CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1609 depositata in data 18 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia notificava alla contribuente avviso di accertamento per dichiarazione infedele (indicazione di reddito inferiore, dichiarazione 2007) in qualità di socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società a ristretta base, a sua volta attinta da autonomo avviso di accertamento. L’adìta CTP accoglieva l’impugnativa della ricorrente, ma la CTR riformava la sentenza. La contribuente propone così Inerenza costi ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia s’è limitata a depositare tardivamente un atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 109 TUIR, avendo la CTR basato il proprio giudizio di non inerenza su un concetto quantitativo e non qualitativo, finendo così per entrare nelle scelte imprenditoriali della società contribuente. 1.1. Il motivo è infondato. Sebbene in linea generale il concetto d’inerenza sia di carattere qualitativo, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, che prescinde dunque da considerazioni di natura quantitativa, l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto diinerenza, e a questo punto solo ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente. Invero il principio diinerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tracosti ed attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa; l'antieconomicitàdi un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto diinerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre ilcosto all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente (Cass. 33568/22). Nella specie, a fronte della notevolissima sproporzione valorizzata dalla CTR fra i costi di pubblicità (in un anno € 162 mila) e l’incremento degli utili ( € 5 mila) non risultano elementi ulteriori che il contribuente abbia sottoposto alla valutazione dell’ufficio prima e del giudice tributario poi. 2. Il ricorso deve dunque essere respinto. Nulla per le spese non essendosi l’amministrazione costituita a mezzo di tempestivo controricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo d