CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 581, comma 1-bis, dello stesso codice, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del suo appello per mancanza di specificità dei relativi motivi, è aspecifico perché, con esso, il ricorrente si limita a sostenere che «erano «stati rappresentati [sic], nell'atto di appello, le ragioni sottese alle doglianza difensive; ciò sia con riferimento al punto relativo all'incapienza dell'imputato, che alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p.», senza tuttavia indicare quali sarebbero state le suddette «ragioni sottese» alle sue indicate doglianze che la Corte d'appello, nel ritenere l'inammissibilità dell'appello, non avrebbe adeguatamente considerato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M