CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa in data 9/7/2014 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascrittigli sub capi 1, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11 (quest'ultimo, limitatamente alla cessione a [OSCURATO:PERSONA]), condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 ed erronea valutazione della prove in relazione alla affermazione di responsabilità, essendosi fondata sulla sola informativa di P.G. senza alcun riscontro positivo sulla attività di cessione da parte del ricorrente, in via subordinata dovendosi applicare l'ipotesi lieve; Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalle dichiarazioni degli operanti di p.g., dell'Esposito e dell'imputato ricorrente; Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla pena irrogata mancando i parametri di riferimento. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pena irrogata ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche nella massima estensione. Il ricorso è inammissibile in quanto - al di là della gran parte dedicata a questioni di natura normativa e di questioni generali circa la sua applicazione (vedi pg. 6/21 del ricorso) - ripropone del tutto genericamente le doglianze prospettate in appello senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni poste a base della decisione sia sotto il profilo della affermazione di responsabiltà, ivi compresa l'esclusione della ipotesi lieve ( v. pg. 6/12 della sentenza) che della determinazione della pena (v. pg. 13 e sg. della sentenza). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna delits ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Il P