CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 06934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26253/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1700/2020 depositata il 07/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dell’Interno proponeva opposizione avverso il decreto n. 31714/14 con cui gli era stato ingiunto il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 50.3912,07, oltre ad accessori, quale saldo dovuto in qualità di cessionaria del credito per pregresse forniture di energie elettrica vantato dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; a tal fine adduceva il difetto di legittimazione attiva dell’opposta, stante l’inoperatività della cessione, e contestava la entità della pretesa; la opposta otteneva di chiamare in giudizio, per eventuale manleva, la cedente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e come quest’ultima – costituitasi in giudizio –contestava la fondatezza dell’opposizione; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6464/2017, rigettava l’opposizione; la Corte d’appello di Milano, investita del gravame dal Ministero dell’Interno, con la sentenza n. 1700/2020, depositata il 07/07/2020, ha rigettato il primo motivo di appello –quello con cui l’appellante lamentava l’erronea applicazione della normativa speciale inerente la cessione dei crediti vantati nei confronti della PA – perché ha ritenuto, applicando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 268/2006), che il divieto di cessione senza l’adesione della PA, in deroga all’art. 1260 cod.civ., di cui all’art. 9 della l. 2248/1865, all. E, richiamato dall’art. 70 r.d. 2440/1923, riguarda solo i rapporti di durata, quali l’appalto e la somministrazione, rispetto ai quali è stata ravvisata l’esigenza di garantire la loro regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie dell’obbligato e possa risultarne compromessa la regolare prosecuzione; una volta eseguita la fornitura, al contrario, non vi è ragione per derogare al principio di cui all’art. 1260 cod.civ.; ha aggiunto che riguardo al prezzo della somministrazione di energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi di tipo continuativo (Cass. n. 6209/99; Cass. n. 11918/2002; Cass. n. 1442/2015), escludendo che il Tribunale, considerando legittima la cessione dei crediti per forniture di energia risalenti ad anni prima, fosse incorso in errore; ha invece accolto il secondo ed il terzo motivo di appello, con cui il Ministero opponente domandava l’accertamento dell’avvenuto pagamento nelle more del giudizio dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo, e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; il Ministero dell’Interno, formulando un solo motivo, ricorre per la cassazione di detta sentenza; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; le controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il Ministero dell’Interno deduce la violazione degli artt. 117, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 1, comma 1, della l. n. 52/1991, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno del compendio normativo che disciplina la facoltà di rifiuto da parte della P.A. della cessione del credito in relazione ai contratti in corso di esecuzione, atteso che: l’art. 9 della l. n. 2248/1865, all. E stabilisce che solo con l’adesione dell’amministrazione interessata è possibile convenire sul prezzo del contratto in corso il sequestro e la cessione; l’art. 117, comma 3, del Codice degli appalti pubblici, confluito nell’art. 106, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, interviene sulla disciplina del factoring, statuendo che le cessioni di crediti da corrispettivi di appalto, concorso di progettazione sono opponibili alle amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell’avvenuta cessione; conclude, dunque, sostenendo che la cessione dei crediti nei confronti della P.A. avviene in deroga alla cessione civilistica, allo scopo di evitare che durante l’esecuzione del contratto possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della PA e che anche la normativa sul factoring è derogatoria rispetto al diritto comune; perciò, il fatto che l’art. 26, comma 5, della l. n. 109/1994 abbia reso applicabile alla P.A. la disciplina di cui alla l. n. 52/1991 deve intendersi nel senso che il legislatore abbia voluto non già abrogare le norme speciali che regolavano la cessione dei crediti nei confronti della P.A., disponendo l’applicazione delle disciplina codicistica, ma nel senso di rendere operante nei confronti della P.A. la disciplina relativa alla cessione dei crediti di impresa; dunque, la cessione del credito avvenuta, come nel caso di specie, a favore di soggetto qualificato di cui all’art. 12, comma 1, della l. n. 52/1991, rendeva operante il rifiuto espresso esercitato ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006; 2) entrambe le parti ricorrenti denunciano l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse da parte del Ministero, atteso che la sentenza impugnata ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; detta eccezione di inammissibilità è infondata; il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato perché è stato accertato che nelle more del giudizio il Ministero aveva provveduto al pagamento delle somme oggetto del provvedimento monitorio; non è stato revocato perché il giudice ha ritenuto infondata la pretesa creditore azionata; quindi, non è venuto meno il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nel giudizio, cioè il titolo sostanziale sulla base del quale la Banca cessionaria aveva agito (sul punto cfr. Cass., 7/9/2022, n. 26397); vi è pertanto l’interesse dell’opponente, nonostante sia stato vittorioso nel giudizio di opposizione, ad ottenere una sentenza di accertamento dell’inesistenza del credito; 3) nondimeno, il ricorso non può accogliersi; inducono a tale conclusione più ordini di considerazioni: a) innanzitutto, la decisione impugnata ha fatto leva sulla giurisprudenza di legittimità che ammette la deroga alla disciplina codicistica, solo nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto di somministrazione siano ancora in corso, negandola, per converso, nel caso di cui alla fattispecie oggetto di controversia, perché le forniture erano state già eseguite; il Ministero non confuta efficacemente detta ratio decidendi; invoca la violazione dell’art. 9 della l. 2248/1865, all. E, che rinvia all’art. 70 del rd n. 2440/23 che richiede l’adesione dell’amministrazione quando oggetto di cessione siano le somme dovute dallo stato per somministrazioni, forniture e appalti sempre che si tratti di contratti in corso di esecuzione; argomenta la tesi secondo cui in caso di applicazione della l. n. 52/1991, essendo il cessionario un soggetto qualificato, la cessione sarebbe sempre rifiutabile dalla P.A. entro 45 giorni dalla cessione e sostiene che, nel caso di specie, detto rifiuto sarebbe stato opposto tempestivamente, senza invero farsi carico di dimostrare di avere esercitato il rifiuto, limitandosi ad addurre in maniera del tutto assertiva la mancata contestazione del rifiuto esercitato dalla Prefettura, alla quale era stata notificata la cessione, in data 6 maggio 2023 e cioè nel termine di 45 dalla notificazione della cessione; la tesi sostenuta è comunque infondata; questa Corte ha avuto occasione di chiarire infatti che la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso laP.A:(artt. 69 e 70 l. 18 novembre 1923, n. 2440) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dallalegge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore; tale conclusione è confermata, del resto, dall'art. 26, comma 5. dellalegge 11 febbraio 1994, n. 109 , che ha esteso espressamente le disposizioni dellalegge n. 52 \ 1991 "ai crediti verso lepubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici; da tale disposizione emerge non solo che lalegge n. 52 \ 1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso lepubbliche amministrazioni , ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso lapubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 16/09/2002, n. 13481); in aggiunta, è stato già in altre occasioni rilevato che: l'art. 9 all. E l. 2248 del 1865 costituiva una delle manifestazioni della "conquista della specialità" da parte del diritto amministrativo, che nondimeno, "il nucleo tradizionale della contrattualità amministrativa - appalti e forniture - era stato restituitoalla cognizione dell'autorità giudiziaria e alla disciplina del codice civile, integrata anche da una specifica normativa di settore sui lavori pubblici (L. 21 marzo 1865, n. 2248, all. F)", abrogata dal d.p.r. 554 del 1999; quella disciplina settoriale vietava, all’art. 339 "qualunquecessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute"; l’art. 351 disponeva che "ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento edalla perfezione dell'opera. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera"; proprio da quest’ultima norma traspaiono le ragioni della deroga al codice civile: essa serve a consentirealla pubblica amministrazione di riconoscere che lacessione del credito non pregiudichi "l'andamento" e la "perfezione dell'opera", tanto che icrediti ritornano a poter essere liberamente ("senz'altro") sequestrati/ceduti dopo il collaudo definitivo dell'opera; l’inesistenza di un pregiudizio era manifestata attraverso un apposito atto di "adesione"; il il rd.n. 2440/1923, disponendo, all’art. 70, che lacessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo di consentirealla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportunacessione del credito (così Cass.9789/1994); detta disciplina è limitata ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità deicrediti anche senza il consenso del debitore ( art. 1260 c.c. ); le norme che riconosconoalla P.A. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l’art. 41, comma 1, (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2209; Cass.25/08/2023, n. 25284); non avendo impugnato la ratio decidendi secondo cui il prezzo della somministrazione dell’energia elettrica pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, come questo ‘configura ina prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di unacausa petendi di tipo continuativo’ (pp. 6-87 della sentenza), anche sotto questo profilo la censura non può essere accolta; 2) il ricorso va, pertanto, rigettato; 3) le spese del giudizio di cassazione sono liquidate come da dispositivoin favore di ciascuna delle controricorrenti. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d