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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31364/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Yletto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la tenuta motivazionale della decisione resa nel confermare la recidiva e nell'escludere l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis benché la sentenza impugnata su tali temi - nel rimarcare l'oggettivi disvalore della condotta, incompatibile con la tenuità del fatto e nel mettere in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio a fronte dei numerosi precedenti del ricorrente- risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Yletto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la tenuta motivazionale della decisione resa nel confermare la recidiva e nell'escludere l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis benché la sentenza impugnata su tali temi - nel rimarcare l'oggettivi disvalore della condotta, incompatibile con la tenuità del fatto e nel mettere in evidenza la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio a fronte dei numerosi precedenti del ricorrente- risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31364/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris