraria; quando la procedura di recupero si concludeva consuccesso risultava annotato a credito di CAI l’importo del pagamento,determinandosi quell’effetto di elisione di cui si è detto; in casocontrario, nella contabilizzazione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e CAI, restavaappostato a debito di quest’ultima il prezzo della fornitura, maggioratodelle spese affrontate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per il recupero del credito; nelrapporto tra CAI e imprenditore, invece, la prima risultava creditrice neiconfronti del secondo per il medesimo importo.L’iniziativa giudiziale di CAI troverebbe dunque ragione in ciò: dalmomento dell’apertura della procedura di concordato [OSCURATO:PERSONA] non avevapiù rendicontato le sue attività di recupero dei crediti. CAI deduce diaver per tale ragione «richiesto il rendiconto delle partite ancora aperterappresentate dalle cambiali consegnate dal CAI alla [OSCURATO:PERSONA] e da questerecuperate ma non annotate nel rapporto di conto corrente». Assumeche tra essa istante e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero intercorsi rapporti di mandatoregolati in conto corrente ordinario; deduce che «[i]l prospettatomeccanismo di relazione delle reciproche partite di credito-debitoSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 5Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026derivanti dalle forniture di beni e servizi da parte di Federconsorzi a CAIesclude di ipotizzare una modalità di regolazione delle reciproche partitediversa dalla compensazione in conto corrente». Nella prospettazionequanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accreditare all’odierna ricorrente inragione della richiamata regolamentazione del rapporto.C’è da dire che il Tribunale aveva qualificato la domandaprincipale di CAI «in termini contrattuali di accertamento della titolaritàdel credito e di esatto adempimento del mandato» e che la Corte diappello ha confermato tale impostazione osservando come CAI avesseespressamente asserito che, indipendentemente dalla titolarità formalederivante dal titolo cambiario emesso, essa era il soggetto cui andavaimputato il credito; ne ha tratto la conclusione che l’azione non erabasata sul rapporto di conto corrente; infatti ― ha precisato ―nell’azione basata sul conto corrente è incontrovertibile la riferibilitàdella partita di debito o credito iscritta nel conto di gestione e leannotazioni hanno una valenza meramente contabile, mentre nel casodi specie veniva «in primo luogo contestata la titolarità del credito daiscrivere nel conto». Ha precisato che, non avendo allegato e provatola riscossione delle cambiali, CAI «non aveva titolo per chiedere almandatario il pagamento netto» di quanto da questo incassato.Tanto detto, il motivo è inammissibile.Se l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata sul rapporto di contocorrente in quanto tale, l’odierna istante avrebbe dovuto pretenderenon già l’ammontare di quanto, in tesi, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mancato diaccreditargli, quanto, piuttosto, il saldo del conto esigibile alla scadenzastabilita, giusta l’art. 1823, comma 2, c.c.. Poiché CAI ha lamentato ilmancato accreditamento dell’importo sopra indicato di euro1.704.873,54, senza precisare alcunché quanto al saldo complessivodel rapporto di conto corrente,  essa ha evidentemente inteso far valerein giudizio i diritti di credito, aventi ad oggetto corrispettivi per fornitureSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 6Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026recuperati da [OSCURATO:PERSONA], discendenti da un accordo che avrebbe dovutosuperare l’evidenza cartolare data dai titoli rilasciati in favore diquest’ultima società: e ciò conferma la correttezza della conclusione cuiè pervenuta la Corte di merito, secondo cui, come si è detto, l’odiernaricorrente aveva fatto questione della titolarità dei crediti portati dallecambiali agrarie.D’altro canto, la Corte di appello ha escluso sia stata provata lariscossione delle cambiali (evenienza, questa, da cui sarebbe dovutodiscendere l’accredito della somma di euro 1.704.873,54); non si vede,allora, nemmeno in linea astratta, quali precise conseguenze possanoderivare dall’errore qualificatorio in cui fosse incorsa la Corte di appello.Anche ad ammettere che il contratto di conto corrente regolasse inmodo autonomo le partite di credito e debito legate alle cambiali, èmancata la prova delle condizioni che, in forza di tale contratto,avrebbero potuto imporre l’accredito dell’importo rivendicato con l’attointroduttivo del giudizio.3. ― Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e l’omesso esame di atti e documenticirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussionetra le parti in relazione alla prova della sussistenza del credito azionatodal CAI. Si lamenta che la Corte territoriale abbia impropriamente«assegnato alla ricorrente l’onere della prova in ordine alle singoleposte di credito portate dalle cambiali agrarie, piuttosto che in ordineal saldo di conto corrente, in conseguenza dell’erronea qualificazionedella domanda attorea, e rigettato la domanda di pagamento perchénon provata». Si censura inoltre la sentenza per violazione dell’art. 115c.p.c. e omesso esame dei documenti, avendo riguardo alla prova dellasussistenza e della quantificazione del credito vantata da CAI: provaintegrata anche dalle ammissioni provenienti dagli organi della stessaIl motivo è inammissibile.Sez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 7Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026Anzitutto, non è consentita, in sede di legittimità, la mescolanzae la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, n. 3 e n. 5,c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di leggee dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (Cass. 6 febbraio2024, n. 3397; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26874). Peraltro, l’omessoesame è denunciato con riguardo ad «atti» e «documenti», e non già,come dovrebbe, a «fatti storici» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053;Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).Le doglianze proposte non si traducono, d’altro canto, in efficacicensure quanto all’applicazione delle regole di riparto dell’onereprobatorio. Deve premettersi che la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.,è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 31 agosto 2020, n.18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n.15107). Nel suo sviluppo argomentativo, il motivo di ricorso non spiegain qual modo la sentenza impugnata sia segnata da una siffattaviolazione o falsa applicazione del cit. art. 2697 c.c.: sintomaticamente,in ricorso il denunciato error iuris è correlato a un passaggio dellamotivazione della pronuncia di primo grado, laddove, come è noto, èestranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardipronunce diverse da quella impugnata, e, in particolare, la sentenza diprime cure quando sia impugnata quella d'appello (Cass. 25 settembre2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). È vero che, nelriassumere preliminarmente il motivo, la ricorrente, come si visto,imputa alla Corte territoriale di aver riversato su CAI la prova delle«singole poste di credito portate dalle cambiali agrarie», e non delSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 8Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026«saldo di conto corrente». Nondimeno, questo accenno argomentativoappare privo di consistenza proprio in quanto la ricorrente non haaffatto dedotto, in ricorso, che la somma di euro 1.704.873,54rappresentava il saldo per essa attivo del conto corrente (e nonl’ammontare dei corrispettivi delle forniture garantite da cambialiagrarie che, secondo quanto dedotto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accreditarea CAI). In altri termini, la deduzione dell’error iuris relativo all’onereprobatorio si fonda su di una prospettazione diversa da quella che, inbase alle indicazioni contenute nel ricorso per cassazione, risultavaessere stata posta a fondamento della domanda attrice: infatti, dalnominato ricorso non emerge che l’odierna istante abbia fattoquestione, in sede di merito, del saldo del rapporto di conto corrente:saldo che la controricorrente ha asserito, del resto, essere passivo, perCAI, per l’ammontare di euro 51.114.055,85 (di gran lunga superioreall’importo preteso con la citazione introduttiva del giudizio). Occorre indefinitiva riconoscere essere corretta la conclusione cui è pervenuta laCorte di appello: poiché la controversia riguardava i corrispettivi dapagare per le singole forniture, competeva a CAI dimostrare il fatto che,in base alla sua stessa ricostruzione, giustificava l’accreditamento deirelativi importi, e cioè la riscossione delle cambiali.A prescindere dai profili di mescolanza che presenta il motivo, èda ritenere comunque inammissibile la censura diretta a confutarel’accertamento di fatto della Corte di merito quanto ai presuppostilegittimanti l’accredito degli importi a CAI. La ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.: ma  per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità diricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza cheSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 9Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo talesettembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n.  16016; cfr. pureCass. 14 aprile 2025, n. 9731).Allo stesso modo, e sempre volendo prescindere dalla irritualesovrapposizione delle censure, non è consentita in questa sede alcunarevisione del giudizio di fatto con cui la Corte territoriale haespressamente escluso «alcuna ammissione della convenuta ex art.115 c.p.c.». Infatti, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente delquale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto producel'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680). Inparticolare, l’accertamento della sussistenza di una contestazioneovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte,è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per viziodi motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490): vizio nella fattispecienemmeno dedotto.4. ― Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 1713 c.c.. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenutoinammissibile la domanda di rendiconto avanzata dal CAI nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancanza di prova dell’esecuzione delmandato: si deduce che nel caso in esame l’obbligo di rendiconto erada considerarsi comunque esistente per effetto della cessazione delrapporto, essendo stata la mandataria sottoposta a proceduraconcorsuale.Il motivo appare fondato.La Corte di appello, con riguardo alla domanda subordinata, ha inSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 10Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026sintesi osservato che l'obbligo di rendiconto diviene attuale solo colcompimento del mandato e che l'attrice aveva dedotto di non conosceregli esiti e la sorte dei recuperi afferenti le cambiali, «onde in nessunmodo poteva dirsi legittimata l'azione di rendiconto».Sul punto la pronuncia non risulta conforme al diritto, in quanto,in modo contraddittorio, essa esclude l’obbligo del rendiconto cui ètenuto il mandatario in ragione della mancata rappresentazione, daparte del mandante, dei fatti di cui dovrebbe rendere conto proprio ilmandatario. È infatti il mandatario convenuto con l’azione di rendicontoa dover fornire la prova di tutti gli elementi di fatto sulle modalitàesecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione aifini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazionee di condotta prescritti dagli artt. 1710 ss. c.c. (Cass. 17 aprile 2024,n. 10479; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2428). L’affermazione di CAI di«non conoscere gli esiti e la sorte dei recuperi afferenti le cambiali» nonpuò pertanto assurgere a fatto impeditivo del diritto al rendiconto,costituendo, all’opposto, espressione di quella condizione di mancataconoscenza, in capo al mandante, dell’operato del mandatario che l’art.1713 c.c. mira a rimuovere attraverso la previsione dell’obbligo direndere il conto. D’altro canto, è pacifico, in causa, che il mandato abbiaavuto esecuzione (discutendosi solo se lo sia stato in modo diligente,tale da escludere l’inadempimento del mandatario): ebbene,l’obbligazione del mandatario prevista dall'art. 1713 cit., di rendere ilconto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogoin cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stessogiustifichi in che modo abbia svolto la sua opera (Cass. 22 agosto 1985,n. 4480; Cass. 27 aprile 1982, n. 2634). Quel che rileva, ai presentifini, è dunque l’esecuzione del mandato (anche se ― è opportunosegnalare ― l’obbligo di rendiconto si configura in ogni altra ipotesi incui il mandatario cessa di essere tenuto al compimento dell’attivitàgestoria, come quando si accerti l'impossibilità di eseguirla o quando viSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 11Numero registro generale 203/2025Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 7153/2026Data pubblicazione 25/03/2026sia stata la revoca del mandato: Cass. 11 agosto 2000, n. 10739).5. ― Il quarto mezzo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 e 2042 c.c.. Secondo la parte istante, la Corte di meritoavrebbe erroneamente affermato che in presenza di un’azione tipicanon sia possibile agire contestualmente con domanda ex art. 2041 c.c.;viene rilevato che la natura residuale dell’azione di arricchimentoconsente la proposizione della stessa nel medesimo processo in viagradata e subordinata al rigetto dell’azione tipica.Il motivo, che aggredisce la pronuncia nella parte in cui havalorizzato il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento,reputandola inammissibile in presenza di un’azione tipica, «aprescindere dalla sua fondatezza o meno nel merito», resta assorbito.6. ― In accoglimento del terzo motivo, la sentenza è cassata conrinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, che, in diversacomposizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.MLa  Corteaccoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili i primi due edichiara assorbito quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, chegiudicherà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 12P.Q.MLa  Corteaccoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili i primi due edichiara assorbito quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, chegiudicherà in diversa composizione e statuirà sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 203/2025camera di consiglio 23.2.2026 12
Sentenza Cassazione n. 07153/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris