Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22296/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1983 avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto ancora rileva, con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Milano, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 10750 del 20 gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 16 settembre 2022, riduceva la disposta confisca per equivalente in relazione al capo A) (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000) fino alla concorrenza della somma di euro 1.981.738,8, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 627, comma 3 cod. proc. pen. per inosservanza del dictum della Corte di cassazione in ordine all'oggetto di giudizio di rinvio, nonché per violazione dei principi delle Sezioni Unite sulla confisca per equivalente nel concorso di persone.

2.1.1. Evidenzia il ricorrente che l'annullamento è stata disposto in applicazione dei principi enunciati da Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali/

2.1.2. Lamenta il ricorrente l'erroneità del calcolo operato nella sentenza impugnata, come si desume anche dalla sentenza n. 2323 emessa in data 16 settembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, da cui emerge con chiarezza la progressiva migrazione dell'attività imprenditoriale della "Turbo 50", ossia dall'impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA], alle società successive costituite in concorso con altri soggetti (v. pag. 23 e pag. 24 della sentenza di primo grado), in considerazione anche delle tabelle predisposte dalla Guardia di Finanza.

2.1.2.1. In particolare, il ricorrente richiama la tabella da cui emerge che l'importo complessivo del debito tributario ammonta ad C 8.529.669,88, di cui C 4.513.032,33 riferito a imposte sui redditi ed IVA, costituente l'oggetto della confisca per equivalente (v. pag. 77 della sentenza di primo grado).

Premesso che l'impresa individuale è stata costituita nel 2002 e ha avuto una piena operatività sino al 2012, deduce il ricorrente che il debito tributario complessivo della "Turbo 50" ammonta a C 3.520.397,38, di cui C 1.559.856,55 riferito a imposte sui redditi e IVA, e che i debiti tributari sono maturati nei periodi di imposta dal 2006 al 2016„ periodo durante il quale si è verificata la progressiva trasformazione dell'assetto imprenditoriale (v. pag. 78 e pag. 80 della sentenza di primo grado) e che solo sino al 2013 l'attività era svolta esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]; a partire da tale anno il fatturato si riduce drasticamente e, parallelamente, inizia l'operatività delle società costituite in concorso con altri soggetti.

Evidenzia il ricorrente la data di costituzione delle società ed il relativo fatturato: la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", costituita il 6 luglio 2011, inizia la propria operatività nel 2012 con un fatturato di C 122.676, per poi crescere progressivamente: C 1.866.923 nel 2013, C 926.852 nel 2014, C 330.768 nel 2015, C 941.440 nel 2016, C 1.163.571 nel 2017, fino ad C 310.000 nel 2018; la 2"[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", costituita il 18 ottobre 2013, inizia la propria operatività nel 2014 con un fatturato di C 242.761, per poi crescere progressivamente ad C 663.328 nel 2015, C 1.259.373 nel 2016, C 1.286.725 nel 2017, C 638.053 nel 2018, fino ad C 324.372 nel 2019; la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", costituita il 22 novembre 2013, inizia la propria operatività nel 2014 di C 144.897, per poi crescere ad C 406.981 nel 2015 ed C 101.332 nel 2016.

Lamenta il ricorrente l'errore contenuto nella sentenza impugnata, errore da individuarsi nella duplicazione temporale del debito tributario avendo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] l'intero debito tributario essendo tale debito maturato dal 2006 al 2016, laddove una parte di quel debito si era formata nel periodo tra il 2013 e il 2016, quando aveva operato anche le indicate società.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine all'accertamento probatorio del profitto conseguito dal singolo concorrente nel periodo di concorso di persone.

Deduce il ricorrente la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione dell'importo della confisca per equivalente, in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Massini sopra citate e dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, comma 6, Cost., nonché in ordine all'omessa applicazione dei criteri di accertamento probatorio del profitto conseguito dal singolo concorrente nel concorso di persone nel reato.

Lamenta il ricorrente la enunciazione apodittica della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'individuazione della quota di arricchimento, all'accertamento probatorio della quota di profitto conseguita nel periodo in concorso, alla verifica dell'impossibilità di individuare la quota di arricchimento.

Evidenzia il ricorrente la contraddittorietà della motivazione che da un lato riconosce espressamente che l'impresa individuale "Turbo 50" non è mai cessata, dall'altra attribuisce l'intero debito tributario al solo [OSCURATO:PERSONA], osservando che, nel determinare l'importo della confisca per equivalente in C 1.981.738,80, la Corte ha violato il principio di proporzionalità che governa l'istituto della confisca per equivalente, avente natura eminentemente sanzionatoria.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

32. La Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 10750 del 20/01/2025, nell'annullare, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna emessa il 3 maggio 2024 dalla Corte di appello di Milano, rinviava per nuovo giudizio limitatamente alla disposta confisca per equivalente, richiamando i principi enunciati da Sez.

U Massini sopra ricordate.

2.1. In sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento, la Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 11 settembre 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 16 settembre 2022, riduceva la disposta confisca per equivalente in relazione al capo A) fino alla concorrenza della somma di euro 1.981.738,8, confermando nel resto.

2.2. In motivazione, la Corte di appello ha proceduto alla nuova quantificazione dell'ammontare della confisca disposta nei confronti dell'imputato con riferimento al reato di cui al capo A), ammontare già commisurato in euro 4.513.032,33, pari all'ammontare complessivo del debito tributario oggetto di contestazione, giungendo a determinare la somma di euro 1.981.738,8 quale imputabile al [OSCURATO:PERSONA].

3. Ciò premesso, inammissibili sono entrambi i motivi proposti, avendo la Corte d'appello, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, puntualmente dato conto dell'applicazione del dictum della Corte di cassazione nella sentenza di rinvio.

Va premesso, a tal riguardo, che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v.

Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).

Il ricorso si è sottratto all'onere di una completa e specifica indicazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, la citazione di alcuni brani dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349).

In definitiva, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/1/‹0/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

43.1. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha puntualmente osservato il dictum della Corte di cassazione in ordine all'oggetto dei giudizio di rinvio applicando i principi della giurisprudenza di legittimità sulla confisca per equivalente nel concorso di persone.

La Corte di appello, partendo dal dato sostanziale accertato, ha correttamente individuato nella somma di euro 1.559.856,55 la quota di arricchimento del solo [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'impresa individuale "Turbo 50 di [OSCURATO:PERSONA]" nella esclusiva titolarità del solo ricorrente.

Non essendo possibile individuare partitamente, sulla scorta dei dati sostanziali acquisiti irrevocabilmente, la quota di arricchimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle altre società amministrate dai correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha, quindi, proceduto al criterio della ripartizione in parti uguali, eseguendo, infine, un mero calcolo aritmetico.

La doglianza del ricorrente che vuole introdurre distinzioni sostanziali, non trova dunque spazio, atteso che il profitto nei reati tributari va riferito al singolo titolare dell'obbligazione tributaria e non consente di dare ingresso a una indistinta nozione di profitto riferibile a una pluralità di soggetti, ancorché operanti in concerto tra di loro.

Ne discende che, rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore individuale esattamente la Corte d'appello ha distintamente esaminato la posizione dell'impresa senza operare alcuna confusione con altre realtà economiche.

Altro è il tema del profitto conseguito dai singoli soci, all'interno delle compagini societarie e, al riguardo, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, la Corte territoriale, non emergendo elementi idonei a dimostrare il profitto conseguito dai singoli soci, ha optato per il criterio residuale enunciato da Sez.

U Massini, della ripartizione in parti uguali.

3.2. Parimenti per il secondo motivo del ricorso.

Trattasi doglianza manifestamente infondata e priva di specificità, dal momento che, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore individuale, si è detto dell'assoluta assenza di base normativa della pretesa di considerare unitariamente, ai fini che qui rilevano, dati economici di altre realtà; quanto al profitto conseguito dalle società, la ritenuta impossibilità di procedere a una determinazione puntuale del profitto conseguito da ciascun concorrente, è contrastata da deduzione assertive, nel senso che non riescono a indicare quali dati, trascurati dal giudice di merito, avrebbero potuto condurre a una determinazione oggettivamente fondata idonea a paralizzare il residuale criterio della ripartizione paritaria.

54. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1983 avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto ancora rileva, con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Milano, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 10750 del 20 gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 16 settembre 2022, riduceva la disposta confisca per equivalente in relazione al capo A) (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000) fino alla concorrenza della somma di euro 1.981.738,8, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 627, comma 3 cod. proc. pen. per inosservanza del dictum della Corte di cassazione in ordine all'oggetto di giudizio di rinvio, nonché per violazione dei principi delle Sezioni Unite sulla confisca per equivalente nel concorso di persone. 2.1.1. Evidenzia il ricorrente che l'annullamento è stata disposto in applicazione dei principi enunciati da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali/ 2.1.2. Lamenta il ricorrente l'erroneità del calcolo operato nella sentenza impugnata, come si desume anche dalla sentenza n. 2323 emessa in data 16 settembre 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, da cui emerge con chiarezza la progressiva migrazione dell'attività imprenditoriale della "Turbo 50", ossia dall'impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA], alle società successive costituite in concorso con altri soggetti (v. pag. 23 e pag. 24 della sentenza di primo grado), in considerazione anche delle tabelle predisposte dalla Guardia di Finanza. 2.1.2.1. In particolare, il ricorrente richiama la tabella da cui emerge che l'importo complessivo del debito tributario ammonta ad C 8.529.669,88, di cui C 4.513.032,33 riferito a imposte sui redditi ed IVA, costituente l'oggetto della confisca per equivalente (v. pag. 77 della sentenza di primo grado). Premesso che l'impresa individuale è stata costituita nel 2002 e ha avuto una piena operatività sino al 2012, deduce il ricorrente che il debito tributario complessivo della "Turbo 50" ammonta a C 3.520.397,38, di cui C 1.559.856,55 riferito a imposte sui redditi e IVA, e che i debiti tributari sono maturati nei periodi di imposta dal 2006 al 2016„ periodo durante il quale si è verificata la progressiva trasformazione dell'assetto imprenditoriale (v. pag. 78 e pag. 80 della sentenza di primo grado) e che solo sino al 2013 l'attività era svolta esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]; a partire da tale anno il fatturato si riduce drasticamente e, parallelamente, inizia l'operatività delle società costituite in concorso con altri soggetti. Evidenzia il ricorrente la data di costituzione delle società ed il relativo fatturato: la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", costituita il 6 luglio 2011, inizia la propria operatività nel 2012 con un fatturato di C 122.676, per poi crescere progressivamente: C 1.866.923 nel 2013, C 926.852 nel 2014, C 330.768 nel 2015, C 941.440 nel 2016, C 1.163.571 nel 2017, fino ad C 310.000 nel 2018; la 2"[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", costituita il 18 ottobre 2013, inizia la propria operatività nel 2014 con un fatturato di C 242.761, per poi crescere progressivamente ad C 663.328 nel 2015, C 1.259.373 nel 2016, C 1.286.725 nel 2017, C 638.053 nel 2018, fino ad C 324.372 nel 2019; la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", costituita il 22 novembre 2013, inizia la propria operatività nel 2014 di C 144.897, per poi crescere ad C 406.981 nel 2015 ed C 101.332 nel 2016. Lamenta il ricorrente l'errore contenuto nella sentenza impugnata, errore da individuarsi nella duplicazione temporale del debito tributario avendo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] l'intero debito tributario essendo tale debito maturato dal 2006 al 2016, laddove una parte di quel debito si era formata nel periodo tra il 2013 e il 2016, quando aveva operato anche le indicate società. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine all'accertamento probatorio del profitto conseguito dal singolo concorrente nel periodo di concorso di persone. Deduce il ricorrente la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione dell'importo della confisca per equivalente, in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Massini sopra citate e dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, comma 6, Cost., nonché in ordine all'omessa applicazione dei criteri di accertamento probatorio del profitto conseguito dal singolo concorrente nel concorso di persone nel reato. Lamenta il ricorrente la enunciazione apodittica della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'individuazione della quota di arricchimento, all'accertamento probatorio della quota di profitto conseguita nel periodo in concorso, alla verifica dell'impossibilità di individuare la quota di arricchimento. Evidenzia il ricorrente la contraddittorietà della motivazione che da un lato riconosce espressamente che l'impresa individuale "Turbo 50" non è mai cessata, dall'altra attribuisce l'intero debito tributario al solo [OSCURATO:PERSONA], osservando che, nel determinare l'importo della confisca per equivalente in C 1.981.738,80, la Corte ha violato il principio di proporzionalità che governa l'istituto della confisca per equivalente, avente natura eminentemente sanzionatoria. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 32. La Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 10750 del 20/01/2025, nell'annullare, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna emessa il 3 maggio 2024 dalla Corte di appello di Milano, rinviava per nuovo giudizio limitatamente alla disposta confisca per equivalente, richiamando i principi enunciati da Sez. U Massini sopra ricordate. 2.1. In sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento, la Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 11 settembre 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 16 settembre 2022, riduceva la disposta confisca per equivalente in relazione al capo A) fino alla concorrenza della somma di euro 1.981.738,8, confermando nel resto. 2.2. In motivazione, la Corte di appello ha proceduto alla nuova quantificazione dell'ammontare della confisca disposta nei confronti dell'imputato con riferimento al reato di cui al capo A), ammontare già commisurato in euro 4.513.032,33, pari all'ammontare complessivo del debito tributario oggetto di contestazione, giungendo a determinare la somma di euro 1.981.738,8 quale imputabile al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ciò premesso, inammissibili sono entrambi i motivi proposti, avendo la Corte d'appello, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, puntualmente dato conto dell'applicazione del dictum della Corte di cassazione nella sentenza di rinvio. Va premesso, a tal riguardo, che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063). Il ricorso si è sottratto all'onere di una completa e specifica indicazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, la citazione di alcuni brani dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). In definitiva, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/1/‹0/2012, Aprovitola, Rv. 253774). 43.1. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha puntualmente osservato il dictum della Corte di cassazione in ordine all'oggetto dei giudizio di rinvio applicando i principi della giurisprudenza di legittimità sulla confisca per equivalente nel concorso di persone. La Corte di appello, partendo dal dato sostanziale accertato, ha correttamente individuato nella somma di euro 1.559.856,55 la quota di arricchimento del solo [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'impresa individuale "Turbo 50 di [OSCURATO:PERSONA]" nella esclusiva titolarità del solo ricorrente. Non essendo possibile individuare partitamente, sulla scorta dei dati sostanziali acquisiti irrevocabilmente, la quota di arricchimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle altre società amministrate dai correi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha, quindi, proceduto al criterio della ripartizione in parti uguali, eseguendo, infine, un mero calcolo aritmetico. La doglianza del ricorrente che vuole introdurre distinzioni sostanziali, non trova dunque spazio, atteso che il profitto nei reati tributari va riferito al singolo titolare dell'obbligazione tributaria e non consente di dare ingresso a una indistinta nozione di profitto riferibile a una pluralità di soggetti, ancorché operanti in concerto tra di loro. Ne discende che, rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore individuale esattamente la Corte d'appello ha distintamente esaminato la posizione dell'impresa senza operare alcuna confusione con altre realtà economiche. Altro è il tema del profitto conseguito dai singoli soci, all'interno delle compagini societarie e, al riguardo, con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, la Corte territoriale, non emergendo elementi idonei a dimostrare il profitto conseguito dai singoli soci, ha optato per il criterio residuale enunciato da Sez. U Massini, della ripartizione in parti uguali. 3.2. Parimenti per il secondo motivo del ricorso. Trattasi doglianza manifestamente infondata e priva di specificità, dal momento che, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore individuale, si è detto dell'assoluta assenza di base normativa della pretesa di considerare unitariamente, ai fini che qui rilevano, dati economici di altre realtà; quanto al profitto conseguito dalle società, la ritenuta impossibilità di procedere a una determinazione puntuale del profitto conseguito da ciascun concorrente, è contrastata da deduzione assertive, nel senso che non riescono a indicare quali dati, trascurati dal giudice di merito, avrebbero potuto condurre a una determinazione oggettivamente fondata idonea a paralizzare il residuale criterio della ripartizione paritaria. 54. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris