Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 19230/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31825/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da cui è rappresentato e difeso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1605/2019 depositata il 18/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale, ha impugnato l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione, relativa alla tassa rifiuti, per gli anni 2009/2014 relativamente a utenze non domestiche (categoria 12 e 4). 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso, che, però, è stato rigettato all’esito dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA].

Nella sentenza di secondo grado si legge che: «dalla documentazione prodotta dall’appellante … risulta che il contribuente esercita l’attività di commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli ..attività connessa a quella di autodemolizione e rottamazione…pertanto giustamente l’ente impositore ha rilevato che l’attività di autodemolizione si esprime in una serie di attività collaterali, quali, da un lato, la vendita di parti di ricambio oggetto di possibile riutilizzazione, e, da altro lato, la produzione di rifiuti speciali», sicché «per ciò che attiene alla attività di rivendita è corretta ai fini della tassazione delle relative superfici la individuazione della categoria 12», mentre «per quanto riguarda la produzione di rifiuti speciali deve valere la categoria 04».

Si è, inoltre, espressamente evidenziato che risulta contestata l’omessa dichiarazione e che l’esenzione è condizionata alla presentazione di apposita istanza documentata. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione ed ha depositato successiva memoria. 4.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 20 giugno 2023.

CONSIDERATOCHE 1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 195, comma 2, lett. e, della l. n. 152 del 2006 e delle delibere del Consiglio comunale di Roma n. 56 del 2010 e n. 105 del 2005, avendo l’[OSCURATO:SOCIETA]. illegittimamente assimilato ai rifiuti urbani e conseguentemente tassato come urbani (secondo la categoria tariffaria 4 tabella A.D.C.C. n. 45 del 2010) i rifiuti speciali formati e stoccati temporaneamente nelle aree produttive dell’impianto del ricorrente, compresi i magazzini in stoccaggio provvisorio, non inclusi nella categoria dei rifiuti non assimilabili, in attesa dello smaltimento a mezzo di ditte specializzate; 2) la violazione dell’art. 195, comma 2, lett. e), della l. n. 152 del 2006 e delle delibere del Consiglio comunale di Roma n. 56 del 2010 e n. 105 del 2005, avendo l’[OSCURATO:SOCIETA]. illegittimamente assimilato ai rifiuti urbani e conseguentemente tassato come urbani (secondo la categoria tariffaria 12 tabella A.D.C.C. n. 45 del 2010) i rifiuti relativi ad area adibita a commercio di autoricambi usati provenienti da demolizione di veicoli, non inclusi nella categoria dei rifiuti non assimilabili, per i quali esiste un contratto di conferimento e smaltimento a mezzo di ditte specializzate. 2.Preliminarmente occorre rilevare che, sebbene nella sentenza impugnata si faccia riferimento alla T.a.r.i., tale tributo è stato istituito dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sicché per gli anni dal 2009 al 2013 la disciplina applicabile è quella del d.lgs. n. 22 del 1997, avente ad oggetto la T.i.a.1.

Difatti, il Comune di Roma, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di [OSCURATO:PERSONA]), individuando l’[OSCURATO:SOCIETA]. quale soggetto gestore preposto all’applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, e solo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ha istituito nel proprio territorio la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, scegliendo di non attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013. 3.I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, non possono essere accolti.

3.1. Sia nella sentenza sia nel ricorso si fa riferimento ad un avviso impositivo per omessa denuncia/dichiarazione.

Nella sentenza si è espressamente precisato che «l’avviso di accertamento … accertava l’omessa denuncia» ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti e che «l’esenzione è condizionata alla presentazione di una apposita e documentata istanza, cui consegue una diminuzione della tariffa ove l’interessato dimostri di avvalersi per lo smaltimento di una ditta specializzata e non del servizio pubblico».

3.2. In materia di T.i.a.1, questa Corte ha affermato che: • la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) rappresenta una mera variante della TARSU, sicché è applicabile ai soli rifiuti urbani e grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, desumibile dal regime delineato dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in caso di produzione di rifiuti assimilati e smaltiti in proprio (Cass., Sez. 5, 25/05/2016, n.10787); • le comunicazioni aventi ad ogge tto variazioni che comportano il pagamento di una tariffa inferiore, sia se correlate a sopravvenienze sia se derivanti da errori contenuti nella precedente dichiarazione, hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione delle stesse da parte dell'interessato, al fine di consentire all'ente impositore di verificarne il fondamento ai sensi dell'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile in ragione del rapporto di sostanziale continuità tra la T.a.r.s.u. e la T.i.a. (Cass., Sez. 5, 28/02/2018, n. 4602).

Più precisamente la regola applicabile è la medesima riferita alla Ta.r.s.u. per la quale si rinvia a Cass., Sez. 5, 13/08/2004, n. 15867, secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma 2 del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma 5della norma medesima. 4.Alla luce di tali premesse, i motivi di ricorso non possono essere accolti, in quanto si limitano a riproporre la tesi difensiva dei gradi di merito, senza confrontarsi affattocon l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata e con la ratio decidendi principale della stessa, in base alla quale eventuali riduzioni possono essere riconosciute, ai sensi dell’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile alla T.i.a. 1 per sostanziale continuità di imposta, solo se dedotti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall’anno successivo, mentre, nel caso di specie, l’avviso impositivo trova il suo fondamento proprio nell’omessa denuncia. 5.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese, non essendosi l’A.m.a. costituita.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31825/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da cui è rappresentato e difeso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1605/2019 depositata il 18/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale, ha impugnato l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione, relativa alla tassa rifiuti, per gli anni 2009/2014 relativamente a utenze non domestiche (categoria 12 e 4). 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso, che, però, è stato rigettato all’esito dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. Nella sentenza di secondo grado si legge che: «dalla documentazione prodotta dall’appellante … risulta che il contribuente esercita l’attività di commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli ..attività connessa a quella di autodemolizione e rottamazione…pertanto giustamente l’ente impositore ha rilevato che l’attività di autodemolizione si esprime in una serie di attività collaterali, quali, da un lato, la vendita di parti di ricambio oggetto di possibile riutilizzazione, e, da altro lato, la produzione di rifiuti speciali», sicché «per ciò che attiene alla attività di rivendita è corretta ai fini della tassazione delle relative superfici la individuazione della categoria 12», mentre «per quanto riguarda la produzione di rifiuti speciali deve valere la categoria 04». Si è, inoltre, espressamente evidenziato che risulta contestata l’omessa dichiarazione e che l’esenzione è condizionata alla presentazione di apposita istanza documentata. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione ed ha depositato successiva memoria. 4.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 20 giugno 2023. CONSIDERATOCHE 1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 195, comma 2, lett. e, della l. n. 152 del 2006 e delle delibere del Consiglio comunale di Roma n. 56 del 2010 e n. 105 del 2005, avendo l’[OSCURATO:SOCIETA]. illegittimamente assimilato ai rifiuti urbani e conseguentemente tassato come urbani (secondo la categoria tariffaria 4 tabella A.D.C.C. n. 45 del 2010) i rifiuti speciali formati e stoccati temporaneamente nelle aree produttive dell’impianto del ricorrente, compresi i magazzini in stoccaggio provvisorio, non inclusi nella categoria dei rifiuti non assimilabili, in attesa dello smaltimento a mezzo di ditte specializzate; 2) la violazione dell’art. 195, comma 2, lett. e), della l. n. 152 del 2006 e delle delibere del Consiglio comunale di Roma n. 56 del 2010 e n. 105 del 2005, avendo l’[OSCURATO:SOCIETA]. illegittimamente assimilato ai rifiuti urbani e conseguentemente tassato come urbani (secondo la categoria tariffaria 12 tabella A.D.C.C. n. 45 del 2010) i rifiuti relativi ad area adibita a commercio di autoricambi usati provenienti da demolizione di veicoli, non inclusi nella categoria dei rifiuti non assimilabili, per i quali esiste un contratto di conferimento e smaltimento a mezzo di ditte specializzate. 2.Preliminarmente occorre rilevare che, sebbene nella sentenza impugnata si faccia riferimento alla T.a.r.i., tale tributo è stato istituito dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sicché per gli anni dal 2009 al 2013 la disciplina applicabile è quella del d.lgs. n. 22 del 1997, avente ad oggetto la T.i.a.1. Difatti, il Comune di Roma, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di [OSCURATO:PERSONA]), individuando l’[OSCURATO:SOCIETA]. quale soggetto gestore preposto all’applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale, e solo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] ha istituito nel proprio territorio la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, scegliendo di non attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013. 3.I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, non possono essere accolti. 3.1. Sia nella sentenza sia nel ricorso si fa riferimento ad un avviso impositivo per omessa denuncia/dichiarazione. Nella sentenza si è espressamente precisato che «l’avviso di accertamento … accertava l’omessa denuncia» ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti e che «l’esenzione è condizionata alla presentazione di una apposita e documentata istanza, cui consegue una diminuzione della tariffa ove l’interessato dimostri di avvalersi per lo smaltimento di una ditta specializzata e non del servizio pubblico». 3.2. In materia di T.i.a.1, questa Corte ha affermato che: • la tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) rappresenta una mera variante della TARSU, sicché è applicabile ai soli rifiuti urbani e grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, desumibile dal regime delineato dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in caso di produzione di rifiuti assimilati e smaltiti in proprio (Cass., Sez. 5, 25/05/2016, n.10787); • le comunicazioni aventi ad ogge tto variazioni che comportano il pagamento di una tariffa inferiore, sia se correlate a sopravvenienze sia se derivanti da errori contenuti nella precedente dichiarazione, hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione delle stesse da parte dell'interessato, al fine di consentire all'ente impositore di verificarne il fondamento ai sensi dell'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile in ragione del rapporto di sostanziale continuità tra la T.a.r.s.u. e la T.i.a. (Cass., Sez. 5, 28/02/2018, n. 4602). Più precisamente la regola applicabile è la medesima riferita alla Ta.r.s.u. per la quale si rinvia a Cass., Sez. 5, 13/08/2004, n. 15867, secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma 2 del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma 5della norma medesima. 4.Alla luce di tali premesse, i motivi di ricorso non possono essere accolti, in quanto si limitano a riproporre la tesi difensiva dei gradi di merito, senza confrontarsi affattocon l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata e con la ratio decidendi principale della stessa, in base alla quale eventuali riduzioni possono essere riconosciute, ai sensi dell’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile alla T.i.a. 1 per sostanziale continuità di imposta, solo se dedotti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall’anno successivo, mentre, nel caso di specie, l’avviso impositivo trova il suo fondamento proprio nell’omessa denuncia. 5.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi l’A.m.a. costituita. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 19230/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris