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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29553/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate a lui ascritti e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato con cui, formalizzata la rinuncia ad ogni altro motivo di gravame diverso da quello della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2) e quello relativo al trattamento sanzionatorio, le parti avevano convenuto sulla sua quantificazione, che, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stata perciò rideterminata in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Leoncino lamentando vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.: rileva che l'appellante aveva invocato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, al fine di ricondurre il trattamento sanzionatorio ad equità e proporzione rispetto alla vicenda fattuale; segnala che la Corte ha respinto tutte le doglianze con motivazione sostanzialmente apparente e ricorrendo a formule di stile non dando conto delle ragioni della propria decisione.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del (- giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

Venendo, poi, al motivo di ricorso articolato nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la pena inflitta al ricorrente ed oggetto di accordo processuale aveva contemplato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, in assenza di concorrenti aggravanti, avevano comportato una riduzione della pena quasi nella misura massima di un terzo; diversamente da quanto opinato nel ricorso, in difetto di aggravanti sul delitto contestato al capo A), la Corte non ha perciò dovuto operare alcun giudizio di bilanciamento (del cui esito in termini di equivalenza piuttosto che di prevalenza si lamenta il ricorrente in maniera perciò del tutto ingiustificata).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate a lui ascritti e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato con cui, formalizzata la rinuncia ad ogni altro motivo di gravame diverso da quello della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2) e quello relativo al trattamento sanzionatorio, le parti avevano convenuto sulla sua quantificazione, che, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stata perciò rideterminata in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 900 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Leoncino lamentando vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.: rileva che l'appellante aveva invocato un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, al fine di ricondurre il trattamento sanzionatorio ad equità e proporzione rispetto alla vicenda fattuale; segnala che la Corte ha respinto tutte le doglianze con motivazione sostanzialmente apparente e ricorrendo a formule di stile non dando conto delle ragioni della propria decisione. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del (- giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). Venendo, poi, al motivo di ricorso articolato nel caso di specie, è sufficiente rilevare che la pena inflitta al ricorrente ed oggetto di accordo processuale aveva contemplato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, in assenza di concorrenti aggravanti, avevano comportato una riduzione della pena quasi nella misura massima di un terzo; diversamente da quanto opinato nel ricorso, in difetto di aggravanti sul delitto contestato al capo A), la Corte non ha perciò dovuto operare alcun giudizio di bilanciamento (del cui esito in termini di equivalenza piuttosto che di prevalenza si lamenta il ricorrente in maniera perciò del tutto ingiustificata). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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