CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20519/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10903-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già Alitalia - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso Oggetto R.G.N. 10903/2020 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3068/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2019 R.G.N. 1031/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 18 settembre 2019, la Corte d’appello di Roma, ha rigettato l’appello del lavoratore indicato in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di assunzione da [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base dell’accordo quadro del 14 settembre 2008, contenente l’impegno ad assumere, sulla base dei criteri stabiliti in data 31 ottobre 2009, il personale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (della quale ultima aveva assunto tutto il personale di terra presso lo scalo di Catania, quale cessionaria del compendio aziendale, ai sensi dell’art. 27, secondo comma, lett. b-bis d.lgs. 207/1999), alle cui dipendenze egli aveva lavorato presso l’aeroporto di Catania dal 1° luglio 2008 in regime orario di tempo parziale, essendone stato illegittimamente licenziato il 17 settembre 2008, per mancato superamento del periodo di prova; 2. a differenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda per la natura interprivata degli accordi sindacali del 2008 (sui quali egli aveva fondato la propria domanda), rispetto ai quali aveva ritenuto che i lavoratori non potessero ritenersi parti contrattuali né pertanto vantare un diritto soggettivo all’assunzione, la Corte capitolina, ravvisando invece la determinabilità – sulla base degli accordi detti, riconducibili al contratto a favore di terzi – dei soggetti beneficiari, ha tuttavia ravvisato un difetto di prova, da parte del lavoratore, in quanto oneratone, dei requisiti prescritti dai criteri di selezione contenuti nell’accordo sindacale del 30 e 31 ottobre 2008 (per l’assunzione a tempo indeterminato), in attuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2008 (tra Governo e ministri competenti ed organizzazioni sindacali rappresentative, alla presenza del commissario straordinario di Alitalia, “con lo scopo di favorire il buon esito della trattativa tra CAI – società costituita con l’obiettivo di esercitare l’attività di vettore aereo – e la procedura commissariale”), per l’individuazione del personale da assumere, con esclusione di quello maturante nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali il diritto ad un trattamento previdenziale; 3. tali criteri consistevano in: a ) esigenze organizzative in coerenza con il nuovo piano industriale (suddivise per: area organizzativa di appartenenza, profilo professionale e località); b) criteri di selezione professionali in coerenza con i nuovi assetti organizzativi (sulla base di: possesso di abilitazioni o certificazioni, localizzazione, anzianità aziendale anche convenzionalmente riconosciuta, carichi familiari). E prevedevano, sub c), la sovraordinazione dei criteri suba), attuativi del piano industriale e del suo dimensionamento, ai criteri sub b ), applicati nell’ordine di elencazione; 4. con atto notificato il 16 marzo 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la società ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo, cui il lavoratore ha replicato con controricorso. 5. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. in relazione agli artt. 1411, 2697 c.c., per il rifiuto della Corte territoriale di individuare una presunzione giuridica nell’inferenza da un fatto noto, quale il transito integrale degli operatori di terra dell’aeroporto di Catania ed il fatto ignoto del diritto all’assunzione del lavoratore (primo motivo); 2. esso è infondato;3. secondo principi ancora recentemente ribaditi (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5903, in motivazione sub p.to 4.2), non è configurabile una violazione, censurabile in base all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in tema di presunzioni, non avendo il giudice di merito sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (“gravità”, “precisione”, “concordanza”) fatti concreti che non siano invece rispondenti a quei requisiti (integrando vizio di sussunzione l’avere il giudice di merito, qualificati come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, ritenuti tuttavia inidonei a fornire la prova presuntiva oppure, pur avendoli considerati non gravi, non precisi né concordanti, averli reputati sufficienti a dimostrare il fatto controverso: Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541) e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360, competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635); dovendo, nondimeno, per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, non potendo invece svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione): vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 30 giugno 2021, n. 18611); 3.1. non sussiste il supposto percorso presuntivo inferenziale da un fatto asseritamente noto (il transito integrale degli operatori di terra dell’aeroporto di Catania), essendo in realtà “circostanza contestata da CAI” (così al primo alinea del quarto capoverso, in riferimento secondo capoverso, di pg. 7 della sentenza) e pertanto neppure fatto certo, da cui sia stata tratta un fatto ignoto (il diritto del lavoratore all’assunzione), in quanto palesemente smentito dall’accertamento invece correttamente svolto dalla Corte capitolina;piuttosto, basandosi il ragionamento del ricorrente su un fatto neppure semplicemente presunto, da cui abbia tratto un’ulteriore presunzione, in violazione del divieto di doppia presunzione, integrato dalla cessazione della serie lineare di inferenze, caratterizzante la relativa prova, così da interrompere quell’apprezzamento del giudice di gravità, precisione e concordanza sequenziale, tale per cui il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato” (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27982), ma su un fatto apertamente contestato; 3.2. la censura si risolve, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione, come appunto nel caso di specie (per le ragioni esposte dal secondo al quinto capoverso di pg. 7 della sentenza); 4. il ricorrente ha poi dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il travisamento della finalità probatoria della comunicazione del commissario straordinario del 26 settembre 2008, prodotta dal ricorrente per veicolare “in via presuntiva, la peculiarità dello scalo di Catania, rispetto al resto del territorio nazionale”, così individuando il fatto storico nella circostanza, per cui “allorché negli altri scali si era verificata la necessità di riduzione del personale, con accesso altresì alla C.I.G.S., ciò non era invece accaduto a Catania, ove sempre le esigenze … avevano comportato il mantenimento in servizio integrale di tutti gli addetti subito prima del subentro di CAI” (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’assunzione da [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti gli operai di terra, con preclusione integrale al ricorrente di assolvere all’onere probatorio, in riferimento alle prove orali dedotte e all’istanza di esibizione documentale ai sensi dell’art. 210 c.p.c., non avendole la Corte territoriale ammesse senza alcuna motivazione, salvo poi rigettarne la domanda per mancanza di prova (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la sussistenza nel ricorrente dei requisiti previsti dall’accordo del 31 ottobre 2008, con preclusione integrale al medesimo di assolvere all’onere probatorio, in riferimento alle prove orali dedotte e all’istanza di esibizione documentale ai sensi dell’art. 210 c.p.c., non avendole la Corte territoriale ammesse senza una motivazione logica, salvo poi rigettarne la domanda per mancanza di prova (quarto motivo); 5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 6. in via di premessa, occorre rilevare l’ammissibilità dei motivi dedotti ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., pur nella ricorrenza dell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis , per avere il ricorrente in cassazione, al fine di evitarne l’inammissibilità, indicato le ragioni di fatto poste rispettivamente a base delle decisione di primo grado e di appello, dimostrandone la diversità tra loro (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656). Infatti, il Tribunale ha rigettato la domanda del lavoratore sull’assorbente rilievo dell’inesistenza di un suo diritto soggettivo all’assunzione, per la natura interprivata degli accordi sindacali del 2008 (sui quali egli aveva fondato la propria domanda), rispetto ai quali non poteva ritenersi (come ogni altro lavoratore) parte contrattuale. La Corte capitolina ha invece ritenuto individuabili – sulla base degli accordi detti, riconducibili al contratto a favore di terzi – i soggetti beneficiari, ma ravvisato il difetto di prova, da parte del lavoratore, soggetto oneratone, dei requisiti prescritti dai criteri di selezione contenuti nell’accordo sindacale del 30 e 31 ottobre 2008 (per l’assunzione a tempo indeterminato), in attuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2008; 6.1. è risaputo che l'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (riformulato dall'art. 54 del d.l. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012) abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, debitamente trascritto e con indicazione specifica della sua sede di produzione, nel rispetto del principio di specificità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, n. 4 e n. 6 c.p.c., che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. 21 maggio 2019, n. 13625, in motivaz. p.to 3, lett. b); 6.2. nel caso di specie, non si configura, tuttavia, un “fatto storico”, considerato nella sua oggettiva esistenza, non potendo tale considerarsi né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie (Cass. 31 marzo 2022, n. 10525). In particolare, non integrano fatto storico: 1) né la circostanza per cui, “allorché negli altri scali si era verificata la necessità di riduzione del personale, con accesso altresì alla C.I.G.S., ciò non era invece accaduto a Catania, ove sempre le esigenze … avevano comportato il mantenimento in servizio integrale di tutti gli addetti subito prima del subentro di CAI”, per giunta veicolata da un documento, quale la comunicazione del commissario straordinario di Alitalia 26 settembre 2008; 2) né la sussistenza nel ricorrente dei requisiti previsti dall’accordo sindacale del 31 ottobre 2008; 3) né quella di assunzione da [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti gli operai di terra dello scalo di Catania. In ogni caso, nessuno degli elementi enumerati sarebbe decisivo nel senso detto, e quindi bastevole in sé, riguardando comunque singoli elementi di un accadimento complesso e per giunta esigenti una positiva dimostrazione, che il ricorrente lamenta non essergli stata data la possibilità di offrire e ritenuta poi, in modo contraddittorio, manchevole dalla Corte territoriale. Infine, si tratta di circostanze che essa ha attentamente esaminato e valutato (quella sub 1, al secondo e al quinto capoverso di pg. 7 della sentenza; quella sub 2, al primo capoverso di pg. 7 e poi dal penultimo di pg. 7 al terzo di pg. 8 della sentenza; quella sub c, dal terzo al quinto capoverso di pg. 7 della sentenza); 6.3. anche qui le censure si risolvono, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); 7. il ricorrente ha dedotto infine violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437, secondo comma c.p.c., 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale attivato i propri poteri officiosi, contravvenendo ad un proprio potere – dovere, contemperamento del principio dispositivo con quello di ricerca della verità, oltre che al principio di “vicinanza della prova”, non avendo ordinato, nell’impossibilità del ricorrente di procurarsela, alla parte datrice l’esibizione della documentazione relativa alla comparazione selettiva degli operai di terra presso lo scalo di Catania e al possesso dei requisiti, rispondenti ai criteri di scelta, dei lavoratori assunti, né acquisito presso Inps e Inail informazioni relative alle posizioni dei lavoratori transitati da una società all’altra (quinto motivo); 8. anch’esso è infondato; 9. preliminarmente, giova ribadire l’onere del ricorrente, che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, di riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerga l'esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'attività officiosa di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito e di allegare altresì l’espressa e specifica richiesta di tale intervento nel predetto giudizio (Cass. 10 settembre 2019, n. 22628);9.1. generica è comunque la doglianza, posto che, nel rito del lavoro, il contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità (del quale esso costituisce sintomatica espressione), mediante l’esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, sindacabile in sede di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (Cass. 25 maggio 2010, n. 12717; Cass. 3 dicembre 2021, n. 38250). Ma a ciò la Corte capitolina ha adempiuto con argomentazione congrua, in relazione sia alla mancata ammissione delle istanze istruttorie del ricorrente relative all’assunzione da [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti gli operai di terra (dal terzo al quinto capoverso di pg. 7 della sentenza), sia alla sussistenza nel ricorrente dei requisiti previsti dall’accordo sindacale del 31 ottobre 2008 (al primo capoverso di pg. 7 e poi dal penultimo di pg. 7 al terzo di pg. 8 della sentenza); 9.2. nel caso di specie, essendo stato il lavoratore nella condizione di fornire la prova del proprio diritto, non si configura alcuna violazione del principio di vicinanza della prova, che non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma che opera quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi siano da identificare in quelli prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente dimostrabili dal convenuto; sicché, la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto non la possibilità concreta di acquisirne la prova (Cass. 22 aprile 2022, n. 12910); 10. la controricorrente a propria volta ha dedotto, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo Quadro del 14 settembre 2008 e dell’[OSCURATO:PERSONA] del 30 e 31 ottobre 2008 e dell’art. 1411 c.c., per avere la Corte territoriale – diversamente dal Tribunale, che aveva per effetto del loro argomentato scrutinio, ritenuto il lavoratore privo di titolarità di un diritto all’assunzione – interpretato in modo non corretto i suindicati accordi, qualificandoli alla stregua di contratto a favore di terzi (unico motivo); 11. esso è inammissibile; 12. la società, integralmente vittoriosa, difetta di un interesse attuale a proporre un ricorso per cassazione al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando il dispositivo, per ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita la motivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384, secondo comma c.p.c. (Cass. 5 settembre 2003, n. 13010; Cass. 14 agosto 2020, n. 17159);13. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità dell’incidentale, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti reciprocamente soccombenti, in misura della metà, con la posizione della metà residua a carico del ricorrente principale, prevalentemente soccombente e con raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti, principale e incidentale, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; dichiara compensate tra le parti la metà delle spese del giudizio e condanna il ricorrente principale alla rifusione, in favore della controricorrente, della restante metà, liquidata in € 200,00 per esborsi e € 2.000,00 (così la metà di € 4.000,00) per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del