Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26683/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]' Domenico e CONDEMI Antonina, avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato trasmesse a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav.; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, relative alle modalità di accertamento della demanialità dell'area, agli strumenti utilizzati per la misurazione e alla buona fede dei ricorrenti; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]' Domenico e CONDEMI Antonina, avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato trasmesse a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav.; rilevato che l'impugnazione contiene censure esclusivamente di merito, relative alle modalità di accertamento della demanialità dell'area, agli strumenti utilizzati per la misurazione e alla buona fede dei ricorrenti; ritenuto che tali doglianze siano inidonee a radicare un giudizio di legittimità, e che pertanto i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26683/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris