CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 39115/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 GOLUBICA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5.. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che sia il primo motivo di ricorso — con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'odierna ricorrente per i plurimi reati di truffa, per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente integrati nelle condotte poste in essere dalla odierna ricorrente gli elementi costitutivi dei raggiri e degli artifizi — quanto il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.5, cod. pen. — risultano non consentiti in sede di legittimità, poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); che, nello specifico, con una motivazione esente dai vizi contestati dalla difesa, la Corte territoriale ha indicato compiutamente gli elementi di fatto e le relative ragioni logiche e giuridiche alla base del proprio convincimento circa la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi richiesti dalla fattispecie di cui all'art.640 cod. pen., in relazione a tutti i differenti episodi truffaldini ascritti all'odierna ricorrente (si vedano in particolare pagg. 6-7 della impugnata sentenza); che, inoltre, con particolare riferimento alla censura relativa all'omessa disapplicazione della circostanza aggravante della minorata difesa deve sottolinearsi come essa risulti anche manifestamente infondata, non solo perché la Corte ha specificamente evidenziato elementi di fatto sulla base dei quali ricostruire le caratteristiche del fatto anche nella sua connotazione circostanziale (sulla base di un accertamento in concreto in ordine alla particolare vulnerabilità della stessa, con il quale la ricorrente non si confronta, Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523-01), ma anche perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla valutazione dei presupposti circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere di motivazione sul punto da parte del giudice del gravame risulta adeguatamente assolto attraverso congrue e non illogiche argomentazioni e un adeguato riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata) al fine di ritenere integrati gli estremi dell'aggravante de qua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024