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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 22511/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16576-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 187, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1970/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 14.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (oggi divenuta S.a.s.) evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Carla innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo di essere comproprietaria di una vasca interrata e del latistante terreno, che era stata coperta, recintata e modificata senza autorizzazione dai convenuti.

Invocava quindi la condanna di questi ultimi a consegnare le chiavi di accesso del cancello posto in essere e a rimuovere le altre opere da loro eseguite.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e contestando la comproprietà dell’attrice sulla vasca di cui è causa.

Il solo [OSCURATO:PERSONA] spiegava altresì domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà esclusiva del bene controverso.

Con sentenza n. 1262/2017 il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda come negatoria servitutis, la accoglieva.

Interponevano appello i convenuti e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1970/2020, resa nella resistenza della società originaria attrice, accoglieva in parte il gravame, dichiarando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e confermando nel resto la decisone di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

RIGETTO del ricorso.

Con atto di citazione notificato il 14.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (oggi divenuta S.a.s.) evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Carla innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo di essere comproprietaria di una vasca interrata e del latistante terreno, che era stata coperta, recintata e modificata senza autorizzazione dai convenuti.

Invocava quindi la condanna di questi ultimi a consegnare le chiavi di accesso del cancello posto in essere e a rimuovere le altre opere da loro eseguite.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e contestando la comproprietà dell’attrice sulla vasca di cui è causa.

Il solo [OSCURATO:PERSONA] spiegava altresì domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà esclusiva del bene controverso.

Con sentenza n. 1262/2017 il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda come negatoria servitutis, la accoglieva.

Interponevano appello i convenuti e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1970/2020, resa nella resistenza della società originaria attrice, accoglieva in parte il gravame, dichiarando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e confermando nel resto la decisone di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 948, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, dopo aver qualificato la domanda come azione di revindicazione, accogliendo sul punto i rilievi proposti dalla parte appellante alla decisione di prime cure, avrebbe dovuto ravvisare l’assenza della prova rigorosa circa la sussistenza del diritto di proprietà rivendicato dalla società appellata.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 948, 1140, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato il mancato assolvimento, da parte dell’attore in primo grado, della cd. probatio diabolica. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva dichiarato di possedere il bene sin dal 1976, e dunque da un momento antecedente all’acquisto della proprietà da parte della società [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2004.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.

La Corte di Appello afferma che la società appellata aveva “… dedotto (e dimostrato) di essere proprietaria per la quota dei 3/7 del fabbricato rurale (vasca) catastato al fog. 27 part. 283 di mq. 189 giusta atto di compravendita in notar Morici del 29.11.2004 (all.2 fasc.

I grado).

Ha altresì dimostrato che l’immobile in questione si apparteneva ai suoi danti causa per effetto della sequela degli atti traslativi successivi al testamento pubblico di [OSCURATO:PERSONA] ricevuto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato il 29.10.1950, con cui detto testatore ha legato a cinque di otto figli, in comune tra loro, parte dell’originario fondo (pervenutogli per atto in [OSCURATO:PERSONA] dell’11.2.1896) sito in Monreale, c.da Frassinelli e Mulini -in cui ricade la vasca che trovasi al catasto alla partita 6247, indicata con la par.lla 283 del foglio 27- come esattamente individuato nella relazione di consulenza allegata all’atto di divisione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui i figli procedettero allo scioglimento della comunione, attribuendosi i lotti frazionati (cfr. allegati memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., fasc.

I grado appellata).

Le successive vicende traslative della particella 283 del foglio 27, risultano quindi documentate dall’atto di compravendita del 21.1.1951 e del 23.3.1981 e sono riscontrabili nelle risultanze delle visure catastali pure allegate dalla [OSCURATO:PERSONA], visure che, prive in sé di valore probatorio, assumono indubbia valenza indiziaria, al pari del predetto e dei successivi atti di divisione posti in essere dagli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. all. 6 memoria cit.)” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Poiché l’odierno ricorrente aveva svolto domanda riconvenzionale di usucapione della piena proprietà della vasca, allegando di averne esercitato il possesso a partire dal 1976, la Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente la prova della proprietà fornita dalla società appellata, odierna controricorrente, in quanto la sequela degli atti di provenienza risaliva a ben prima del momento in cui il Curcio aveva dedotto di aver iniziato a possedere il bene.

La decisione è coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui “In tema di azione dirivendicazione, nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'onere probatorio a carico dell'attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene medesimo al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, ed alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto” (Cass. Sez.2, Sent enza n. 9303 del 17/04/2009, Rv.608112; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 13882 del 09/06/2010, Rv.613435; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv.614824; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021,Rv. 662260 ).

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1102, 1120, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le opere eseguite dal Curcio eccedessero il limite dell’utilizzazione lecita della cosa da parte del comproprietario.

Ad avviso del ricorrente, infatti, detti interventi costituivano semplici migliorie.

La censura viene ripresa anche nel quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1102 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., appunto perché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la statuizione con la quale le opere realizzate dal Curcio erano state ritenute eccedenti il limite dell’uso consentito al comproprietario.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, perché esse si risolvono nella invocazione di una diversa e nuova valutazione delle risultanze di fatto.

Il ricorrente contrappone, all’apprezzamento condotto dal giudice di merito, una diversa ipotesi ricostruttiva, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi “ in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento …” del giudice di merito “… tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790).

La Corte di Appello ha ravvisato, nelle opere eseguite dall’odierno ricorrente, una appropriazione della vasca e del terreno, con alterazione della destinazione dei detti beni, mediante la copertura del manufatto ed il suo assoggettamento all’uso e al godimento esclusivo dello stesso Curcio, con sottrazione dello stesso al pari utilizzo della società Basile, comproprietaria dei beni di cui si discute (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Anche su questo punto, peraltro, la decisione è conforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui l'occupazione stabile di un bene comune realizzata mediante la sua chiusura implica la definitiva sottrazione dello stesso ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri comproprietari ed è illegittima, determinando, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'esclusione all'usoed al godimento del bene da parte di costoro ed un'alterazione della sua destinazione (Cass. Sez.2, Sentenza n.36480 del 24/11/2021 , Rv. 662977, relativa ad una ipotesi di interclusione di parte della soffitta condominiale; cfr. anche Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 15705 del 23/06/2017 , Rv. 644624, relativaad un caso di interclusione di un volume tecnico, sempre di proprietà condominiale; nonché Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4372del 04/ 03/2015 , Rv. 634683 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 10699 del 14/12/1994 , Rv. 489192, entrambi concernenti altrettanti casi di occupazione parziale di un bene in comunione, realizzata da uno dei comproprietari in danno degli altri)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore aggiungendo, sempre in tema di prova della revindica, l’ulteriore principio secondo cui l'onere della cd.

" probatio diabolica " incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza dettoonere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021 Rv. 662260;Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006 Rv. 587183).

Il ricorso, quindi, va rigettato.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi nuovi rispetto ai motivi di ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ric orso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16576-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 187, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1970/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 14.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (oggi divenuta S.a.s.) evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Carla innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo di essere comproprietaria di una vasca interrata e del latistante terreno, che era stata coperta, recintata e modificata senza autorizzazione dai convenuti. Invocava quindi la condanna di questi ultimi a consegnare le chiavi di accesso del cancello posto in essere e a rimuovere le altre opere da loro eseguite. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e contestando la comproprietà dell’attrice sulla vasca di cui è causa. Il solo [OSCURATO:PERSONA] spiegava altresì domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà esclusiva del bene controverso. Con sentenza n. 1262/2017 il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda come negatoria servitutis, la accoglieva. Interponevano appello i convenuti e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1970/2020, resa nella resistenza della società originaria attrice, accoglieva in parte il gravame, dichiarando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e confermando nel resto la decisone di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. Con atto di citazione notificato il 14.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (oggi divenuta S.a.s.) evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Carla innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo di essere comproprietaria di una vasca interrata e del latistante terreno, che era stata coperta, recintata e modificata senza autorizzazione dai convenuti. Invocava quindi la condanna di questi ultimi a consegnare le chiavi di accesso del cancello posto in essere e a rimuovere le altre opere da loro eseguite. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e contestando la comproprietà dell’attrice sulla vasca di cui è causa. Il solo [OSCURATO:PERSONA] spiegava altresì domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà esclusiva del bene controverso. Con sentenza n. 1262/2017 il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda come negatoria servitutis, la accoglieva. Interponevano appello i convenuti e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1970/2020, resa nella resistenza della società originaria attrice, accoglieva in parte il gravame, dichiarando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e confermando nel resto la decisone di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 948, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, dopo aver qualificato la domanda come azione di revindicazione, accogliendo sul punto i rilievi proposti dalla parte appellante alla decisione di prime cure, avrebbe dovuto ravvisare l’assenza della prova rigorosa circa la sussistenza del diritto di proprietà rivendicato dalla società appellata. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 948, 1140, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato il mancato assolvimento, da parte dell’attore in primo grado, della cd. probatio diabolica. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva dichiarato di possedere il bene sin dal 1976, e dunque da un momento antecedente all’acquisto della proprietà da parte della società [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2004. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello afferma che la società appellata aveva “… dedotto (e dimostrato) di essere proprietaria per la quota dei 3/7 del fabbricato rurale (vasca) catastato al fog. 27 part. 283 di mq. 189 giusta atto di compravendita in notar Morici del 29.11.2004 (all.2 fasc. I grado). Ha altresì dimostrato che l’immobile in questione si apparteneva ai suoi danti causa per effetto della sequela degli atti traslativi successivi al testamento pubblico di [OSCURATO:PERSONA] ricevuto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato il 29.10.1950, con cui detto testatore ha legato a cinque di otto figli, in comune tra loro, parte dell’originario fondo (pervenutogli per atto in [OSCURATO:PERSONA] dell’11.2.1896) sito in Monreale, c.da Frassinelli e Mulini -in cui ricade la vasca che trovasi al catasto alla partita 6247, indicata con la par.lla 283 del foglio 27- come esattamente individuato nella relazione di consulenza allegata all’atto di divisione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui i figli procedettero allo scioglimento della comunione, attribuendosi i lotti frazionati (cfr. allegati memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., fasc. I grado appellata). Le successive vicende traslative della particella 283 del foglio 27, risultano quindi documentate dall’atto di compravendita del 21.1.1951 e del 23.3.1981 e sono riscontrabili nelle risultanze delle visure catastali pure allegate dalla [OSCURATO:PERSONA], visure che, prive in sé di valore probatorio, assumono indubbia valenza indiziaria, al pari del predetto e dei successivi atti di divisione posti in essere dagli aventi causa di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. all. 6 memoria cit.)” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Poiché l’odierno ricorrente aveva svolto domanda riconvenzionale di usucapione della piena proprietà della vasca, allegando di averne esercitato il possesso a partire dal 1976, la Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente la prova della proprietà fornita dalla società appellata, odierna controricorrente, in quanto la sequela degli atti di provenienza risaliva a ben prima del momento in cui il Curcio aveva dedotto di aver iniziato a possedere il bene. La decisione è coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui “In tema di azione dirivendicazione, nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'onere probatorio a carico dell'attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene medesimo al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, ed alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto” (Cass. Sez.2, Sent enza n. 9303 del 17/04/2009, Rv.608112; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 13882 del 09/06/2010, Rv.613435; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv.614824; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021,Rv. 662260 ). Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.1102, 1120, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le opere eseguite dal Curcio eccedessero il limite dell’utilizzazione lecita della cosa da parte del comproprietario. Ad avviso del ricorrente, infatti, detti interventi costituivano semplici migliorie. La censura viene ripresa anche nel quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1102 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., appunto perché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la statuizione con la quale le opere realizzate dal Curcio erano state ritenute eccedenti il limite dell’uso consentito al comproprietario. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, perché esse si risolvono nella invocazione di una diversa e nuova valutazione delle risultanze di fatto. Il ricorrente contrappone, all’apprezzamento condotto dal giudice di merito, una diversa ipotesi ricostruttiva, senza confrontarsi con il principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi “ in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento …” del giudice di merito “… tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). La Corte di Appello ha ravvisato, nelle opere eseguite dall’odierno ricorrente, una appropriazione della vasca e del terreno, con alterazione della destinazione dei detti beni, mediante la copertura del manufatto ed il suo assoggettamento all’uso e al godimento esclusivo dello stesso Curcio, con sottrazione dello stesso al pari utilizzo della società Basile, comproprietaria dei beni di cui si discute (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Anche su questo punto, peraltro, la decisione è conforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui l'occupazione stabile di un bene comune realizzata mediante la sua chiusura implica la definitiva sottrazione dello stesso ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri comproprietari ed è illegittima, determinando, in violazione dell'art. 1102 c.c., l'esclusione all'usoed al godimento del bene da parte di costoro ed un'alterazione della sua destinazione (Cass. Sez.2, Sentenza n.36480 del 24/11/2021 , Rv. 662977, relativa ad una ipotesi di interclusione di parte della soffitta condominiale; cfr. anche Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 15705 del 23/06/2017 , Rv. 644624, relativaad un caso di interclusione di un volume tecnico, sempre di proprietà condominiale; nonché Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4372del 04/ 03/2015 , Rv. 634683 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 10699 del 14/12/1994 , Rv. 489192, entrambi concernenti altrettanti casi di occupazione parziale di un bene in comunione, realizzata da uno dei comproprietari in danno degli altri)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore aggiungendo, sempre in tema di prova della revindica, l’ulteriore principio secondo cui l'onere della cd. " probatio diabolica " incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in siffatta evenienza dettoonere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021 Rv. 662260;Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006 Rv. 587183). Il ricorso, quindi, va rigettato. La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi nuovi rispetto ai motivi di ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ric orso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore
Sentenza Cassazione n. 22511/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris