CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19302/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procurato generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; lette la memoria e le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Macerata, che insiste per la conferma del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Pesaro assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, loro rispettivamente ascritto ai capi A) e B), "perché il fatto non sussiste", non essendo stata superata la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice. 2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per saltum, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, 39, comma 2, 41 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 55 d.P.R. n. 633 del 1972. Assume il ricorrente che erroneamente il Tribunale, nella determinazione dell'Iva rilevante ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ha detratto i costi sostenuti dalla Città domani s.r.I., indicati in bilancio; si tratta di un'interpretazione errata, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si indica Sez. 3, n. 37094 del 2005), la sussistenza di costi effettivi non documentati può esplicare effetti sulla determinazione della base imponibile e conseguentemente sulla determinazione dell'imposta solo con riferimento ai reati concernenti le imposte dirette e non con riferimento all'iva. Di conseguenza, secondo il ricorrente, il giudice ha errato laddove ha tenuto conto dei costi per gli importi indicati negli stessi bilanci per la determinazione della base imponibile e, quindi, ai fini del calcolo dell'iva evasa. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico. 4. E' ben vero che, come evidenziato dal ricorrente, ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette. E ciò in quanto l'Iva è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali (da ultimo, Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, dep. 03/12/2018, Tirozzi, Rv. 274564). 5. E tuttavia il motivo sconta evidenti profili di genericità, perché, in applicazione di tale principio, il ricorrente avrebbe dovuto puntualmente rappresentare non solo l'entità dei costi erroneamente detratti e la "corretta" base imponibile, ma soprattutto - ed è questo il nodo cruciale - che, in conseguenza di ciò, l'entità dell'imposta evasa in misura avrebbe superato la soglia di punibilità indicata nell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle annualità di imposta ascritte alle imputate. Ma di ciò non vi è traccia nel ricorso, che si limita a richiamare l'indicato principio di diritto, senza però chiarire se e come l'invocata l'applicazione di detto principio avrebbe comportato, nel caso concreto, il superamento delle soglie di punibilità prevista dal reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 contestato ai capi A) e B). 6. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 03/05/20