CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42123/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, confermava l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commesso in Inveruno il 27.08.2015. 1.1. All'imputato si contesta di avere, alla guida dell'autoarticolato (bisarca) marca Iveco mod Rolfo D/71 tg [OSCURATO:TARGA], percorrendo la strada provinciale 12 in direzione Inveruno ( MI), durante la fase terminale di sorpasso per colpa generica e in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ( art. 148 comma 3 CDS) urtava il velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA] che lo precedeva sulla SP 12 con analoga direzione di marcia il quale cadeva al suolo riportando grave trauma cranico che lo conduceva a morte. 2. La ricostruzione della dinamica dell'incidente era stata effettuata dai Giudici di merito sulla base delle dichiarazioni del teste oculare, dei rilievi fotografici e planimetrici effettuati dagli agenti di polizia intervenuti sul posto dell'incidente, dei risultati della consulenza medico legale. In particolare si assumeva che in un strada extraurbana, in presenza di una linea longitudinale continua/ l'imputato alla guida del proprio autocarro si era spostato verso il centro della carreggiata e aveva sorpassato la bicicletta su cui viaggiava la persona offes9 rientrando nella propria corsia quando il ciclista non erta stato superato ancora completamente e così urtandolo sulla spalla sinistra con una trave gialla posizionata nella parte destra dell'autoarticolato precisamente una putrella che collegava il piano inferiore e quello superiore della bisarca. Aveva cagionato così la caduta della persona offesa al centro della carreggiata ove è stata ritrovata dalla polizia stradale ancora con il proprio elmetto in capo, con il corpo perpendicolare alla carreggiata con testa sull'asfalto e piedi verso la banchina erbosa a 4 metri di distanza dalla bicicletta. I Giudici del merito hanno ritenuto che il comportamento dell'imputato fosse imprudente per colpa generica e violazione delle nome sulla circolazione stradale in particolare per aver violato il divieto di soprasso e comunque non aver tenuto una distanza di sicurezza nel sorpassare il velocipede per tutta la durata del sorpasso. 3. Avverso la sentenza di appello l'imputato propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 3.1. Con il primo motivo lamenta manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento all'attendibilità del teste oculare e il superamento da parte della Corte territoriali delle contraddizioni insite nella sua deposizione attraverso un percorso illogico e incoerente. 3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione del nesso causale dall'altro sulla base della deposizione del teste oculare Ciccarello dall'altro in alternativa attraverso un giudizio ipotetico non basato su alcun riscontro oggettivo. 4. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. Si tratta di doglianze che prospettano, sostanzialmente, censure di merito, contestando in maniera del tutto generica e ipotetica la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado in relazione alle emergenze processuali, con specifico riferimento all'incidente stradale di cui è rimasta coinvolta la persona offesa e in particolare alla riconosciuta attendibilità e coerenza delle dichiarazioni rese dal teste oculare, le cui affermazioni la difesa tende a frammentare al fine di individuare singoli mancati riscontri nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Ciò ignorando la ricostruzione coerente e logica effettuata dai Giudici di merito i quali hanno affermato che la caduta del Calloni è stata la diretta conseguenza del sorpasso effettuato dal Righetti senza rispettare il divieto esistente sulla strada in questione e senza rispettare le più elementari regole cautelari da osservare nel momento in cui un mezzo pesante effettua il sorpasso di un velocipede. La ricostruzione è stata basata sulle dichiarazioni del testecCiccarello giudicato attendibile ( fol 8) il quale aveva viaggiato dietro la bisarca per alcuni chilometri durante i quali sono stati superati alcuni ciclisti ma che ha notato che nella fase conclusiva di sorpasso del Calloni l'atuoarticolato si è avvicinato al ciclista facendo urtare la spalla sinistra con la parte posteriore destra del mezzo e facendolo rovinare a terra ; si trattava di un putrella gialla che collega il piano inferiore a quello superiore, chiaramente individuata dal teste nei reperti fotografici, e che era alzata al momento dell'incidente perché come ammesso dallo stesso imputato la bisarca era carica di automobili; d'altro canto l'agente della polstrada ha confermato che sulla putrella in questione vi era un piccolo segno; e comunque la Corte territoriale non ha ravvisato incoerenza delle dichiarazioni rese dal teste con la localizzazione delle lesioni sul corpo della vittima prevalentemente sul lato destro mentre sul lato sinistro quello colpito dalla putrella vi era una piccola lesione al piede in quanto secondo la ricostruzione del medico legale la caduta del Calloni può essere ricondotta sia ad un contatto con l'autoarticolato sia ad uno sbilanciamento dovuto all'eccessivo avvicinamento del tir che sicuramente ha effettuato il soprasso del ciclista, per sua stessa ammissione, in una condizione stradale che vietava tale manovra e nono si fosse accorto di una guida asseritamente anomala del Calloni: ciò lo avrebbero dovuto indurre a rinunciare alla manovra di sorpasso per evitare di mettere in pericolo gli utenti della strada. Inoltre la Corte ha sottolineato la compatibilità delle lesioni riportate dalla vittima con le dichiarazioni rese dal teste oculare anche alla luce del fatto che l'uomo dopo essere stato colpito dalla putrella è rovinato a terra torcendosi su se stesso e cadendo verso il centro della carreggiata con il lato destro del corpo ( fol 12). 2.1. Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). 2.2. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato la conferma dell'affermazione di responsabilità fondandosi sulle chiare dichiarazioni del testimone oculare la cui testimonianza è stata ritenuta genuina ed attendibile, dei rilievi fotografici e planimetrici, della consulenza tecnica medico legale autoptica. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3.11.20